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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 30/05/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Unico del Lavoro presso il Tribunale di Genova Dott.ssa Maria Giovanna DITO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro N 735/2025 promossa da:
, residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti C Liso e S Parte_1
Sernia e ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio, in Andria, Via Jannuzzi 21 come da mandato di cui agli atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_1
sede in Roma
RESISTENTE CONTUMACE
RESISTENTE OGGETTO: retribuzione professionale CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE: Che l'On.le Giudice adito, fissata l'udienza di
discussione a norma dell'art. 415, c. 2° c.p.c., voglia così provvedere: - In via principale: accertare
e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti,
prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a
tempo determinato stipulati con il;
- per l'effetto, condannare Controparte_1
il al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione Controparte_1
dei giorni di lavoro effettivamente svolti (248 giorni) quantificabili in € 1.442,53 oltre interessi legali
dalle singole scadenze al saldo. - con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti
procuratori che si dichiarano antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.2.2025 di aver prestato servizio quale Parte_1
docente precario, prima della sua avvenuta assunzione in ruolo, per l'amministrazione resistente nell'anno scolastico, che interpretando nella loro interezza gli atti di parte deve intendersi il
2020/2021 e ha lamentato di non aver ricevuto in relazione ai periodi lavorati la retribuzione professionale docenti introdotta dal CCNL comparto Scuola del 15 Marzo 2001 con le modalità
applicative previste all'art 25 del CCNI del 31.08.1999, per € 174,50 per ogni mese di servizio, in ciò
ritenendo la violazione e falsa applicazione della contrattazione collettiva della disciplina eurounitariae e nel mancato rispetto di principi di parità di trattamento e ragionevolezza. Richiamando
anche l'orientamento della Corte di Cassazione sul punto, il ricorrente ha concluso come in epigrafe.
. La controversia è stata brevemente trattata senza ritenuta necessità di istruttoria, nella contumacia del resistente e, all'udienza del 28.5.2025 definita con lettura del dispositivo. CP_1
IL ricorso proposto è risultato fondato e merita quindi accoglimento, aderendo all'orientamento già
espresso anche da questo Tribunale in più pronunce intervenute sulla questione e in conformità,
ritenendolo pienamente condivisibile, a quanto statuito dalla Corte di Cassazione. La Suprema Corte
ha sottolineato infatti e ancora una volta, nell'ambito della situazione dei precari nella scuola la necessità di rispettare il principio di non discriminazione fra docenti di ruolo e precari, riferendosi, in primo luogo, a quanto disposto dall'art. 7 CCNL 15.3.200. Tale norma ha previsto la voce retributiva in esame «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico” risultando così chiarita la ratio della clausola da interpretarsi,
attese anche le modalità di calcolo, riferite al servizio effettivamente prestato o a situazioni ad esso equiparabile, e alla sua valutazione a fini di computo del TFR, come rivolta in favore di ogni docente senza collegamento a particolari modalità di svolgimento della prestazione, salvo ravvisare condizioni oggettive di giustificata differenziazione. Ciò nel rispetto dell'art 4 Accordo Quadro,
richiamato anche dalla difesa della ricorrente, nel caso non rinvenute, attesa la più volte evidenziata,
assenza di significative differenze tra le attività svolte da docenti a tempo determinato e indeterminato
(cfr. tra le altre Cass. ord. 6293/2020). Quanto osservato si ritiene che fondi il diritto di parte ricorrente alla corresponsione della richiesta , da corrispondersi quindi al ricorrente, Controparte_2
nell'importo normativamente previsto e sulla base dei giorni effettivamente lavorati, che complessivamente superano i 180 giorni di servizio, oltre accessori di legge.
La retribuzione professionale richiesta va, quindi integralmente riconosciuta, per l'importo indicato di € 1442,53 richiesto nei predetti limiti ricavabili direttamente dagli atti
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto, il resistente va condannato al loro CP_1
rimborso in favore della ricorrente, liquidate come da dispositivo tenendo conto della breve trattazione nel caso richiesta e con distrazione in favore della difesa dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Genova, dott.ssa Maria Giovanna Dito, quale Giudice del Lavoro
Definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa dichiara tenuto e condanna il resistente a corrispondere a parte ricorrente a titolo di CP_1
retribuzione professionale docenti, gli importi dovuti, sulla base dei giorni lavorati, per l'anno scolastico 2020/2021 per la somma di €1.442,53 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino all'effettiva corresponsione;
condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente le spese del processo che liquida in CP_1
€1.030,00 per compensi, oltre rimborso del CU, oltre accessori di legge e con distrazione in favore dei difensori antistatari;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti dell'art. 429 c.p.c. riserva il deposito dei motivi in 60 giorni
Genova, 28/05/2025
IL GIUDICE
Maria Giovanna Dito