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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 03/02/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 664\2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale di Barcellona P.G., composto dai magistrati:
dott. AN Orifici Presidente
dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.-est.
dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice
Nel procedimento iscritto al n.664\2024 R.G. vertente tra:
c.f.: nata a [...] Parte_1 C.F._1
P.G., il 23/08/1985 ed ivi elettivamente domiciliata in via Roma 265, presso lo studio dell'avv. Pino Maruzza che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
e
, c.f. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
6/01/1989, ed elettivamente domiciliato in via Ugo Sant'Onofrio 68, Barcellona
P.G., presso lo studio dell'avv. Ielasi Maria Rita, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO.
interventore ex lege
riunito nella Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Con ricorso ex art. 437 bis e ss., ha premesso: di Parte_1
aver intrattenuto una relazione con dalla quale sono nati Controparte_1
i figli AN (cl.2010) e (cl.2018); e che le parti sono addivenute ad Per_1
una irreversibile crisi del proprio rapporto sentimentale. Tanto premesso, la ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: disporre l'affido condiviso dei figli, con collocazione prevalente presso di sé e assegnazione della casa familiare;
disporre il diritto di visita del padre secondo le condizioni temporali indicate nel ricorso introduttivo;
disporre a carico del resistente un assegno di mantenimento per la prole dell'importo non inferiore a €.800,00, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 70% e disporre l'integrale percezione dell'assegno unico in proprio favore. Con memoria del 25.11.2024, la ha Pt_1
ulteriormente chiesto di condannare il resistente a versare la differenza tra gli importi versati e quelli dovuti per il mantenimento della prole dall'interruzione della convivenza tra le parti (febbraio 2024); e a restituire alla ricorrente la carta di credito “carta blu” dell'importo di €.500,00.
Si è costituito , il quale ha chiesto di disporre Controparte_1
l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento di AN presso la propria abitazione e il collocamento di ET presso l'abitazione materna;
di regolamentare l'esercizio di visita dei genitori;
di assegnare la casa coniugale alla ricorrente per ivi convivere con il figlio minore;
ha chiesto di essere onerato al versamento della somma mensile di €.250,00 a titolo di mantenimento del figlio e di onerare la a versare l'importo di €.150,00 per il figlio Per_1 Pt_1
AN; di pagare al 50% le spese straordinarie occorrenti per i figli;
di ripartire al 50% l'assegno unico familiare. In subordine, in caso di collocamento di
2 entrambi i figli presso la madre, di disporre un onere contributivo al mantenimento dei figli per la somma non superiore a €.400,00 mensili (in ragione di €.200,00
per ciascun figlio).
All'udienza del 13.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione.
Con specifico riferimento ai provvedimenti concernenti la prole, l'art. 337 ter c.c. prevede che “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione,
istruzione e assistenza morale da entrambi”; il Giudice nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.
Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.”
I figli della coppia, AN e , sono ancora oggi minorenni. Per_1
Quanto alla collocazione di AN, entrambe le parti hanno chiesto di stabilire il domicilio dello stesso presso la propria abitazione.
In sede di incontro con i Servizi Sociali, entrambi i minori sono apparsi
“integrati nel contesto di comunità” e non hanno espresso “alcuna preferenza rispetto alla frequentazione di uno e dell'altro genitore” (v. relazione depositata in atti il 26.07.2024). In particolare, , sentito all'udienza Testimone_1
dell'8.11.2024, ha dichiarato di voler stare con entrambi i genitori e di andare d'accordo con entrambi, che “quando vi era la scuola stavo sempre con papà”,
3 che “nell'ultima settimana ho dormito a casa di mamma sua mia richiesta perché ho gli amici a Campo Grande dove vive la mamma”, sicché lo stesso vorrebbe poter scegliere di vivere “un paio di giorni con papà ed un paio di giorni con la mamma e poter scegliere in base alla mia volontà” (v. processo verbale dell'8.11.2024). Parimenti, in sede di incontro con gli Assistenti Sociali, AN ha riferito di avere un rapporto “molto tranquillo” con il padre, e di vederlo e sentirlo quotidianamente (v. relazione depositata in atti il 26.07.2024). Egli, inoltre, ha frequentato le lezioni scolastiche “con regolarità, partecipando anche alle attività extracurriculari” ed “entrambi i genitori hanno favorito la partecipazione del figlio alle attività della scuola” (v. relazione dei docenti dell'alunno del 13.09.2024, depositata in atti il 10.10.2024). Testimone_1
Alla luce dei superiori elementi, va disposto l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, così come richiesto dalle parti, e va mantenuta la collocazione prevalente dei minori presso il domicilio della madre. Occorre
considerare infatti che l' svolge, per circa 3/4 giorni a settimana, CP_1
attività lavorativa nella città di Lipari, ivi pernottando e che, nelle more del giudizio, entrambi i minori hanno vissuto con la , che ha mostrato di Pt_1
essere in grado di occuparsi in maniera adeguata delle esigenze dei figli. Le parti dovranno concordare le scelte di vita dei figli, cooperando e dialogando in vista del loro “migliore interesse”, collaborando per la loro educazione nonché adoperandosi al fine di stabilire ed attuare un “progetto educativo” comune e concordato, in vista dell'attuazione del principio di bigenitorialità. In tale regime,
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno prese separatamente;
mentre le parti assumeranno di comune accordo ogni decisione di maggiore interesse per i figli relativa all'istruzione, all'educazione ed alla salute,
4 tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi (scelta della residenza e del domicilio dei minori e di eventuali vacanze con estranei, scelte nel campo sanitario: del medico di base, di eventuali specialisti e delle cure necessarie, scelte nel campo scolastico: scelta della scuola,
dell'indirizzo scolastico, di gite scolastiche, scelte in campo sportivo e degli hobby: scelta dell'attività di svago ed altre qui non specificate).
Con riferimento all'esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario, salvi diversi accordi tra i coniugi che tengano conto delle esigenze dei minori, si dispone che il padre potrà permanere con i figli:
- per tre volte a settimana, (da concordare con la madre o, in difetto di accordo, nelle giornate di lunedì, giovedì e venerdì), dall'uscita di scuola (o dalle ore 13:00) alle ore 19:30, riaccompagnandoli all'abitazione materna;
- per due fine settimana al mese, secondo il criterio dell'alternanza, dalle ore 17:00 del venerdì e fino alle ore 20:30 di domenica, prelevandoli e riaccompagnandoli presso l'abitazione della madre;
- per 20 giorni, anche non consecutivi nel periodo estivo (dal 1° luglio al
31 agosto), secondo modalità da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
il giorno di Ferragosto sarà parimenti disciplinato dal criterio dell'alternanza;
- ad anni alterni, il periodo dal 24 al 31 dicembre con un genitore ed il periodo dall'1 gennaio al 7 gennaio con l'altro; similmente avverrà con i giorni della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, nonché con le giornate del 25 aprile e dell'1 maggio, e con le altre festività nazionali o religiose segnate in rosso sul calendario, per le quali i genitori rispetteranno la regola dell'alternanza;
- il giorno della Festa della Mamma e quello della Festa del Papà, così come
5 il giorno del compleanno di ciascuno dei genitori, verranno trascorsi dai figli con i rispettivi genitori. Il giorno del compleanno di ciascun minore verrà trascorso possibilmente insieme ad entrambi i genitori, che si adopereranno con ogni mezzo affinché ciò avvenga e, in ogni caso, concorderanno le modalità dei festeggiamenti privilegiando i desideri del figlio. In caso di disaccordo, ciascuno festeggerà con il figlio a pranzo o a cena, ad anni alterni.
La casa familiare va assegnata a , ivi residente con Parte_1
i figli minori. Infatti, secondo il disposto dell'art. 337 sexies c.c., il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse della prole (cfr. Cass. Civ n. 8580/2014), per cui la sua assegnazione è subordinata alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti,
conviventi con i genitori (Cass n 21334 del 18/09/2013).
Con riferimento al mantenimento ai figli minori, l'art. 337 ter c.c., dispone che “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascun genitore”.
Il versamento dell'assegno è una modalità di mantenimento indiretto attraverso il quale un genitore adempie al suo obbligo di concorrere alle spese necessarie alla crescita dei figli che non siano prevalentemente con lo stesso conviventi. La misura dell'assegno indiretto, se non concordata, è giudizialmente
6 stabilita in proporzione alla capacità reddituale e patrimoniale dell'obbligato al fine di assicurare al figlio, considerato il concorrente obbligo dell'altro genitore,
il soddisfacimento delle sue esigenze primarie e di crescita tendenzialmente assicurandogli il medesimo tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei suoi genitori (art. 337-ter comma 4 c.c.). Non si può ritenere il genitore esonerato dall'obbligo imposto dalla legge di mantenere il proprio figlio in caso di disoccupazione e/o di grave difficoltà economica.
Tanto posto, nel caso di specie, la ha dichiarato di essere, allo Pt_1
stato, disoccupata e di aver svolto per pochi mesi attività lavorativa presso un panificio a Tripi (fino all'11 settembre, con paga mensile di circa €.600,00), (v.
memoria del 25.09.2024). Ella ha dichiarato di essere proprietaria di un'autovettura, modello Alfa Romeo, immatricolata nel 2009 e di una carta
PostePay con saldo al 31.12.2023 di €.500,00 (v. autocertificazione reddituale depositata il 13.09.2024). Diversamente, svolge attività Controparte_1
lavorativa in qualità di operatore tecnico specializzato Bs – Cuoco presso l'Asp
di Messina Dipartimento di Lipari, con una retribuzione mensile di circa €
1.450,00. Egli ha dichiarato, inoltre, di percepire un'indennità mensile di € 83,00
in qualità di assessore presso il Comune di Tripi e di aver collaborato presso l'attività di ristorazione del di lui padre (v. v. comparsa di costituzione in giudizio). Dalla documentazione fiscale in atti è emerso che egli, per l'anno 2022, ha dichiarato un reddito di € 14.187,00, per l'anno 2021 un reddito di €.16.494,00, per l'anno 2020 di €.18.737,00 (v. modello 730 allegato l'11.09.2024). Egli ha dichiarato di essere proprietario di alcuni beni immobili siti a Tripi e di un'autovettura, in comproprietà con il padre, modello BMW serie 1 immatricolata
Parte_ nel 2016; di essere titolare di un conto con saldo di €.2.393,83 e una postepay
7 con saldo di €.0,94 (v. autocertificazione reddituale depositata l'11.09.2024).
L' ha ulteriormente esposto di vivere presso l'abitazione della madre CP_1
a Barcellona, di versare un importo di € 200,00 mensili a titolo di locazione per un immobile sito a Lipari e di € 150,00 mensili per il transporto (v. comparsa di costituzione) oltre ad una rata di € 120,00 mensili, versata dal mese di marzo 2024,
per un recupero crediti con la società KRUK Italia S.r.l. (all. 1 del 5.12.2024).
Pertanto, preso atto del reddito professionale percepito dall'ITALIANO e tenuto conto della sua capacità economica, il Collegio ritiene di porre a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, un assegno mensile di
€.450,00 (in ragione di €.225,00 ciascuno) da corrispondere mensilmente alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo indici
ISTAT. L'importo dovuto a titolo di mantenimento è dovuto con decorrenza dalla domanda giudiziale, in applicazione del principio per il quale un diritto non può
restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (Cass. civ.,
sez. I, 03 febbraio 2017, n. 2960).
I genitori, poi, dovranno contribuire per il 50% ciascuno alle spese straordinarie per i figli minori, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, retta scolastica, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura,
corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN).
8 Per quanto concerne l'assegno unico, va disposto che esso venga percepito in ragione di 50% da ciascun genitore, indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento.
Sono inammissibili, infine, le ulteriori domande avanzate dalla ricorrente con cui la stessa ha chiesto di condannare il resistente al versamento degli arretrati dovuti per il mantenimento della prole e alla restituzione della cd. “carta blu”, per difetto di connessione con la domanda principale, tenuto conto del differente rito.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, che configura una reciproca soccombenza, le spese processuali vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P.G., nella composizione in epigrafe indicata,
definitivamente pronunciando nel procedimento n. R.G. 664 \2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede:
1. affida ad entrambi i genitori i figli minori, AN e , Per_1
con collocamento prevalente presso il domicilio materno, e regola i tempi di frequentazione tra padre e figli secondo quanto esplicitato in parte motiva;
2. pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
versamento, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, della somma mensile di €.450,00, con rivalutazione annuale ex indici Istat entro il giorno
5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda giudiziale, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per l'interesse dei minori;
3. assegna la casa familiare a;
Parte_1
4. dispone la percezione dell'assegno unico in ragione del 50%
9 per ciascun genitore;
5. dichiara inammissibili le ulteriori domande;
6. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona P.G. nella camera di consiglio del 27/01/2025
Si manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Maria Marino Merlo) (dott. AN Orifici)
Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale di Barcellona P.G., composto dai magistrati:
dott. AN Orifici Presidente
dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.-est.
dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice
Nel procedimento iscritto al n.664\2024 R.G. vertente tra:
c.f.: nata a [...] Parte_1 C.F._1
P.G., il 23/08/1985 ed ivi elettivamente domiciliata in via Roma 265, presso lo studio dell'avv. Pino Maruzza che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
e
, c.f. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
6/01/1989, ed elettivamente domiciliato in via Ugo Sant'Onofrio 68, Barcellona
P.G., presso lo studio dell'avv. Ielasi Maria Rita, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO.
interventore ex lege
riunito nella Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Con ricorso ex art. 437 bis e ss., ha premesso: di Parte_1
aver intrattenuto una relazione con dalla quale sono nati Controparte_1
i figli AN (cl.2010) e (cl.2018); e che le parti sono addivenute ad Per_1
una irreversibile crisi del proprio rapporto sentimentale. Tanto premesso, la ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: disporre l'affido condiviso dei figli, con collocazione prevalente presso di sé e assegnazione della casa familiare;
disporre il diritto di visita del padre secondo le condizioni temporali indicate nel ricorso introduttivo;
disporre a carico del resistente un assegno di mantenimento per la prole dell'importo non inferiore a €.800,00, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 70% e disporre l'integrale percezione dell'assegno unico in proprio favore. Con memoria del 25.11.2024, la ha Pt_1
ulteriormente chiesto di condannare il resistente a versare la differenza tra gli importi versati e quelli dovuti per il mantenimento della prole dall'interruzione della convivenza tra le parti (febbraio 2024); e a restituire alla ricorrente la carta di credito “carta blu” dell'importo di €.500,00.
Si è costituito , il quale ha chiesto di disporre Controparte_1
l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento di AN presso la propria abitazione e il collocamento di ET presso l'abitazione materna;
di regolamentare l'esercizio di visita dei genitori;
di assegnare la casa coniugale alla ricorrente per ivi convivere con il figlio minore;
ha chiesto di essere onerato al versamento della somma mensile di €.250,00 a titolo di mantenimento del figlio e di onerare la a versare l'importo di €.150,00 per il figlio Per_1 Pt_1
AN; di pagare al 50% le spese straordinarie occorrenti per i figli;
di ripartire al 50% l'assegno unico familiare. In subordine, in caso di collocamento di
2 entrambi i figli presso la madre, di disporre un onere contributivo al mantenimento dei figli per la somma non superiore a €.400,00 mensili (in ragione di €.200,00
per ciascun figlio).
All'udienza del 13.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione.
Con specifico riferimento ai provvedimenti concernenti la prole, l'art. 337 ter c.c. prevede che “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione,
istruzione e assistenza morale da entrambi”; il Giudice nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.
Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.”
I figli della coppia, AN e , sono ancora oggi minorenni. Per_1
Quanto alla collocazione di AN, entrambe le parti hanno chiesto di stabilire il domicilio dello stesso presso la propria abitazione.
In sede di incontro con i Servizi Sociali, entrambi i minori sono apparsi
“integrati nel contesto di comunità” e non hanno espresso “alcuna preferenza rispetto alla frequentazione di uno e dell'altro genitore” (v. relazione depositata in atti il 26.07.2024). In particolare, , sentito all'udienza Testimone_1
dell'8.11.2024, ha dichiarato di voler stare con entrambi i genitori e di andare d'accordo con entrambi, che “quando vi era la scuola stavo sempre con papà”,
3 che “nell'ultima settimana ho dormito a casa di mamma sua mia richiesta perché ho gli amici a Campo Grande dove vive la mamma”, sicché lo stesso vorrebbe poter scegliere di vivere “un paio di giorni con papà ed un paio di giorni con la mamma e poter scegliere in base alla mia volontà” (v. processo verbale dell'8.11.2024). Parimenti, in sede di incontro con gli Assistenti Sociali, AN ha riferito di avere un rapporto “molto tranquillo” con il padre, e di vederlo e sentirlo quotidianamente (v. relazione depositata in atti il 26.07.2024). Egli, inoltre, ha frequentato le lezioni scolastiche “con regolarità, partecipando anche alle attività extracurriculari” ed “entrambi i genitori hanno favorito la partecipazione del figlio alle attività della scuola” (v. relazione dei docenti dell'alunno del 13.09.2024, depositata in atti il 10.10.2024). Testimone_1
Alla luce dei superiori elementi, va disposto l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, così come richiesto dalle parti, e va mantenuta la collocazione prevalente dei minori presso il domicilio della madre. Occorre
considerare infatti che l' svolge, per circa 3/4 giorni a settimana, CP_1
attività lavorativa nella città di Lipari, ivi pernottando e che, nelle more del giudizio, entrambi i minori hanno vissuto con la , che ha mostrato di Pt_1
essere in grado di occuparsi in maniera adeguata delle esigenze dei figli. Le parti dovranno concordare le scelte di vita dei figli, cooperando e dialogando in vista del loro “migliore interesse”, collaborando per la loro educazione nonché adoperandosi al fine di stabilire ed attuare un “progetto educativo” comune e concordato, in vista dell'attuazione del principio di bigenitorialità. In tale regime,
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno prese separatamente;
mentre le parti assumeranno di comune accordo ogni decisione di maggiore interesse per i figli relativa all'istruzione, all'educazione ed alla salute,
4 tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi (scelta della residenza e del domicilio dei minori e di eventuali vacanze con estranei, scelte nel campo sanitario: del medico di base, di eventuali specialisti e delle cure necessarie, scelte nel campo scolastico: scelta della scuola,
dell'indirizzo scolastico, di gite scolastiche, scelte in campo sportivo e degli hobby: scelta dell'attività di svago ed altre qui non specificate).
Con riferimento all'esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario, salvi diversi accordi tra i coniugi che tengano conto delle esigenze dei minori, si dispone che il padre potrà permanere con i figli:
- per tre volte a settimana, (da concordare con la madre o, in difetto di accordo, nelle giornate di lunedì, giovedì e venerdì), dall'uscita di scuola (o dalle ore 13:00) alle ore 19:30, riaccompagnandoli all'abitazione materna;
- per due fine settimana al mese, secondo il criterio dell'alternanza, dalle ore 17:00 del venerdì e fino alle ore 20:30 di domenica, prelevandoli e riaccompagnandoli presso l'abitazione della madre;
- per 20 giorni, anche non consecutivi nel periodo estivo (dal 1° luglio al
31 agosto), secondo modalità da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
il giorno di Ferragosto sarà parimenti disciplinato dal criterio dell'alternanza;
- ad anni alterni, il periodo dal 24 al 31 dicembre con un genitore ed il periodo dall'1 gennaio al 7 gennaio con l'altro; similmente avverrà con i giorni della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, nonché con le giornate del 25 aprile e dell'1 maggio, e con le altre festività nazionali o religiose segnate in rosso sul calendario, per le quali i genitori rispetteranno la regola dell'alternanza;
- il giorno della Festa della Mamma e quello della Festa del Papà, così come
5 il giorno del compleanno di ciascuno dei genitori, verranno trascorsi dai figli con i rispettivi genitori. Il giorno del compleanno di ciascun minore verrà trascorso possibilmente insieme ad entrambi i genitori, che si adopereranno con ogni mezzo affinché ciò avvenga e, in ogni caso, concorderanno le modalità dei festeggiamenti privilegiando i desideri del figlio. In caso di disaccordo, ciascuno festeggerà con il figlio a pranzo o a cena, ad anni alterni.
La casa familiare va assegnata a , ivi residente con Parte_1
i figli minori. Infatti, secondo il disposto dell'art. 337 sexies c.c., il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse della prole (cfr. Cass. Civ n. 8580/2014), per cui la sua assegnazione è subordinata alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti,
conviventi con i genitori (Cass n 21334 del 18/09/2013).
Con riferimento al mantenimento ai figli minori, l'art. 337 ter c.c., dispone che “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascun genitore”.
Il versamento dell'assegno è una modalità di mantenimento indiretto attraverso il quale un genitore adempie al suo obbligo di concorrere alle spese necessarie alla crescita dei figli che non siano prevalentemente con lo stesso conviventi. La misura dell'assegno indiretto, se non concordata, è giudizialmente
6 stabilita in proporzione alla capacità reddituale e patrimoniale dell'obbligato al fine di assicurare al figlio, considerato il concorrente obbligo dell'altro genitore,
il soddisfacimento delle sue esigenze primarie e di crescita tendenzialmente assicurandogli il medesimo tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei suoi genitori (art. 337-ter comma 4 c.c.). Non si può ritenere il genitore esonerato dall'obbligo imposto dalla legge di mantenere il proprio figlio in caso di disoccupazione e/o di grave difficoltà economica.
Tanto posto, nel caso di specie, la ha dichiarato di essere, allo Pt_1
stato, disoccupata e di aver svolto per pochi mesi attività lavorativa presso un panificio a Tripi (fino all'11 settembre, con paga mensile di circa €.600,00), (v.
memoria del 25.09.2024). Ella ha dichiarato di essere proprietaria di un'autovettura, modello Alfa Romeo, immatricolata nel 2009 e di una carta
PostePay con saldo al 31.12.2023 di €.500,00 (v. autocertificazione reddituale depositata il 13.09.2024). Diversamente, svolge attività Controparte_1
lavorativa in qualità di operatore tecnico specializzato Bs – Cuoco presso l'Asp
di Messina Dipartimento di Lipari, con una retribuzione mensile di circa €
1.450,00. Egli ha dichiarato, inoltre, di percepire un'indennità mensile di € 83,00
in qualità di assessore presso il Comune di Tripi e di aver collaborato presso l'attività di ristorazione del di lui padre (v. v. comparsa di costituzione in giudizio). Dalla documentazione fiscale in atti è emerso che egli, per l'anno 2022, ha dichiarato un reddito di € 14.187,00, per l'anno 2021 un reddito di €.16.494,00, per l'anno 2020 di €.18.737,00 (v. modello 730 allegato l'11.09.2024). Egli ha dichiarato di essere proprietario di alcuni beni immobili siti a Tripi e di un'autovettura, in comproprietà con il padre, modello BMW serie 1 immatricolata
Parte_ nel 2016; di essere titolare di un conto con saldo di €.2.393,83 e una postepay
7 con saldo di €.0,94 (v. autocertificazione reddituale depositata l'11.09.2024).
L' ha ulteriormente esposto di vivere presso l'abitazione della madre CP_1
a Barcellona, di versare un importo di € 200,00 mensili a titolo di locazione per un immobile sito a Lipari e di € 150,00 mensili per il transporto (v. comparsa di costituzione) oltre ad una rata di € 120,00 mensili, versata dal mese di marzo 2024,
per un recupero crediti con la società KRUK Italia S.r.l. (all. 1 del 5.12.2024).
Pertanto, preso atto del reddito professionale percepito dall'ITALIANO e tenuto conto della sua capacità economica, il Collegio ritiene di porre a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, un assegno mensile di
€.450,00 (in ragione di €.225,00 ciascuno) da corrispondere mensilmente alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo indici
ISTAT. L'importo dovuto a titolo di mantenimento è dovuto con decorrenza dalla domanda giudiziale, in applicazione del principio per il quale un diritto non può
restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (Cass. civ.,
sez. I, 03 febbraio 2017, n. 2960).
I genitori, poi, dovranno contribuire per il 50% ciascuno alle spese straordinarie per i figli minori, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, retta scolastica, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura,
corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN).
8 Per quanto concerne l'assegno unico, va disposto che esso venga percepito in ragione di 50% da ciascun genitore, indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento.
Sono inammissibili, infine, le ulteriori domande avanzate dalla ricorrente con cui la stessa ha chiesto di condannare il resistente al versamento degli arretrati dovuti per il mantenimento della prole e alla restituzione della cd. “carta blu”, per difetto di connessione con la domanda principale, tenuto conto del differente rito.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, che configura una reciproca soccombenza, le spese processuali vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P.G., nella composizione in epigrafe indicata,
definitivamente pronunciando nel procedimento n. R.G. 664 \2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede:
1. affida ad entrambi i genitori i figli minori, AN e , Per_1
con collocamento prevalente presso il domicilio materno, e regola i tempi di frequentazione tra padre e figli secondo quanto esplicitato in parte motiva;
2. pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
versamento, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, della somma mensile di €.450,00, con rivalutazione annuale ex indici Istat entro il giorno
5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda giudiziale, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per l'interesse dei minori;
3. assegna la casa familiare a;
Parte_1
4. dispone la percezione dell'assegno unico in ragione del 50%
9 per ciascun genitore;
5. dichiara inammissibili le ulteriori domande;
6. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona P.G. nella camera di consiglio del 27/01/2025
Si manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Maria Marino Merlo) (dott. AN Orifici)
Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021
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