Decreto 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, decreto 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Mario Suriano Presidente
dott.ssa Stefania Starace Giudice designato dott. Mario De Simone Giudice
riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del
07.04.2025, ha emesso il seguente
DECRETO
nelle due cause civili cause civili iscritte, la prima al n. 7771 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto “impugnazione ex art. 35bis
d.lgs. 25\2008”, e la seconda al n. 26548 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “impugnazione di diniego protezione speciale”, entrambi vertenti
TRA
nato in [...] in data [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv.to Matteo Trotta, con studio in Bologna alla via Barberia n. 6, e dall'avv. Valentina Veltri, con studio in Bologna alla via Santo Stefano n. 71, in virtù di procure in atti
RICORRENTE
E
[...]
Controparte_1
[..
[...]
[...]
rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici siti in Napoli alla via A. Diaz n. 11 elettivamente domiciliano, nonchè dal Presidente della Commissione ex art. 35 bis c.
7 D.lgs. n. 25/2008
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO, presso la Procura della Repubblica in sede
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.04.2020, il ricorrente, rappresentato dall'avv.to
Matteo Trotta, introduceva la causa n.r.g. 7771/2020, proponendo opposizione avverso il provvedimento emesso il 27.02.2020 dal , tramite la Controparte_1
Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di
Caserta, con il quale era stata dichiarata inammissibile la domanda reiterata di protezione internazionale e non erano stati ravvisati i presupposti per la concessione della protezione umanitaria.
Chiedeva, quindi, previa sospensione in via cautelare dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il riconoscimento dello status di rifugiato o, in via subordinata, della protezione sussidiaria o, in via ulteriormente gradata, della protezione umanitaria.
Con decreto del 05.05.2020, il giudice designato rigettava l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
Con decreto del 05.02.2024 era fissata per la trattazione della causa l'udienza del 07.04.2025, disponendone la sostituzione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con lo scambio di note di parte da depositarsi nel termine perentorio del 07.04.2025.
2 Con decreto del presidente f.f. di sezione del 25.09.2024, la causa era scardinata dal ruolo del giudice designato in via originaria ed assegnata al giudice relatore indicato in epigrafe.
All'udienza suindicata partecipavano sia il P.M. che, con note depositate il
17.01.2025, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso attesa la mancanza in atti del verbale di audizione e del verbale di notifica del provvedimento impugnato, sia il ricorrente che, con note depositate il 06.04.2025, si riportava alle conclusioni rassegnate nel ricorso di cui chiedeva l'accoglimento.
Con ricorso depositato in data 22.12.2023, il ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv.to Valentina Veltri, introducendo la causa n.r.g. 26548/2023, riassumeva dinanzi al Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di immigrazione, il giudizio, già instaurato dinanzi al Tribunale di Ancona, sezione specializzata in materia di immigrazione, chiedendo all'adito Tribunale di accertare il diritto alla protezione speciale e, per l'effetto, di ordinare al Questore di il rilascio di un permesso CP_1
di protezione speciale ex art. 19 T.U., sul presupposto dell'annullamento, per illegittimità, del decreto del Questore emesso il 21.07.2023 e notificato il 29.08.2023.
Assumeva, a sostegno delle conclusioni in merito formulate, che la p.a. aveva trascurato di considerare le condizioni di grave insicurezza in alcune aree della Nigeria, con particolare riguardo al nord est ed al centro est del paese, in cui si erano verificati numerosi attacchi terroristici ad opera del gruppo armato di nonchè la sua CP_2
avvenuta integrazione raggiunta in Italia dove ormai risiedeva da oltre dieci anni.
Eccepiva, inoltre, l'omessa traduzione del provvedimento impugnato in una lingua conosciuta al ricorrente.
La riassunzione faceva seguito al provvedimento del 28.09.2023 con cui il
Tribunale di Ancona, rilevato che risultava pendente innanzi al Tribunale di Napoli giudizio per il riconoscimento della protezione internazionale a fronte del diniego emesso dalla CT di Caserta avverso la domanda reiterata proposta dal ricorrente, aveva dichiarato la continenza del giudizio rispetto a quello radicato innanzi al Tribunale di
3 Napoli e recante il N.R.G. 7771/2020.
Con decreto del 29.12.2023 la causa in oggetto era scardinata dal ruolo del giudice originariamente designato ed assegnata al giudice titolare della causa n.r.g.
7771/2020 di più remota iscrizione, il quale con decreto del 05.02.2024 fissava l'udienza del 07.04.2025 per valutare la sussistenza dei presupposti per la riunione dei due procedimenti.
Integrato il contraddittorio con la controparte, ad opera del ricorrente, al fine di decidere sull'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, si costituiva, con memoria depositata il 26.03.2024, il eccepiva l'infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso di cui Controparte_1
chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 13/18.06.2024, il Collegio rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto del Questore di Macerata del 21.07.2023.
Con memoria del 19.03.2025 si costituiva il tramite la Controparte_1
di Controparte_1
per chiedere il rigetto del ricorso proposto dal ricorrente ai sensi degli artt. 35 CP_1
e 35 bis D.lgs. 25/2008.
All'udienza del 07.04.2025, svoltasi in modalità cartolare, il ricorrente partecipava depositando in pari data note con cui si riportava alle conclusioni rassegnate nel ricorso di cui chiedeva l'accoglimento.
All'esito della trattazione scritta dell'udienza, il giudice designato con provvedimento dell'08.04.2025 disponeva la riunione al presente fascicolo di quello avente n.r.g. 26548/2023, di più recente iscrizione e riservava la causa al Collegio per la decisione.
In via preliminare, in ordine alla riunione della causa n.r.g. 26548/2023 a quella recante n.r.g. 7771/2020, per continenza della prima nella seconda, disposta con decreto del 08.04.2025, va rilevato che la prima rientra nell'ambito applicativo dell'art. 4 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha come oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale, che la ricorrente ha avanzato al Questore di Macerata il 26.07.2022, ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1.
e dell'art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, e che tale organo le ha rigettato, basandosi CP_3
sul parere negativo espresso il 17.04.2023 dalla
[...]
di mentre la seconda Controparte_1 CP_1
controversia è disciplinata dall'art. 35-bis d.lgs. 25\2008, perché ha ad oggetto l'impugnazione del provvedimento, rientrante nel novero di quelli previsti dall'art. 35 del citato d.lgs. 25., con il quale la p.a. si è pronunciata, non riconoscendolo, sia sul diritto alla protezione internazionale, le cui fattispecie sono previste dal d.lgs.
251\2007, attuativa della direttiva cd. qualifiche 2004\83 CE, sia su quello alla protezione speciale disciplinato dagli artt. 19, comma 1 e 1.1. t.u.i. e 32, comma 3,
d.lgs. 25 cit., peraltro in essa espressamente richiamati. Con il ricorso che l'ha impugnato, l'attore ha chiesto al giudice il riconoscimento, in via principale, dello status di rifugiato e, in via subordinata, del diritto alla protezione sussidiaria e, in via ancora più gradata, di quello alla protezione umanitaria.
Risulta evidente, dunque, che in entrambi i giudizi si discute dello stesso diritto alla protezione speciale, a prescindere dal mutato quadro normativo di riferimento, conseguente al d-l 20\2023 ed alle modificazioni apportate all'art. 19, comma 1.1. cit.
Poiché, tuttavia, la seconda causa si può considerare di maggior valore, in quanto verte anche sul diritto alla protezione internazionale, la trattazione e decisione congiunta impone, ai sensi del cit. art. 40, comma 4, c.p.c., l'applicazione del suo rito anche a quella successivamente introdotta.
Per quanto concerne la domanda avente ad oggetto il diritto alla protezione internazionale, il P.M. ha eccepito l'inammissibilità del ricorso attesa la mancanza in atti della notifica del provvedimento impugnato.
Effettivamente, il ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo di aver ricevuto la notifica del decreto della in data 31.03.2020 ma non ha fornito prova di CP_1
5 tale circostanza.
Tuttavia, considerato che il ricorso in opposizione è stato depositato il 28.04.2020, lo stesso può ritenersi tempestivamente proposto assumendo come dies a quo la data di emissione del decreto impugnato (c.d. 'prova di resistenza': Cassazione, sentenza n.
17066 del 10/7/2013), essendo quest'ultima avvenuta in data 27.02.2020 e tenuto conto della sospensione straordinaria dal 9 marzo all'11 maggio 2020 ex art. 83 DL 18/2020
e art. 36, c. 1, DL 23/2020.
La materia inerente al riconoscimento della protezione internazionale è disciplinata, sotto il profilo sostanziale, dal d.lgs. del 19.11.2007 n. 251, con il quale è stata attuata la direttiva 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione ai cittadini di Paesi terzi ed apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.
Tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito, in quanto, in ogni caso, l'adito giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, come da giurisprudenza che si condivide e per la quale “il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di protezione internazionale da parte dell'apposita Commissione, non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante alla protezione invocata. E infatti la legge (d.lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 10 cit.) stabilisce che la sentenza del tribunale può contenere, alternativamente, il rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, e non anche il puro e semplice annullamento del provvedimento della
Commissione” (Cass., ord.
9.12.2011 n. 26480; Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 420 del 13/01/2012; Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, n. 7385, Cassazione civile, sez.
I , 23/11/2020, n. 26576; Cassazione civile sez. VI, 25/02/2022, n.6374, per la quale
“questa Corte ripete stabilmente che, in tema di protezione internazionale, poiché oggetto del giudizio introdotto non è tanto il provvedimento negativo della
6 quanto, piuttosto, l'accertamento del diritto soggettivo del Controparte_1
richiedente alla protezione invocata, ne consegue che il tribunale ha l'obbligo di pronunciarsi nel merito”).
Procedendo allo scrutinio del merito della controversia, secondo quanto si ricava dal provvedimento impugnato che il ricorrente ha depositato in giudizio, l'istante ha impugnato la decisione con la quale la Commissione di Caserta ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di protezione internazionale che il medesimo aveva reiterato il 15.10.2019; si ricava, altresì, sia dal suddetto provvedimento che da quanto prospettato nel ricorso, che: con decreto del 17.12.2012, divenuto definitivo, la stessa autorità amministrativa aveva rigettato una precedente domanda internazionale, trasmettendo nel contempo gli atti al Questore per il rilascio del permesso per motivi umanitari;
che la Commissione Territoriale di Caserta con decreto del 25.06.2014 negava il rinnovo della protezione umanitaria e che il Tribunale di Napoli, in data
22.09.2016, rigettava il ricorso avverso detto diniego.
Nel ricorso, l'istante dichiara di essere originario dell'Edo State e di aver fatto ingresso in Italia nel 2011 provenendo dalla Libia e lamenta che la Commissione non avrebbe adeguatamente valutato l'attuale situazione socio-politica della Nigeria. Nulla obietta, invece, sulla circostanza, posta a fondamento della declaratoria di inammissibilità della sua domanda, secondo cui non avrebbe addotto nuovi elementi di valutazione rilevanti rispetto alla precedente audizione.
Va aggiunto che il ricorrente non ha prodotto in giudizio, come pure era suo onere, il verbale delle dichiarazioni precedentemente rese nel 2012 a sostegno della prima domanda di protezione internazionale né il relativo provvedimento emesso dalla
C.T., come già evidenziato nel decreto con cui il giudice designato ha rigettato, in data
05.05.2020, l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Pertanto, il Collegio esclude che egli abbia allegato fatti nuovi o prodotto nuove prove a sostegno di quelli posti a base della precedente domanda di protezione,
7 suscettibili di aumentare in modo significativo la probabilità di un suo accoglimento.
Nel ricorso e nelle note di trattazione scritta l'attore non ha allegato alcunchè di nuovo e di circostanziato.
Questa carenza assertiva ha reso superfluo, dunque, procedere ad ulteriori attività istruttorie ed al libero interrogatorio del ricorrente, non avendo questi minimamente allegato e provato gli elementi costitutivi del suo diritto alla reiterazione della domanda di protezione internazionale e neppure, come già osservato, formulato un'istanza circostanziata di esame da parte del Tribunale.
Inoltre, è escludere che, tornando in Edo State, dove si trova la località di origine, egli sia esposto a violenza indiscriminata, rilevante ex art. 14, lett. c), d.lgs. 251 cit..
L'art. 15, lett. c), della direttiva n. 2004/83, in attuazione della quale è stato emesso il d.lgs. 251\07, deve essere interpretato nel senso che, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, sussiste un conflitto armato interno quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione (Corte giustizia UE sez. IV 30 gennaio 2014 n. 285).
Poiché la Nigeria è un paese vastissimo ed eterogeneo, allo scopo di verificare l'esistenza di violenza indiscriminata, occorre tenere presente la situazione della sicurezza esistente nella regione in cui la richiedente protezione ha stabilmente vissuto ed è verosimile che debba rientrare (“Ai fini della valutazione della situazione oggettiva indicata al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), deve farsi riferimento, soprattutto in un Paese molto vasto e differenziato, come la Nigeria, alla regione di provenienza del richiedente, dovendo escludersi la sussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria qualora nella suddetta regione non sussista una situazione di violenza 8 indiscriminata in situazione di conflitto armato.” Cassazione civile sez. I, 22/01/2020,
n.1376).
Nel caso di specie, è da escludere che il richiedente possa correre il rischio di essere vittima del conflitto che la Nigeria vive a causa dell'attività del gruppo terroristico di , in quanto localizzato nel Nord Est (Stati del Borno, CP_2 Per_1
e , dal quale si può escludere che provenga, e non nel Sud. Peraltro, non Per_2
risultano attacchi a sfondo terroristico nell'Edo State, che è investito da episodi di violenza che, in concreto, non possono interessare l'istante, stando alle fonti in seguito indicate e prescindendo, invece, dai richiami stereotipati e del tutto spersonalizzati alle svariate criticità che affliggono l'immenso paese africano. Infatti, la violenza che affligge l'Edo State non ha in tutto il suo territorio le caratteristiche della violenza indiscriminata, richieste dalla citata giurisprudenza unionale, ma è connessa a specifici motivi di rischio, dovuti agli scontri tra culti criminali, tra pastori e agricoltori per dispute sulla terra, alla diffusione del cd. vigilantismo e della giustizia privata, ai quali il richiedente, stante quanto allegato, non può essere connesso (cfr.
[...]
24.4.2024, Nigeria 2023\2024, su ecoi.net; 2023 Country Report on CP_4
Human Rights Practices: Nigeria, USDOS, 23.4.2024, su ecoi.net; HRW, 11.1.2024,
World Report 2024 – Nigeria;
Freedom House, Freedom in the world Nigeria 2024,
29.1.2024, https://www.ecoi.net/en/document/2105060.html; Briefing Notes
Summary, da luglio a dicembre 2023, 17.1.2024, BAMF – Federal Office for Migration and Refugees;
Nigeria Watch, Trends of violence, focus, Edo State, 1 January 2023 –
3 December 2023, https://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction =evtStat.;
Nigeria Watch, Security Map, focus, Edo State, 1 January 2022 – 31 December 2022, https://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction =evtMa.; NIGERIA, YEAR 2022:
Update on incidents according to the Armed Conflict Location & Event Data Project
(ACLED), 12.4.2023, https://www.ecoi.net/en/file/local/2090474/2022yNigeria_en.pdf; Nigeria: All
Population Snapshot;
As of 31 March 2023, UNHCR, aprile 2023, https://www. et/en/file/local/2090638/UNHCR+Nigeria+All+Population+Snaps CP_5
9 hot+March+2023.pdf; 2022 Country Report on Human Rights Practices: Nigeria,
USDOS, 20.3.2023, su ecoi.net; World Report 2023 – Nigeria, HRW, 12.1.2023, su ecoi.net; 2021 Country Report on Human Rights Practices: Nigeria, USDOS,
12.4.2022, su ecoi.net; 29.3.2022, Nigeria 2021, su ecoi.net; Controparte_4
Rapporto Easo sulla sicurezza in Nigeria, aprile 2021; Controparte_4
7.4.2021, Nigeria 2020, su ecoi.net; Easo Country Guidance ottobre 2021, secondo cui, tradotto, Osservando gli indicatori, si può concludere che nello stato di Edo non vi è, in generale, alcun rischio reale per un civile di essere personalmente colpito ai sensi dell'articolo 15(c) DQ).
Né si reputa che tali informazioni possano essere efficacemente contraddette dalle notizie sulle condizioni del paese di origine ricavate dal sito del Ministero degli
Esteri “www.viaggiaresicuri.it”, non solo perché le prime integrano notizie aggiornate sulla Nigeria, ma anche e soprattutto perché la fonte da ultimo richiamata è destinata ad informare categorie di soggetti, come i turisti e cittadini stranieri che intendono recarsi in un paese straniero, che non possono minimamente essere comparabili con i richiedenti la protezione internazionale (Cass. 16202\2012; cfr. anche Cass. 13452\19, per la quale “questa Corte ha ritenuto insufficiente il riferimento alle risultanze del sito del Ministero degli Esteri destinato all'informazione turistica, in quanto rivolte all'utenza di coloro che intendono recarsi nel Paese oggetto di indagine e quindi non idonee a descrivere l'effettiva condizione di vita dei cittadini del predetto Paese”).
Il ricorrente ha invocato, altresì, la protezione umanitaria/speciale.
In via preliminare, va rilevata la pretestuosità delle argomentazioni difensive formulate dall'istante nel ricorso di opposizione al decreto del questore di rigetto della protezione speciale, concernenti aspetti meramente formali, quale l'omessa traduzione del provvedimento impugnato nella lingua conosciuta dall'interessato, dal momento che, come già si è evidenziato, oggetto della controversia non è il provvedimento negativo ma il diritto soggettivo alla protezione speciale invocata, sulla quale comunque il giudice deve statuire: la nullità del provvedimento non rileva dunque in
10 sè, ma solo per le eventuali conseguenze che determina sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa.
In particolare, il richiedente non può genericamente lamentare la violazione dell'obbligo di traduzione, ma deve necessariamente indicare in modo specifico il vulnus determinato dall'atto non tradotto all'esercizio del suo diritto di difesa (cfr. Cass.
27 maggio 2014, n. 11871; Cass. 21 novembre 2011, n. 24543).
Nel caso in esame, la mancata traduzione del decreto della CP_1
non ha impedito a di impugnarlo tempestivamente e di
[...] Parte_1
allegare compiutamente dinanzi al tribunale le ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno della domanda.
Va pertanto escluso che il vizio di nullità denunciato abbia arrecato un concreto pregiudizio al diritto di difesa dell'odierno ricorrente;
pregiudizio che, peraltro, questi ha solo genericamente invocato.
Ciò premesso, al momento della pronuncia della Commissione Territoriale suindicata e all'atto della formulazione dell'istanza di protezione speciale al Questore di Macerata, era già entrato in vigore il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020.
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo «
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura
o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza 11 pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.».
Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la CP_1
trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno
[...]
per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della per il riconoscimento della protezione Controparte_1
internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo
5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano».
Circa le disposizioni transitorie, l'articolo 15, comma 1, prevede, infine, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali.
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta
12 dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta “umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre
2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001,
n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo
5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità
e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della
13 titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di
Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea.
A questo proposito, vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU
e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, . Belgio e Grecia, § da 252 a 263). CP_6
Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in
Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Nel caso concreto, non vi sono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale in discorso.
Il ricorrente non ha dato prova di avere compiuto ragionevoli sforzi per integrarsi in Italia, sebbene ne abbia avuto la possibilità.
14 Ed, invero, come già evidenziato nell'ordinanza del 13.06.2024, egli non ha dedotto di aver costituito in Italia una rete familiare o di essersi integrato sul piano culturale, tanto da aver persino lamentato, come si è visto, l'omessa traduzione in lingua a lui nota del provvedimento impugnato, assumendo di essere analfabeta.
Il percorso lavorativo intrapreso il 10.08.2022 con le mansioni di colf non appare idoneo a dimostrare un radicamento sul territorio nazionale rilevante e meritevole di essere tutelato in quanto la documentazione attestante l'attività lavorativa
(comunicazione obbligatoria di assunzione inviata dal datore di lavoro all'INPS il
09.08.2022 in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 10.08.2022 e dalle buste paga relative alle mensilità da agosto 2022 ad aprile 2023) non è stata ulteriormente integrata con prove aggiornate che dimostrassero la prosecuzione della stessa nei due anni successivi all'aprile 2023 e, quindi, l'attuale inserimento del ricorrente nel mono del lavoro.
Né il ricorrente ha provato l'autonomia alloggiativa, visto che il contratto di locazione depositato in atti da parte resistente prevedeva la risoluzione dello stesso alla scadenza di un anno, avvenuta il 30.06.2023.
Inoltre, l'attore è adulto e non ha dedotto né documentato gravi problemi di salute.
Questo Collegio presta, peraltro, convinta adesione, in tema di onere probatorio avente ad oggetto l'integrazione lavorativa e sociale dello straniero sul territorio nazionale, all'orientamento espresso da parte della giurisprudenza della Corte di
Cassazione secondo il quale “
4.10. La cooperazione istruttoria, per definizione, agisce solo sul terreno della prova e circoscrive significativamente l'operatività della regola dell'onere probatorio, derogata in questa materia dal principio del cosiddetto "onere probatorio attenuato", tratteggiato per la prima volta nella giurisprudenza di questa
Corte dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 27310 del 17.11.2008 che ha affermato che spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le
15 informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine.
4.11. L'onere probatorio attenuato e il dovere di cooperazione istruttoria concernono "la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo
e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati", come precisa inequivocabilmente del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.
4.12. La cooperazione istruttoria viene quindi invocata, del tutto fuor di luogo e senza base normativa, al di là di quest'ambito per evocare una sorta di generico favor per il richiedente asilo, in contrasto con il principio generale di imparzialità e neutralità del giudice.
In questa prospettiva è stato osservato che il dovere di cooperazione officiosa che grava sul giudice del procedimento volto al riconoscimento della protezione internazionale riguarda il profilo istruttorio e l'assunzione di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine del richiedente e non certo le forme e le modalità di introduzione della domanda giudiziale, laddove il richiedente fruisce, eventualmente anche attraverso il patrocinio a spese dello Stato, di congrua assistenza tecnica (Sez. 1, n. 22120 e 22123 entrambe del 20.1.2020).
4.13. Il principio, alla luce della sua stessa ratio ispiratrice, non opera neppure sul piano probatorio in relazione a quelle circostanze per le quali il richiedente asilo non si trova in situazione di "minorata difesa", come quelle attinenti alla sua integrazione sociale e lavorativa in Italia, rilevante ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria in regime transitorio o della nuova protezione speciale introdotta dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173.
In relazione a tali circostanze per le quali il richiedente asilo non soffre svantaggi particolari di disagio probatorio nell'accesso a documenti e informazioni, rispetto ai quali anzi si trova in posizione di vicinanza o riferibilità, non vi è nessuna ragione che giustifichi l'eccezionale deroga ai principi generali al principio di 16 neutralità del giudice e alla distribuzione a carico delle parti dell'onere probatorio e non vi è nessuna norma, in ogni caso, che la preveda.
4.14. Del resto la stessa sentenza delle Sezioni Unite n. 24413 del 2021 al p. 45 fa riferimento all'onere probatorio del richiedente allorché attribuisce rilievo al grado di integrazione che egli "dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano".”
(Cassazione civile sez. I, 28/12/2021, (ud. 10/12/2021, dep. 28/12/2021), n.41786).
Dal punto di vista oggettivo, inoltre, nell'Edo State non vi sono rischi di grave deprivazione dei fondamentali diritti al cibo ed all'acqua o ad un ambiente salubre (cfr.:
Integrated Food Security Phase Classification, https://www.ipcinfo.org/cadre- harmonise, con previsione fino ad agosto 2024, che non rileva, nella zona, insicurezza alimentare e nutrizionale acuta;
Organization for Migration, Nigeria — Flood Affected
States Map Overview (October 2022), 28 ottobre 2022, https://dtm.iom.int/maps/nigeria-flood-affected-states-map-overview-october-2022;
Controparte_7 Controparte_8 [...]
Controparte_9
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/adam_nga_floodreport_20221005_2
.pdf; Easo Country Guidance 2021 cit. che, a proposito delle valutazioni da compiere in caso di ricollocamento del richiedente protezione da rimpatriare in altri luoghi, diversi da quelli di origine, afferma che, tradotto, Le circostanze generali prevalenti in
Nigeria, valutate in relazione ai fattori di cui sopra, non precludono la ragionevolezza di insediarsi in una particolare parte della Nigeria, come la città di Lagos; Rapporto
USDOS cit. del 2023, secondo cui “Tra le questioni significative relative ai diritti umani figurano resoconti credibili di: uccisioni arbitrarie e illegali, comprese esecuzioni extragiudiziali;
tortura o trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti da parte del governo;
condizioni carcerarie dure e pericolose per la vita;
arresto o detenzione arbitraria;
seri problemi con l'indipendenza della magistratura;
interferenza arbitraria o illegale con la privacy;
gravi abusi in un conflitto, tra cui morti o danni civili illegali o diffusi, sparizioni forzate o rapimenti, torture e abusi fisici;
gravi restrizioni alla libertà di espressione e alla libertà dei media, compresa la 17 violenza o la minaccia di violenza contro i giornalisti e l'applicazione delle leggi penali sulla diffamazione per limitare l'espressione; grave corruzione governativa;
ampia violenza basata sul genere, compresa la violenza domestica o del partner intimo, la violenza sessuale, i matrimoni infantili, precoci e forzati, la mutilazione/escissione dei genitali femminili e altre forme di tale violenza;
applicazione delle leggi che criminalizzano la condotta sessuale consensuale tra persone dello stesso sesso tra adulti;
e l'esistenza di una delle peggiori forme di lavoro minorile.”).
D'altra parte, il ricorrente non ha allegato elementi specifici che permettano di ricollegarlo ai diversi fattori di rischio per i diritti umani fondamentali, incombenti, come detto, su determinate categorie di soggetti o aree geografiche alle quali egli è estraneo e che abbiano imposto al giudice di attivare i suoi poteri istruttori ufficiosi ulteriori (cfr., Cass. s.u. 29460\19, per la quale “nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072).
Si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria
(Cass. 3 aprile 2019, n. 9304)”; Cassazione civile, sez. VI, 03/04/2019, n. 9304: “La valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poiché, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui all' art. 5, comma 6, d. lgs. n. 286 del 1998”;
Cassazione civile sez. I, 11/01/2019, n.538: “Il diritto alla protezione umanitaria è in ogni caso collegato alla sussistenza di «seri motivi», non tipizzati o predeterminati,
18 neppure in via esemplificativa, dal legislatore, cosicché essi costituiscono un catalogo aperto, tutti accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità individuale attuali o pronosticate in dipendenza del rimpatrio: non può cioè essere in nessun caso elusa la verifica della sussistenza di una condizione personale di vulnerabilità, occorrendo dunque una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio:
i seri motivi di carattere umanitario possono allora positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti non soltanto un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, ma siano individuabili specifiche correlazioni tra tale sproporzione e la vicenda personale del richiedente, perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese
d'origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui all'art. 5, comma 6, D.Lgs. 286 del 1998.”; Cassazione civile sez. I, 22/01/2020,
n.1352: “la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata a specifiche situazioni individuali del richiedente rapportate non alla condizione generale del suo
Paese di provenienza, ma a peculiari vicende personali tali da esporre lo straniero, in caso di rimpatrio, al rischio di violazione dei diritti umani fondamentali”; cass.
24572\2020, che osserva, a proposito del riconoscimento della protezione umanitaria, che “Le censure del ricorrente si mantengono a un livello assolutamente generico, senza introdurre, come sarebbe stato necessario, riferimenti puntuali e specifici alle condizioni personali e individuali del richiedente e senza allegare in modo specifico e individualizzato una condizione in patria di intollerabile deprivazione dei bisogni essenziali”; Cassazione civile sez. I, 06/12/2021 n.38601: “Non conducente è il generico richiamo al quadro socio-politico della Nigeria, dovendosi ribadire che la situazione del Paese di origine, in termini generali ed astratti, è di per sé inidonea al
19 riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455/2018), e peraltro neppure si rinviene nel ricorso uno specifico riferimento alla sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti necessari per
l'ottenimento della protezione "minore"”).
In ordine alle spese processuali di entrambe le cause riunite, si provvede ad una loro compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., integrato dalla sentenza n.
77 del 2018 della Corte Costituzionale, per gravi ed eccezionali ragioni, consistenti nell'ampio esercizio dei poteri istruttori ufficiosi per addivenire all'accertamento della fondatezza della domanda.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle cause riunite n.rg. 7771/2020 e n.r.g. 26548/2023, così provvede:
• rigetta la domanda di protezione internazionale;
• rigetta la domanda di protezione speciale;
• compensa le spese processuali.
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio in data 08.04.2025
Si comunichi.
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Suriano
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