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Sentenza 10 maggio 2024
Sentenza 10 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/05/2024, n. 2060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2060 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al RG n.4359/2017 vertente
TRA
(c.f. , Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2 in proprio e nella qualità di eredi di , rappresentati e difesi dall'avv. Persona_1
Silvio Garofalo, ( P. IVA ), che dichiara ex art. 125 cpc di voler P.IVA_1 ricevere ogni comunicazione di rito al numero di fax 0825780143 ed all'indirizzo
PEC tutti elettivamente domiciliati in Email_1
Napoli, alla Piazza San Gaetano n. 62, presso lo studio dell'avv. Giuliana Sepe;
appellanti
CONTRO
(cf: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
Pasquale Pelosi, fax 0825248566 ed indirizzo PEC
con questi elettivamente domiciliato in Email_2
Avellino, al Corso Vittorio Emanuele n. 116, giusto mandato a margine della comparsa di costituzione in appello; appellato- appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso sentenza n 997/17 del Tribunale di Avellino pubblicata il 23/05/17, notificata il 08/06/17.
CONCLUSIONI:
Per gli appellanti principali germani : accogliere l'appello ed in riforma Pt_1 della sentenza gravata, accogliere ogni domanda principale e rigettare quelle
1 riconvenzionali dell' ing. ; CP_1
in via istruttoria, ex art. 356 cpc, revocata l'ordinanza istruttoria del 13 dicembre
2018, disporre la rinnovazione della CTU nominando un consulente tecnico di ufficio non iscritto all;
Organizzazione_1
riservarsi la causa in decisione con vittoria delle spese del doppio grado con facoltà di ritirare il fascicolo cartaceo di parte di primo grado, al fine di scannerizzarlo e ridepositarlo nel fascicolo telematico.
L'ing. : si riporta alla comparsa di costituzione impugnando l'avverso CP_1 gravame concludendo affinché, in via preliminare, dal fascicolo di ufficio sia stralciata la nuova documentazione prodotta da controparte solo in grado di appello;
chiede rigettarsi nel merito l'appello per manifesta infondatezza;
accogliere l'appello incidentale e riformare la sentenza laddove riconosce l'inadempimento dell'ing. quale progettista e direttore dei lavori e lo CP_1 condanna al risarcimento dei danni;
confermare l'accoglimento della domanda riconvenzionale di primo grado, con condanna degli appellanti, nella dedotta qualità, a corrispondere all'ing. CP_1
la somma di 19.768,95 quale saldo compensi professionali;
[...]
riformare le operate compensazioni, condannare gli appellanti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, ed al risarcimento per lite temeraria ex art. 96, terzo comma, c.p.c; ribadisce che non intende accettare il contraddittorio sulle domande nuove formulate soltanto in grado di appello;
chiede trattenersi la causa in decisione facultando le parti al deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche, nei termini di rito, autorizzando il difensore al ritiro delle produzioni di parte, al fine di consentire il caricamento degli atti cartacei sul fascicolo elettronico del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PRIMO GRADO: con atto di citazione ritualmente notificato quale Persona_1
2 proprietaria in ragione di 2/3 del fabbricato, sito in Avellino alla via Francesco
Tedesco n. 42, distinto al NCEU alla particella 685 del foglio 15, premetteva che:
- il fabbricato in sua comproprietà era stato oggetto di intervento e ricostruzione in virtù della L. 219/1981 (ottenendo un finanziamento di euro 199.576,77);
- la ricostruzione era stata concessa in appalto all'impresa con CP_2
subappalto ad imprese di minori dimensioni;
- l'ingegner , progettista e direttore dei lavori, aveva curato anche Controparte_1
l'espletamento delle pratiche amministrative per l'ottenimento del buono contributo;
- il medesimo nella dedotta qualità, in corso d'opera, aveva rassicurato ES
(genero e rappresentante dell'attrice nei rapporti con l'appaltatore) in
[...] ordine alla corretta esecuzione delle opere;
- ciò nonostante, il Comune di Avellino aveva negato il rilascio delle licenze di agibilità al locale commerciale sito al piano terra ed all'immobile da destinarsi a civile abitazione posto al primo piano del fabbricato in parola;
- al momento della consegna dei lavori il fabbricato presentava gravi difetti consistiti nella totale assenza di condutture idriche a servizio del locale commerciale sito al piano terra ed all'appartamento per civile abitazione posto al primo piano con grave limitazione della funzionalità in parte qua e del valore economico complessivo del fabbricato;
- le condutture inesistenti erano state considerate nella contabilità dei lavori e nello stato finale depositato presso il Comune di Avellino;
- i difetti descritti avevano causato alla sig.ra notevoli danni patrimoniali Per_1
consistiti nell'inutilizzabilità dei beni e nella necessità di eliminare i vizi riscontrati;
tanto premesso conveniva innanzi al Tribunale di Avellino l'ingegner CP_1
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni nella misura da determinarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, vinte le spese e competenze.
Instaurato il contraddittorio si costituiva il convenuto contestando qualsivoglia
3 responsabilità, chiedendo il rigetto della domanda principale e spiegando domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento delle proprie spettanze professionali.
Deduceva che:
l'immobile per cui è causa era stato ristrutturato in base al progetto approvato con provvedimento numero 1380/98 e successive varianti;
i lavori avevano avuto inizio il 23/12/98 ed ultimati il 24/12/2001; il contributo statale ex legge 219/81 era stato erogato per euro 199.576,00; la contabilità finale era stata redatta il 16 marzo 2002, come stato finale dei lavori sottoscritto senza riserva da;
Persona_1
la committente aveva riscosso il saldo del contributo pari a circa € 100.000; la pratica veiva istruita e curata dall'ingegner il 31 marzo 2004; CP_1
l'allacciamento idrico al fabbricato era stato realizzato ed alcuni appartamenti risultavano essere anche abitati;
il fabbricato oggetto di causa era sempre stato nel possesso della signora che Per_1
ne deteneva le chiavi;
non era mai stato chiesto il collaudo o la verifica delle opere medesime pur essendo stati fatti i relativi pagamenti;
la mancata installazione di due sole tubazioni in pvc era stata correttamente e tempestivamente contestata dal professionista all'impresa appaltatrice che in sede di verbale di sopralluogo dell' 1/12/2001 aveva dichiarato come l'inadempienza fosse imputabile direttamente alla committenza;
gli impianti idrico-sanitari delle unità immobiliari di proprietà di Persona_1
erano stati eseguiti dalla ditta subappaltatrice di (scelta direttamente Parte_3 da genero e rappresentante/fiduciario della signora ) su ES Per_1
indicazioni del che provvedeva direttamente (e non tramite l'impresa ES
appaltatrice ai relativi pagamenti con estromissione totale della direzione CP_3 dei lavori;
il bagno delle unità immobiliari a destinazione commerciale del piano terra non era stato realizzato per espressa volontà del che si era voluto riservare la ES
4 possibilità di realizzarlo in seguito con ubicazione diversa da quella progettuale al piano interrato attualmente non utilizzabile urbanisticamente in quanto volume tecnico;
precisava che tutti i lavori del fabbricato erano stati eseguiti da ditte subappaltatrici di fiducia del il quale provvedeva direttamente a ES
tutti i pagamenti non in ragione degli stati di avanzamento dei lavori emessi dalla direzione dei lavori ma in base ad accordi tra le parti;
che il certificato di agibilità non era stato rilasciato e la relativa pratica istruita per l'assenza di disponibilità economica del committente incapace di accollarsi le spese a copertura dei lavori di completamento;
che in contabilità erano state riportate soltanto le lavorazioni effettivamente realizzate;
l'ingegner deduceva di aver provveduto agli allacciamenti del fabbricato CP_1
in parola ai sottoservizi , fognature comunali insistenti lungo via Org_2 Org_3
Tedesco anticipandone i costi mai rimborsati dalla committenza;
chiedeva rigettarsi ogni domanda in suo danno;
accogliersi la domanda riconvenzionale condannando a Persona_1
corrispondergli la somma di euro 24.130,00 oltre interessi come per legge e rivalutazione se dovuta a titolo di saldo dell'onorario maturato per le prestazioni professionali eseguite per conto della committenza, anche a titolo di rimborso delle anticipazioni effettuate per conto della committenza o comunque della somma accertata in corsa di causa o da determinarsi in via equitativa oltre accessori;
vinte le spese e degli onorari di lite.
A seguito della morte dell'attrice il giudizio proseguiva con la costituzione degli eredi e . Parte_1 Parte_2
Istruito il giudizio con le acquisizioni documentali, la prova orale e la CTU all'udienza del 22/11/2016 la causa veniva riservata in decisione con i termini del
190 c pc;
all'esito il Tribunale di Avellino con la sentenza n. 997/17 pubblicata il
23/05/17, notificata il 08/06/17, definitivamente pronunciando così provvedeva:
5 1) accerta che il danno subìto dagli attori a causa della responsabilità professionale del convenuto ammonta ad euro 12.262,20 oltre iva ed interessi;
2) accerta che gli attori in solido sono obbligati al pagamento in favore del convenuto
a titolo di compenso professionale della somma di euro 11.861,38 oltre iva Controparte_1 cassa professionale come per legge ed interessi al tasso legale dalla data di messa in mora al soddisfo;
3) disposta la compensazione dei rispettivi crediti, condanna a pagare agli Controparte_1 attori la somma di euro 400,82 oltre iva e interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo
4) compensa le spese di lite ponendo le spese di CTU a carico di entrambe le parti in solido nella misura del 50% per ciascuna.
Secondo il Tribunale alla luce della CTU (considerata la genericità dei rilievi critici della
CTP attorea non fondata su un computo metrico diverso ovvero su un diverso progetto di opere) era stato accertato che gli immobili di proprietà attorea erano affetti dai seguenti vizi:
1) difetti di esecuzione da identificarsi col fatto che i due bagni e la cucina dell'appartamento del primo piano;
il bagno del locale commerciale al piano terra sono privi delle tubazioni di collegamento agli scarichi fognari;
2) errori progettuali da identificarsi col fatto che non era stata prevista la regimentazione delle acque meteoriche della falda di copertura del fabbricato al collettore fognario delle acque bianche in via F. Tedesco.
Le spese necessarie per eliminare i sopra indicati difetti è pari ad euro 2.062,20 oltre iva ed interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.
Quanto al danno per mancata utilizzabilità dei beni (mancando la liquidazione da parte del
CTU) essa va computata in via equitativa riconoscendolo solo per la durata di un anno, decorso il quale era onere del proprietario danneggiato effettuare un accertamento tecnico preventivo dello stato dei luoghi e procedere all'esecuzione in danno delle opere necessarie per eliminare i difetti attesa anche l'esiguità della relativa spesa. Tanto in applicazione del divieto dell'aggravamento del danno da parte del creditore sancito ex art 1227 com. 2 cc.
APPELLO: Avverso la sentenza n. 997/17, pubblicata il 23/05/17, notificata il
08/06/17 con citazione notificata via PEC il 10/07/17 (considerato che l'8/06 era
6 sabato), nel rispetto dell'art 325 cpc, hanno interposto appello i germani Parte_1
ed sulla scorta di sei ordini di motivi e
[...] Parte_2
precisamente hanno censurato la sentenza gravata:
1) nella parte in cui ha individuato il danno risarcibile relativo alla spesa necessaria per
l'eliminazione dei vizi e dei difetti dell'immobile ricostruito in complessivi € 2662,00 già rivalutata all'attualità oltre interessi legali dalla domanda alle soddisfo, mentre deducevano che il danno era pari ad € 25.000,00;
2) laddove ha quantificato il danno risarcibile per mancato guadagno in complessivi €
9600,00 commisurando il lucro cessante al periodo di un solo anno pari al valore dell'appartamento posto al primo piano e del locale commerciale considerato l'art 1227 cc;
3) laddove non ha tenuto conto ai fini del computo del compenso professionale insoluto dovuto all'ing. la quietanza a saldo versata in atti da parte appellante;
CP_1
4) ha censurato la sentenza laddove in via equitativa ha ridotto il compenso del CTU del
10% senza provvedere a nuova CTU;
5) ha disposto la compensazione giudiziale dei crediti reciprocamente vantati tra le parti addivenendo alla condanna del convenuto per soli € 400,82; in subordine, chiedeva che la compensazione giudiziale tra i contrapposti crediti andasse disposta per importi totalmente diversi in ragione della pretesa diversa quantificazione dei danni.
6) non ha disposto la rinnovazione della CTU.
Concludevano per la riforma della sentenza, vinte le spese.
Si costituiva l'ing. , impugnando le avverse deduzioni e Controparte_1
censure chiedendone il rigetto;
interponeva appello incidentale per sentir:
1) riformare la pronuncia quanto alla dichiarata responsabilità per inadempimento imputabile all'ing. nella qualità di progettista e direttore dei lavori e quanto alla CP_1 conseguente sua condanna al risarcimento dei danni;
2) confermare l'accolta domanda riconvenzionale in primo grado, con la condanna degli appellanti, nella qualità in atti, al pagamento in favore dell'ing. della Controparte_1 somma di 19.768,95, oltre accessori e interessi come per legge;
3) riformare le operate compensazioni e condannare gli appellanti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, nonché al
7 risarcimento per lite temeraria ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
L'appellante incidentale eccepiva l'inammissibilità delle domande nuove formulate ex art 345 cpc con riguardo alla variante del 21/12/01 mentre lo stato finale dei lavori è del 24/12/01 laddove si dà atto che trattasi di variazioni non essenziali che non incidono sulla sagoma e sui prospetti esterni del fabbricato ma riguardano la diversa divisione interna dei locali;
la variante è stata approvata il
31/01/02 con verbale n. 630.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la Corte, in ossequio all'articolo 127 ter cpc - introdotto dal decreto legislativo 149/22 che trova applicazione (anche ai procedimenti pendenti) a partire dal 1° gennaio 2023- ha disposto la sostituzione dell'udienza del 22/09/23, fissata per la precisazione delle conclusioni, col deposito di note conclusionali scritte riservandosi la decisione previa concessione dei termini di cui all'art 190 cpc, decorrenti dalla comunicazione della relativa ordinanza (del 04/10/23).
Le parti depositavano le proprie note conclusionali e repliche.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello in delibazione proposto con citazione notificata il 10/07/17 a fronte della sentenza n.
n. 997/17 pubblicata il 23/05/17 notificata il 08/06/17, nel rispetto del termine previsto dall'art. 325 c.p.c.
Passando ora al merito dei
MOTIVI DI APPELLO col primo i germani censurano l'erroneità della sentenza laddove quantifica il Pt_1 danno risarcibile relativo alla spesa necessaria per la eliminazione dei vizi e difetti dell'immobile ricostruito in euro 2.020,00 (per la realizzazione delle tubazioni in PVC di collegamento agli scarichi fognari mancanti come da dettagliato computo metrico) oltre alla somma di euro 660,00 per la realizzazione del collegamento tra le pluviali della parte interna del cortile e la fogna comunale, il tutto per la somma complessiva di euro 2.662,00 già rivalutata l'attualità oltre a interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
Il motivo è infondato.
8 Invero il Tribunale ha configurato l'inadempimento dell'ing. in due CP_1
condotte: a) mancato collegamento degli scarichi fognari dei due bagni e della cucina dell'appartamento al primo piano nonché del bagno nel locale commerciale al piano terra;
b) mancata regimentazione delle acque piovane nel cortile interno del fabbricato.
Ebbene, quanto alla prima è stato provato che essa fosse imputabile alla volontà della committenza, come risulta sia dal decreto per la concessione di nuovi termini per l'ultimazione dei lavori di ricostruzione del fabbricato sito in Avellino alla via Tedesco numero 42, protocollo generale 25338/22331; protocollo speciale 3542; pratica 1483 ove è scritto: vista l'istanza del 14 giugno 2001 protocollo 2538/22331 con la quale la signora ha chiesto una proroga per l'ultimazione dei lavori motivandola come segue: Per_1
“mancanza di fondi per coprire l'accollo spese”; sia dalle dichiarazioni testimoniali rese durante il primo grado dal sig. (per la ditta Testimone_2 Controparte_4
nonché dal verbale di sopralluogo 01/12/01 ove si legge: sono presenti sul cantiere il geom. in rappresentanza della l'ing. direttore CP_5 CP_2 Controparte_1 dei lavori e (in rappresentanza della a seguito di Testimone_2 Controparte_4 convocazione del direttore dei lavori con nota del 05/11/01; i presenti hanno effettuato una verifica dello stato dei lavori constatando che sono in corso i lavori di completamento delle opere di progetto. L'ingegner nel riferirsi al contenuto della nota del 5 novembre CP_1 scorso richiama sia il geometra che il signor a completare tutte le opere CP_5 Tes_2 entro la scadenza prossima del 24 dicembre 2001, scaduta la quale senza la ultimazione dei lavori, i proprietari decadranno dai contributi di legge. Si è constatato in particolare che per l'unità commerciale al piano terra non sono stati posti in opera la porta di ingresso del vano scala e gli infissi che danno nel giardino;
inoltre, la suddetta unità non risulta tinteggiata e non sono stati completati i lavori del ripostiglio. In merito il signor Tes_2 dichiara che le lavorazioni mancanti sopra citate relative all'unità commerciale non sono state realizzate per espressa richiesta del signor Il direttore dei lavori rileva ES che mancano due tubazioni in PVC di collegamento degli scarichi fecali del primo piano al piano terra e dispone all'impresa di provvedere a completare il sistema fognario con le tubazioni mancanti”.
Dal verbale risulta che l'ing. preso atto della volontà contraria della CP_1
9 committenza ha compulsato le ditte presenti sul cantiere per il completamento dei lavori.
Orbene, considerato il primo motivo di appello incidentale, la sentenza sul punto merita di essere riformata escludendo la responsabilità del professionista quanto alle opere a farsi pari ad € 2002,20 (oltre iva ed interessi dalla data di messa in mora al soddisfo).
Diversamente quanto alla mancata regimentazione delle acque piovane ricadenti nel cortile interno del fabbricato tramite pluviali che si fermavano all'altezza di un metro dal suolo senza recapitare direttamente nella rete fognaria.
Il CTU, pur considerato che secondo il tecnico del tale Controparte_6
regimentazione appariva nella norma ha tuttavia ravvisato nella condotta dell'ingegner un inadempimento per non avere predisposto in fase di CP_1
progettazione un collegamento tra il cortile interno ed il collettore fognario delle acque bianche sito in via Francesco Tedesco per convogliarvi le pluviali della copertura lasciando che sversassero “a cielo aperto nel cortile interno” così come avveniva prima della demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato, in contrasto con il regolamento per l'immissione nei canali della fognatura cittadina del che, all'articolo 4 obbliga i proprietari di immobili ad Controparte_6
immettere nei canali bianchi destinati alle acque pluviali le acque meteoriche proveniente da tetti e da cortili (cfr. allegato numero 23 della CTU).
Col secondo censurano la sentenza laddove ha quantificato il danno risarcibile per mancato guadagno in complessivi € 9600,00 considerato il valore locativo per un anno dell'appartamento posto al primo piano e del locale commerciale in riferimento all'art 1227 cc.
Il motivo è infondato. Invero il ragionamento seguito dal primo giudice è lineare e va esente da censure atteso che, a fronte dell'inadempimento del Direttore dei
Lavori, era preciso onere del proprietario danneggiato adire l'Autorità giudiziaria chiedendo un accertamento tecnico preventivo dello stato dei luoghi in vista della futura azione risarcitoria e procedendo in danno dei convenuti all'esecuzione delle
10 opere a farsi per eliminare i difetti riscontrati ed aggravare ulteriormente il danno
(mancato sfruttamento economico degli immobili) anche considerata l'esiguità della spesa (circa € 2002,20). Sulla scorta di tale motivazione il Tribunale ha ritenuto di riconoscere a parte attorea soltanto il valore locativo dei locali inagibili per il un anno, ritenuto periodo di tempo congruo per adire l'autorità giudiziaria col procedimento per ATP.
L'orientamento del primo giudice merita conferma.
Invero secondo l'art 1227 cc secondo comma il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. La norma, espressione dell'obbligo generale di buona fede, impone al creditore di attivarsi fattivamente per evitare il protrarsi o l'aggravarsi del danno cagionato dall'altrui comportamento dannoso. Sono comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza le attività non gravose, non eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici per il medesimo creditore. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in relazione al risarcimento preteso da un ente pubblico nei confronti di un proprio dipendente per il danno patrimoniale corrispondente ai pagamenti relativi ad appalti di cui era stata accertata l'irregolarità, aveva ritenuto che la mancata proposizione, da parte dell'ente pubblico, dell'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dal creditore esulasse dall'ambito di applicazione dell'art. 1227, comma 2, c.c., senza tuttavia accertare in concreto se tale omissione fosse ricollegabile a una condotta negligente dello stesso danneggiato e se vi fossero effettive possibilità di accoglimento. cfr. Cass. civ. n. 22352/2021)
Col terzo gli odierni appellanti censurano la sentenza laddove ha quantificato il compenso professionale insoluto senza tenere conto della quietanza a saldo versata in atti da parte appellante;
Il motivo è infondato. Invero in applicazione del divieto di nova in appello ex art 345 cpc va disattesa l'eccezione di pagamento ex art 1460 cc formulata per la prima volta in appello dagli appellanti che contestualmente hanno provveduto a
11 depositare il relativo documento. L'eccezione, pur opponibile in ogni stato e grado del giudizio, non risulta provata, poiché il documento a supporto non è indicato né nel foliario del fascicolo di primo grado, né tra i documenti allegati all'atto di citazione, né tantomeno nell'elenco dei documenti contenuto nella seconda memoria 183 c.p.c. del 20.2.2008 a firma dell'avv. Antonio Lenzi (difensore di e dei suoi eredi nel giudizio di primo grado) a prova Persona_1
dell'articolazione tempestiva del mezzo di prova.
Sebbene l'eccezione sia proponibile anche in appello, non può essere supportata sotto il profilo probatorio in violazione dell'art 345 cpc.
La Corte di Legittimità infatti ha affermato che “le eccezioni in senso lato sono rilevabili d'ufficio anche in appello, purché la prova dei fatti sui quali si fondano sia stata ritualmente acquisita al processo (non necessariamente a seguito di iniziativa della parte interessata), non potendo tale prova essere fornita, per la prima volta, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., rimettendo in moto una fase procedimentale che deve considerarsi ormai chiusa, in ossequio al principio dell'ordinato svolgimento del processo, desumibile dagli artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU. (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2963 del
01/02/2023); in tal senso anche Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 34053 del 05/12/2023, secondo cui “le eccezioni in senso lato sono rilevabili d'ufficio e sono sottratte al divieto stabilito dall'art. 345, comma 2, c.p.c., sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, non essendo invece necessario (pena la vanificazione della distinzione tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato) che tali fatti siano stati oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva”.
Col quarto motivo gli odierni appellanti censurano la sentenza laddove in via equitativa ha ridotto il compenso del CTU del 10% senza provvedere a nuova CTU;
Il motivo è inammissibile.
Invero si legge nella sentenza gravata che “il credito documentato con una parcella redatta con riferimento all'intera attività professionale svolta relativamente al fabbricato ricostruito all'interno del quale si trovano i beni degli attori. Il convenuto ha provato
l'attività svolta, che non è stata oggetto di specifiche contestazioni, depositando copie delle
12 relazioni finalizzate alle pratiche amministrative e dei numerosi progetti redatti.
Tuttavia, il CTU ha completamente omesso di effettuare controllo della parcella nonostante il giudice avesse richiesto con uno specifico quesito di verificare la congruità delle somme riportate e la corrispondenza delle varie voci alle attività in concreto espletate. Il CTU in modo non condivisibile ha calcolato l'importo spettante al convenuto effettuando una mera operazione di sottrazione dell'ammontare del compenso richiesto della somma già corrisposta in acconto dai committenti. La conclusione cui è giunto il CTU non può essere condivisa atteso che, da un lato la parcella non reca alcun visto di congruità dell'ordine professionale di appartenenza e dall'altro la parcella è stata redatta con riferimento all'opera prestata per l'intero fabbricato senza considerare che gli attori, quanto comproprietari, sono il obbligati al pagamento solo della quota di 2/3 nel compenso complessivamente dovuto;
che trattasi di un'obbligazione parziaria e non solidale…; ne segue che nel caso in esame vista la mancanza di specifici accordi sul compenso la liquidazione va fatta in applicazione della tariffa degli ingegneri di cui alla legge 143 /1949 come modificata dal DM 1987 e dal DM 417 del 1997; non è possibile riconoscere alcun compenso per le attività non documentate relative alla redazione del progetto di massima e del progetto preventivo sommario;
non appare corretto il calcolo di percentuali aggiuntive per l'assistenza alla direzione dei lavori e per lo studio del progetto sommario, attesa
l'assenza di prova della complessità dell'incarico della redazione del progetto sommario;
non è dovuta la voce “prima indicazione e prescrizioni” di cui al decreto legge 494 del 1996 non provate;
non appare corretto l'incremento dell'aliquota base in relazione all'attività di responsabile dei lavori e coordinatore dei lavori ex DL 494/96 nella misura del 40% essendo possibile attribuire solo un incremento minimo del 10% attesa la non particolare complessità del compito espletato;
infine non è corretta la richiesta dell'onorario a discrezione ex articolo 5 tariffa professionale per l'attività svolta con riferimento alle opere edili di allacciamento del fabbricato alla rete elettrica idrica e fognaria;
l'onorario per tale attività avrebbe dovuto essere calcolato a vacazione ex articolo 4 tariffa professionale in base al tempo concretamente profuso dal professionista in tale attività perché trattasi di un'attività diversa qualitativamente da quella elencata negli articoli 5 della tariffa professionale che dunque non può trovare applicazione analogica;
non sono dovute le spese per il visto di congruità non essendo la parcella munita di tale visto. In definitiva in
13 considerazione del fatto che la presente causa pende sul ruolo da ormai 10 anni non è opportuna una rimessione sul ruolo solo ai fini del completamento di una CTU contabile al fine del computo esatto del compenso ritiene il giudicante di ridurre la richiesta della parcella in ragione del 10%.
Ebbene, a fronte dei puntuali rilievi sopra riportati posti a base della decurtazione del 10% del compenso determinato dal CTU, la censura dell'appellante è generica tale da incorrere nel vizio d'inammissibilità di cui all'art 342 cpc, atteso che la stessa difetta totalmente della parte argomentativa capace di formulare una pertinente e specifica critica alle ragioni poste a fondamento della decisione.
E' noto, invero, che il motivo d'impugnazione deve contenere l'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea, traducendosi in una critica della decisione impugnata non potendosi prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso che se trascurate comportano la nullità del motivo di gravame perché inidoneo al raggiungimento dello scopo, risolvendosi tale nullità in un "non motivo" da sanzionare con la declaratoria d''inammissibilità, ai sensi dell'art. 342 cpc (con riferimento al ricorso per Cassazione cfr. Sez. 3 - , Ordinanza
n. 1341 del 12/01/2024)
Col quinto gli appellanti censurano la sentenza laddove ha disposto la compensazione giudiziale dei crediti reciprocamente vantati tra le parti addivenendo alla condanna del convenuto di soli € 400,82; in subordine, la compensazione giudiziale andava disposta per importi totalmente diversi in ragione della pretesa diversa quantificazione dei danni.
Col sesto gli appellanti censurano la sentenza laddove non ha disposto la rinnovazione della CTU.
Entrambi i motivi risultano assorbiti.
Merita il rigetto il terzo motivo dell'appello incidentale laddove censura l'erronea compensazione delle spese di lite in primo grado.
Difatti l'art. 92 cod. proc. civ. prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo, possa compensare le spese di lite ovvero, in caso di contumacia, lasciarle
14 interamente a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni. Esse, dopo la sentenza della Corte costituzionale del
19.04.2018, n. 77, non sono più limitate ai casi di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, come stabilito dall'art. 13 del D.L. n. 132/2014. La compensazione delle spese necessita pur sempre di motivazione esauriente circa la sussistenza dei requisiti che la giustificano, pena la nullità della sentenza per violazione dell'art.132, comma 2, n.
4 c.p.c. Ebbene nel caso di specie a fronte di una soccombenza reciproca in primo grado il giudice ha ritenuto esattamente di compensare le spese di lite.
Né risultano provati il dolo o la colpa grave per addivenire alla condanna degli appellanti principali per lite temeraria.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza, sono liquidate in applicazione del DM n. 147/22 sicché considerato il totale rigetto dell'appello principale e del parziale accoglimento di quello incidentale esse vanno poste a carico degli appellanti in solido tra loro e liquidate in favore di in € Controparte_1
3966,00 per compensi professionali, € 335,00 per spese vive, oltre spese generali iva e cpa come per legge. Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per gli appellanti principali.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta l'appello principale;
2) Accoglie parzialmente l'appello incidentale e per l'effetto condanna gli odierni appellanti a restituire all'ing. la somma di € 2.002,20 oltre Controparte_1
interessi ed iva dalla data di messa in mora al saldo;
3) Condanna gli appellanti in solido a rifondere le spese del grado in favore dell'appellante incidentale che liquida in € 3966,00 oltre € 335,00 per spese vive, spese generali iva e cpa come per legge;
15 4) Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico degli appellanti principali.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 24/04/2024
Il Consigliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
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