Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/03/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. FLORA SCELZA, lette le note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter cpc, ha pronunziato all'udienza del 27.03.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 5766/2023 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
e , quali genitori della minore Parte_1 Controparte_1 Per_1
(5-2-2013), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Eugenio Pollasto e Carola Pipitone, e
[...] con gli stessi elettivamente domiciliati come in atti
Ricorrente
E
, in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliana Cavalcanti, e con la stessa CP_2 elettivamente domiciliato come in atti Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17-10-2023, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e l'accertamento dell'handicap con connotazione di gravità per la minore
[...]
ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica Persona_1 svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per le provvidenze richieste. Si costituiva l' convenuto che sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_3 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio.
In corso di causa veniva disposta CTU. Depositata la relazione, all'odierna udienza, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice lette le note di trattazione depositate dalle parti, si riservava la decisione della causa.
La domanda è fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie sono stati evidenziati i motivi della contestazione per cui si è reputato necessario anche alla luce della successiva documentazione medica depositata un approfondimento
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Orbene, gli stati patologici della minore sono quelli accertati dal CTU, dott. , ed Persona_2 indicati dettagliatamente nella perizia in atti: disabilità intellettiva e grave disturbo del linguaggio e dell'orientamento e degli apprendimenti scolastici palatoschisi già corretta con intervento chirurgico di palatoplastica, artrite reumatoide giovanile, agenesia renale sinistra ipoacusia trasmissiva ipotiroidismo in terapia sostitutiva scoliosi dorso lombare con limitazioni funzionali.
In relazione a tale quadro patologico la minore, ad avviso del CTU, va riconosciuta quale soggetto in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato (art. 3 Comma 3 l.
104/92) e soggetto non in grado di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita, fin dal 01 ottobre 2023. In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui espresse l'opposizione va, dunque, accolta nei termini acclarati dalla relazione peritale. In considerazione dell'accoglimento da epoca successiva al deposito della domanda amministrativa e del ricorso per ATP, si compensano tra le parti le spese relative al procedimento per ATP e si condanna l' al pagamento delle spese relative al presente procedimento di opposizione, nella CP_2 misura liquidata in dispositivo.
Le spese di CTU di entrambi i giudizi sono liquidate come da separati decreti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che sussiste in capo alla minore Persona_1 il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e per la condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, con decorrenza dal 1 ottobre 2023;
2) compensa tra le parti le spese relative al procedimento per ATP, e condanna l' al CP_2 pagamento delle spese relative al presente procedimento di opposizione, che liquida in euro
2697,00, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori della parte ricorrente, antistatari;
3) liquida le spese delle espletate CTU con separati decreti.
Così deciso in Nola il 27.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza
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