Articolo 1 della Legge 29 novembre 1961, n. 1324
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12 gennaio 1962
Art. 1. Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , e' cosi' modificato:
"In deroga all' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , possono essere disposte a favore degli intendenti di finanza aperture di credito fino ad un massimo di un miliardo di lire, per il pagamento degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra".

Entrata in vigore il 12 gennaio 1962