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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 04/02/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione III Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Cristina Mondini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3738/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
(C.F. ); Parte_2 C.F._2
(C.F. ; Parte_3 C.F._3
(C.F. ; Parte_4 C.F._4
(C.F. ); Parte_5 C.F._5
(C.F. Parte_6 C.F._6
con il patrocinio dell'avv. CLAUDIO PAOLETTI;
ATTORI OPPONENTI
contro
:
, QUALE MANDATARIA Controparte_1 CP_2
pagina 1 di 7
PERSONA DEL LRPT, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. LAURA P.IVA_1
BOTTI;
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate in data 10 ottobre 2024, conclusioni che qui si intendono richiamate.
EPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 1 giugno 2023, i signori , , Parte_1 Parte_2
, , odierni Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 attori opponenti, convenivano in giudizio odierna convenuta opposta, Controparte_1 opponendosi al decreto ingiuntivo n. 1107/2023 del Tribunale Civile di Bergamo, chiedendo la sospensione della provvisoria esecutività e la revoca dello stesso in ragione delle nullità eccepite.
Con comparsa di costituzione, si costituiva nel presente giudizio e, per essa, Controparte_1 quale mandataria, che, contestando tutto quanto ex Controparte_4 adverso dedotto, chiedeva il rigetto dell'opposizione e delle avverse domande, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione in data 09/01/2024. L'opposizione, le eccezioni e le domande di parte opponente sono infondate e devono essere rigettate, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto. Per quanto concerne l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione, si conferma, a tal riguardo, quanto già statuito, in data 7 settembre 2023, con il provvedimento di differimento dell'udienza ex art. 171 bis, co. 3 c.p.c. Ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis del D.Lgs. n. 28 del 2010, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di contratti bancari è tenuto, preliminarmente, a esperire il procedimento di mediazione. Tuttavia, la predetta norma va interpretata restrittivamente, dovendosi intendere, per controversia in materia bancaria, solo quella che verta su contratti tipicamente bancari e non anche quella che possa qualificarsi come tale, solo per la qualità soggettiva di una delle parti. In particolare, nel caso di specie, è da escludersi l'applicabilità della normativa in materia di mediazione obbligatoria, poiché la fideiussione, anche se stipulata con una banca, non risulta riconducibile strictu sensu ad un contratto bancario ai sensi dell'art. 10 T.U.B. ( Cass. Civ. Sez. I, ord. N. 31209/2022).
pagina 2 di 7 Riguardo alla legittimazione attiva di e sulla prova della titolarità del credito a seguito di CP_1 cessione, occorre considerare che, secondo la Corte di Cassazione, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, al fine di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. Conseguentemente, ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), anche in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della CA d'IT, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione fra le altre Cassazione n. 21821/2023 e n. 4277/2023). Nel caso in esame l'opposta ha prodotto l'avviso di cessione di crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (doc. 5 fasc. mon.) unitamente all'estratto della lista dei debitori ceduti identificati con il rispettivo numero NDG come ricavabile dal sito internet https://www. creditofondiario.eu/normative/verifica-cessioni (all. 1 parte opposta), dove, a pagina 15, si rinviene l'elenco dei rapporti riferibili alla società identificata con il codice NDG 11227715, Pt_1 nonché la visura camerale della stessa società in cui è annotata l'avvenuta Controparte_1 operazione di cessione (all. 2 parte opposta). Nel caso di specie, poi, l'opposta ha altresì prodotto (doc. 7 fasc. monit.) la dichiarazione specifica della cedente Banco BPM s.p.a con la conferma dell'avvenuta cessione all'opposta del credito vantato nei confronti della debitrice principale con indicazione del numero NDG 112227715. Tale dichiarazione, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, costituisce elemento rilevante e decisivo per dimostrare il passaggio della titolarità del credito, rappresentando la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria (Cass. Civ., sent. n.
10200/2021). A tale stregua, deve ritenersi sufficientemente provata la titolarità in capo all'opposta del credito monitoriamente azionato.
Per quanto concerne la qualificazione del contratto, occorre considerare che le garanzie per cui è causa devono essere ricondotte alla figura del contratto autonomo di garanzia e non al contratto di fideiussione, sulla base innanzitutto del tenore testuale dei negozi intercorsi tra le parti. In particolare, assume rilevanza l'art.
7.1 dei predetti contratti, laddove si prevede che il garante si obbliga al versamento in favore della creditrice “a semplice richiesta scritta”. Non rileva, a tal fine, la mancanza dell'ulteriore specificazione “senza eccezioni”, in quanto, anche osservando che le Sezioni Unite, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010, Rv. 611837 hanno enunciato che la clausola “"a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia”, nondimeno, nel testo della motivazione, al punto 8.3, assimilano la dicitura “"a semplice" o "a prima richiesta (o domanda)"” a quella “senza eccezioni”, così determinando la sufficienza della prima anche in carenza della seconda, ed evidenziando come la previsione di siffatte clausole manifesti una rilevante deroga alla disciplina legale della fideiussione.
Nel medesimo senso della qualificazione alla stregua di contratti autonomi di garanzia si pone, poi, anche la previsione di cui all'art. 9 dei negozi intercorsi tra le parti, che, prevedendo che la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme erogate anche qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, costituisce deroga alla previsione di cui all'art. 1939 c.c. e, quindi, deroga alla disciplina legale tipica dei contratti di fideiussione, comportando una pagina 3 di 7 evidente e rilevante autonomia e non accessorietà dell'obbligazione dei garanti rispetto ai rapporti garantiti. Quanto affermato non trova smentita nemmeno in altre clausole né nell'uso dei vocaboli “fideiussore”
o “fideiussione”: da un lato, infatti, tali espressioni, inerendo ad una qualificazione giuridica interpretabile dal giudice solo unitamente alla predetta dicitura di pagamento “a semplice richiesta”, in osservanza dell'art. 1363 c.c., non escludono l'interpretazione del rapporto negoziale come quello di una garanzia autonoma;
dall'altro e secondo la Suprema Corte, in ogni caso “il giudice non è vincolato dal "nomen juris" adoperato dalle parti”, potendo e dovendo procedere alla corretta qualificazione giuridica ex officio (tra le altre Cass., ord. n. 27619 del 2020).
A fronte della predetta individuazione della natura giuridica delle garanzie oggetto del presente procedimento, sono da ritenersi irrilevanti, nella specie, i principi desumibili da Cass., S.U., n. 41944 del 2021 in punto di violazione della normativa Antitrust per la pattuizione di clausole conformi al modello ABI: essi, infatti, si riferiscono esclusivamente a contratti di fideiussione stipulati nell'arco temporale scrutinato dalla CA d'IT (2002 – 2005) e non certo ai contratti autonomi di garanzia, tra i quali sono invece da ricomprendere le garanzie prestate dagli odierni opponenti.
A ulteriore conferma, deve osservarsi come anche lo stesso provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 ha affermato che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”, ma ha altresì espressamente escluso che la clausola di pagamento “a prima richiesta” ed atta ad affermare l'autonomia della garanzia sia in alcun modo in contrasto con detta disciplina. In ogni caso, è opportuno osservare quanto segue. I principi affermati dalla CA d'IT, in punto di clausole contrastanti con la normativa antitrust, sono da ritenersi di regola applicabili esclusivamente alle fideiussioni riconducibili al c.d. modello omnibus. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la natura anticoncorrenziale di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus" per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, pronunciata dalla CA d'IT, può determinare l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, non estendendosi tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente (Cass. Civ.
Sez. 1, Sentenza n. 21841 del 02/08/2024).
In ogni caso, anche qualora si aderisse alla qualificazione dei contratti di garanzia oggetto del presente giudizio come fideiussioni e anche qualora si ritenesse estendibile il provvedimento della CA d'IT del 2005 non solo alla fideiussione cd “omnibus” (cui sarebbe riconducibile, secondo parte attrice, il contratto sottoscritto in data 14/10/2010), ma anche a quella specifica (cui sarebbe riconducibile, sempre per parte attrice, il contratto sottoscritto in data 26/06/2015), non si potrebbe affermare la nullità parziale e la inefficacia dei contratti de quibus, in forza della sola allegazione del provvedimento della CA d'IT del 2005 e della prova della sola corrispondenza di alcune clausole al modello ABI censurato. La valenza di prova privilegiata del provvedimento n. 55/2005 della CA d'IT deve infatti essere contemperata con la regola cardine del processo civile posta dall'art. 2697 cod.civ. e, dunque, con il principio dell'onere della prova. Da tanto discende che chi, come gli odierni opponenti, ha sottoscritto una fideiussione dopo il 2005 (nella specie, nel 2010 e nel 2014) non può limitarsi ad allegare la corrispondenza di talune clausole con quelle del modello ABI censurate nel
2005, ma, anche in considerazione del lasso di tempo trascorso dal provvedimento della CA d'IT (2005/2010-2014), deve dimostrare la persistente diffusione dell'intesa antitrust anche al momento dell'assunzione dell'impegno di garanzia.
pagina 4 di 7 Gli odierni opponenti hanno mancato di soddisfare tale onere probatorio posto a loro carico, non avendo prodotto modelli contrattuali di fideiussione, riconducibili ad una pluralità di istituti bancari idonei a fondare la prova dell'esistenza e della attualità di una intesa anticoncorrenziale al momento della sottoscrizione dei contratti per cui è causa e non essendo, alcuno di quelli prodotti, specificamente relativo agli anni di stipulazione delle fideiussioni oggetto del presente giudizio.
Trattandosi di un mancato assolvimento di onere probatorio posto a carico di parte attrice, lo stesso non può certo essere sopperito per il tramite di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., che non viene quindi accolto in questa sede.
Fermo restando quanto sopra argomentato, con particolare riferimento alla deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nei contratti di garanzia per cui è causa (art.
6.1 dei contratti), si osserva ulteriormente che, nell'ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, come espressamente previsto da entrambi i contratti di garanzia de quibus, che stabiliscono che la durata della fideiussione sia fino alla totale estinzione del credito verso la debitrice principale (art. 6.1), l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è in ogni caso e di per sé soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. (tra le altre Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 16836 del 13/08/2015). Per tale ulteriore motivo, non può in ogni caso accogliersi l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. sollevata dagli odierni opponenti.
Devono, altresì, essere rigettate le eccezioni formulate dagli odierni opponenti per violazione della normativa posta dal Codice del consumo in materia di clausole vessatorie. Per fondare il rigetto è sufficiente osservare come gli opponenti non hanno né allegato né provato di essere consumatori, vale a dire di aver sottoscritto gli impegni di garanzia quali persone fisiche, per finalità estranee alla propria attività professionale di cui la prestazione della fideiussione non costituisce atto espressivo e al cui svolgimento non risulta strettamente funzionale. Il signor inoltre, risulta sottoscrittore Parte_1 dell'accordo di rinegoziazione di cui all'all. 3 di parte opposta anche in rappresentanza proprio della parte finanziata, Leggeri S.r.l.
Non vengono poi specificati i profili di vessatorietà e le singole clausole oggetto di contestazione. Anche questa eccezione è quindi generica e priva di allegazione e prova e va pertanto respinta.
A fronte della qualificazione giuridica delle obbligazioni come garanzie autonome, non possono poi in questa sede accogliersi le ulteriori eccezioni sollevate da parte opponente e relative ai rapporti principali garantiti. Come detto, infatti, la natura autonoma della garanzia comporta l'impossibilità per i garanti di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., derivando una tale conseguenza dalla natura giuridica stessa della garanzia e senza che sia necessaria una espressa rinunzia da parte dei garanti stessi.
Nelle garanzie autonome, inoltre, l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta scritta del beneficiario della garanzia comporta in ogni caso la sua rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, diversamente da quanto prevede l'art. 1939 cod. civ. in relazione alla fideiussione, a meno che queste non siano fondate sulla nullità del contratto medesimo per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa (Cass. ord. n. 9569 del 2018).
Per tutti i motivi sopra esposti, non può quindi essere accolta in questa sede un'istanza di CTU che abbia ad oggetto un'indagine relativa ai rapporti principali garantiti. Le sollevate eccezioni e nullità relative al rapporto principale si rivelano comunque del tutto generiche e prive di specifica allegazione. Generica e priva di allegazione è innanzitutto l'eccezione di carenza di forma scritta dei contratti fonte delle obbligazioni garantite, a fronte di tutta la documentazione come le stesse garanzie, l'accordo di rinegoziazione, i contratti di affidamento che richiamano le relative aperture di conto, prodotta in atti.
pagina 5 di 7 Parimenti dicasi per quanto concerne il corretto saldo dare/avere, vista la documentazione relativa agli estratti conto dei due conti corrente nonché dei contratti di affidamento (all. 9 fasc. mon., all. 4 parte opposta). Rileva poi in questa in sede, con riferimento al conto n. 126, anche l'accordo di rinegoziazione (all. 3 parte opposta), che costituisce riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c. con conseguente inversione dell'onere probatorio. Nel testo di tale accordo, sottoscritto anche dai garanti, la società debitrice riconosce infatti il debito maturato nei confronti dell'istituto di credito (art. 2 dell'accordo di rinegoziazione). In diritto, occorre evidenziare che, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale e l'esistenza di questo si presume fino a prova contraria. Tale inversione dell'onere della prova, che pone una presunzione di esistenza della causa debendi oltre che della sua liceità, non pone alcun limite in capo al debitore nel provare che il rapporto sostanziale non esista o si sia estinto o che il credito non sia comunque esigibile;
spettando dunque al debitore contestare il credito provando fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa creditoria.
Anche la ulteriore eccezione di compensazione non è poi comunque in ogni caso accoglibile, sia a fronte della più volte ribadita qualifica di garanti autonomi degli odierni opponenti sia a fronte della specifica qualifica dei crediti oggetto di cartolarizzazione.
Sul punto, infatti, è opportuno richiamare quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “i crediti oggetto delle operazioni di "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso” (Cass. Sez. III, ord. 13735/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
-rigetta l'opposizione e le domande di parte opponente e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1107/2023 del Tribunale civile di Bergamo, nei confronti di
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
,
[...] Parte_5 Parte_6
pagina 6 di 7 -condanna , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, al pagamento, in favore di Parte_4 Parte_5 Parte_6
e, per essa, quale mandataria, Controparte_1 Controparte_4 delle spese processuali della fase di opposizione, liquidate in euro
[...]
23.946,00, di cui euro 5.989,00 per la fase di studio, euro 3.951,00 per la fase introduttiva, euro 8.797,00 per la fase istruttoria, euro 5.209,00 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA come per legge e rimborso spese generali del 15%.
Così deciso in data 4 febbraio 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di
BERGAMO. il giudice onorario dott. Cristina Mondini
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