Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 01/07/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME sezione civile
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica ed in funzione di giudice di appello, nella persona della dott.ssa Daniela Lagani, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, ha pronunciato, ex artt. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1306 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2022, vertente
TRA
, (C.F. ), in persona del Presidente e legale rappresentante pro- RT P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ferraro dell'Avvocatura regionale - Sezione decentrata di Reggio Calabria ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, in Lamezia Terme, alla
Piazza G. Mazzini n° 28, presso lo studio dell'avv. Alessandro Natale Missineo, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
-parte appellante
CONTRO
, (C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Roberto TR C.F._1
Aiello, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ) alla Via del Progresso n.
15, giusta procura in atti
-parte appellata-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1050/2022 del Giudice di Pace di Lamezia Terme del
14.07.2022, depositata in data 18.07.2022 e notificata il 29.07.2022 provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come da separato verbale, mediante lettura del dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il RT
Giudice di Pace di Lamezia Terme, in accoglimento della domanda formulata da , ha TR
condannato essa appellante al pagamento della somma di euro 1.984,00, oltre interessi legali e spese, a titolo di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale.
1
la , innanzi al giudice di pace, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni RT arrecati il 29.7.2021 da un “branco di cinghiali” alle colture agricole (nella specie, piante di ulivo) insistenti nell'appezzamento di terreno di sua proprietà, sito nel comune di Feroleto Antico - loc.
«Timpone» (CZ), oltre che al terreno stesso, che sarebbe stato scavato in più punti fino alla profondità di circa 40-50 cm. Ha premesso che, a fondamento della domanda, si era limitata a TR denunciare l'accaduto e a dedurre di aver inutilmente chiesto il risarcimento dei danni alla PT
, quale Ente cui l'art. 9 della l.r. n. 14/15 attribuisce le funzioni di programmazione e
[...]
coordinamento in materia faunistica, nonché quelle di controllo e protezione delle specie selvatiche, oltre al compito di adottare tutte le misure di competenza per evitare che la fauna selvatica provochi danni a cose o persone.
Tanto premesso, parte appellante ha dedotto l'erroneità e illegittimità della sentenza di primo grado, peraltro carente di motivazione, per avere il giudice di pace affermato la responsabilità della PT
in difetto di prova di un comportamento doloso o colposo ascrivibile all'ente, del nesso
[...] eziologico tra la condotta colposa dell'Ente e l'evento dannoso, dello stesso evento dannoso, ossia l'invasione di cinghiali e dei danni subiti, oltre che dell'assenza di responsabilità ex art. 1227 c.c. in capo al proprietario del terreno, in violazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c.
Parte appellante ha quindi chiesto la riforma della sentenza di primo grado con rigetto della domanda e, in subordine, riduzione del risarcimento nei limiti dei danni effettivamente dimostrati.
2. Si è costituita in giudizio , variamente argomentando per l'infondatezza dell'appello, TR deducendo l'applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 2052 c.c. e, in ogni caso, il pieno assolvimento dell'onere della prova gravante sul danneggiato, sotto il profilo dell'an e del quantum, tenuto conto dell'istruttoria espletata e della perizia di parte depositata. Ha quindi chiesto il rigetto dell'appello, con integrale conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c. e con condanna della al risarcimento dei danni in favore RT della parte appellata, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
3. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 08.05.2025, il sottoscritto giudicante, subentrato nella titolarità della causa nel mese di settembre 2024, ha fissato successiva udienza per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.. All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è decisa nei termini seguenti.
2 4. L'appello è fondato e deve essere accolto, in conformità ai precedenti di questo Tribunale che hanno definito controversie analoghe (sentenze nn. 660 del 11 luglio 2024, dr.ssa T. Godini;
n. 258 del 18 marzo 2024, dott.ssa n. 60 del 23 gennaio 2024, dott. ; n. 279 del 17 aprile 2023, Per_1 Per_2
dott.ssa n. 1034 del 20 dicembre 2022, dott. ; n. 845 del 24 ottobre 2022, dott. Per_1 Per_2
, prodotte da parte appellante e che si richiamano, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.. Per_2
Occorre premettere che, sebbene la giurisprudenza, anche di legittimità, abbia ritenuto a lungo che la responsabilità per danni causati dagli animali selvatici dovesse ricondursi alla clausola generale di responsabilità civile, di cui all'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. civ. n. 9276/2014, n. 27543/2017, n. 5722/2019) -
e ciò in quanto si riteneva che la disposizione di cui all'art. 2052 c.c. riguardasse esclusivamente gli animali domestici e non anche quelli selvatici, secondo il più recente e ormai prevalente orientamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. n. 13848/2020, n. 12113/2020, n. 7969/2020) il paradigma normativo cui ricondurre anche la responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica deve essere individuato nell'art.2052 del c.c..
Al riguardo, si è infatti evidenziato come i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla
P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.
In materia di danni da fauna selvatica, a norma dell'art. 2052 c.c., grava pertanto sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta PT
del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile, neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi
(tra le molte conformi, Cass. 7969/2020; Cass. 9469/2021; Cass. 10107/2022).
L'ipotesi di responsabilità oggettiva sancita dall'art. 2052 c.c. non esonera comunque la parte attrice dal fornire la prova del fatto storico da cui deriva l'evento dannoso e del nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, oltre che la prova del cd. danno - conseguenza, ossia dei pregiudizi, patrimoniali o non patrimoniali, che ne sono derivati.
3 Nel caso di specie, il giudice di pace ha accolto la domanda risarcitoria formulata da TR fondando il proprio convincimento sull'attività istruttoria espletata, sia attraverso la produzione documentale, che attraverso la prova testimoniale resa da agronomo, che su Testimone_1 incarico dell'attrice ha eseguito il sopralluogo in data 31.07.2021 ed ha stimato il danno che i cinghiali avrebbero cagionato al terreno di proprietà dell'attrice ed alle culture nello stesso insistenti. In particolare, il testimone, all'udienza del 07.03.2022, dopo aver genericamente confermato i capitoli di prova, ha dichiarato di aver rinvenuto sul terreno segni della presenza dei cinghiali, riconoscibili dalle impronte caratteristiche, dai segni di grufolamento e delle tracce fisiologiche. Ha affermato che i cinghiali hanno provocato danni agli alberi di ulivo e alle radici, nonché ai gradoni presenti nel fondo.
Ha quindi confermato la perizia redatta in ordine alla stima dei danni.
Tuttavia, la dichiarazione testimoniale, così come la perizia di parte e le rappresentazioni fotografiche alla stessa allegate, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di pace, se consentono di ritenere provata la presenza di cinghiali sul terreno, risultano però inidonei e insufficienti a dimostrare il concreto pregiudizio subito dall'attrice ed il nesso di causalità tra questo ed il fatto dell'animale.
In tal senso, alcun elemento probatorio può trarsi dalle riproduzioni fotografiche allegate alla perizia, che raffigurano porzioni di terreno e singole piante. Inoltre, la perizia di parte ha stimato il danno alle piante in euro 544,00, senza indicazione del numero di piante che sarebbero state danneggiate ed ha quantificato in euro 1.400,00 il costo per il ripristino delle scarpate danneggiate. Al riguardo, deve evidenziarsi che il consulente di parte ha ricondotto l'attuale condizione di dissesto geologico del terreno e, in particolare, delle scarpate, ad una intensa attività di scavo, calpestio, grufolamento, che avrebbe provocato frane e smottamenti. Sul punto, l'accertamento del consulente di parte non è supportato da riscontri obiettivi, non essendo stata fornita alcuna prova della continua e massiccia presenza di un numero di cinghiali tale da poter provocare un vero e proprio dissesto geologico. Dalle rappresentazioni fotografiche allegate, inoltre, è evidente che il terreno sia stao interessato da frane e smottamenti ma la riconducibilità eziologica all'attività di cinghiali, piuttosto che a diversa causa, non può ritenersi provata, risultando a tal fine insufficiente il mero riscontro di impronte e tracce biologiche di cinghiali.
La documentazione prodotta e l'istruttoria espletata non consentono, dunque, di ritenere assolto da parte dell'attore l'onere di dimostrare i concreti pregiudizi economici conseguenti al fatto dell'animale e la loro quantificazione.
Deve al riguardo evidenziarsi che la mancanza di riscontri oggettivi dei concreti pregiudizi riconducibili eziologicamente all'attività degli animali non consente neppure di pervenire alla liquidazione equitativa del danno, che postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza del
4 pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità (a titolo esemplificativo, Cass. civ. sez. III, 12/04/2023,
n.9744).
Nel caso di specie, dunque, il quadro probatorio offerto da parte attorea è inidoneo a dimostrare i concreti pregiudizi subiti dall'attore, sotto il profilo dell'an e del relativo quantum.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la domanda risarcitoria formulata nel primo grado di giudizio non può trovare accoglimento.
L'appello proposto deve quindi essere accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, la domanda spiegata da deve essere rigettata. TR
5. Quanto alle spese di lite, va osservato che il potere del giudice d'appello di procedere (anche d'ufficio) a nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (cfr. ex pluribus Cass.
n. 23226/2013). Considerato che l'appello è stato accolto e la domanda attorea rigettata per difetto di prova sotto il profilo del pregiudizio subito, in relazione al quale non rileva il mutamento della giurisprudenza sulla qualificazione giuridica della responsabilità per i danni da fauna selvatica, le spese devono essere poste a carico dell'appellato, soccombente, per entrambi i gradi di giudizio.
Le spese sono quindi liquidate, come da dispositivo, sulla base del DM 37/2018 per il primo grado di giudizio e del DM 147/2022 per il giudizio di appello, con riduzione alla metà per entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto della non complessità delle questioni in fatto e diritto sottese alla controversia e, per il presente giudizio di appello, con esclusione delle spese relative alla fase di trattazione e istruttoria, tenuto conto della limitata attività difensiva espletata per tale fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul gravame in oggetto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria spiegata in primo grado da;
TR
2) condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite, liquidate on complessivi euro 671,00 per il primo grado di giudizio ed euro 852,00 per il presente giudizio di appello, oltre accessori come per legge.
5 Così deciso in Lamezia Terme, 1 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Daniela Lagani
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