Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 17/06/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2057/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 18/04/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. BONGIOVANNI BRUNA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) la casa coniugale di proprietà esclusiva del marito, sita in Dosolo (MN) in Via Toscanini n. 24 con tutti i mobili che l'arredano rimarrà assegnata al sig. , nella quale vi continuerà ad abitare con la figlia Parte_1 minore . Persona_1
2) La figlia minore è affidata congiuntamente ed in forma Persona_1 paritaria ad entrambi i genitori in forza del novellato disposto dell'art. 155 c.c., con residenza presso la casa coniugale di Dosolo (MN) di Via Arturo Toscanini
n. 24 ove vi abiterà con il padre. Entrambi i genitori, quindi, eserciteranno in forma condivisa e paritaria la responsabilità sulla minore, con l'impegno a adottare tutte le decisioni di maggiore interesse che la riguardano, tenendo conto
8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì (a volte il padre lavora il sabato, ma ciò è facoltativo ed impegna al massimo un paio di ore al mattino); mentre la madre, quale commessa in un negozio, lavora dalle ore 9.00 alle ore 13.15 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30 dal lunedì al sabato, tranne il martedì pomeriggio ed il mercoledì pomeriggio. I genitori si sono accordati per gestire la figlia minore in maniera paritaria e tale modalità è già in uso e consolidata: ossia, salvo diverso accordo, durante la settimana Persona_1 trascorre due notti presso ciascun genitore ed un fine settimana alternato dal venerdì pomeriggio al termine dei rispettivi orari di lavoro sino al lunedì mattina quando il genitore che ha con sé la bambina la riaccompagna direttamente a scuola. All'uscita da scuola (alle ore 16:30) la figlia viene prelevata dalla Per_1 nonna paterna o dalle due zie paterne che ne curano la gestione finché i genitori non finiscono di lavorare, ad eccezione di un pomeriggio alla settimana
(indicativamente di mercoledì) in cui la madre è in turno di riposo e quindi preleva la figlia direttamente da scuola.
3) La figlia minore potrà trascorrere le vacanze estive e quelle invernali separatamente con i propri genitori in eguale misura. In particolare, salvo diverso accordo tra i coniugi, durante le vacanze estive la minore potrà trascorrere con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi con onere di comunicare il periodo che essi intendono utilizzare entro il 31.05 di ciascun anno, ciò indipendentemente dal fatto che le vacanze vengano o meno trascorse in località di villeggiatura. Salvo diverso accordo, durante le festività Natalizie la figlia trascorrerà i giorni di festa in modo alternato con i due genitori comprendendo alternativamente il Natale ed il giorno di Santo Stefano ad anni alterni così come il Capodanno. Per Natale 2025 rimarrà con il padre e con la madre il Per_1 giorno di Santo Stefano e così alternativamente di anno in anno. Per Pasqua 2026
rimarrà con la madre ed il Lunedì di Pasquetta la figlia sarà con il padre Per_1
e così alternativamente di anno in anno.
4) I coniugi hanno optato per un affido paritario, il sig. si impegna Parte_1 entro il giorno 10 (dieci) di ciascun mese a corrispondere tramite bonifico bancario alla signora a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento per la figlia minore sino a che questa non Persona_1 raggiungerà l'indipendenza economica la somma di euro 100,00 (cento euro), importo che sarà aggiornato secondo gli indici ISTAT con decorrenza da aprile
2026. Ciascun coniuge si impegna altresì a rimborsare il 50% delle spese straordinarie che saranno sostenute per la figlia secondo il seguente schema: A) spese mediche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
B) spese mediche (da documentare), che richiedono il preventivo
2 accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal SSN e non effettuati tramite lo stesso;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
C) spese scolastiche (da documentare), che non richiedono il prevenivo accordo: a) tasse di iscrizione asilo nido, scuola d'infanzia, alla scuola media e superiore ed università imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche e senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (autobus e treno); e) mensa. D) spese scolastiche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) tasse di iscrizione asilo nido, scuola d'infanzia, alla scuola media e superiore ed università imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria (pubblico o privato). E) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. F) spese extra scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese per le lezioni di scuola guida (teoria e pratica). Per le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro 20 giorni. Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare il motivato dissenso per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
5) L'assegno unico sarà di spettanza al 100% della sig.ra Parte_2 con rinuncia di dal richiedere il proprio 50%. Parte_1
6) I coniugi dichiarano reciprocamente di essere economicamente autosufficienti e pertanto non vi è necessità di prevedere alcun assegno divorzile.
7) Il libretto di risparmio n. 1512122 acceso presso Emilbanca Credito
Cooperativo – filiale di Dosolo intestato alla figlia minore Persona_1 continuerà ad essere detenuto dal padre. Trattandosi di risparmi della figlia minore, i coniugi hanno concordato che i soldi in esso depositati saranno gestiti e/o investiti congiuntamente fintanto che non sarà maggiorenne. Persona_1
8) I coniugi danno atto di aver regolato ogni loro precedente rapporto economico e di non avere null'altro a pretendere per qualsivoglia titolo e/o ragione.
9) I coniugi danno atto fin d'ora di voler prestare acquiescenza all'emananda sentenza di divorzio.
10) Le spese legali saranno anticipate e sostenute interamente dal sig. Pt_1
. … (omissis) … “.
[...]
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno
3 formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, possono porsi le spese processuali interamente a carico del sig. . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
DOSOLO (MN) il 25/06/2016 ed ivi trascritto al numero 3, Parte II, Serie A del registro dei relativi atti dell'anno 2016;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DOSOLO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) pone le spese processuali interamente a carico del sig. . Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 05/06/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
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