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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 31/10/2025, n. 3491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3491 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 7845/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FI in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 7845 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra: codice fiscale rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Simone Falusi in virtù di delega in atti
Ricorrente
e codice fiscale rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato Mariachiara Michelagnoli in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. udienza del 29/10/2025):
“pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
- disporre l'affido condiviso di con collocazione prevalente presso la madre;
Per_1
1 - assegnare la casa coniugale a Parte_1
- disporre che ed il padre si frequentino tramite accordi diretti;
Per_1
- porre a carico di con effetto a decorrere dal mese di novembre 2025, Controparte_1
l'obbligo di corrispondere a la somma complessiva mensile di € 450,00 (€ Parte_1
250,00 per e € 200,00 per ), soggetta a rivalutazione annuale Istat, a Per_1 Per_2 titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, da versare entro il giorno 5 del mese;
- prevedere che l'assegno unico per la prole venga percepito integralmente da Pt_1
[...]
- porre a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per le figlie, rinviando per la loro regolamentazione alle Linee guida CNF dell'anno 2017;
- compensazione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. a adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto con con il quale nel Controparte_1 corso del procedimento è stato raggiunto un accordo in merito alle condizioni di divorzio.
2. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla
2 data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla ricorrente, il
Tribunale di Prato ha omologato la separazione personale tra i coniugi con decreto del
20/10/2020.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (26/06/2025), erano sicuramente già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente, ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Appare altresì evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre cinque anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
3. La cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse della figlia minore nata in data [...], la quale, come previsto dalle parti, deve restare Per_1 affidata in via condivisa ad entrambi i genitori. Tenuto conto che ha ormai Per_1 compiuto sedici anni e frequenta saltuariamente il padre, si prevede che padre e figlia si incontrino tramite accordi diretti.
Si osserva, infine, che le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire alle figlie nonché , nata il [...], maggiorenne ma non ancora Per_1 Per_2 economicamente autosufficiente) un adeguato mantenimento, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CALENZANO
(FI) in data 18/09/1999 da n. a FI (FI) il 13/01/1969, e Parte_1
3 , n. a FI (FI) il 12/04/1971, trascritto dall'Ufficiale di Stato Controparte_1
Civile del Comune di Calenzano al n. 56, parte II, serie A, anno 1999;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di divorzio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio, dr.ssa Camilla
Biotti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FI in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 7845 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra: codice fiscale rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Simone Falusi in virtù di delega in atti
Ricorrente
e codice fiscale rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato Mariachiara Michelagnoli in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. udienza del 29/10/2025):
“pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
- disporre l'affido condiviso di con collocazione prevalente presso la madre;
Per_1
1 - assegnare la casa coniugale a Parte_1
- disporre che ed il padre si frequentino tramite accordi diretti;
Per_1
- porre a carico di con effetto a decorrere dal mese di novembre 2025, Controparte_1
l'obbligo di corrispondere a la somma complessiva mensile di € 450,00 (€ Parte_1
250,00 per e € 200,00 per ), soggetta a rivalutazione annuale Istat, a Per_1 Per_2 titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, da versare entro il giorno 5 del mese;
- prevedere che l'assegno unico per la prole venga percepito integralmente da Pt_1
[...]
- porre a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per le figlie, rinviando per la loro regolamentazione alle Linee guida CNF dell'anno 2017;
- compensazione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. a adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto con con il quale nel Controparte_1 corso del procedimento è stato raggiunto un accordo in merito alle condizioni di divorzio.
2. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla
2 data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla ricorrente, il
Tribunale di Prato ha omologato la separazione personale tra i coniugi con decreto del
20/10/2020.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (26/06/2025), erano sicuramente già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente, ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Appare altresì evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre cinque anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
3. La cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse della figlia minore nata in data [...], la quale, come previsto dalle parti, deve restare Per_1 affidata in via condivisa ad entrambi i genitori. Tenuto conto che ha ormai Per_1 compiuto sedici anni e frequenta saltuariamente il padre, si prevede che padre e figlia si incontrino tramite accordi diretti.
Si osserva, infine, che le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire alle figlie nonché , nata il [...], maggiorenne ma non ancora Per_1 Per_2 economicamente autosufficiente) un adeguato mantenimento, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CALENZANO
(FI) in data 18/09/1999 da n. a FI (FI) il 13/01/1969, e Parte_1
3 , n. a FI (FI) il 12/04/1971, trascritto dall'Ufficiale di Stato Controparte_1
Civile del Comune di Calenzano al n. 56, parte II, serie A, anno 1999;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di divorzio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio, dr.ssa Camilla
Biotti.
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