Sentenza breve 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza breve 26/03/2026, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00583/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00510/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 510 del 2026, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Simone Bonaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
Questura di Firenze, in persona del Questore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
dei provvedimenti adottati dalla Questura di Firenze con i quali veniva fatto divieto ai ricorrenti di accedere ai luoghi dove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio che verranno disputate sul territorio nazionale nonchè sul territorio degli altri stati dell'Unione Europea per la durata di anni 1.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 il dott. CO FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con unico ricorso collettivo-cumulativo, i ricorrenti impugnano vari provvedimenti di D.A.S.P.O. emessi nei loro confronti dalla Questura di Firenze ed originati da uno scontro tra tifosi verificatosi in data 4 agosto 2024, prima dell’incontro di calcio amichevole di calcio “Fiorentina-Montpellier”.
Si è costituita l’Avvocatura distrettuale dello Stato per le amministrazioni intimate, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per violazione dei principi in materia di ricorso collettivo-cumulativo, ed in particolare, per la mancanza del requisito dell’identità di situazioni soggettive tra i diversi ricorrenti.
Il Collegio, all’udienza del 26 marzo 2026, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, ha avvisato le parti della possibilità di rendere sentenza in forma semplificata.
2. Il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito in esito all’udienza cautelare con sentenza ai sensi dell’articolo 60 del cod. proc. amm., essendo manifesta la mancanza dei presupposti per la proposizione del ricorso collettivo-cumulativo.
2.1. A questo proposito, una giurisprudenza condivisa da questa Sezione (si vedano le sentenze della Sezione nn. 527, 528, 529 e 530 del 2026 rese su ricorsi analoghi e la giurisprudenza ivi richiamata) ha, infatti, rilevato che “ costituisce, invero, orientamento consolidato, dal quale non sussistono ragioni per discostarsi (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 21 febbraio 2023, n. 1775; Id., sez. II, 27 settembre 2022, n. 8338; Id., sez. III, n. 8488/2021; sez. IV, n. 2341/2021; Id., sez. IV, n. 6520/ 2020 cfr. anche ad. plen. n. 5/2015) quello per cui:
a) nel processo amministrativo il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con unico atto, è ammissibile solo nel caso in cui sussistano – congiuntamente – i requisiti dell'identità delle situazioni sostanziali e processuali (di tal che si tratti di domande giudiziali identiche nell'oggetto, di atti impugnati aventi il medesimo contenuto e censurati per gli stessi motivi) e dell'assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti;
b) invero, anche nell'attuale cornice codicistica, la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, in quanto tesa a tutelare un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal relativo titolare con separata azione: il che è, del resto, il precipitato tecnico della natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, deputata ad erogare tutela giurisdizionale ad una posizione soggettiva lesa dall'azione amministrativa, non a veicolare un controllo oggettivo della legittimità dell'azione amministrativa stessa, scisso da una concreta lesione arrecata agli specifici interessi di un determinato consociato;
c) per tal via, grava sui co-ricorrenti (in prospettiva restrittiva e rigorosa) la prova (ex ante e in astratto, trattandosi di uno scrutinio liminare sulla causa petendi della domanda ai fini dell'accertamento di una condizione dell'azione) della puntuale identità non solo di petitum, ma anche di causa petendi: cioè di oggetto e motivi del ricorso), oltreché dell'assenza di un conflitto di interesse anche solo potenziale; ” (Cons., St., sez. V, 1° settembre 2023, n. 8138).
2.2. Rileva il Collegio, con valore dirimente ai fini del decidere la presente controversia, che in punto di fatto i D.A.S.P.O. impugnati non contengono identica motivazione, al contrario, in ognuno dei quattro D.A.S.P.O. è specificatamente descritta la condotta contestata a ciascun tifoso.
Nel caso di specie, in particolare, pur in presenza di una motivazione che evidenzia alcuni aspetti di uniformità e standardizzazione (che non investono però l’interezza della ricostruzione dei fatti, minuziosamente ricostruita con riferimento a ciascuno dei ricorrenti), i diversi provvedimenti di D.A.S.P.O. costituiscono l’esito di una valutazione autonoma di una condotta che è evidentemente diversa per ciascun ricorrente, così come diverse e individualizzate risultano essere le descrizioni fotografiche finalizzate all’identificazione di ciascun partecipante allo scontro e alle attività preparatorie dello stesso.
Nello specifico, ad esempio, in ogni provvedimento di D.A.S.P.O. vengono indicati i tempi (diversi) degli spostamenti e di compimento delle condotte contestate a ciascuno dei tifosi, gli indumenti e le fattezze fisiche attraverso i quali essi vengono identificati e i particolari atteggiamenti degli stessi. Peraltro tre dei ricorrenti, in uno dei frangenti oggetto di contestazione, si sarebbero mossi a bordo di una stessa auto, mentre un quarto ricorrente si sarebbe spostato autonomamente con la propria auto.
2.3. E’ evidente dunque che le singole posizioni sostanziali debbono essere esaminate dal Giudice separatamente, dovendosi verificare se la concreta e individuale responsabilità di ogni singolo ricorrente sia stata oggetto di una approfondita istruttoria e di una corretta valutazione da parte della Questura, potendo in astratto emergere che con riferimento ad alcuni dei ricorrenti i vizi dedotti sussistano in relazione ad una o ad all’altra delle censure articolate e in relazione ad altri invece l’operato della Questura risulti corretto.
2.4. Tutto ciò induce il Collegio a ritenere insussistente il requisito dell’identità delle situazioni sostanziali e processuali indispensabile per la proposizione del ricorso collettivo.
2.5. Non sembra poi rilevante il fatto questo Tribunale sia giunto a pronunce di merito su ricorsi in materia di D.A.S.P.O. proposti in forma collettiva-cumulativa, giacchè sulla odierna questione processuale questo T.a.r. non si è mai pronunciato espressamente, mentre la giurisprudenza che si è nel frattempo consolidata su casi analoghi risulta orientata per l’inammissibilità di tale tipologia di ricorsi (oltre alla sentenza del C.g.a.r.s. citata, si vedano: T.a.r. Veneto, I Sez., 25 settembre 2023, n. 1322; T.a.r. Marche, I sez., 21 gennaio 2023, n. 36; T.a.r. Campania, Salerno, I sez., 27 aprile 2018, n. 680; T.a.r. Basilicata, I sez., 2 agosto 2018, n. 533).
2.6. Ciò detto in riferimento al profilo collettivo, si deve aggiungere, quanto al profilo cumulativo, che nel processo amministrativo di legittimità vale la regola secondo cui il ricorso deve essere diretto contro un solo provvedimento, salvo che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale e/o funzionale tale da giustificare un unico giudizio. La connessione soggettiva, al contrario, non consente di per sé la proposizione di un ricorso unico avverso provvedimenti diversi, a meno che sussista anche un collegamento oggettivo tra di essi. In sostanza nel giudizio amministrativo è necessario che le domande siano contemporaneamente connesse dal punto di vista oggettivo e soggettivo oppure semplicemente connesse dal punto di vista oggettivo (sul punto cfr. Cons. St., Sez. IV, n. 4277 del 26.8.2014; Cons. St., Sez. V, n. 6537 del 14.12.2011; Cons. St., Sez. VI, n. 1564 del 17.3.2010). Tale orientamento giurisprudenziale risulta giustificato dall’esigenza di evitare la confusione tra controversie diverse ed il conseguente aggravio dei tempi del processo ed anche dalla necessità di impedire l’elusione delle disposizioni fiscali, in quanto con il ricorso cumulativo i ricorrenti chiedono più statuizioni e/o annullamenti giurisdizionali, pagando un solo contributo unificato.
2.7. Nella specie, sicuramente non sussiste tra i quattro provvedimenti impugnati la connessione oggettiva, in quanto tali provvedimenti attengono a distinti soggetti e a distinti procedimenti amministrativi.
Infatti, la connessione oggettiva è stata tradizionalmente ravvisata dalla giurisprudenza:
- quando fra gli atti impugnati viene ravvisata quantomeno una connessione procedimentale di presupposizione giuridica o di carattere logico, in quanto i diversi atti incidono sulla medesima vicenda;
- quando le domande cumulativamente avanzate si basino sugli stessi presupposti di fatto o di diritto e siano riconducibili nell'ambito del medesimo rapporto o di un’unica sequenza procedimentale;
- quando sussistano elementi di connessione tali da legittimare la riunione dei ricorsi (così Cons. St., Sez. IV n. 4277 del 26 agosto 2014; T.a.r. Basilicata, I sez., 2 agosto 2018, n. 533).
Ebbene, nella fattispecie in esame, in cui vengono in questione procedimenti distinti, affatto connessi se non in forza della vicenda storica in cui si sono innestate le singole condotte contestate a ciascuno dei ricorrenti, viene a mancare del tutto quella correlazione tra i provvedimenti impugnati, che, come visto, deve connotare un ricorso cumulativo, atteso che l’unico elemento di connessione esistente attiene alla identità della vicenda storica, di per sé inidonea a fondare la proposizione cumulativa del gravame.
3. In conclusione, ritiene il Collegio che i singoli provvedimenti oggetto dell’odierna impugnazione meritavano di essere valutati caso per caso, alla luce delle particolarità di ciascuna situazione personale su cui ognuno di essi veniva a incidere. Essi, pertanto, avrebbero dovuto essere impugnati con separati ricorsi e non con un ricorso collettivo-cumulativo che, per le ragioni ora dette il Collegio ritiene inammissibile.
4. Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto del fatto che la questione dell’ammissibilità del ricorso collettivo-cumulativo nella particolare materia in oggetto è stata esaminata dalla Sezione per la prima volta con le recentissime sentenze sopra citate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessati, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD IA, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
CO FE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO FE | RD IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.