Art. 1. Articolo unico.
Il primo comma dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , e' cosi' modificato:
"In deroga all' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , possono essere disposte a favore degli intendenti di finanza aperture di credito fino ad un massimo di un miliardo di lire, per il pagamento degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra".
Il primo comma dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , e' cosi' modificato:
"In deroga all' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , possono essere disposte a favore degli intendenti di finanza aperture di credito fino ad un massimo di un miliardo di lire, per il pagamento degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra".