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Sentenza 8 marzo 2024
Sentenza 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/03/2024, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TORRE A.
Seconda Sezione Civile il dott. Massimo Palescandolo, in qualità di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (*) nella causa iscritta al n. 6997/2019 del R.G.A.C. avente ad
OGGETTO: risarcimento danni
TRA
nato a [...] il [...], residente in Parte_1
Torre Annunziata (Na), Via XXIV Maggio n. 4, C.F
, rapp.to e difeso dall'avv. Daniele Carmine C.F._1
Gallo (C.F. ) ed elett.te dom.ti presso il suo C.F._2 studio sito in Torre Annunziata (NA), C.so Umberto I n. 93, in virtù di mandato in atti
Attore
E
con sede in Roma, Via della Civiltà Controparte_1
Romana
7 C.F. in persona del legale rappresentante ing. P.IVA_1
quale incorporante della CP_2 Controparte_3 in virtù dell'atto a rogito notaio in
[...] Persona_1
Roma del 16.11.2015, rep. 45.736 racc. 14.830, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Stefano
Bona (C.F. del Foro di Roma e Antonietta C.F._3
D'Angelo ) ed elettivamente domiciliato CodiceFiscale_4 presso lo studio della seconda in Napoli, Via Manzoni n.155, in virtù di procura in atti
Convenuta
NONCHE'
__________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione della sentenza): La motivazione della sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi N. 6997/2019 R.G.A.C.
FIVE , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 con sede legale in Casalnuovo di Napoli (NA) alla Via Arcora n.
110 – Palazzo Ge.Cos., P.I. elettivamente P.IVA_2 domiciliata in Napoli, alla Via Piave n . 7, presso lo studio dell'avvocato Silvano Gravina, C.F. , che la C.F._5 rappresenta e difende, giusta mandato in atti
Terza chiamata in causa
NONCHE'
residente in [...]
Filippo Serafini n. 9, CF. C.F._6
Terzo chiamato in causa Contumace
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza, a trattazione scritta, del 13 luglio
2023
CONCISA ESPOSIZIONE delle
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
A seguito della declaratoria d'incompetenza per valore da parte del locale GdP con sent. 7036/2019, Parte_1 riassumeva la lite innanzi al Tribunale nei confronti della nonché della (chiamata in Controparte_1 CP_5 causa dalla convenuta) e di quale Controparte_4 titolare della ditta a sua volta chiamato in causa CP_4 dalla sì concludendo per quanto ivi riportato: CP_5
-Accertare e dichiarare la società Controparte_3 responsabile ai sensi dell'art 2043 o 2041 c.c. per aver
[...] attivato un contratto non richiesto di energia elettrica e gas nelle modalità e per i motivi espressi in narrativa;
- per l'effetto dichiarare l'illiceità delle fatture emesse dalla e non dovute le somme da Controparte_3 esse riportate;
- Condannare la stessa società convenuta alla ripetizione delle seguenti somme :a) somma versata per la fattura emessa dalla società di € 1.039,35; b) somma versata alla società Pt_2
di € 77,00 per spese della nuova attivazione;
c) somma Org_1 versata alla società di € 92,00 per spese della nuova Pt_2
. 2 N. 6997/2019 R.G.A.C.
attivazione; d) oltre lo storno di tutte le spese addebitate sulle future fatture emessa da entrambe le società;
- Condannare la stessa società convenuta al risarcimento del danno morale subito dall'istante per i motivi espressi nella premessa e d liquidarsi in via equitativa in € 3.000,00 o di quella somma maggiore o minore che vorrà liqui-dare il Giudice adito;
- Condannare lo stesso convenuto al pagamento di spese, diritti ed onorari ex art. 14 L.P. del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto Avvocato anticipatario.
La si costituiva eccependo la correttezza Controparte_1 del suo operato ed evidenziava che il contratto del sig. era stato procacciato dalla e, Parte_1 CP_5 dunque, nella denegata ipotesi di soccombenza nel giudizio, quest'ultima avrebbe dovuto essere condannata alla manleva, motivo per il quale ne chiedeva la chiamata in causa, che il
GdP autorizzava. La si costituiva facendo CP_5 sostanzialmente sue le difese svolte dalla Controparte_3 in ordine all'infondatezza delle richieste
[...] risarcitorie avanzate dall'attore evidenziando, a sua volta, che il contratto sottoscritto da quest'ultimo era stato acquisito dalla Controparte_4
La concludeva pertanto chiedendo il rigetto delle CP_5 domande svolte dalla parte attrice, nonché per la chiamata in causa della e per la condanna Controparte_4 di quest'ultimo a manlevarla e tenerla indenne dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli del giudizio.
Ordinata la chiamata in causa di questi, Controparte_4 seppur regolarmente citato in giudizio, rimaneva contumace.
Successivamente venivano espletate le prove orali richieste dalle parti e, all'esito delle stesse, il GdP, come già scritto, dichiarava la propria incompetenza per valore in favore del Tribunale di Torre Annunziata.
Acquisito il fascicolo di primo grado, ammesso il solo interrogatorio del contumace che, benché regolarmente notiziato del mezzo di prova, non compariva a renderlo innanzi allo
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scrivente all'udienza del 08.11.2022, la lite era poi assegnata in decisione ex art. 190 cpc..
1. La domanda si palesa infondata e va, pertanto, rigettata.
Date per note alle parti le circostanze di causa, va detto che
– prescindendo dalla circostanza che le voci di danno non sarebbero state ammesse, sia perché non provate, sia perché giuridicamente infondate – la convenuta ha dato prova di aver agito nel rispetto delle norme previste dalla ARERA.
Al riguardo, la vicenda sottoposta all'attenzione dello scrivente rientra nella fattispecie prevista dalla ARERA con la delibera n.153/2012, che prevede un procedimento di ripristino immediato della precedente fornitura, con nessun addebito a carico del cliente finale, laddove quest'ultimo lamenti una nuova attivazione non richiesta.
La infatti, ha fornito la prova Controparte_1 documentale del fatto che, non appena ha ricevuto la comunicazione con la quale l'attore le contestava la sottoscrizione del contratto, ha provveduto ad attivare la procedura di ripristino prevista dall'Allegato A alla Delibera
n. 153/2012/R/COM dell'ARERA, la quale dispone che: “ Nei casi di cui all'articolo 11, comma
11.1, il venditore non richiesto storna le fatture eventualmente emesse nei confronti del cliente finale e procede ad applicare ai prelievi relativi al periodo in cui
l'attivazione non richiesta ha avuto luogo: a) per le forniture di energia elettrica, per ogni mese e ogni fascia oraria del periodo in cui ha avuto luogo l'attivazione non richiesta, le condizioni economiche applicate ai clienti in maggior tutela di cui all'articolo 7, comma 7.1 del TIV aventi le medesime caratteristiche del cliente oggetto di contratto non richiesto, ad esclusione del corrispettivo PCV relativo alla commercializzazione della vendita al dettaglio”; infatti la convenuta, che aveva emesso nei confronti dell le Pt_1 fatture n. GN15-126412E, n. GN15-61263G, n. GN15-69682G e n.
GN15-184052E, dopo aver appreso quanto accaduto, ha attivato la suddetta procedura di ripristino ed ha emesso le note di
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credito n. GN15-184047E e n. GN15-94101G con le quali ha stornato gli importi precedentemente fatturati, applicando allo le condizioni economiche previste per i clienti in Pt_1 maggior tutela di cui all'art. 7, co.
7.1 del TIV aventi le medesime caratteristiche del cliente oggetto di contratto non richiesto, a esclusione del corrispettivo PCV relativo alla commercializzazione della vendita al dettaglio.
Sempre la ha fornito la prova di avere provveduto CP_1
a ripristinare i rapporti di somministrazione di energia elettrica e di gas naturale tra l ed i suoi precedenti Pt_1 fornitori, come è provato dalla comunicazione del 12 febbraio
2015 inviata al difensore dall'attore, dalle schermate tratte dal portale di e da quella tratta dal Organizzazione_2 portale della (tutto in atti). Org_3
La convenuta, a ogni buon conto, depositava in giudizio il contratto che stipulato con la il cui art. 4.3 CP_5 prevede che: “Il procacciatore rimarrà durante la durata del presente contratto, responsabile unico nei confronti della società della corretta esecuzione del suo incarico e del corretto adempimento di tutte le obbligazioni di cui al presente contratto”.
Orbene che il procacciamento del contratto dell'attore sia stato effettuato da una persona incaricata dalla è CP_5 circostanza acclarata, come confermato dallo stesso legale rappresentante di quest'ultima nel corso dell'interrogatorio formale espletato innanzi al Giudice di Pace.
L'attore è stato procacciato dalla ditta di CP_4
contumace e poi assente Controparte_4 all'interrogatorio formale deferito sia nel presente giudizio, sia in quello innanzi al GdP.
Le dichiarazioni rese, la documentazione depositata agli atti, tra cui le mail ed il DVD contenenti le acquisizioni di contratti sono riscontri probatori per ritenere la responsabilità del terzo contumace. Emerge, da un lato,
l'estraneità della nell'acquisizione del contratto, mentre CP_5
l'eventuale responsabilità della per non aver CP_1
. 5 N. 6997/2019 R.G.A.C.
posto in essere i dovuti controlli circa il consenso espresso dal suo cliente finale, avendo questa l'onere di verificare l'effettiva volontà del cliente, quindi a titolo di “culpa in vigilando”, si arena innanzi alla carenza probatoria di qualsiasi danno patrimoniale giacché non v'è prova che la somma
Part di Euro 1.039,45 sia stata pagata dall'attore alla a seguito del passaggio alla a titolo di penale e/o CP_1 risarcimento;
gli importi di Euro 77,00 e di Euro 92,00 sono
Part stati corrisposti dall ad e ad (non per le Pt_1 Org_1 attivazioni di nuove forniture a seguito dello switch effettuato in favore di ma) per consumi delle CP_1 rispettive utenze;
l'addebito del CMOR deriva dal mancato adempimento del sig. al proprio obbligo di pagamento Pt_1 nei confronti del proprio precedente fornitore e non, evidentemente, dalla attivazione del contratto con
[...]
. CP_1
Né v'è prova concreta del mancato guadagno lavorativo, non avendo l'attore dimostrato, nello specifico, quali sarebbero stati i suoi redditi nel periodo de quo e la differenza con i periodi precedenti e successivi dello stesso anno e con quelli analoghi degli altri anni: sul punto inconsistenti si palesano le risultanze delle prove testimoniali innanzi al GdP, testi che si sono limitati a riferire circostanze apprese solo de relato.
Carente, infine, di qualsiasi reale elemento probatorio è la richiesta avanzata a titolo di danno non patrimoniale e per
“furto d'identità” (tal voce, anche evanescente), per la qual cosa, in termini giuridici, appare condivisibile quanto argomentato dalla convenuta nei paragrafi 3c) e 3d) delle note di replica conclusionali, da intendersi qui riprodotti.
Al rigetto della domanda ne deriva l'assorbimento delle domande di manleva.
2. La particolarità del fatto storico può essere circostanza integrante eccezionale ragione, ex Corte Cost. 77/2018, per compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti e nei reciproci rapporti.
. 6 N. 6997/2019 R.G.A.C.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 CP_1
nonché su quelle proposte nei confronti della
[...] [...]
e della così CP_5 Controparte_4 provvede:
a) rigetta la domanda di parte attrice e dichiara in essa assorbita le successive domande di manleva nei confronti della e di;
CP_5 Controparte_4
b) spese di lite come da punto 2. della motivazione.
Torre Annunziata, 8 marzo 2024
Il Giudice dr. Massimo Palescandolo
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