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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/03/2025, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE TERZA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 4700 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 in virtù di procura in atti, dall'avv. Vincenzo Rosato, domiciliatario in Angri, alla via Ponte
Aniello 60/19; appellante
[...]
(C.F: p.i. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_2 P.IVA_1 difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Andrea Manzillo e dall'avv. Simona Concilio;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n.869/2021, pubblicata il 3.4.2021 dal Tribunale di Torre Annunziata, nel proc. di primo grado n.3339/2018 r.g.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 30.1.2025.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1 1 , ricevuta notifica del decreto ingiuntivo n. 395/2018 che Parte_1 gli intimava il pagamento della somma di € 13.000,00 in favore di a titolo Parte_2 di corrispettivo per l'esecuzione di lavori di fornitura e posa in opera di porte e infissi, propose tempestiva opposizione con atto di citazione ritualmente notificato.
A sostegno della opposizione dedusse di non aver concluso alcun contratto con la indicata società; disconobbe la fattura posta a base della domanda monitoria;
dedusse, altresì, che le scritture contabili prodotte non erano vidimate ed autenticate come per legge e che, dunque, non vi era neppure la prova idonea a sostenere la ingiunzione;
chiese, pertanto, di accogliere l'opposizione e di revocare il decreto ingiuntivo, vinte le spese di lite.
Si costituì tempestivamente in giudizio esponendo in fatto che: - in Parte_2 data 13.10.2008, si era recato presso l'esercizio commerciale sito Parte_1
alla via Pasquale Vitiello n. 51 per concordare la fornitura e la installazione di porte e infissi;
- la trattativa intercorse con (legale rappresentante di essa opposta) e, Persona_1 all'esito di una serie di incontri, era stato concordato l'acquisto della merce meglio dettagliata in comparsa di costituzione, per l'importo complessivo di € 12.308,90; - agli incontri aveva partecipato , l.r. della Ci. società che collaborava ai sopralluoghi, Persona_2 CP_1
consegna ed installazione, ed effettuava le necessarie misurazioni per conto di essa opposta;
- successivamente, personale di tale ultima società si era recato presso l'immobile in proprietà del per il necessario sopralluogo e l'effettuazione delle misurazioni;
di talché Parte_1
l'ordine, corredato di tali ultimi elementi, era stato confermato;
- erano seguiti svariati accessi da parte di personale di tale ultima società (nelle date 26.1.2009 e nei giorni successivi;
poi il
9.4.2009 e nei giorni successivi) nell'immobile, che era locato a terzi e, alla presenza dei conduttori, gli infissi erano stati consegnati ed installati;
- in data 29.4.2009 aveva emesso la fattura azionata in monitorio, senza che il debitore provvedesse a saldare il dovuto.
In diritto, la società opposta espose che la documentazione prodotta a corredo del ricorso monitorio era idonea alla emissione del decreto;
che l'obbligo di vidimazione e bollatura delle scritture contabili non era più vigente, sufficiente essendo la produzione dell'estratto autentico delle scritture contabili, ritualmente prodotto (l'art. 8 della legge n.
383/2001, modificando sia il codice civile sia le disposizioni tributarie, aveva, infatti, eliminato i due requisiti della bollatura e della vidimazione delle scritture ai fini della regola tenuta delle scritture contabili); che il contratto di fornitura ed installazione merci era a forma libera ed era stato concluso come esposto, riservandosi di darne prova nel corso del giudizio.
Chiese, dunque, parte opposta il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, vinte le spese con attribuzione.
2 Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa, istruita con la produzione di documenti e l'escussione dei testimoni Testimone_1
e è stata, dunque, rinviata per la discussione ex art. 281 - sexies c.p.c. all'udienza Tes_2 del 27.1.2021; sulle conclusioni precisate alla indicata udienza, all'esito della discussione, la causa è stata decisa.
1.1-Con la gravata sentenza n. 869/2021, il Tribunale di Torre Annunziata rigettò
l'opposizione e confermò il decreto ingiuntivo n. 395/2018; condannò, inoltre, l'opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.600,00 oltre spese generali, iva e cpa con attribuzione al difensore che ne aveva fatto richiesta.
A sostegno della decisione il Tribunale espose che: il disconoscimento della documentazione posta a corredo del ricorso monitorio era inammissibile per genericità; il creditore aveva dato prova dei fatti costitutivi del suo diritto (esistenza del contratto), come emerso dagli esiti della prova testimoniale, ammissibile ai sensi dell'art. 2721 c.c., poiché era consentito ammettere la prova per testi anche quando i contratti avevano un valore superiore ad € 2,58, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contatto e di ogni altra circostanza, e dovendosi nella specie valorizzare la natura indiziaria della prodotta fattura;
i testimoni (ex dipendenti della società e montaggio Ci. , avevano concordemente CP_1 dichiarato di essersi recati nell'immobile dell'opponente, locato a terzi, di aver effettuato un primo sopraluogo, poi preso le misure e, quindi, montato porte e infissi;
il quantum non era stato adeguatamente contestato e nessun rilievo aveva sollevato il debitore rispetto al sollecito di pagamento del 5.1.2018, eccependo l'inesistenza del rapporto solo in seguito alla opposizione al decreto ingiuntivo.
1.2- Avverso questa sentenza, depositata il 23.4.2021, ha proposto appello
[...]
con citazione notificata il 11.11.2021 (per l'udienza in citazione del Parte_1
20.3.2022) affidato ai seguenti motivi:
1. erroneità della sentenza in punto di inammissibilità del disconoscimento: in primo grado il disconoscimento aveva riguardato in maniera specifica la fattura depositata in atti ed era da considerarsi rituale;
2. erronea declaratoria di ammissibilità della prova testimoniale, in violazione dei limiti ex art. 2721 c.c. sulla prova per testimoni dei contratti;
malgoverno delle istanze istruttorie poiché l'esito della prova per testi non deponeva affatto per l'esistenza del contratto;
3. erroneità della valutazione in ordine alla mancata risposta al sollecito di pagamento del 5.1.2018 poiché era stato comunque esperito il previo tentativo di mediazione ed anche in quella sede il rapporto era stato disconosciuto.
3 Ha concluso l'appellante chiedendo, previa sospensione della esecuzione della sentenza, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, di accogliere l'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo, vinte le spese del doppio grado.
1.3- Ha resistito con comparsa depositata in data 3.3.2022 (per Parte_2
l'udienza in citazione del 20.3.2022) chiedendo di dichiarare l'appello inammissibile e di rigettarlo nel merito, argomentando che: la fattura corredata da estratto autentico delle scritture contabili era del tutto sufficiente a sostenere la domanda monitoria;
il disconoscimento della fattura era inammissibile;
il contratto di compravendita era a forma libera ed era stata data prova della sua conclusione;
poteva essere ammessa prova per testi anche al di là dei limiti ex art. 2721 c.c., tenendo conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza;
la prova orale era stata adeguatamente vagliata dal tribunale;
peraltro, il debitore nulla aveva chiarito circa la provenienza degli infissi installati presso la sua abitazione e nulla aveva opposto al sollecito di pagamento documentato in atti.
Ha chiesto, dunque, l'appellata le conseguenti declaratorie.
Rigettata l'istanza di inibitoria, all'udienza del 29.1.2025, sulle conclusioni precisate a verbale, la causa è stata riservata in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (20+20).
2.L'appello è ammissibile essendo rispettoso del contenuto motivazionale richiesto dall'art. 342 c.p.c..
L'appellante ha riportato le parti della sentenza censurate e che ha inteso appellare;
ha indicato con chiarezza le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado;
ha indicato le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Tribunale e le circostanze da cui deriva la violazione di legge;
ha sottoposto ad una critica sufficientemente specifica le circostanze che imporrebbero una diversa decisione.
Il rispetto del contenuto motivazionale prescritto va, peraltro, interpretato, secondo l'insegnamento della Corte di legittimità reso a sezioni unite nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di
4 primo grado” (Cass. SS.UU. 27199/2017; in epoca più recente le sezioni unite della Corte di Cass., ord. 3641/2022, hanno ribadito medesimo principio).
3.Con il primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la resa sentenza nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile il disconoscimento della fattura.
3.1.-Ritiene il Collegio che correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto inammissibile il disconoscimento della fattura, siccome formulato, del tutto privo di specificazioni. Si tratta a ben vedere della mera contestazione del valore probatorio dell'indicato documento, peraltro di provenienza unilaterale, che è pianamente sufficiente nella fase monitoria a sostenere l'emissione del decreto ingiuntivo, laddove corredato dall'estratto autentico delle scritture contabili tenute nel rispetto della legge (l'art. 8 della legge n. 383/2001, modificando sia il codice civile sia le disposizioni tributarie, ha, infatti, eliminato i due requisiti della bollatura e della vidimazione delle scritture ai fini della regola tenuta delle scritture contabili).
4. Con il secondo motivo di appello l'appellante si duole dell'ammissione della prova per testimoni, a suo dire avvenuta in violazione dell'art.2721 co.1, a mente del quale La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede euro 2,58.
4.1-Chiarito che in primo grado è stata sollevata l'eccezione al momento dell'ammissione delle prove ed è stata reiterata al momento della escussione dei testi (Cass. sez. un. 2020 n. 16723), va evidenziato che la limitazione relativa al valore dell'oggetto, che opera in tema di contratto, è stata dalla giurisprudenza intesa come ampiamente derogabile dal giudice che, ai fini dell'ammissibilità della testimonianza, è tenuto a vagliare la qualità delle parti, la natura del contratto ad ogni altra circostanza, considerando, inoltre, anche il mutato valore della moneta.
Ebbene, il Tribunale ha motivato adeguatamente in sentenza sul punto, valorizzando il valore indiziario della fattura depositata, elemento che concreta, sia pur implicitamente,
l'emersione di quelle circostanze che possono portare alla deroga del limite.
5. Con ulteriore motivo di appello si censura la sentenza per il malgoverno delle risultanze istruttorie, non adeguatamente vagliate, e l'erronea distribuzione degli oneri probatori. In particolare, l'appellante censura la sentenza ritenendo che non fosse stata raggiunta la prova della conclusione di un contratto di fornitura e posa in opera della merce indicata in atti.
5.1- Come esposto, il credito di cui è lite è stato ingiunto sulla base di una fattura commerciale e dell'estratto autentico delle scritture contabili, documenti del tutto sufficienti
5 nella fase monitoria e, dunque, idonei a sostenere, nella fase senza contraddittorio, il rapporto tra le parti e l'esistenza del credito.
Invece, nella fase di opposizione a cognizione piena, la fattura, laddove il rapporto sia contestato, non può assurgere a prova del negozio ma può costituire al più un indizio dello stesso;
in tal caso l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto di credito consacrato dal decreto ingiuntivo continua a gravare, ex art. 2697 c.c., sul ricorrente, in virtù della domanda di pagamento da questi proposta.
Tanto premesso, si osserva che nel caso in esame il rapporto contrattuale è stato contestato dall'opponente sin dal primo momento.
Ebbene, il Tribunale, facendo corretta applicazione delle regole di distribuzione dell'onere della prova sopra indicate, ha ritenuto che il creditore, che ne era onerato, avesse dato ampia prova del fatto costitutivo del suo credito, poiché l'esistenza del contratto era sorretta dall'esito della prova testimoniale espletata in primo grado, favorevole al creditore.
5.2.-Le censure riferibili al malgoverno delle risultanze istruttorie presuppongono una violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. Laddove la prova sia libera, cioè non sia predeterminata la sua valutazione ad opera della legge, il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento, così come disposto dall'art. 116 c.p.c.
Il giudice è libero di trarre il proprio convincimento da parametri diversi, di cui l'espressione "prudente apprezzamento" adoperata dal legislatore rappresenta la sintesi. In particolare, nella valutazione della prova testimoniale, il giudice, per pervenire ad un proprio convincimento sul fatto controverso, deve valutare l'attendibilità del teste, cioè, considerare sia elementi di ordine soggettivo (es. qualità personali del teste), sia elementi che attengono al contenuto delle dichiarazioni rese (precisione nell'esposizione, presenza o meno di contraddizioni ecc.); occorre poi adeguata valutazione delle prove documentali e degli esiti di una eventuale c.t.u.
5.3-Nel caso di specie il Tribunale ha correttamente dato rilevanza a quanto riferito dai due testi escussi, che hanno reso dichiarazioni lineari, precise e concordanti, favorevoli al creditore.
Si legge sul punto in sentenza:
La prova testimoniale ha confermato la fornitura e la successiva installazione di porte ed infissi nell'appartamento di proprietà dell'odierno opponente virgola e condotto in locazione: infatti i testi e hanno confermato di essere ex Tes_2 Testimone_1
dipendenti della ditta CI. (che ha provveduto alle installazioni), di aver trasportato CP_1 gli infissi per cui è causa presso l'immobile della controparte, di essersi recati presso
6 l'immobile del per un primo sopralluogo in cui hanno preso le misure per il Parte_1 montaggio, precisando di aver trasportato e montato prima una porta blindata dell'ingresso dell'immobile e poi le porte interne… nell'anno 2009.
5.4.-In via preliminare si osserva che in primo grado è stata eccepita l'incapacità a testimoniare dei predetti testi in quanto dipendenti di una ditta d'installazione della quale la società opposta era titolare di una quota del 40%. Il Tribunale non ha dato rilevanza alla eccezione.
Sul punto, quanto alla deposizione del teste , assorbe ogni questione Testimone_1
l'evenienza che quest'ultimo, al momento della deposizione, non era più alle dipendenze della ditta d'installazione, come riferito in risposta a precisa domanda;
quanto, invece, alla deposizione resa dal teste al momento della deposizione ancora alle dipendenze Tes_2 della ditta d'installazione (e, dunque, non un ex dipendente come scritto in sentenza), si rileva che l'eccezione di incapacità non è stata reiterata subito dopo la escussione del teste (cfr. verbale udienza del 26.11.2019; sul punto Cass. sez. un. 2023 n. 9456).
In ogni caso - in disparte il rilievo che non si tratta neppure di un rapporto di dipendenza con la società opposta, ma con quella deputata alla installazione - non si verte nell'ambito di un interesse qualificato alla partecipazione al giudizio ex art. 246 c.p.c., ma al più nell'ambito della operatività dei generali principi di valutazione di attendibilità del teste (il rapporto di dipendenza non integra di per sé la incapacità a testimoniare, cfr. Cass. 2020, n. 18121; Cass.
2019 n. 14672).
5.5- Nel merito della testimonianza, si rileva che i testimoni hanno reso dichiarazioni puntuali, dettagliate e concordanti;
la loro attendibilità non è scalfita dalle doglianze proposte in appello.
Invero, si duole l'appellante che dalle deposizioni testimoniali non era dato sapere della tipologia dei prodotti montati, laddove è chiaro il riferimento ad infissi e porte interne;
l'immobile è ben descritto (piano terra, piano superiore, scala interna); le imprecisioni di un solo teste sul paese ove l'immobile era ubicato è del tutto compatibile con lo svolgimento di mansioni di montaggio in luoghi svariati, così come anche il riferimento ad una porta blindata non presente in fattura. Peraltro, la indicazione da parte di un teste, quanto al luogo di ubicazione dell'immobile, del comune di Santa Maria la Carità in luogo del comune di
Sant'Antonio Abate, è agevolmente spiegabile in quanto la strada ove l'immobile è ubicato è denominata “S. Maria la Carità” ed è via di confine tra i due comuni, come precisato dall'appellata (evenienza mai contestata), a riprova della giustificabile confusione;
infine, il prezzo della fornitura è ben indicato in fattura e si tratta di indicazione sufficiente in presenza
7 di conferma della effettività della stessa e di mancata specifica contestazione sulla sua congruità.
I testi hanno con chiarezza confermato il trasporto e la installazione della merce;
da ultimo, l'appellante non ha indicato alcuna ricostruzione alternativa sulla fornitura in esame.
5.6-Connessa è la doglianza dell'appellante nella parte in cui censura la sentenza per la ritenuta valutazione negativa – ovverosia sfavorevole alle difese del debitore - data dal giudice alla mancata risposta al sollecito di pagamento del 5.1.2018; sul punto deduce l'appellante che il giudice non aveva tenuto conto che era stato, comunque, esperito il previo tentativo di mediazione e che, in quella sede, il rapporto era stato sicuramente disconosciuto.
La valutazione del giudice anche su tale punto è immune da profili di censurabilità.
L'elemento della mancata risposta al sollecito (antecedente alla mediazione ed al giudizio) rappresenta la valorizzazione di un comportamento avente valore indiziario dell'esistenza di un rapporto;
con la conseguenza che il significato attribuito dal Tribunale a tale condotta rientra nella valutazione congiunta e critica che il Tribunale ha fatto delle risultanze processuali complessivamente intese, attraverso un iter motivazionale che il
Collegio condivide.
L'appello va, dunque, rigettato.
6.Le spese di lite del presente grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori medi, in ragione dell'impegno difensivo prestato, e in applicazione dei parametri dettati dal d.m. n. 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenendo conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000), nell'importo di € 1.134,00 per la fase di studio, di € 921,00 per la fase introduttiva, di € 921,5 per la trattazione (€
1.843,00 per la fase della trattazione e istruttoria, importo abbattuto per la metà, non essendo stata espletata istruttoria) e di € 1.911,00 per la fase decisoria.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello;
8 2.condanna l'appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese di lite, liquidate in € 4.887,5, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai difensori, dichiaratisi antistatari;
3.ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame,
a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 19.3.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
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