Articolo 2 della Legge 31 ottobre 2001, n. 399
Articolo 1Articolo 3
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22 novembre 2001
Art. 2. (Composizione della Commissione) 1. La Commissione e' composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.
Entrata in vigore il 22 novembre 2001