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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/05/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 87/2022
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore
Ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza n. 2678/2021, Tribunale di Foggia, pubblicata in data 16 novembre 2021, emessa nel giudizio n. 8029/2014 R.G.), iscritta al n.
87/2022 R.G., avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo, tra:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore (P. Controparte_1
IVA: ), in persona del P.IVA_1 Parte_2
legale rappresentante pro tempore (P. IVA: ), rappresentati e P.IVA_2
difesi dall'avv. Raffaele di Biase e dall'avv. Antonella Fiore, ed elettivamente domiciliati come in atti,
APPELLANTI
contro
(C.F.: ), Controparte_2 C.F._2
COLONNA (C.F.: , CP_3 C.F._3
COLONNA (C.F.: ), COLONNA CP_4 C.F._4
(C.F.: ), quali eredi di CP_5 C.F._5 [...] , rappresentati e difesi dell'avv. Domenico Merlicco, ed Persona_1
elettivamente domiciliati come in atti
APPELLATI
Conclusioni: alla udienza del 7 febbraio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale (sulle conclusioni delle parti, di cui alle note scritte, da intendersi in questa sede integralmente richiamate), con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 963/2014 il Tribunale di Foggia ingiungeva a
, e di pagare a Parte_1 Controparte_1 Parte_2
l'importo di euro 45.676,80, oltre interessi legali e Persona_1
spese, a titolo pagamento di prestazioni professionali svolte da quest'ultimo nell'interesse degli ingiunti.
Proponevano opposizione avverso il monitorio gli ingiunti, ritenendo la nullità e/o inesistenza del decreto ingiuntivo, per non essere stato esso mai notificato nei confronti delle società e Controparte_1 Parte_2
e, comunque, per la infondatezza del credito. Chiedevano altresì di
[...]
dichiarare il difetto di legittimazione passiva degli opponenti per la nullità dell'atto di riconoscimento del debito (su cui si era fondato il monitorio), per mancanza del titolo e di dichiarare l'assenza del vincolo di solidarietà, contestando altresì la quantificazione del dovuto, come operata dal
Per_1
pag. 2/21 Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto della Persona_1
domanda.
Dichiarata la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, interrotto il processo per il decesso di e poi riassunto nei Persona_1
confronti dei suoi eredi, senza alcuna assunzione di prove, con la sentenza n. 2678/2021 del 16 novembre 2021, il Tribunale di Foggia dichiarava inammissibile, perché tardiva, l'opposizione proposta dalla società
[...]
rigettando quella proposta da , per Controparte_6 Parte_1
l'effetto confermando il decreto ingiuntivo opposto, dichiarato definitivamente esecutivo e condannando gli opponenti al pagamento delle spese processuali.
Avverso la detta sentenza hanno proposto appello , Parte_1 CP_1
e premettendo: di avere intrattenuto rapporti
[...] Parte_2
professionali, in passato, con e con la società CE Persona_1
s.a.s.; nello specifico, il primo, titolare di uno studio commercialista, veniva aiutato professionalmente dai suoi figli, tramite la società CE, di cui pure era socio;
questa società si occupava della tenuta della contabilità, di supporto alle attività per le quali era necessaria la presenza di un professionista, quale era il dott. sussisteva quindi Persona_1
una identità tra i soggetti, poiché la contabilità veniva tenuta dalla CE, ma i colloqui ed i rapporti professionali erano tenuti dalla società; nel corso del rapporto professionale la CE e lo stesso professionista si rendevano più volte inadempienti, negligenti ed intempestivi, pur essendosi trovata la società in un momento di crisi che aveva Controparte_7
determinato la necessità di procedere ad una ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182 bis L.F.; in questo contesto si colloca la sottoscrizione,
pag. 3/21 obbligata, in data 19 maggio 2012, dell'atto di riconoscimento del debito da parte di presso l'ufficio di atto su Parte_1 Persona_1
cui si fonda il monitorio.
Tutto ciò premesso, ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni:
"Voglia la Corte di Appello di Bari, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, riformare la sentenza n. 514/2020 resa dal Tribunale di Foggia e per l'effetto statuire e dichiarare: In via preliminare e pregiudiziale : 1) Si chiede che venga disposta ex art. 283 c.p.c. la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata sussistendo i gravi e fondati motivi in atti libellati. 2) Accertare
e dichiarare la nullità e/o inesistenza del decreto ingiuntivo opposto ex art.
644 c.p.c. nei confronti delle società e Parte_2 CP_1
3) In subordine dichiarare l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. per tutte le motivazioni di cui in narrativa;
4) Accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza del decreto ingiuntivo opposto per mancanza della prova del credito ex art. 633 c.p.c. Nel merito: 5) accogliere il proposto gravame poiché fondato in fatto e diritto e per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 2678/2021 emessa da Tribunale di Foggia così provvedere: 6) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di tutti gli opponenti per nullità dell'atto di riconoscimento del debito per mancanza del titolo e, per l'effetto ritenuta l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, dichiararne la nullità e/o invalidità, con conseguente revoca dello stesso;
7) in subordine, senza accettazione del contraddittorio, né rinuncia alle eccezioni preliminari ed assorbenti, rigettare la domanda proposta dal
Dott. , oggi rappresentato dai suoi Eredi di cui in Persona_1
premessa, perché infondata in fatto e diritto, per tutte le ragioni esposte in
pag. 4/21 premessa; 8) accertare e dichiarare la nullità dell'atto del decreto ingiuntivo per mancanza del vincolo di solidarietà degli obbligati per tutti i motivi esposti in premessa;
9) accertare e dichiarare l'inesistenza del credito in favore dell'opposta, nella quantificazione dalla stessa riportata per tutte le ragioni esposte in premessa;
10) rigettare tutte le domande formulate dagli eredi del Dott. , perché infondate sia Persona_1
in fatto che in diritto per tutti i motivi esposti nella premessa del presente atto;
11) in via gradata, nella denegata ipotesi in cui il Collegio dovesse ravvisare la benché minima fondatezza di qualsivoglia ragione creditoria in capo a parte appellata, accertare e dichiarare che le somme di € 14.720
(corrisposti dalla estranea al giudizio) e di € 5.500 Parte_3
(meglio specificati in parte narrativa) sono state corrisposte e conseguentemente portarle in compensazione con l'importo portato nel riconoscimento di debito per cui è causa. 12) In subordine, riconoscere che
l'importo di € 5.500 (di cui in arte narrativa) è stato corrisposto al Dott.
e conseguentemente portarlo in compensazione con l'importo Per_1
portato nel riconoscimento di debito per cui è causa. in subordine 13) accertare e dichiarare la carenza di titolarità dispositiva del Sig.
[...]
per la società 14) In ogni caso qualora Pt_1 Parte_2
il Collegio adito dovesse ritenere congruo l'importo del decreto ingiuntivo opposto dichiarare e portare in compensazione a detto importo tutte le somme corrisposte e documentate in atti dalle parti opponenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio".
Si sono costituiti in giudizio gli appellati che, contestando tutte le avverse deduzioni, hanno chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previo rigetto della istanza di sospensione
pag. 5/21 dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, rigettata ogni avversa istanza, così provvedere: - in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da , Parte_1 [...]
e ai sensi e per gli effetti di cui all'art. CP_1 Parte_2
348 bis cpc, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto, che qui si abbiano per integralmente riportati e trascritti, con la condanna di tali appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio in favore dei deducenti appellati, da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore antistatario;
- sempre in via preliminare, ed in rito, accertare e dichiarare l'inammissibilità ex art. 345 cpc dell'appello proposto da , e Parte_1 CP_1 Parte_2
con riferimento al capo 3) delle conclusioni rassegnate
[...]
nell'atto di appello -contenente la richiesta di “dichiarare l'opposizione tardiva ex art. 650 cpc”- trattandosi di domanda nuova, mai proposta in primo grado come tale inammissibile, e con riferimento alla quale gli appellati dichiarano di non accettare il relativo contraddittorio”; - in subordine, e nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello proposto da , e per Parte_1 CP_1 Parte_2
tutti i motivi esposti nel corso del giudizio di primo grado, nonché nella narrativa del presente atto, che qui si abbiano per integralmente riportati e trascritti, e, conseguentemente, rigettare tale appello, con la conferma integrale delle statuizioni della sentenza di primo grado, e con la condanna di tali appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio in favore dei deducenti appellati, da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore antistatario;
- in ulteriore subordine, nel caso in cui la Corte d'Appello dovesse ritenere di
pag. 6/21 procedere alla riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare che , e per Parte_1 CP_1 Parte_2
le ragioni esposte in atti, sono debitori, in solido tra loro, nei confronti degli odierni appellati, della somma di € 45.676,80, ovvero di quella diversa di giustizia e, conseguentemente, condannare tali appellanti, in solido tra loro, al pagamento della somma predetta di denaro, ovvero di quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito e fino al soddisfo, con la condanna di tali appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio di appello in favore degli appellati, da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore antistatario”.
Rigettata l'istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza e quella di inammissibilità dell'impugnazione, dopo alcuni rinvii (determinati dal rilevante carico del ruolo), all'esito della udienza del 7 febbraio 2025
(svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni delle parti (di cui alle note scritte da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata riservata in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
°°°°°°°°°°
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
L'impugnazione è stata affidata ai seguenti motivi.
Con il primo motivo di appello gli appellanti hanno eccepito l'inesistenza e/o la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, con conseguente inefficacia dello stesso. Nello specifico, hanno dedotto che il monitorio non pag. 7/21 è mai stato validamente notificato alle società e Controparte_1 Parte_2
ma solo a : ai primi, infatti, la notifica veniva eseguita Parte_1
presso la stessa società CE (pur essendo il rapporto professionale interrotto da anni), ed anzi il decreto veniva solo recapitato al Colonna, presso l'indirizzo dove ha sede la detta compagine societaria ed il Colonna, ossia gli stessi soggetti che avevano chiesto l'emissione del monitorio
(tanto che con comunicazione del 7/18 agosto 2014 la società CE evidenziava al che mai i decreti ingiuntivi erano stati ritirati, pur Pt_1
essendo a conoscenza del luogo di residenza del . Né alcun valore Pt_1
può avere la pretesa comunicazione via e-mail del 24 luglio 2014, nella quale non si fa alcun cenno ad atti giudiziari, circostanza invece presente nella successiva del 7/18 agosto 2014. La notifica, peraltro, è stata fatta non a mezzo dell'ufficiale giudiziario, ma del difensore del creditore. Essendo ormai interrotto il rapporto professionale, la notifica non poteva essere effettuata presso il creditore, vincendosi così la presunzione di conoscenza di cui all'art. 145 c.p.c. e risultando violato l'art. 23 del codice deontologico dei commercialisti. Configurandosi una ipotesi di inesistenza della notificazione, ne consegue l'inefficacia del decreto ingiuntivo e non certo la tardività dell'impugnazione dello stesso. Quand'anche ritenute valide le notifiche, in ogni caso sarebbe ammissibile l'opposizione ex art. 650 c.p.c.
Sul punto, gli appellati deducono, innanzi tutto, la proposizione in appello di domande nuove, come tali inammissibili;
in secondo luogo, l'atto di appello presenta, con riferimento al primo motivo di gravame, una mera riproposizione delle questioni già vagliate dal primo Giudice, con riferimento alla notifica del monitorio, effettuata correttamente presso la pag. 8/21 sede delle società ingiunte, in data 14 luglio 2014 (seguita la notifica, di certo non inesistente, da due comunicazioni, del 24 luglio 2014 e del 7 agosto 2014); consegue a tanto l'inapplicabilità dell'art. 644 c.p.c. e l'impossibilità di ritenere tempestiva la impugnazione, solo perché essa fu tempestivamente proposta da . Non può poi essere invocato Parte_1
nel caso di specie l'art. 650 c.p.c., per il sol fatto che le notifiche sono state rituali, sicché non v'è alcuno spazio per ritenere ricorrente il caso fortuito o la forza maggiore, in disparte il fatto che la questione risulta proposta per la prima volta in appello ed è, come tale, inammissibile.
Il motivo di impugnazione è infondato.
Preme osservare, innanzi tutto, che la notifica del monitorio avvenne presso la sede legale delle società e Controparte_1 Parte_2
coincidente con la società CE, riconducibile al Colonna e non mutata al tempo della emissione del decreto ingiuntivo (cfr. documenti n. 8 e n. 9 allegati al fascicolo di primo grado di giudizio degli appellati), evidentemente per la stessa volontà degli ingiunti.
Ed è altrettanto chiaro che la notifica avvenne, in data 14 luglio 2014, ai sensi dell'art. 145 c.p.c., mentre l'opposizione è stata proposta, dalle dette società, soltanto il 10 ottobre 2014, quindi ben oltre il termine indicato dall'art. 645 c.p.c.
Ora, non può trovare alcuna applicazione il disposto dell'art. 644 c.p.c., secondo il quale la notifica del monitorio risulta inefficace se non è eseguita nel termine di sessanta giorni dalla sua emissione, posto che un'attività finalizzata alla conoscenza degli atti da parte degli ingiunti vi è
pag. 9/21 stata e risulta anche essere stata portata a buon fine, nei termini previsti dalla legge.
Va detto che in tema di inesistenza della notifica la Corte di cassazione
(SSUU n. 14916 del 20.07.2016), ha stabilito i criteri per determinare se una notificazione possa reputarsi inesistente, piuttosto che affetta da nullità, valorizzando i principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, statuendo che una notifica sia inesistente solamente nell'ipotesi “di totale mancanza materiale dell'atto” e “nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità, (riconoscendo come momenti essenziali e costitutivi del procedimento notificatorio “a) l'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) la fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”).
Non è quindi questo il caso che ci occupa, mentre va valutato se la notifica, perché effettuata nel luogo dove ha sede la società collegata al creditore, sia o meno nulla.
pag. 10/21 Intanto, va detto che, per i su richiamati documenti n. 8 e n. 9 del fascicolo di primo grado degli appellati, è certo che la sede della CE fosse anche la sede legale delle società ingiunte, e ciò non mutò fino alla emissione del monitorio e nonostante con le raccomandate, inviate dalla CE, del 24 luglio 2014 e del 7 agosto 2014, i debitori fossero stati invitati al mutamento della sede sociale.
Ricorre quindi, pienamente, l'applicazione dell'art. 145 c.p.c. e la validità della notifica effettuata presso lo studio professionale dove ha sede la società destinataria dell'atto, secondo l'interpretazione fatta propria dalla
Corte di cassazione, secondo la quale: “la persona addetta allo studio è idonea a ricevere l'atto a norma dell'art. 145 comma 1 c.p.c., indipendentemente dalla circostanza della sua dipendenza o meno dalla società destinataria” (cfr. ex plurimis Cassazione n.33568/2018, n.
27420/2017 e n. 3757/1985).
Ne deriva che la notifica, effettuata presso la sede legale della società, secondo le forme previste dalla legge, deve intendersi perfezionata, per le due società oggi appellanti, in data 14 luglio 2014.
Di alcun pregio è la tesi secondo la quale nelle successive comunicazioni del 24 luglio 2018 e del 7 agosto 2014 la CE non rese noto il contenuto degli atti che le società ingiunte avrebbero dovuto ritirare presso la sede legale, dove gli atti erano stati recapitati: in disparte il fatto che nelle comunicazioni era specificamente indicato il pervenimento di atti di loro interesse, quel che conta è che la notificazione del monitorio è avvenuta nel termine di cui all'art. 644 c.p.c. e si è perfezionata, per il ragionamento sopra esposto, in data 14 luglio 2014, con la conseguenza che l'atto di pag. 11/21 opposizione, notificato il 10 ottobre 2014 (per le due società opponenti) deve ritenersi tardivo ai sensi dell'art. 645 c.p.c.
Né vale evidenziare il mancato rispetto della legge deontologica dei dottori commercialisti, in specie l'art. 23 che è, innanzi tutto, assolutamente inconferente rispetto alla fattispecie in esame, in disparte il fatto che nella comunicazione del 24 luglio 2014 la società CE aveva sollecitato il cambio di indicazione di sede sociale, non effettuata evidentemente per volontà degli organi delle società ingiunte.
Inconferente è il fatto che il fosse a conoscenza di eventuali altri Per_1
indirizzi ove inviare gli atti giudiziari, poiché, quel che conta, è ciò che è statuito dall'art. 145 c.p.c., in ordine ai luoghi ove indirizzare gli atti ad una società, ovvero la sua sede legale.
Né può farsi riferimento all'invocata applicazione dell'art. 650 c.p.c., atteso che della norma non vi sono i presupposti, non essendovi questione in ordine al caso fortuito o alla forza maggiore, per l'avvenuta ricezione dei monitori, secondo le forme di legge.
Peraltro, l'applicazione dell'art. 650 c.p.c., che pur sarebbe applicabile in caso di nullità della notifica (come statuito da: Corte di cassazione n.
29729/2019), è stata tardivamente invocata, in grado di appello e della stessa non si è fatta questione nel primo grado del giudizio.
Correttamente, poi, il Giudice di prime cure ha ritenuto non estensibile al condebitore solidale “tardivo” l'impugnazione tempestivamente fatta da altro condebitore, non potendo il primo giovarsi del diverso termine del secondo (tanto risultando dalla giusta applicazione del principio, come statuito dalla Corte di cassazione n. 11867/2008 e n. 15376/2016).
pag. 12/21 Con il secondo motivo di appello hanno denunciato l'errata ricostruzione dei fatti, l'errata applicazione della legge ed illogicità della decisione. Nello specifico, premesso che l'atto di ricognizione di debito risale al 19 maggio
2012, periodo nel quale è cessato il rapporto professionale, i documenti sono stati consegnati soltanto il 12 maggio 2014, senza che nel pregresso periodo di tempo il Colonna avesse svolto alcuna attività professionale, di tal ché ha errato il Giudice di prime cure nel non ritenere che i pagamenti effettuati dovessero essere imputati agli importi indicati nella ricognizione di debito, con la conseguenza che essi non potevano essere oggetto di ingiunzione di pagamento. Non v'è alcuna prova dell'attività lavorativa svolta dal risultando così superata la prova di cui all'art. 1988 Per_1
c.c., laddove il si vide costretto a sottoscrivere l'atto ricognitivo per Pt_1
la necessità di provvedere all'aggiornamento della situazione contabile, al fine di accedere all'istituto di cui all'art. 182 L.F., a tacere del fatto che il professionista ha l'onere di restituire la documentazione, una volta terminata l'opera professionale, ai sensi dell'art. 2335 c.c. e 18 del codice deontologico.
Sul punto gli appellati hanno dedotto che incontestata è la ricognizione di debito e la sussistenza del rapporto professionale intercorso con con la piena operatività nel caso di specie dell'art. Persona_1
1988 c.c., ribadendo che alcuna prova della inesistenza del rapporto sottostante è stata fornita dagli appellanti.
Il motivo è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Dunque, va dato per noto che con l'introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si avvia un ordinario giudizio di pag. 13/21 cognizione, nel quale l'opposto (ossia il creditore) assume di fatto la veste di attore e deve quindi provare la fondatezza della sua pretesa creditoria, mentre l'opponente assume quella di convenuto, assumendo l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, eccependo l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ovvero l'esistenza di fatti che abbiano estinto o modificato il diritto di credito (Corte di cassazione, seconda sezione civile, ordinanza n. 13240/2019, Corte di cassazione, n. 2421/2006).
Nel caso di specie, il creditore, a mezzo della produzione della ricognizione di debito (ex art. 1988 c.c.) ha dato piena prova della esistenza del credito in suo favore, mentre gli opponenti, oggi appellanti, nulla hanno provato in ordine alla pretesa esistenza di fatti modificativi, estintivi o impeditivi del credito come indicato nell'atto del 19 maggio 2012.
E' noto che con la promessa di pagamento (di cui all'art. 1988 c.c.) il debitore manifesta la sua intenzione di effettuare un pagamento, in favore di una persona, riconoscendo l'esistenza di un debito a suo carico ed a favore dell'altro. L'istituto non ha alcun effetto sostanziale, perché non fa sorgere un credito che è, in realtà, già esistente, ma ha rilevanza sul piano processuale, nel senso che crea la liberazione del creditore dall'onere (ex art. 2697 c.c.) di dover provare il suo credito, ossia il rapporto sottostante a quella dichiarazione ricognitiva (come statuito da Corte di cassazione, n.
7682/2023).
La ricognizione può essere “pura”, ovvero semplicemente esplicitare la consapevolezza del debitore di dover effettuare un pagamento pag. 14/21 nell'interesse del creditore;
ovvero “titolata”, allorquando il debitore richiami nella promessa il rapporto sottostante.
Ora, la dichiarazione del 19 maggio 2012 reca non solo l'espressa ricognizione di debito (effettuata da , in proprio e quale Parte_1
amministratore delle società), ma anche il riferimento espresso alle causali della obbligazione.
Dunque, per ottenere la liberazione dalla obbligazione che egli stesso ha riconosciuto, il nelle su spiegate qualità, avrebbe dovuto dimostrare Pt_1
l'inesistenza dei rapporti riconducibili a quelli menzionati nella dichiarazione (cfr. Corte di cassazione, n. 11766/2018), il che non è avvenuto, né nel giudizio di primo grado, né in questo giudizio. Ed anzi, alcun mezzo di prova è stato assunto a tal proposito.
Invero, gli appellanti hanno fatto riferimento ad una sorta di “estorsione” della sottoscrizione, finalizzata ad ottenere la documentazione per poter poi ristrutturare il debito esistente ex art. 182 L.F., ma alcuna prova è stata acquisita nel corso dei due giudizi. Sicché, inconferente è il richiamo alla necessità che la dichiarazione ricognitiva sia in qualche modo accompagnata anche dalla consapevolezza dell'impegno che si assume, posto che è rimasto privo di riscontro probatorio il fatto generatore di un dubbio sulla genuinità della dichiarazione (ossia la presunta “estorsione” in merito alla firma apposta in calce alla promessa di pagamento).
Né poi alcuna prova (e neanche allegazione) è stata fornita in ordine a presunte negligenze del o anche in ordine alla mancata Per_1
restituzione della documentazione che può, al più, valere, ove pag. 15/21 effettivamente sussistente, sul piano deontologico del professionista, ma non certo per invalidare l'obbligo di pagamento assunto dai debitori.
Con il terzo motivo di appello hanno eccepito la nullità dell'atto per mancanza del vincolo di solidarietà. Nello specifico, hanno dedotto che il riconoscimento del debito deve provenire da un soggetto che abbia i poteri dispositivi dello stesso, e divenne amministratore della Parte_1
soltanto nel mese di novembre 2012, sicché Parte_2
ricorre nel caso di specie una evidente ipotesi di obbligazione parziaria e non solidale ed a tal fine le varie società indicate nel riconoscimento di debito sarebbero obbligate solo per la parte a loro corrispondente, a tacere del fatto che dall'importo finale andrebbero scomputati euro 20.220,00 già versati al creditore e non considerati dal primo Giudice.
Sul punto, gli appellati hanno dedotto che irrilevante è la questione dedotta circa la mancanza di poteri in capo a , questione proposta Parte_1
per la prima volta in appello e comunque ininfluente per avere egli sottoscritto la ricognizione di debito anche in proprio, oltre che come socio ed amministratore delle società e non essendo il rapporto sottostante mai stato contestato;
alcuna prova circa la parziarietà del debito è stata fornita, ed anzi con l'atto ricognitivo il debitore si impegnava al pagamento dell'intero importo (mentre la indicazione delle singole voci di credito valeva solo ai fini della loro elencazione, ma non della loro parcellizzazione).
Anche questo motivo è infondato.
Innanzi tutto, la questione dei mancati poteri dispositivi di , Parte_1
pur ove rilevante, è stata posta per la prima volta in questo giudizio, ove si pag. 16/21 è fatto riferimento alla assunzione di poteri di amministrazione della soltanto nel novembre 2012, laddove l'atto di Parte_2
ricognizione di debito è del maggio 2012.
L'eccezione non coglie nel segno, poiché, in disparte la sua assoluta novità nel giudizio, va considerato che nell'atto di assunzione dell'impegno al pagamento si impegna in proprio e quale socio ed Parte_1
amministratore delle società Daniello Costruzioni s.r.l. e Controparte_1
Duccio di Boninsegna s.r.l., quindi spendendo egli stesso, per primo, la qualifica di amministratore delle compagini societarie interessate dal debito.
Ciò posto, esclusa quindi la rilevanza “soggettiva” della eccezione proposta dagli appellanti, resta da esaminare la parte “oggettiva” della stessa, ovvero la questione se la obbligazione sia parziaria o solidale.
Come è noto, l'art. 1294 c.c. postula come regola quella della solidarietà tra più condebitori, fatta salva una diversa previsione derivante dalla legge o dal titolo, e la ratio della disposizione “è quella di tutelare l'interesse del creditore a disporre, stante l'art. 1292 c.c., della facoltà di una sola esecuzione nei confronti del patrimonio prescelto, qualora più di uno siano gli obbligati e le parti contrattualmente nella loro autonomia abbiano previsto una non parzialità dell'assunta obbligazione” (cfr. Corte di cassazione, sez. III civile, n. 14930/2012).
Ora, escluso che vi sia una esclusione ex lege del vincolo di solidarietà, occorre valutare se essa possa trarsi dal titolo che ha fondato l'obbligazione.
Valutando lo stesso tenore letterale del documento del 19 maggio 2012, emerge chiaramente che , nell'impegnarsi al pagamento Parte_1
pag. 17/21 (per conto suo e quale amministratore delle sopradette società), ha indicato anche le singole obbligazioni (per euro 12.000,00, 15.000,00 e 9.000,00), con la loro fonte.
In realtà, l'indicazione delle singole partite debitorie serve solo a dare contezza della composizione del debito e non anche a fare sorgere singole obbligazioni facenti capo a singoli debitori.
Ed infatti, la prima (per euro 12.000,00) fa riferimento ad un contratto di permuta tra , da una parte e Società Parte_2 Parte_1
Terlizzi dall'altra; la seconda (per euro 15.000,00) fa riferimento ad un nuovo contratto e con Controparte_8 Controparte_9 Controparte_7
e la la terza (per euro 9.000,00) fa invece riferimento ad Parte_4
approfondimenti studio ed esame contabilità Duccio di Boninsegna s.r.l.
Intanto, non sarebbe chiaro, in alcun modo, dalla stessa elencazione, come dovrebbero essere composte le singole obbligazioni ed a carico di quali soggetti. Non solo, ma le stesse previsioni del pagamento, indicando il rilascio di 4 cambiali per 9.000,00 euro l'una, rendono incontrovertibile che alcuna parcellizzazione sia stata prevista (se così fosse stato, sarebbe stato indicato, intanto, una esatta divisione per tre, quanti sono i debitori, dei titoli cambiari e, sotto altro profilo, sarebbe stata indicata in maniera più compiuta la stessa imputazione di ogni singola voce di debito al suo debitore).
Il motivo va quindi rigettato.
Con il quarto motivo di appello hanno eccepito l'avvenuto pagamento di somme in favore dell'opposta, oltre alla mancanza di prova del credito e la indicazione errata delle somme nel decreto ingiuntivo. Nello specifico, gli appellanti avevano proceduto ad alcuni pagamenti, dei quali hanno anche pag. 18/21 fornito la prova (euro 3.500,00 tramite assegni, peraltro girati a terzi soggetti, con i quali non avevano mai intrattenuto rapporti, poiché il li aveva richiesti in bianco per poi girarli;
euro 2.000,00 in Per_1
contanti, come da dichiarazione di ricevimento del 27 giugno 2012; euro
14.720,00, pagamento effettuato dalla ditta indicata Parte_3
nel riconoscimento di debito, ma non oggetto di monitorio).
Conseguentemente, nel calcolo della somma da ingiungere, doveva tenersi conto dei pagamenti già effettuati, mai disconosciuti, sebbene privi di qualsivoglia fattura.
Sul punto, gli appellati hanno dedotto che alcuna prova è stata data dell'avvenuto pagamento di alcune somme, evidentemente versate a soggetti terzi e senza alcun rapporto con Persona_1
Anche questo motivo di appello è infondato e non merita accoglimento.
Sostengono gli appellanti di avere versato, a parziale estinzione del debito, alcune somme che, quindi, avrebbero dovuto essere decurtate dall'importo complessivo. In particolare, fanno riferimento ad una serie di assegni (per un totale di euro 3.500,00) e ad un pagamento in contanti (per euro
2.000,00).
Quanto agli assegni, va detto che essi, non trasferibili, risultano emessi a favore di terzi soggetti e non possono essere con certezza considerati come diretti in favore del essendo rimasta indimostrata la tesi del Per_1
riempimento per mano di questi dei titoli di credito. Ma quel che è più pregnante è che la documentazione in esame (assegni, bonifici e finanche il presunto pagamento in contanti, di cui gli appellanti sostengono esservi dichiarazione di ricevimento) sono stati portati anche nel parallelo giudizio n. 8030/2014 R.G. (come dimostrato dal con la seconda memoria Per_1
pag. 19/21 istruttoria nel procedimento n. 8029/2014 R.G., anche con riferimento ai pagamenti effettuati dalla , relativo ad una Parte_3
opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore della CE s.a.s. Sicché, in alcun modo può dirsi che, anche ove considerati effettivamente avvenuti i pagamenti, essi possano essere scomputati dal debito complessivamente dovuto, non essendovi certezza in ordine al fatto che essi possano essere stati scomputati già per il credito vantato dalla CE s.a.s.
In definitiva, l'appello va rigettato.
Quanto alle spese, esse, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, di quanto indicato dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, delle fasi di giudizio effettivamente svolte e dei valori medi, vanno poste a carico degli appellanti ed in favore degli appellati.
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115
2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
-
P. Q. M.
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La Corte – Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n. 87/2022 R.G., così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Foggia, n. 2678/2021, pubblicata in data 16 novembre 2021, resa nel procedimento n. 8029/2014 R.G.;
2) condanna , in persona del suo Parte_1 Controparte_10
legale rappresentante pro tempore, in Parte_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in pag. 20/21 solido tra loro, delle spese di lite sostenute da Controparte_2
, , e
[...] Controparte_11 CP_12 Controparte_13
che quantifica in euro 9.991,00, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi intestatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma
1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma
17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
pag. 21/21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 87/2022
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore
Ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza n. 2678/2021, Tribunale di Foggia, pubblicata in data 16 novembre 2021, emessa nel giudizio n. 8029/2014 R.G.), iscritta al n.
87/2022 R.G., avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo, tra:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore (P. Controparte_1
IVA: ), in persona del P.IVA_1 Parte_2
legale rappresentante pro tempore (P. IVA: ), rappresentati e P.IVA_2
difesi dall'avv. Raffaele di Biase e dall'avv. Antonella Fiore, ed elettivamente domiciliati come in atti,
APPELLANTI
contro
(C.F.: ), Controparte_2 C.F._2
COLONNA (C.F.: , CP_3 C.F._3
COLONNA (C.F.: ), COLONNA CP_4 C.F._4
(C.F.: ), quali eredi di CP_5 C.F._5 [...] , rappresentati e difesi dell'avv. Domenico Merlicco, ed Persona_1
elettivamente domiciliati come in atti
APPELLATI
Conclusioni: alla udienza del 7 febbraio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale (sulle conclusioni delle parti, di cui alle note scritte, da intendersi in questa sede integralmente richiamate), con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 963/2014 il Tribunale di Foggia ingiungeva a
, e di pagare a Parte_1 Controparte_1 Parte_2
l'importo di euro 45.676,80, oltre interessi legali e Persona_1
spese, a titolo pagamento di prestazioni professionali svolte da quest'ultimo nell'interesse degli ingiunti.
Proponevano opposizione avverso il monitorio gli ingiunti, ritenendo la nullità e/o inesistenza del decreto ingiuntivo, per non essere stato esso mai notificato nei confronti delle società e Controparte_1 Parte_2
e, comunque, per la infondatezza del credito. Chiedevano altresì di
[...]
dichiarare il difetto di legittimazione passiva degli opponenti per la nullità dell'atto di riconoscimento del debito (su cui si era fondato il monitorio), per mancanza del titolo e di dichiarare l'assenza del vincolo di solidarietà, contestando altresì la quantificazione del dovuto, come operata dal
Per_1
pag. 2/21 Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto della Persona_1
domanda.
Dichiarata la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, interrotto il processo per il decesso di e poi riassunto nei Persona_1
confronti dei suoi eredi, senza alcuna assunzione di prove, con la sentenza n. 2678/2021 del 16 novembre 2021, il Tribunale di Foggia dichiarava inammissibile, perché tardiva, l'opposizione proposta dalla società
[...]
rigettando quella proposta da , per Controparte_6 Parte_1
l'effetto confermando il decreto ingiuntivo opposto, dichiarato definitivamente esecutivo e condannando gli opponenti al pagamento delle spese processuali.
Avverso la detta sentenza hanno proposto appello , Parte_1 CP_1
e premettendo: di avere intrattenuto rapporti
[...] Parte_2
professionali, in passato, con e con la società CE Persona_1
s.a.s.; nello specifico, il primo, titolare di uno studio commercialista, veniva aiutato professionalmente dai suoi figli, tramite la società CE, di cui pure era socio;
questa società si occupava della tenuta della contabilità, di supporto alle attività per le quali era necessaria la presenza di un professionista, quale era il dott. sussisteva quindi Persona_1
una identità tra i soggetti, poiché la contabilità veniva tenuta dalla CE, ma i colloqui ed i rapporti professionali erano tenuti dalla società; nel corso del rapporto professionale la CE e lo stesso professionista si rendevano più volte inadempienti, negligenti ed intempestivi, pur essendosi trovata la società in un momento di crisi che aveva Controparte_7
determinato la necessità di procedere ad una ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182 bis L.F.; in questo contesto si colloca la sottoscrizione,
pag. 3/21 obbligata, in data 19 maggio 2012, dell'atto di riconoscimento del debito da parte di presso l'ufficio di atto su Parte_1 Persona_1
cui si fonda il monitorio.
Tutto ciò premesso, ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni:
"Voglia la Corte di Appello di Bari, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, riformare la sentenza n. 514/2020 resa dal Tribunale di Foggia e per l'effetto statuire e dichiarare: In via preliminare e pregiudiziale : 1) Si chiede che venga disposta ex art. 283 c.p.c. la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata sussistendo i gravi e fondati motivi in atti libellati. 2) Accertare
e dichiarare la nullità e/o inesistenza del decreto ingiuntivo opposto ex art.
644 c.p.c. nei confronti delle società e Parte_2 CP_1
3) In subordine dichiarare l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. per tutte le motivazioni di cui in narrativa;
4) Accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza del decreto ingiuntivo opposto per mancanza della prova del credito ex art. 633 c.p.c. Nel merito: 5) accogliere il proposto gravame poiché fondato in fatto e diritto e per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 2678/2021 emessa da Tribunale di Foggia così provvedere: 6) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di tutti gli opponenti per nullità dell'atto di riconoscimento del debito per mancanza del titolo e, per l'effetto ritenuta l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, dichiararne la nullità e/o invalidità, con conseguente revoca dello stesso;
7) in subordine, senza accettazione del contraddittorio, né rinuncia alle eccezioni preliminari ed assorbenti, rigettare la domanda proposta dal
Dott. , oggi rappresentato dai suoi Eredi di cui in Persona_1
premessa, perché infondata in fatto e diritto, per tutte le ragioni esposte in
pag. 4/21 premessa; 8) accertare e dichiarare la nullità dell'atto del decreto ingiuntivo per mancanza del vincolo di solidarietà degli obbligati per tutti i motivi esposti in premessa;
9) accertare e dichiarare l'inesistenza del credito in favore dell'opposta, nella quantificazione dalla stessa riportata per tutte le ragioni esposte in premessa;
10) rigettare tutte le domande formulate dagli eredi del Dott. , perché infondate sia Persona_1
in fatto che in diritto per tutti i motivi esposti nella premessa del presente atto;
11) in via gradata, nella denegata ipotesi in cui il Collegio dovesse ravvisare la benché minima fondatezza di qualsivoglia ragione creditoria in capo a parte appellata, accertare e dichiarare che le somme di € 14.720
(corrisposti dalla estranea al giudizio) e di € 5.500 Parte_3
(meglio specificati in parte narrativa) sono state corrisposte e conseguentemente portarle in compensazione con l'importo portato nel riconoscimento di debito per cui è causa. 12) In subordine, riconoscere che
l'importo di € 5.500 (di cui in arte narrativa) è stato corrisposto al Dott.
e conseguentemente portarlo in compensazione con l'importo Per_1
portato nel riconoscimento di debito per cui è causa. in subordine 13) accertare e dichiarare la carenza di titolarità dispositiva del Sig.
[...]
per la società 14) In ogni caso qualora Pt_1 Parte_2
il Collegio adito dovesse ritenere congruo l'importo del decreto ingiuntivo opposto dichiarare e portare in compensazione a detto importo tutte le somme corrisposte e documentate in atti dalle parti opponenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio".
Si sono costituiti in giudizio gli appellati che, contestando tutte le avverse deduzioni, hanno chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previo rigetto della istanza di sospensione
pag. 5/21 dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, rigettata ogni avversa istanza, così provvedere: - in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da , Parte_1 [...]
e ai sensi e per gli effetti di cui all'art. CP_1 Parte_2
348 bis cpc, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto, che qui si abbiano per integralmente riportati e trascritti, con la condanna di tali appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio in favore dei deducenti appellati, da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore antistatario;
- sempre in via preliminare, ed in rito, accertare e dichiarare l'inammissibilità ex art. 345 cpc dell'appello proposto da , e Parte_1 CP_1 Parte_2
con riferimento al capo 3) delle conclusioni rassegnate
[...]
nell'atto di appello -contenente la richiesta di “dichiarare l'opposizione tardiva ex art. 650 cpc”- trattandosi di domanda nuova, mai proposta in primo grado come tale inammissibile, e con riferimento alla quale gli appellati dichiarano di non accettare il relativo contraddittorio”; - in subordine, e nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello proposto da , e per Parte_1 CP_1 Parte_2
tutti i motivi esposti nel corso del giudizio di primo grado, nonché nella narrativa del presente atto, che qui si abbiano per integralmente riportati e trascritti, e, conseguentemente, rigettare tale appello, con la conferma integrale delle statuizioni della sentenza di primo grado, e con la condanna di tali appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio in favore dei deducenti appellati, da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore antistatario;
- in ulteriore subordine, nel caso in cui la Corte d'Appello dovesse ritenere di
pag. 6/21 procedere alla riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare che , e per Parte_1 CP_1 Parte_2
le ragioni esposte in atti, sono debitori, in solido tra loro, nei confronti degli odierni appellati, della somma di € 45.676,80, ovvero di quella diversa di giustizia e, conseguentemente, condannare tali appellanti, in solido tra loro, al pagamento della somma predetta di denaro, ovvero di quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito e fino al soddisfo, con la condanna di tali appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio di appello in favore degli appellati, da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore antistatario”.
Rigettata l'istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza e quella di inammissibilità dell'impugnazione, dopo alcuni rinvii (determinati dal rilevante carico del ruolo), all'esito della udienza del 7 febbraio 2025
(svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni delle parti (di cui alle note scritte da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata riservata in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
°°°°°°°°°°
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
L'impugnazione è stata affidata ai seguenti motivi.
Con il primo motivo di appello gli appellanti hanno eccepito l'inesistenza e/o la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, con conseguente inefficacia dello stesso. Nello specifico, hanno dedotto che il monitorio non pag. 7/21 è mai stato validamente notificato alle società e Controparte_1 Parte_2
ma solo a : ai primi, infatti, la notifica veniva eseguita Parte_1
presso la stessa società CE (pur essendo il rapporto professionale interrotto da anni), ed anzi il decreto veniva solo recapitato al Colonna, presso l'indirizzo dove ha sede la detta compagine societaria ed il Colonna, ossia gli stessi soggetti che avevano chiesto l'emissione del monitorio
(tanto che con comunicazione del 7/18 agosto 2014 la società CE evidenziava al che mai i decreti ingiuntivi erano stati ritirati, pur Pt_1
essendo a conoscenza del luogo di residenza del . Né alcun valore Pt_1
può avere la pretesa comunicazione via e-mail del 24 luglio 2014, nella quale non si fa alcun cenno ad atti giudiziari, circostanza invece presente nella successiva del 7/18 agosto 2014. La notifica, peraltro, è stata fatta non a mezzo dell'ufficiale giudiziario, ma del difensore del creditore. Essendo ormai interrotto il rapporto professionale, la notifica non poteva essere effettuata presso il creditore, vincendosi così la presunzione di conoscenza di cui all'art. 145 c.p.c. e risultando violato l'art. 23 del codice deontologico dei commercialisti. Configurandosi una ipotesi di inesistenza della notificazione, ne consegue l'inefficacia del decreto ingiuntivo e non certo la tardività dell'impugnazione dello stesso. Quand'anche ritenute valide le notifiche, in ogni caso sarebbe ammissibile l'opposizione ex art. 650 c.p.c.
Sul punto, gli appellati deducono, innanzi tutto, la proposizione in appello di domande nuove, come tali inammissibili;
in secondo luogo, l'atto di appello presenta, con riferimento al primo motivo di gravame, una mera riproposizione delle questioni già vagliate dal primo Giudice, con riferimento alla notifica del monitorio, effettuata correttamente presso la pag. 8/21 sede delle società ingiunte, in data 14 luglio 2014 (seguita la notifica, di certo non inesistente, da due comunicazioni, del 24 luglio 2014 e del 7 agosto 2014); consegue a tanto l'inapplicabilità dell'art. 644 c.p.c. e l'impossibilità di ritenere tempestiva la impugnazione, solo perché essa fu tempestivamente proposta da . Non può poi essere invocato Parte_1
nel caso di specie l'art. 650 c.p.c., per il sol fatto che le notifiche sono state rituali, sicché non v'è alcuno spazio per ritenere ricorrente il caso fortuito o la forza maggiore, in disparte il fatto che la questione risulta proposta per la prima volta in appello ed è, come tale, inammissibile.
Il motivo di impugnazione è infondato.
Preme osservare, innanzi tutto, che la notifica del monitorio avvenne presso la sede legale delle società e Controparte_1 Parte_2
coincidente con la società CE, riconducibile al Colonna e non mutata al tempo della emissione del decreto ingiuntivo (cfr. documenti n. 8 e n. 9 allegati al fascicolo di primo grado di giudizio degli appellati), evidentemente per la stessa volontà degli ingiunti.
Ed è altrettanto chiaro che la notifica avvenne, in data 14 luglio 2014, ai sensi dell'art. 145 c.p.c., mentre l'opposizione è stata proposta, dalle dette società, soltanto il 10 ottobre 2014, quindi ben oltre il termine indicato dall'art. 645 c.p.c.
Ora, non può trovare alcuna applicazione il disposto dell'art. 644 c.p.c., secondo il quale la notifica del monitorio risulta inefficace se non è eseguita nel termine di sessanta giorni dalla sua emissione, posto che un'attività finalizzata alla conoscenza degli atti da parte degli ingiunti vi è
pag. 9/21 stata e risulta anche essere stata portata a buon fine, nei termini previsti dalla legge.
Va detto che in tema di inesistenza della notifica la Corte di cassazione
(SSUU n. 14916 del 20.07.2016), ha stabilito i criteri per determinare se una notificazione possa reputarsi inesistente, piuttosto che affetta da nullità, valorizzando i principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, statuendo che una notifica sia inesistente solamente nell'ipotesi “di totale mancanza materiale dell'atto” e “nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità, (riconoscendo come momenti essenziali e costitutivi del procedimento notificatorio “a) l'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) la fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”).
Non è quindi questo il caso che ci occupa, mentre va valutato se la notifica, perché effettuata nel luogo dove ha sede la società collegata al creditore, sia o meno nulla.
pag. 10/21 Intanto, va detto che, per i su richiamati documenti n. 8 e n. 9 del fascicolo di primo grado degli appellati, è certo che la sede della CE fosse anche la sede legale delle società ingiunte, e ciò non mutò fino alla emissione del monitorio e nonostante con le raccomandate, inviate dalla CE, del 24 luglio 2014 e del 7 agosto 2014, i debitori fossero stati invitati al mutamento della sede sociale.
Ricorre quindi, pienamente, l'applicazione dell'art. 145 c.p.c. e la validità della notifica effettuata presso lo studio professionale dove ha sede la società destinataria dell'atto, secondo l'interpretazione fatta propria dalla
Corte di cassazione, secondo la quale: “la persona addetta allo studio è idonea a ricevere l'atto a norma dell'art. 145 comma 1 c.p.c., indipendentemente dalla circostanza della sua dipendenza o meno dalla società destinataria” (cfr. ex plurimis Cassazione n.33568/2018, n.
27420/2017 e n. 3757/1985).
Ne deriva che la notifica, effettuata presso la sede legale della società, secondo le forme previste dalla legge, deve intendersi perfezionata, per le due società oggi appellanti, in data 14 luglio 2014.
Di alcun pregio è la tesi secondo la quale nelle successive comunicazioni del 24 luglio 2018 e del 7 agosto 2014 la CE non rese noto il contenuto degli atti che le società ingiunte avrebbero dovuto ritirare presso la sede legale, dove gli atti erano stati recapitati: in disparte il fatto che nelle comunicazioni era specificamente indicato il pervenimento di atti di loro interesse, quel che conta è che la notificazione del monitorio è avvenuta nel termine di cui all'art. 644 c.p.c. e si è perfezionata, per il ragionamento sopra esposto, in data 14 luglio 2014, con la conseguenza che l'atto di pag. 11/21 opposizione, notificato il 10 ottobre 2014 (per le due società opponenti) deve ritenersi tardivo ai sensi dell'art. 645 c.p.c.
Né vale evidenziare il mancato rispetto della legge deontologica dei dottori commercialisti, in specie l'art. 23 che è, innanzi tutto, assolutamente inconferente rispetto alla fattispecie in esame, in disparte il fatto che nella comunicazione del 24 luglio 2014 la società CE aveva sollecitato il cambio di indicazione di sede sociale, non effettuata evidentemente per volontà degli organi delle società ingiunte.
Inconferente è il fatto che il fosse a conoscenza di eventuali altri Per_1
indirizzi ove inviare gli atti giudiziari, poiché, quel che conta, è ciò che è statuito dall'art. 145 c.p.c., in ordine ai luoghi ove indirizzare gli atti ad una società, ovvero la sua sede legale.
Né può farsi riferimento all'invocata applicazione dell'art. 650 c.p.c., atteso che della norma non vi sono i presupposti, non essendovi questione in ordine al caso fortuito o alla forza maggiore, per l'avvenuta ricezione dei monitori, secondo le forme di legge.
Peraltro, l'applicazione dell'art. 650 c.p.c., che pur sarebbe applicabile in caso di nullità della notifica (come statuito da: Corte di cassazione n.
29729/2019), è stata tardivamente invocata, in grado di appello e della stessa non si è fatta questione nel primo grado del giudizio.
Correttamente, poi, il Giudice di prime cure ha ritenuto non estensibile al condebitore solidale “tardivo” l'impugnazione tempestivamente fatta da altro condebitore, non potendo il primo giovarsi del diverso termine del secondo (tanto risultando dalla giusta applicazione del principio, come statuito dalla Corte di cassazione n. 11867/2008 e n. 15376/2016).
pag. 12/21 Con il secondo motivo di appello hanno denunciato l'errata ricostruzione dei fatti, l'errata applicazione della legge ed illogicità della decisione. Nello specifico, premesso che l'atto di ricognizione di debito risale al 19 maggio
2012, periodo nel quale è cessato il rapporto professionale, i documenti sono stati consegnati soltanto il 12 maggio 2014, senza che nel pregresso periodo di tempo il Colonna avesse svolto alcuna attività professionale, di tal ché ha errato il Giudice di prime cure nel non ritenere che i pagamenti effettuati dovessero essere imputati agli importi indicati nella ricognizione di debito, con la conseguenza che essi non potevano essere oggetto di ingiunzione di pagamento. Non v'è alcuna prova dell'attività lavorativa svolta dal risultando così superata la prova di cui all'art. 1988 Per_1
c.c., laddove il si vide costretto a sottoscrivere l'atto ricognitivo per Pt_1
la necessità di provvedere all'aggiornamento della situazione contabile, al fine di accedere all'istituto di cui all'art. 182 L.F., a tacere del fatto che il professionista ha l'onere di restituire la documentazione, una volta terminata l'opera professionale, ai sensi dell'art. 2335 c.c. e 18 del codice deontologico.
Sul punto gli appellati hanno dedotto che incontestata è la ricognizione di debito e la sussistenza del rapporto professionale intercorso con con la piena operatività nel caso di specie dell'art. Persona_1
1988 c.c., ribadendo che alcuna prova della inesistenza del rapporto sottostante è stata fornita dagli appellanti.
Il motivo è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Dunque, va dato per noto che con l'introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si avvia un ordinario giudizio di pag. 13/21 cognizione, nel quale l'opposto (ossia il creditore) assume di fatto la veste di attore e deve quindi provare la fondatezza della sua pretesa creditoria, mentre l'opponente assume quella di convenuto, assumendo l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, eccependo l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ovvero l'esistenza di fatti che abbiano estinto o modificato il diritto di credito (Corte di cassazione, seconda sezione civile, ordinanza n. 13240/2019, Corte di cassazione, n. 2421/2006).
Nel caso di specie, il creditore, a mezzo della produzione della ricognizione di debito (ex art. 1988 c.c.) ha dato piena prova della esistenza del credito in suo favore, mentre gli opponenti, oggi appellanti, nulla hanno provato in ordine alla pretesa esistenza di fatti modificativi, estintivi o impeditivi del credito come indicato nell'atto del 19 maggio 2012.
E' noto che con la promessa di pagamento (di cui all'art. 1988 c.c.) il debitore manifesta la sua intenzione di effettuare un pagamento, in favore di una persona, riconoscendo l'esistenza di un debito a suo carico ed a favore dell'altro. L'istituto non ha alcun effetto sostanziale, perché non fa sorgere un credito che è, in realtà, già esistente, ma ha rilevanza sul piano processuale, nel senso che crea la liberazione del creditore dall'onere (ex art. 2697 c.c.) di dover provare il suo credito, ossia il rapporto sottostante a quella dichiarazione ricognitiva (come statuito da Corte di cassazione, n.
7682/2023).
La ricognizione può essere “pura”, ovvero semplicemente esplicitare la consapevolezza del debitore di dover effettuare un pagamento pag. 14/21 nell'interesse del creditore;
ovvero “titolata”, allorquando il debitore richiami nella promessa il rapporto sottostante.
Ora, la dichiarazione del 19 maggio 2012 reca non solo l'espressa ricognizione di debito (effettuata da , in proprio e quale Parte_1
amministratore delle società), ma anche il riferimento espresso alle causali della obbligazione.
Dunque, per ottenere la liberazione dalla obbligazione che egli stesso ha riconosciuto, il nelle su spiegate qualità, avrebbe dovuto dimostrare Pt_1
l'inesistenza dei rapporti riconducibili a quelli menzionati nella dichiarazione (cfr. Corte di cassazione, n. 11766/2018), il che non è avvenuto, né nel giudizio di primo grado, né in questo giudizio. Ed anzi, alcun mezzo di prova è stato assunto a tal proposito.
Invero, gli appellanti hanno fatto riferimento ad una sorta di “estorsione” della sottoscrizione, finalizzata ad ottenere la documentazione per poter poi ristrutturare il debito esistente ex art. 182 L.F., ma alcuna prova è stata acquisita nel corso dei due giudizi. Sicché, inconferente è il richiamo alla necessità che la dichiarazione ricognitiva sia in qualche modo accompagnata anche dalla consapevolezza dell'impegno che si assume, posto che è rimasto privo di riscontro probatorio il fatto generatore di un dubbio sulla genuinità della dichiarazione (ossia la presunta “estorsione” in merito alla firma apposta in calce alla promessa di pagamento).
Né poi alcuna prova (e neanche allegazione) è stata fornita in ordine a presunte negligenze del o anche in ordine alla mancata Per_1
restituzione della documentazione che può, al più, valere, ove pag. 15/21 effettivamente sussistente, sul piano deontologico del professionista, ma non certo per invalidare l'obbligo di pagamento assunto dai debitori.
Con il terzo motivo di appello hanno eccepito la nullità dell'atto per mancanza del vincolo di solidarietà. Nello specifico, hanno dedotto che il riconoscimento del debito deve provenire da un soggetto che abbia i poteri dispositivi dello stesso, e divenne amministratore della Parte_1
soltanto nel mese di novembre 2012, sicché Parte_2
ricorre nel caso di specie una evidente ipotesi di obbligazione parziaria e non solidale ed a tal fine le varie società indicate nel riconoscimento di debito sarebbero obbligate solo per la parte a loro corrispondente, a tacere del fatto che dall'importo finale andrebbero scomputati euro 20.220,00 già versati al creditore e non considerati dal primo Giudice.
Sul punto, gli appellati hanno dedotto che irrilevante è la questione dedotta circa la mancanza di poteri in capo a , questione proposta Parte_1
per la prima volta in appello e comunque ininfluente per avere egli sottoscritto la ricognizione di debito anche in proprio, oltre che come socio ed amministratore delle società e non essendo il rapporto sottostante mai stato contestato;
alcuna prova circa la parziarietà del debito è stata fornita, ed anzi con l'atto ricognitivo il debitore si impegnava al pagamento dell'intero importo (mentre la indicazione delle singole voci di credito valeva solo ai fini della loro elencazione, ma non della loro parcellizzazione).
Anche questo motivo è infondato.
Innanzi tutto, la questione dei mancati poteri dispositivi di , Parte_1
pur ove rilevante, è stata posta per la prima volta in questo giudizio, ove si pag. 16/21 è fatto riferimento alla assunzione di poteri di amministrazione della soltanto nel novembre 2012, laddove l'atto di Parte_2
ricognizione di debito è del maggio 2012.
L'eccezione non coglie nel segno, poiché, in disparte la sua assoluta novità nel giudizio, va considerato che nell'atto di assunzione dell'impegno al pagamento si impegna in proprio e quale socio ed Parte_1
amministratore delle società Daniello Costruzioni s.r.l. e Controparte_1
Duccio di Boninsegna s.r.l., quindi spendendo egli stesso, per primo, la qualifica di amministratore delle compagini societarie interessate dal debito.
Ciò posto, esclusa quindi la rilevanza “soggettiva” della eccezione proposta dagli appellanti, resta da esaminare la parte “oggettiva” della stessa, ovvero la questione se la obbligazione sia parziaria o solidale.
Come è noto, l'art. 1294 c.c. postula come regola quella della solidarietà tra più condebitori, fatta salva una diversa previsione derivante dalla legge o dal titolo, e la ratio della disposizione “è quella di tutelare l'interesse del creditore a disporre, stante l'art. 1292 c.c., della facoltà di una sola esecuzione nei confronti del patrimonio prescelto, qualora più di uno siano gli obbligati e le parti contrattualmente nella loro autonomia abbiano previsto una non parzialità dell'assunta obbligazione” (cfr. Corte di cassazione, sez. III civile, n. 14930/2012).
Ora, escluso che vi sia una esclusione ex lege del vincolo di solidarietà, occorre valutare se essa possa trarsi dal titolo che ha fondato l'obbligazione.
Valutando lo stesso tenore letterale del documento del 19 maggio 2012, emerge chiaramente che , nell'impegnarsi al pagamento Parte_1
pag. 17/21 (per conto suo e quale amministratore delle sopradette società), ha indicato anche le singole obbligazioni (per euro 12.000,00, 15.000,00 e 9.000,00), con la loro fonte.
In realtà, l'indicazione delle singole partite debitorie serve solo a dare contezza della composizione del debito e non anche a fare sorgere singole obbligazioni facenti capo a singoli debitori.
Ed infatti, la prima (per euro 12.000,00) fa riferimento ad un contratto di permuta tra , da una parte e Società Parte_2 Parte_1
Terlizzi dall'altra; la seconda (per euro 15.000,00) fa riferimento ad un nuovo contratto e con Controparte_8 Controparte_9 Controparte_7
e la la terza (per euro 9.000,00) fa invece riferimento ad Parte_4
approfondimenti studio ed esame contabilità Duccio di Boninsegna s.r.l.
Intanto, non sarebbe chiaro, in alcun modo, dalla stessa elencazione, come dovrebbero essere composte le singole obbligazioni ed a carico di quali soggetti. Non solo, ma le stesse previsioni del pagamento, indicando il rilascio di 4 cambiali per 9.000,00 euro l'una, rendono incontrovertibile che alcuna parcellizzazione sia stata prevista (se così fosse stato, sarebbe stato indicato, intanto, una esatta divisione per tre, quanti sono i debitori, dei titoli cambiari e, sotto altro profilo, sarebbe stata indicata in maniera più compiuta la stessa imputazione di ogni singola voce di debito al suo debitore).
Il motivo va quindi rigettato.
Con il quarto motivo di appello hanno eccepito l'avvenuto pagamento di somme in favore dell'opposta, oltre alla mancanza di prova del credito e la indicazione errata delle somme nel decreto ingiuntivo. Nello specifico, gli appellanti avevano proceduto ad alcuni pagamenti, dei quali hanno anche pag. 18/21 fornito la prova (euro 3.500,00 tramite assegni, peraltro girati a terzi soggetti, con i quali non avevano mai intrattenuto rapporti, poiché il li aveva richiesti in bianco per poi girarli;
euro 2.000,00 in Per_1
contanti, come da dichiarazione di ricevimento del 27 giugno 2012; euro
14.720,00, pagamento effettuato dalla ditta indicata Parte_3
nel riconoscimento di debito, ma non oggetto di monitorio).
Conseguentemente, nel calcolo della somma da ingiungere, doveva tenersi conto dei pagamenti già effettuati, mai disconosciuti, sebbene privi di qualsivoglia fattura.
Sul punto, gli appellati hanno dedotto che alcuna prova è stata data dell'avvenuto pagamento di alcune somme, evidentemente versate a soggetti terzi e senza alcun rapporto con Persona_1
Anche questo motivo di appello è infondato e non merita accoglimento.
Sostengono gli appellanti di avere versato, a parziale estinzione del debito, alcune somme che, quindi, avrebbero dovuto essere decurtate dall'importo complessivo. In particolare, fanno riferimento ad una serie di assegni (per un totale di euro 3.500,00) e ad un pagamento in contanti (per euro
2.000,00).
Quanto agli assegni, va detto che essi, non trasferibili, risultano emessi a favore di terzi soggetti e non possono essere con certezza considerati come diretti in favore del essendo rimasta indimostrata la tesi del Per_1
riempimento per mano di questi dei titoli di credito. Ma quel che è più pregnante è che la documentazione in esame (assegni, bonifici e finanche il presunto pagamento in contanti, di cui gli appellanti sostengono esservi dichiarazione di ricevimento) sono stati portati anche nel parallelo giudizio n. 8030/2014 R.G. (come dimostrato dal con la seconda memoria Per_1
pag. 19/21 istruttoria nel procedimento n. 8029/2014 R.G., anche con riferimento ai pagamenti effettuati dalla , relativo ad una Parte_3
opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore della CE s.a.s. Sicché, in alcun modo può dirsi che, anche ove considerati effettivamente avvenuti i pagamenti, essi possano essere scomputati dal debito complessivamente dovuto, non essendovi certezza in ordine al fatto che essi possano essere stati scomputati già per il credito vantato dalla CE s.a.s.
In definitiva, l'appello va rigettato.
Quanto alle spese, esse, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, di quanto indicato dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, delle fasi di giudizio effettivamente svolte e dei valori medi, vanno poste a carico degli appellanti ed in favore degli appellati.
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115
2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
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P. Q. M.
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La Corte – Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n. 87/2022 R.G., così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Foggia, n. 2678/2021, pubblicata in data 16 novembre 2021, resa nel procedimento n. 8029/2014 R.G.;
2) condanna , in persona del suo Parte_1 Controparte_10
legale rappresentante pro tempore, in Parte_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in pag. 20/21 solido tra loro, delle spese di lite sostenute da Controparte_2
, , e
[...] Controparte_11 CP_12 Controparte_13
che quantifica in euro 9.991,00, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi intestatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma
1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma
17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
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