Articolo 116 della Legge 23 dicembre 1976, n. 874
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15 gennaio 1977
Art. 116.
E' approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1977, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell' articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (appendice n. 1).
Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio determinate da impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale e' iscritto, nel bilancio dell'Azienda medesima, l'apposito fondo di riserva di cui al capitolo 242.
I prelevamenti dal detto fondo, nonche' le iscrizioni ai competenti capitoli delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1977