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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/05/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 679/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Elais Mellace - Giudice
3) dott.ssa Olimpia Abet - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 679/2025 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione, avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi, promossa da:
(C.f.: ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Natale, presso il cui studio elettivamente domicilia in Catanzaro, alla via Spasari Galleria Mancuso, giusta procura in atti,
E
(C.f.: ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Conte Salvatore Virgilio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Catanzaro, alla via Bausan n. 20, come da procura in atti;
-ricorrenti-
CON
P.M. in sede
Interventore ex Lege
Conclusioni per entrambi i ricorrenti: accoglimento della domanda con conseguente omologa della separazione alle condizioni riportate in ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 16 aprile 2025, i coniugi e Parte_1 Parte_2
premettevano di avere contratto matrimonio in data 28 ottobre 2017, a Catanzaro (CZ), iscritto
[...] nel registro degli atti di quel Comune per l'anno 2017 al n. 80, parte II, Serie A, Uff. 1, scegliendo il regime della separazione dei beni e che dalla loro unione nasceva, in data 11.03.2018, il figlio Per_1
Rappresentavano che il rapporto coniugale si era deteriorato nel tempo, per contrasti e conflitti sempre più frequenti, fino al venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ragion per cui si erano determinati alla loro separazione.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate in ricorso introduttivo.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“A) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
B) assegnare alla moglie la casa coniugale di sua proprietà esclusiva ubicata in Parte_1
Catanzaro alla via Antonio Scopelliti n. 50, l'assegnazione si estenderà anche al mobilio e alle suppellettili;
C) Entrambi/i coniugi rinunciano al reciproco mantenimento ed ognuno di essi vivrà con proventi del proprio lavoro. senza pretendere o richiedere alcunché all'altro coniuge a tale titolo;
D) affidare il figlio a entrambi genitori congiuntamente, che provvederanno alla loro educazione ed istruzione, con collocazione degli stessi presso la madre in Catanzaro alla via Antonio Scopelliti n.
50;
E) il padre eserciterà il diritto/dovere di visita del figlio presso l'abitazione in cui andrà a abitare, che si esplicherà come di seguito: Due week-end al mese alternati, prelevando il minore dall'abitazione materna il venerdì pomeriggio e con rientro la domenica sera (oppure, previo accordo, da sabato pomeriggio a lunedì mattina); nonché due giorni a settimana (quando non ha il weekend di visita), dall'orario di uscita da scuola e con accompagno a scuola il giorno successivo, ed un giorno a settimana (quando ha il weekend di Visita) dall'orario di uscita da scuola e con accompagno a scuola il giorno successivo.
Vacanze estive: Il minore trascorrerà con il papà nel mese di luglio e agosto 2 settimane alternate. I restanti giorni delle vacanze estive il minore li trascorrerà con la madre. Festività: il primo anno il padre trascorrerà con il figlio la Vigilia di Natale (a partire dalla mattina) ed il primo giorno dell'anno, mentre l'anno successivo trascorrerà il giorno di Natale nonché il giorno 31 dicembre e così a seguire ad anni alterni. Inoltre, il primo anno il padre trascorrerà con il figlio il lunedì dell''Angelo mentre l'anno successivo trascorrerà con lui il giorno della Pasqua, e così a seguire ad anni alterni. Tutte le altre festività da calendario (giorni rossi) saranno alternate tra i genitori, il tutto salvo diversi accordi tra gli stessi. Ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio il giorno del proprio compleanno comunicandolo tempestivamente all'altro.
F) Porre a carico di il versamento, a titolo di mantenimento del figlio, della somma Parte_2 mensile di curo 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versare alla madre anticipatamente entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, tramite accredito sul conto corrente;
G) L'assegno unico sarà integralmente trattenuto dalla . Parte_1
H) Porre a carico del padre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, per le quali è richiesta sempre la previa concertazione, giuste linee guida del CNF del 29.11.2017;
I) I coniugi si scambiano, sin d'ora, reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti e dei documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento del figlio negli stessi”.
Con deposito di note scritte in sostituzione di udienza, entrambe le parti trasmettevano dichiarazione, sottoscritta personalmente, di conferma della volontà di non riconciliarsi e di rinuncia alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 51, del 21 maggio 2025, data nella quale il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco e dell'interesse del minore.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa congiuntamente da e , i quali hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2 concordatario in Catanzaro (CZ), il 28 ottobre 2017, iscritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune, Anno 2017, n. 80, parte II, serie A, Uff.1, con l'intervento necessario del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] Parte_1
e , nato a [...] il [...], autorizzando gli stessi a vivere Parte_2 separatamente,
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Elais Mellace - Giudice
3) dott.ssa Olimpia Abet - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 679/2025 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione, avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi, promossa da:
(C.f.: ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Natale, presso il cui studio elettivamente domicilia in Catanzaro, alla via Spasari Galleria Mancuso, giusta procura in atti,
E
(C.f.: ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Conte Salvatore Virgilio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Catanzaro, alla via Bausan n. 20, come da procura in atti;
-ricorrenti-
CON
P.M. in sede
Interventore ex Lege
Conclusioni per entrambi i ricorrenti: accoglimento della domanda con conseguente omologa della separazione alle condizioni riportate in ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 16 aprile 2025, i coniugi e Parte_1 Parte_2
premettevano di avere contratto matrimonio in data 28 ottobre 2017, a Catanzaro (CZ), iscritto
[...] nel registro degli atti di quel Comune per l'anno 2017 al n. 80, parte II, Serie A, Uff. 1, scegliendo il regime della separazione dei beni e che dalla loro unione nasceva, in data 11.03.2018, il figlio Per_1
Rappresentavano che il rapporto coniugale si era deteriorato nel tempo, per contrasti e conflitti sempre più frequenti, fino al venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ragion per cui si erano determinati alla loro separazione.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate in ricorso introduttivo.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“A) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
B) assegnare alla moglie la casa coniugale di sua proprietà esclusiva ubicata in Parte_1
Catanzaro alla via Antonio Scopelliti n. 50, l'assegnazione si estenderà anche al mobilio e alle suppellettili;
C) Entrambi/i coniugi rinunciano al reciproco mantenimento ed ognuno di essi vivrà con proventi del proprio lavoro. senza pretendere o richiedere alcunché all'altro coniuge a tale titolo;
D) affidare il figlio a entrambi genitori congiuntamente, che provvederanno alla loro educazione ed istruzione, con collocazione degli stessi presso la madre in Catanzaro alla via Antonio Scopelliti n.
50;
E) il padre eserciterà il diritto/dovere di visita del figlio presso l'abitazione in cui andrà a abitare, che si esplicherà come di seguito: Due week-end al mese alternati, prelevando il minore dall'abitazione materna il venerdì pomeriggio e con rientro la domenica sera (oppure, previo accordo, da sabato pomeriggio a lunedì mattina); nonché due giorni a settimana (quando non ha il weekend di visita), dall'orario di uscita da scuola e con accompagno a scuola il giorno successivo, ed un giorno a settimana (quando ha il weekend di Visita) dall'orario di uscita da scuola e con accompagno a scuola il giorno successivo.
Vacanze estive: Il minore trascorrerà con il papà nel mese di luglio e agosto 2 settimane alternate. I restanti giorni delle vacanze estive il minore li trascorrerà con la madre. Festività: il primo anno il padre trascorrerà con il figlio la Vigilia di Natale (a partire dalla mattina) ed il primo giorno dell'anno, mentre l'anno successivo trascorrerà il giorno di Natale nonché il giorno 31 dicembre e così a seguire ad anni alterni. Inoltre, il primo anno il padre trascorrerà con il figlio il lunedì dell''Angelo mentre l'anno successivo trascorrerà con lui il giorno della Pasqua, e così a seguire ad anni alterni. Tutte le altre festività da calendario (giorni rossi) saranno alternate tra i genitori, il tutto salvo diversi accordi tra gli stessi. Ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio il giorno del proprio compleanno comunicandolo tempestivamente all'altro.
F) Porre a carico di il versamento, a titolo di mantenimento del figlio, della somma Parte_2 mensile di curo 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versare alla madre anticipatamente entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, tramite accredito sul conto corrente;
G) L'assegno unico sarà integralmente trattenuto dalla . Parte_1
H) Porre a carico del padre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, per le quali è richiesta sempre la previa concertazione, giuste linee guida del CNF del 29.11.2017;
I) I coniugi si scambiano, sin d'ora, reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti e dei documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento del figlio negli stessi”.
Con deposito di note scritte in sostituzione di udienza, entrambe le parti trasmettevano dichiarazione, sottoscritta personalmente, di conferma della volontà di non riconciliarsi e di rinuncia alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 51, del 21 maggio 2025, data nella quale il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco e dell'interesse del minore.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa congiuntamente da e , i quali hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2 concordatario in Catanzaro (CZ), il 28 ottobre 2017, iscritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune, Anno 2017, n. 80, parte II, serie A, Uff.1, con l'intervento necessario del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] Parte_1
e , nato a [...] il [...], autorizzando gli stessi a vivere Parte_2 separatamente,
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo