Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 01/04/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA contributi gestione commercianti opposizione
In nome del Popolo italiano ad avvisi di addebito
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nella causa civile n. 241/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Ludovico Maria Fagugli) Parte_1
- opponente -
contro
(avv. Roberto Annovazzi) CP_1
- opposto –
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito dell'udienza del giorno
1.4.2025, la seguente
SENTENZA
si è rivolta a questo Tribunale, con ricorso depositato in data 26.2.2024, Parte_1
CP_ per sentire dichiarare l'illegittimità del provvedimento con cui l' ha disposto ex
officio la propria iscrizione alla gestione assicurativa commercianti a decorrere dall'1.1.2017 al 5.8.2019 e, per l'effetto, di accertare l'inesistenza, anche per intervenuta prescrizione, dei crediti vantati nei propri confronti dall'istituto di previdenza a titolo di contributi IVS di cui agli avvisi di addebito n.ri 380 2023 00027101 89 000 e 380 2023
00023610 39 000. Ha premesso di essere stata iscritta alla gestione assicurativa CP_1
per gli esercenti attività commerciali in qualità di socio accomandatario della NA e
IE S.A.S. di IO SI & C.”, quando, a causa di problemi di salute insorti nel febbraio 2016, non ha più partecipato all'attività d'impresa cancellandosi dalla gestione commercianti a far data dal 31.3.2016, pur mantenendo la qualità di socia. Ha
2017 e 2018, ove alla casella “IVS” del quadro “RH” è stata barrata la voce “a carico del
contribuente”, anziché quella corretta “non rilevante”. Ha esposto di avere tentato invano e più volte di risolvere in via amministrativa la controversia, e che nonostante abbia provveduto a correggere l'errore materiale in data 1.2.2023 mediante presentazione di dichiarazioni integrative, l'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Città di
Castello, gli ha comunicato in data 2.2.2023 che “dalla Camera di Commercio Lei risulta
iscritta come socio accomandatario dal 17/12/2004 al 05/08/2019”. A sostegno delle proprie ragioni ha rammentato l'applicabilità dei requisiti previsti all'art. 1, comma 203, della legge n. 662/1996, argomentando che la qualità di socio accomandatario non è
sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità ed ha eccepito la prescrizione del diritto vantato
CP_ da per decorso del termine quinquennale di prescrizione.
CP_ Costituitosi con memoria depositata il 25.2.2025, l' – aderendo a quanto rilevato da questo Giudice con il decreto di fissazione di udienza del 4.3.2024 – ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per tardività con riferimento all'avviso di addebito n. 380 2023 00023610 39 000. Ha, inoltre, dedotto di avere iscritto d'ufficio la Parte_1
alla gestione commercianti sulla base delle dichiarazioni rese dalla stessa di svolgere attività lavorativa con i caratteri dell'abitualità e prevalenza per il periodo dal gennaio
2017 all'agosto 2019 quale socia accomandataria della “SI e IE sas” e che, in seguito, è stata la stessa ricorrente a richiedere la cancellazione dalla Gestione
Commercianti con comunicazione pervenuta all'Istituto in data 9.3.2023, decorrente dal
5.8.2019. Ha, inoltre, confutato il fondamento dell'eccezione di prescrizione,
argomentando che il termine quinquennale, esteso dalle normative emergenziali Covid
ed interrotto, in particolare, dalla comunicazione d'iscrizione d'ufficio della ricorrente alla gestione commercianti– non è decorso.
22 In via preliminare, va rilevata, ai sensi del c.disp. degli artt. 30 del d.l. 78/2010, conv.
con modificazioni nella legge 122/2010 e 24 del d.lgs. 46/1999, l'inammissibilità per tardività del ricorso con riferimento all'avviso di addebito n. 380 2023 00023610 39 000
CP_ notificato all'opponente da il 28.12.2023 (cfr. doc. n. 4 fasc. , posto che l'atto CP_1
introduttivo della lite è stato depositato il 26.2.2024, ovvero oltre il termine di 40 giorni previsto dalla legge a pena di decadenza (Cass., sez. lavoro, 4506/2007, 18145/2012)
Nel merito residuo, il ricorso è fondato per le ragioni dappresso esposte.
Dal combinato disposto, in successione cronologica, degli artt. 1 della legge 1397/1960,
1 della legge 613/1966 (il cui disposto è integrato dall'art. 29 della legge 160/1975 e s.m.)
e 3 della legge 45/1986, si desume che sia i soci delle società in accomandita semplice che quelli delle s.n.c. sono assoggettati all'assicurazione obbligatoria per le malattie e per i rischi invalidità vecchiaia e superstiti previsti per i commercianti. Nel dettaglio,
con l'art. 1 della legge 1397/1960 venne stabilito l'obbligo dell'assicurazione per le malattie dei commercianti e detto obbligo venne poi esteso ai rischi I.V.S. dalla successiva legge 613/1966; con la citata legge 45/1986 anche i soci di s.a.s. ed s.n.c.
furono resi destinatari degli obblighi della legge 1397/1960 e di quella 613/1966 che quest'ultima richiamava.
L'art. 1 della legge 1397/1960, novellato dall'art. 29 della legge n. 160/1975 e ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 203 della legge 662/1996 prevede che:
“L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui
alla legge 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i
soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di
imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette
prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli
affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b)
abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla
sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita
nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro
aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o
regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.”
33 Dalla disposizione riportata si evince chiaramente che anche i soci delle s.r.l. così come quelli delle s.a.s. e delle s.n.c. devono iscriversi e versare i contributi alla gestione commercianti subordinatamente alla coesistenza dei requisiti indicati dalla suddetta,
non essendovi ragioni per rendere la posizione di chi svolge la medesima attività
commerciale in qualità di socio migliore o deteriore di quella di chi la svolge a titolo individuale, salva l'esclusione – comunque significativamente esplicitata dal legislatore
– della gestione a proprio rischio indicata sub b), ontologicamente incompatibile con l'attività svolta tramite lo schermo societario.
Ne consegue che è onere dell , laddove vanti il diritto a ricevere i contributi per CP_1
la suddetta gestione nei confronti di un socio di una s.n.c., di una s.a.s. o di una s.r.l.,
allegare e provare che in capo allo stesso sussistano i requisiti indicati dalla disposizione sopra riportata.
CP_ Nella fattispecie in esame non ha assolto l'onere probatorio descritto in quanto non ha svolto nessun accertamento per verificare se realmente la nel periodo Parte_1
dall'1.1.2017 al 5.8.2019, abbia espletato attività abituale e prevalente di commerciante all'interno della società NA e IE S.A.S. di IO SI & C.”. Né può
considerarsi sufficiente (e nemmeno rilevante per la verità) la mera qualità di socia ricoperta dalla ricorrente, atteso che il conferimento di prestazioni di servizi (e la conseguente qualità di socio d'opera) non è un elemento indefettibile dello status di socio della s.n.c. secondo le disposizioni del codice civile.
Per quanto concerne l'eventuale valore presuntivo della barratura del riquadro della casella “occupazione prevalente” della dichiarazione dei redditi dell'anno di imposta
2017, è sufficiente evidenziare (senza necessità di verificare se il dato sia stato validamente rettificato) che l'irrilevanza degli elementi reddituali che emergono dalle dichiarazioni fiscali ai fini della prova dei presupposti di attività abituale e prevalente necessaria all'iscrizione nella gestione commercianti è stata affermata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (si fa rinvio, a Cass., sez. VI, ord. 3145/2013, sez. lavoro,
17643/2016). A ciò va aggiunto che, sempre secondo la stessa giurisprudenza, non ha alcun valore ai fini che ci occupano il fatto che una persona rivesta il ruolo di socio di società di persone assumendo responsabilità personale illimitata per l'adempimento
44 delle obbligazioni sociali: “Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma
203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3
della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo
di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria
anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la
cui prova è a carico dell'istituto assicuratore”. Nella motivazione si legge, tra l'altro, che
“…Ne discende che, così come nelle società in nome collettivo non è sufficiente a far sorgere
l'obbligo di iscrizione il regime della responsabilità illimitata del socio, parimenti nella società in
accomandita semplice l'accomandatario sarà tenuto all'iscrizione solo qualora partecipi
direttamente al lavoro aziendale e detta partecipazione sia abituale e prevalente. Non si può
sostenere che il requisito di cui alla lettera c) debba necessariamente discendere dalla qualità di
accomandatario, poiché, rispetto alle previsioni della legge n. 1397/1960, così come
successivamente integrata e modificata, vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento
della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione della attività
commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che
non siano anche amministratori della società (cfr. anche Cass. civ., sez. lavoro, 4.1.2018, n.
126, e 2665/2021). In altri termini, quanto ai requisiti che devono ricorrere per l'iscrizione alla gestione commercianti, è ancora attuale quanto affermato dalle Sezioni
Unite di questa Corte con la sentenza n. 3240 del 12.2.2010 nella quale è stato evidenziato che "detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione,
non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante,
coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori
dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo,
connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori
produttivi) all'interno dell'impresa." (Cass., sez. lavoro n. 3835 del 26.2.2016 ma cfr anche nel medesimo senso, fra le più recenti, la pronuncia n. 5210/2017).
In altri termini, l'iscrizione del socio di società di persone alla gestione commercianti richiede la prova dell'espletamento da parte del suddetto di attività abituale e prevalente all'interno della propria azienda e detta prova l'istituto di previdenza può
fornirla solo attraverso una verifica ispettiva della realtà con i successivi indispensabili
55 riscontri in giudizio in caso di contestazione mentre nel caso in esame alcuna verifica è
stata compiuta dall'Istituto di previdenza.
Alla luce delle considerazioni precedenti, dichiarata l'inammissibilità per tardività con riferimento alla contestazione dell'avviso di addebito n. 380 2023 00023610 39 000, va
CP_ accertato che la nulla deve ad con riferimento alla pretesa avanzata Parte_1
mediante l'avviso di addebito n. 380 2023 00027101 89 000.
In ragione della reciprocità della soccombenza va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- dichiara inammissibile per tardività l'opposizione con riferimento all'avviso di addebito n. 380 2023 00023610 39 000;
CP_
- accerta che l'opponente nulla deve ad con riferimento all'avviso di addebito n. 380 2023 00027101 89 000.
- spese compensate.
Perugia, lì 1.4.2025
Il Giudice
Marco Medoro
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