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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 22/05/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°6304 /2023 R.G. promossa da
, con l'avv. ERBIFORI Parte_1 C.F._1
GABRIELLA.
ricorrente contro
, CP_1 C.F._2
convenuto contumace e con l'intervento del p.m. presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Verona
oggetto: Separazione giudiziale
Causa rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 20/05/2025 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 20/05/2025
conclusioni:
per la ricorrente: “Dichiarare la separazione personale dei coniugi Pt_1
e , coniugati a Verona il 7.6.2005, con atto trascritto al n. 191
[...] CP_1
parte 1 – anno 2005 Comune di Verona.
Con la refusione delle spese di lite.” 2
per il pubblico ministero: “nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/09/2023 la ricorrente sig.ra Pt_1
adiva il Tribunale affinché fosse dichiarata la separazione
[...]
personale dal marito sig. con il quale aveva contratto CP_1
matrimonio il 07/06/2005.
Con decreto in data 03/10/2023 la Presidente delegava sé stessa per il procedimento e fissava udienza per la comparizione personale dei coniugi, assegnando termine per la notifica al convenuto e per la costituzione di quest'ultimo.
All'udienza del 20/05/2025, a seguito di rinvii dapprima per il rinnovo della notifica e successivamente per gravi motivi di salute della ricorrente, compariva la sola ricorrente che confermava la volontà di separarsi;
nessuno compariva per il convenuto, non costituito, dichiarato contumace all'udienza del 19/09/2024.
All'esito, la Presidente del. dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, parte ricorrente precisava le conclusioni nel senso sopra riportato e discuteva oralmente riportandosi al ricorso.
La domanda di separazione merita accoglimento.
Dalle specifiche allegazioni della ricorrente e da quanto confermato all'udienza di prima comparizione deve ritenersi dimostrato che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, cessata da tempo, è divenuta intollerabile.
La stessa mancata comparizione del convenuto all'udienza di prima comparizione, impedendo il tentativo di conciliazione, è comportamento che dimostra disinteresse alla prosecuzione della convivenza.
In assenza di prole e di domande di contenuto economico non ci sono altre questioni sulle quali statuire.
Visti la natura e l'esito della contesa e nella contumacia del convenuto, nulla va statuito sulle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1
e ; CP_1
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del comune di VERONA di annotare la sentenza nei registri (atto n° 191, Parte I, anno 2005 del registro degli atti di matrimonio);
3) nulla sulle spese.
Verona, 20/05/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
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