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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 25/06/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
dott. Francesco S. Filocamo – Presidente
dott. Silvia Rita Fabrizio – Consigliere
dott. Alberto Iachini Bellisarii – Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 641/2024 RG, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
11.06.2025, promossa da e rappresentati e difesi dall'Avv. Ida Pandolfi, giusta Parte_1 Parte_2 mandato in calce ad atto di citazione in appello, el. dom. in SE, Via Trento n. 3, presso il suo studio;
Appellanti
contro in persona dell'amministratore p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Zambelli, giusta mandato in atti, el. dom. in
Sulmona, Via A. De Nino n. 8, presso il suo studio;
Appellato
Avverso la sentenza n. 105/2024 pubblicata il 16/05/2024 dal Tribunale di Sulmona nel procedimento civile n. 706/2021, avente ad oggetto annullamento di delibera assembleare.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Non precisate da entrambe le parti nel termine assegnato ex lege con ordinanza del
28.11.2024.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Sulmona così ebbe a decidere:
PQM
:
“Il Tribunale di Sulmona, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario dott. Angelo Di Francescantonio, definitivamente pronunciando nella causa n. 706/2021 R.G., ogni altra domanda, difesa ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara per i motivi esposti la cessazione della materia del contendere;
2. condanna il convenuto, in persona dell'amministratore pro tempore al CP_1 pagamento in favore degli attori delle spese processuali che liquida in € 165,90 per rimborso contributo unificato ed in € 1.808,80 per compenso professionale di avvocato (già operata la compensazione parziale del 30%), oltre rimb. 15% spese forfettarie, IVA e CAP nella misura e come per legge.
3. Pone le spese della CTU, già precedentemente liquidate nel corso del giudizio, definitivamente per il 30% a carico degli attori e per il 70% a carico del CP_1 convenuto”.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo Giudice.
“1. Visto l'atto di citazione ritualmente notificato, con il quale i signori e Parte_1 impugnavano dinanzi questo Tribunale la deliberazione assunta in data 12 Parte_2 giugno 2021, in seconda convocazione, dall'assemblea del , Controparte_1 assenti gli odierni attori-codomini, con la quale, in ordine al punto n. 4 dell'ordine del giorno
(“Rumorosità dell'impianto di aereazione forzata condominiale;
analisi degli interventi effettuati;
eventuale sostituzione dell'impianto con altro di ultima generazione”), veniva deliberato di posticipare l'accensione dell'impianto di aereazione forzata condominiale alle ore
07.00 e di mantenere il medesimo orario per lo spegnimento, convenendo in giudizio il predetto condominio al fine di sentir:
a. nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nulla o comunque annullabile la delibera assembleare in data 12/06/2021 relativamente al punto n. 4 all'ordine del giorno: “Rumorosità dell'impianto di aereazione forzata condominiale;
analisi degli interventi effettuati;
eventuale sostituzione dell'impianto con altro di ultima generazione;
b. condannare il al pagamento delle spese, competenze ed oneri di giudizio. CP_1
2. A sostegno della spiegata impugnazione, gli attori, dopo aver premesso di essere proprietari di un appartamento sito al piano primo del ove risiedono ed Controparte_1 abitano tutto l'anno, e che nel predetto condominio è installato un aspiratore motorizzato di ventilazione per i locali ciechi degli appartamenti quali bagni e cucine, che, fino al giorno 12 giugno 2021, entrava in funzione alle ore 4,30 di mattina e rimaneva in funzione fino alle ore
23,30, deducevano in sintesi: a.) che l'assemblea del convenuto (assente parte CP_1 attrice), riunitasi in seconda convocazione in data 14 giugno 2021, deliberava in merito al punto 4 all'ordine del giorno e con la maggioranza di 416,35 millesimi, di posticipare l'accensione dell'impianto di aereazione forzata condominiale alle ore 07.00 e di mantenere il medesimo orario per lo spegnimento;
b.) che la riduzione dell'orario di accensione giornaliera del predetto impianto di areazione deliberata dall'assemblea condominiale, contravveniva alle norme igieniche e sanitarie vigenti, con pregiudizio per i diritti degli odierni attori sull'uso dei servizi comuni;
c. che l'assemblea, convocata dall'amministratore a seguito di una segnalazione di rumorosità del predetto impianto nelle ore notturne, fatta pervenire dal condomino (come specificato nel verbale), nel modificare l'orario di accensione Parte_3 dell'impianto di aereazione forzata, aveva deliberato non in conformità al 4 punto dell'ordine pag. 2/13 del giorno per il fatto che, la stessa aveva modificato l'orario di accensione del predetto impianto, senza che nell'ordine di giorno se ne prevedesse l'esame e l'assunzione di provvedimenti in merito, sicché tale decisione aveva comportato un ampliamento del deliberato rispetto all'o.d.g.; d. che la decisione era stata assunta dall'assemblea per “garantire il riposo notturno della condomina , pur nella consapevolezza di arrecare Parte_3 nocumento ad altri condomini quali gli odierni attori che risiedevano stabilmente nel condominio, contrariamente alla condomina che vi soggiornava saltuariamente;
e. Parte_3 che la decisione dell'assemblea era stata adottata senza nemmeno verificare il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose dell'impianto lamentate dalla condomina f. Parte_3 che la modifica dell'orario di accensione dell'impianto, con sacrificio dei diritti individuali anche di un solo condomino, costituiva nel caso di specie innovazione asseritamente vietata, sicché la delibera impugnata era da considerarsi nulla;
g. che la procedura di mediazione obbligatoria attivata preventivamente dagli odierni istanti per pervenire ad una soluzione conciliativa sulla questione dell'orario di accensione dell'impianto, dopo il primo incontro dinanzi al mediatore in data 06.09.2021, si era concluso con redazione di un verbale negativo.
3. Vista la comparsa di costituzione con la quale il resisteva Controparte_1 alla domanda azionata dinanzi al Tribunale, eccependo in via sintetica: a. l'intervenuta cessazione della materia del contendere per mancata impugnazione della delibera condominiale del 31 luglio 2021 regolarmente comunicata ai condomini assenti quali gli odierni istanti, con la quale, al punto 9), i condomini avevano confermato nuovamente la regolamentazione degli orari di accensione e spegnimento dell'impianto di areazione come statuito dalla precedente delibera impugnata nel presente giudizio;
b. l'infondatezza della domanda in relazione alla asserita nullità della delibera impugnata per mancata indicazione dell'oggetto della delibera nell'ordine del giorno ed alla asserita violazione dei loro diritti inviolabili.
4. Ha pertanto chiesto nel merito di rigettare integralmente le richieste di controparte in quanto infondate sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese ed onorari di giudizio.”
Espletata l'istruttoria, la causa veniva decisa come sopra indicato.
La sentenza è stata impugnata da e (i quali ne hanno Parte_1 Parte_2 chiesto la totale riforma) il giorno 4.07.2024 per motivi che si andranno ad esaminare.
Il costituitosi, ha chiesto il rigetto del gravame con contestuale conferma Controparte_1 del provvedimento oggetto di censura, contestando, senza proporre appello incidentale, il provvedimento in parola nella parte in cui poneva a suo carico il 70% delle spese di lite, in virtù di una sua soccombenza virtuale.
Con ordinanza del giorno 28.11.2024 questa Corte fissava davanti al collegio l'udienza al giorno
11.06.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per la rimessione della causa in decisione.
A tanto, quindi, si provvede in esito a detta udienza.
pag. 3/13 MOTIVI DELLA DECISIONE
PRIMO MOTIVO DI APPELLO: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME CHE
DISCIPLINANO IL PRINCIPIO DELLA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
1.Il Tribunale ha ritenuto cessata la materia del contendere sulla scorta del dato per cui la delibera per cui è causa, del 12 giugno 2021, veniva sostituita con successiva ed ulteriore delibera adottata il 31 luglio 2021, a seguito di contestazione degli originari attori, condannando il convenuto al parziale rimborso delle spese di lite, col ritenere quanto segue.
“8. Rilevato che, nel caso di specie, la delibera del 12 giugno 2021 in esame, impugnata dagli attori relativamente al punto contrassegnato dal numero 4) dell'ordine del giorno
(“Rumorosità dell'impianto di aereazione forzata condominiale;
analisi degli interventi effettuati;
eventuale sostituzione dell'impianto con altro di ultima generazione;
determinazioni”), come risulta comprovato dal convenuto, risulta effettivamente CP_1 sostituita con altra successiva deliberazione - divenuta peraltro definitiva per mancanza di impugnazione della stessa – adottata dal convenuto in data 31 luglio 2021, che ha CP_1 confermato (al punto contraddistinto col n. 9) dell'ordine del giorno (“Rumorosità dell'impianto di aereazione condominiale;
lettura delle comunicazioni pervenute;
eventuale ricerca di soluzioni;
determinazioni”) quanto già deciso (al predetto n. 4) con la delibera impugnata, sicché deve senz'altro dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
9. Invero, come è notorio, è stato più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità che, la sostituzione della deliberazione oggetto di causa, con altra adottata successivamente che abbia provveduto sui medesimi argomenti della delibera impugnata, facendo venir meno la stessa materia dell'insorgente contrasto, comporti la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
10. Difatti costituisce principio consolidato, cui deve darsi seguito in questa sede, quello per cui
“In tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'articolo 2377, comma 8, del codice civile dettato in tema di società di capitali, rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese ad una valutazione di soccombenza virtuale. La cessazione della materia contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell'impugnazione ex articolo 1137 del codice civile, in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione” (cfr. Cass. civ. sez. VI, 21/06/2022, n.
20005; nel medesimo senso si veda Cass. civ. sez. VI, 08/06/2020, n. 10847; Cass. civ. sez. VI,
11/08/2017, n. 20071; Cass. civ. sez. II, 28/06/2004, n. 11961; Corte appello Milano sez. III,
05/05/2022, n. 1503; Tribunale Napoli sez. IV, 08/09/2022, n. 7921; Tribunale Torino sez. VIII,
14/04/2023, n. 1617; Tribunale Roma sez. V, 08/01/2020).
11. Dunque nelle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di delibere assembleare, come nel caso in esame, si verifica la cessazione della materia del contendere ogni qualvolta pag. 4/13 l'assemblea di condominio, regolarmente convocata, abbia provveduto ad emettere una nuova delibera sui medesimi argomenti oggetto di impugnazione producendo sostanzialmente un atto sostitutivo di quello impugnato in quanto presuntivamente invalido.
12. Ciò posto, nel caso in esame, l'avvenuta sostituzione della delibera impugnata con la nuova deliberazione del 31 luglio 2021 che ha provveduto sostanzialmente sui medesimi argomenti della delibera impugnata in punto di “Rumorosità dell'impianto di aereazione condominiale
(…)”, avendo rimosso l'iniziale causa di invalidità, alla luce del richiamato principio, determina la cessazione della materia del contendere del presente procedimento.
13. In definiva, alla luce delle considerazioni finora svolte, discende, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda giudiziale, restando quindi il solo dovere del giudice, in mancanza di un diverso accordo tra le parti in causa (che in questo caso manca), di valutare la soccombenza virtuale e di statuire in conseguenza sulle spese di lite”.
Gli appellanti con il primo motivo di gravame contestano la erroneità del provvedimento censurato nella parte in cui dichiara cessata la materia del contendere assumendo che, per verificarsi la cessazione della materia del contendere, è necessario che il secondo deliberato modifichi le decisioni del primo in senso conforme a quanto richiesto dal che CP_1 impugna e non anche quando reiteri o comunque adotti una decisione nello stesso senso della precedente, presupponendo la stessa il sopravvenire di una situazione che consenta di ritenere risolta o superata la lite insorta tra le parti, sì da comportare il venir meno dell'interesse a una decisione sul diritto sostanziale dedotto in giudizio.
Ne doveva derivare che il secondo deliberato del 31.07.2021, non impugnato, avrebbe dovuto modificare le decisioni del primo in senso conforme a quanto richiesto dagli originari attori, ovvero rimuovendo la iniziale causa di invalidità.
Secondo gli appellanti, invece, la seconda delibera non impugnata si era limitata a confermare gli orari in precedenza stabiliti nella prima delibera senza entrare nel dettaglio dell'orario di accensione e spegnimento, rimasto tra l'altro invariato rispetto a quello stabilito mediante la delibera contestata.
Pertanto, a detta degli impugnanti, il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che la seconda delibera avesse sostituito la prima, senza considerare il contenuto identico delle due e la dicitura riportata nel verbale dell'assemblea del 31.07.21, la quale al punto n. 9 dell'o.d.g. sanciva che “l'assemblea conferma gli orari precedentemente stabiliti in occasione dell'assemblea del 12.06.21”.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO: SULLA NON CONFORMITÀ DEL DELIBERATO IN DATA
12.06.2021 AL PUNTO N. 4) DELL'ORDINE DEL GIORNO.
Mediante il secondo motivo di censura gli appellanti lamentano come errata la statuizione del giudice di prime cure in quanto non avrebbe preso in debita considerazione il contenuto della prima delibera, la quale, nonostante il punto n. 4 dell'ordine del giorno non riguardasse l'orario di accensione e spegnimento dell'impianto di areazione, ma solo la “Rumorosità
pag. 5/13 dell'impianto di areazione forzata condominiale;
analisi degli interventi effettuati, eventuale sostituzione dell'impianto con altro di ultima generazione, determinazione”, aveva deliberato sulla posticipazione dell'accensione dell'impianto alle ore 7:00.
Ciò doveva comportare la nullità e/o annullabilità della deliberazione assembleare adottata il
12.06.2021 per la non conformità del deliberato a quanto indicato al punto 4) all'ordine del giorno della convocazione.
Sostengono gli appellanti che, come emerge dalla documentazione in atti (convocazione e verbale di assemblea 12.06.2021), al punto 4) dell'ordine del giorno si legge: "Rumorosità dell'impianto di areazione forzata condominiale;
analisi degli interventi effettuati, eventuale sostituzione dell'impianto con altro di ultima generazione, determinazioni”, mentre l'assemblea condominiale ha discusso e deliberato di posticipare l'accensione dell'impianto alle ore 07.00 e di mantenere il medesimo orario per lo spegnimento.
Inoltre, solo in sede di discussione l'amministratore ha comunicato di aver ricevuto una segnalazione sulla rumorosità dell'impianto dalla condomina e a tal riguardo Parte_3
l'assemblea, “al fine di garantire il riposo notturno della medesima condomina ed evitare potenziali richieste giudiziarie per il danno lamentato”, ha deliberato per la modifica dell'orario di accensione dell'impianto.
Se l'amministratore avesse messo all'ordine del giorno anche la questione della “modifica dell'orario di accensione dell'impianto” essi appellanti sarebbero stati informati e avrebbero potuto decidere se partecipare o meno all'assemblea, visto che la discussione verteva su argomento avente ad oggetto questioni che incidevano sulla gestione di un servizio condominiale e sugli interessi dei singoli condomini.
Sarebbe, pertanto, errata la decisione per la quale "il deliberato sullo spostamento dell'orario di accensione dell'impianto di aereazione forzata condominiale altro non è che il possibile sviluppo dell'esame e della discussione dell'argomento relativo alla rumorosità del predetto impianto ed alle determinazioni da assumere di cui al citato punto 4 dell'ordine del giorno”.
Nella fattispecie in esame, non poteva sostenersi che l'assemblea convocata al fine di deliberare sulla eventuale sostituzione dell'impianto di areazione con altro di ultima generazione potesse legittimamente giungere a deliberare la riduzione dell'orario di accensione di un impianto di areazione, che invece deve garantire il ricircolo dell'aria in maniera continua durante tutto l'arco della giornata al fine di preservare la salubrità dell'aria e le corrette condizioni igienico-sanitarie di tutti i locali ciechi del . È del tutto CP_1 evidente come le conseguenze della riduzione dell'orario di accensione, senza che nell'ordine di giorno se ne prevedesse l'esame e l'assunzione di provvedimenti in merito, abbia inciso negativamente sui diritti inviolabili degli appellanti sull'utilizzo di un servizio comune indispensabile.
In ciò, secondo gli appellanti, consisterebbe il vizio che doveva comportare l'annullabilità della delibera, non sanato dall'adozione della seconda delibera.
L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
pag. 6/13 Stante la stretta correlazione intercorrente tra i due motivi di censura, gli stessi possono essere trattati congiuntamente.
Anzitutto, va premesso che nella specie il giudice di prime cure ha richiamato consolidati principi in materia di cessazione della materia del contendere.
Giova ribadire che la stessa si ritiene verificata, secondo orientamento giurisprudenziale granitico in tal senso, qualora, in tema di impugnazione delle delibere condominiali, si sia avuta la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge: ciò, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali, a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti della deliberazione impugnata, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità.
Rimane impregiudicata soltanto la pronuncia finale sulle spese (a differenza, peraltro, di quel che espressamente statuisce il medesimo comma 8 dell'articolo 1377 del Cc, nel testo successivo al Dlgs. n. 6 del 2003, il quale dispone che "... il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società..."), affidata ad una valutazione di soccombenza virtuale.
La cessazione della materia contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell'impugnazione ex articolo 1137 del c.c., in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui é proposta l'azione, ma anche al momento della decisione (Cassazione civile sez. VI, 08/06/2020, n.10847).
Vedasi, da ultimo, Cassazione Civile Ord. Sez. 2 n. 16397 del 18.6.2025:” Secondo
l'orientamento consolidato di questa Corte, in tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali (tra le tante, Cass. 21 febbraio 2023, n. 5319), rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese ad una valutazione di soccombenza virtuale. La cessazione della materia contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell'impugnazione ex art. 1137 c.c., in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione.
Per la verità, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge determina la cessazione della materia del contendere a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto, e che, cioè, provveda sui medesimi argomenti della deliberazione impugnata, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità (Cass.
8 giugno 2020, n. 10847; Cass. 11 agosto 2017, n. 2017).
pag. 7/13 Se, invece, l'assemblea, nella sua autonomia, revoca una precedente deliberazione, nel frattempo impugnata, e ne adotta una nuova, non coincidente però con la prima, non si pone la questione della rinnovazione sanante con effetti retroattivi ai sensi del citato art. 2377 c.c., giacché alla delibera revocata non è più ricollegabile alcun effetto, mentre gli effetti della seconda decorrono soltanto da quando essa sia stata assunta. In tal caso, la revoca della delibera impugnata giustifica la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Quando, dunque, nel corso del giudizio di impugnativa sopravviene la sostituzione della delibera oggetto di domanda, spetta al giudice verificare la avvenuta rimozione della precedente causa di invalidità ed accertare se la deliberazione ratificante sia immune da vizi, anche se contro di essa non sia stata proposta autonoma impugnazione.
Soltanto se la sostituzione della originaria deliberazione abbia privato di ogni efficacia quella, assorbendone il contenuto, la più recente viene a porsi come nuova fonte del rapporto o della situazione giuridica già costituiti.
Il condomino impugnante può, quindi, ritenersi spogliato dell'interesse ad opporsi all'iniziale delibera quando la nuova decisione dell'assemblea porta con sé una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella posta a fondamento della sperimentata azione ex art. 1137 c.c., tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza da pronunciare.
Del tutto diverso è il caso in cui, in pendenza del giudizio di impugnazione di una prima delibera, subentri una seconda delibera meramente confermativa di quella iniziale, semmai proprio allo scopo di eludere gli effetti della originaria impugnativa. La sopravvenuta delibera dell'assemblea di condominio meramente confermativa di quella sub iudice non solo non smentisce la permanente utilità della sentenza da rendere, ma neppure va impugnata di nuovo dal condomino leso, in quanto mancante di un carattere autonomamente lesivo. ………….
Deve pertanto enunciarsi il seguente principio di diritto: quando nel corso del giudizio di impugnazione di deliberazione condominiale, la delibera impugnata viene sostituita con altra adottata dall'assemblea avente identico contenuto, previa rimozione dell'iniziale causa di invalidità, e il giudice dichiara perciò cessata la materia del contendere, contro tale pronunzia la parte può dolersi in sede di gravame solo contestando l'esistenza del presupposto per emetterla o la regolamentazione delle spese di lite, risultandole invece precluso per difetto di interesse ogni altro motivo di censura, ed in particolare quelli attinenti al merito della causa, ovvero, nella specie, quelli attinenti ai profili di invalidità della medesima deliberazione. “
Nel caso in esame si rileva come la seconda delibera ha reiterato una decisione meramente confermativa della precedente delibera del 12 giugno 2021.
Gli appellanti hanno, però, impugnato la delibera del 12 giugno 2021 solo il 7.10.2021, senza impugnare quella del 31 luglio 2021 che regolava allo stesso modo l'orario di accensione e spegnimento dell'impianto di ventilazione condominiale.
Ne doveva derivare, ad avviso di questa Corte, che, alla luce della adozione della delibera del
31 luglio 2021, nemmeno andasse dichiarata cessata la materia del contendere, dato che la seconda decisione non è intervenuta in corso di giudizio, ma prima ancora della sua pag. 8/13 introduzione: ciò rendeva palese come gli attori, oggi appellanti, non avevano l'interesse ad agire in giudizio perché, in ogni caso, la decisione non avrebbe inficiato la seconda delibera assembleare.
In ogni caso, anche a voler ritenere applicabili i principi giurisprudenziali suesposti, si ha che l'orientamento in base al quale la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge determina la cessazione della materia del contendere solo nel caso in cui si provveda sui medesimi argomenti della deliberazione impugnata, facendo venir meno l'iniziale causa di invalidità, si ha che essi non sono stati violati in quanto, ad avviso di questa Corte, la prima delibera non comportava vizio alcuno che dovesse essere rimosso.
In primo luogo, risulta che in data 14.05.2021 veniva inoltrata formale convocazione, mediante pec, ad entrambi gli odierni appellanti dallo , convocazione con la quale Controparte_2 venivano resi edotti che in assemblea sarebbe stato affrontato, al punto 4 dell'ordine del giorno, il problema della “Rumorosità dell'impianto di areazione forzata condominiale;
analisi della sostituzione dell'impianto con altro di ultima generazione;
determinazioni”.
L'art. 66, III comma, disp. att. c.c. dispone che l'avviso di convocazione debba contenere la
"specifica indicazione dell'ordine del giorno" e che "in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'art. 1137 del codice civile su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati".
Ciò comporta, in primo luogo, che gli odierni appellanti, regolarmente convocati e rimasti volontariamente assenti, nemmeno potevano impugnare la delibera.
Anche a voler reputare diversamente, non è ravvisabile alcuna non conformità del deliberato a quanto indicato al punto 4) dell'ordine del giorno indicato nella convocazione.
Questa Corte rileva che dal verbale allegato in atti si evince che “L'assemblea al fine di contenere il danno lamentato dalla condomina ed esporsi a potenziali richieste giudiziarie, delibera, all'unanimità, sin da ora di posticipare l'accensione dell'impianto alle ore 7.00 e di mantenere il medesimo orario per lo spegnimento”, ciò a seguito di regolare costituzione dell'assemblea “essendo intervenuti o rappresentati per delega nr. 11 condomini su un totale di nr. 25 convocati, per complessivi millesimi 392,58 del valore totale”.
Dunque, non vi è alcuna invalidità formale della delibera controversa, essendo stata la decisione adottata all'unanimità da parte di tutti i condomini presenti in seconda convocazione.
Quanto al merito della decisione assembleare, essa, come rilevato in primo grado, al punto 4) dell'ordine del giorno prevedeva la discussione sulla “Rumorosità dell'impianto di areazione forzata condominiale” con le successive determinazioni, tra le quali non poteva non rientrare la decisione di posticipare l'accensione dell'impianto dalle 4.30 (come sino ad allora avvenuto), alle 7.00, al fine di ridurre la fascia oraria della rumorosità: appare evidente che ciò era una decisione rientrante nella questione della rumorosità, adottata in seguito ai non prevedibili sviluppi della discussione assembleare, ma certamente attinente all'oggetto indicato pag. 9/13 nell'ordine del giorno, che non doveva elencare specificamente tutti gli argomenti da trattare, ossia non doveva di certo contenere, quale punto specifico, la “modifica dell'orario di accensione dell'impianto”, peraltro limitata a sole due ore e mezza, il che non si vede come possa aver minimamente leso, addirittura, i diritti inviolabili degli appellanti.
Giova osservare che, in tema di validità di una delibera assembleare, come correttamente evidenziato dal primo giudice nel provvedimento gravato, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che “Affinché la delibera di un'assemblea condominiale sia valida è necessario che l'avviso di convocazione elenchi, sia pure in modo non analitico e minuzioso, specificamente gli argomenti da trattare sì da far comprendere i termini essenziali di essi e consentire agli aventi diritto le conseguenti determinazioni anche relativamente alla partecipazione alla deliberazione. In particolare, la disposizione dell'art. 1105 comma 3 c.c., applicabile anche in materia di condominio di edifici, la quale prescrive che tutti i partecipanti debbano essere preventivamente informati delle questioni e delle materie sulle quali sono chiamati a deliberare, non comporta che nell'avviso di convocazione debba essere prefigurato lo sviluppo della discussione ed il risultato dell'esame dei singoli punti da parte dell'assemblea.
L'accertamento della completezza o meno dell'ordine del giorno di un'assemblea condominiale
– nonché della pertinenza della deliberazione dell'assemblea al tema in discussione indicato nell'ordine del giorno contenuto nel relativo avviso di convocazione - è poi demandato all'apprezzamento del giudice del merito insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato”.
Nella specie, inoltre, se è vero che nel punto n. 4 dell'o.d.g. già menzionato veniva indicato in modo sommario “Rumorosità dell'impianto di areazione forzata condominiale;
analisi degli interventi effettuati, eventuale sostituzione dell'impianto con altro di ultima generazione, determinazione”, meritevole di attenzione risulta essere la circostanza per cui il problema della rumorosità dell'impianto era stato sollevato in precedenza, nel 2018 da un altro condomino, Per_ tale
A tal proposito, il verbale assembleare redatto il 24.11.2018 al punto 2 indicava:
“L'amministratore comunica all'assemblea di aver ricevuto tramite Pec, due diffide dall'Avv.
Pandolfi, delle quali se ne dà lettura all'assemblea, per conto dei condomini
[...] Per_
poiché nel mese di Agosto, dopo essere stato contattato dal condomino il Pt_4 quale lamentava disturbi del sonno causati dal rumore prodotto dalle ventole di aspirazione forzata presenti nei bagni delle unità immobiliari, ha provveduto a posticipare di circa quattro ore l'orario di accensione precedentemente stabilito alle 4:30 con spegnimento alle 23:30.
Subito dopo aver ricevuto la prima lettera di diffida, l'amministratore posticipava l'orario di accensione alle ore 6:30, ciò per cercare una soluzione conciliativa, ma, la seconda missiva ricevuta imponeva il ripristino dell'accensione alle 4:30. L'amministratore fa presente che ad oggi non vi è agli atti del una delibera assembleare che stabilisca gli orari di CP_1 accensione e spegnimento delle suddette ventole […]”
Se ne evince, incontrovertibilmente, che il problema della rumorosità degli impianti in questione, risalente nel tempo, era già stato discusso e regolato con la diversificazione degli orari di accensione, per cui era da presumersi che a non diversa decisione si potesse pervenire pag. 10/13 anche il 12.6.2021, con la precisazione che, non avendo il espressamente stabilito CP_1 gli orari di accensione con precedente delibera, la loro variazione non poteva costituire una causa di invalidità della decisione del giugno 2021 che dovesse, pertanto, essere rimossa con la decisione di luglio.
Né gli appellanti, a ben vedere, si erano mai lamentati del fatto che sino ad allora l'impianto fosse comunque spento dalle 23.30 alla 4.30 del giorno successivo, sicchè assumere che l'accensione di un impianto di areazione “deve garantire il ricircolo dell'aria in maniera continua durante tutto l'arco della giornata al fine di preservare la salubrità dell'aria e le corrette condizioni igienico-sanitarie di tutti i locali ciechi del condominio”, è argomento ultroneo e strumentale, in quanto non tiene conto della situazione concreta e non consente nemmeno di ricavare quale pregiudizio potesse derivare dalla decisione di spostare alle 7.00
l'accensione, non essendo nemmeno allegato che nelle precedenti due ore e mezza antelucane vi fosse un afflusso di condomini nei locali ciechi, quali bagni e cucine, tale da rendere necessaria l'accensione dell'aspiratore motorizzato di ventilazione per i locali ciechi in orari in cui è evidente come pressochè tutti dormano.
Da ciò deriva, in ogni caso, che l'impugnata decisione, anche ove non sostituita, non presentasse alcun profilo di annullabilità, men che meno di nullità, da sanare attraverso la seconda deliberazione;
la modifica dell'orario di accensione dell'impianto non costituisce in alcun modo innovazione vietata e tale da far ritenere che la delibera debba considerarsi affetta da nullità, tanto più che, come esposto dagli stessi appellanti nel ricorso in primo grado, in occasione di precedente assemblea del 24.11.2018, “ L'amministratore fa presente, che ad oggi, non vi è agli atti del una delibera assembleare che stabilisca gli orari di CP_1 accensione e spegnimento delle suddette ventole.”
La delibera impugnata, come correttamente addotto dalla parte appellata, ha solo regolamentato i servizi comuni, senza modificare altro che una prassi, in modo da contemperare le asserite necessità degli appellanti, consistenti nell' usufruire anche per parte delle ore notturne dell'impianto di areazione forzata per aspirare odori e umidità, con il desiderio di altri condomini di non subire il disturbo del sonno nelle medesime ore notturne a causa della lamentata rumorosità dell'impianto stesso, il che rientrava nei poteri dell'assemblea di condominio quale potere di disciplinare la gestione dei beni e dei servizi comuni, ai fini della migliore e più razionale utilizzazione di essi da parte dei condomini attraverso l'adozione di diverse modalità concrete di utilizzo .
Ordunque, essendo la delibera valida, sia sotto il punto di vista formale che sostanziale, non possono trovare accoglimento le doglianze avanzate dagli appellanti, per cui la materia del contendere era sicuramente cessata a seguito dell'adozione della seconda delibera confermativa, la quale non doveva rimediare ad alcunchè: la decisione di primo grado, a ben vedere, si rivela persino favorevole agli appellanti, i quali ben potevano incorrere in pronuncia di rigetto con condanna alle spese ed invece sono stati beneficiati dall'altrui condanna al pagamento del 70% delle stesse in virtù del principio di soccombenza virtuale, con decisione non gravata dal . CP_1
pag. 11/13 Su ribadisce, per mera completezza espositiva, che, stante la legittimità di entrambe le delibere, nonché la mancata impugnazione da parte degli originari attori di quella emessa in data 31.07.2021, sostitutiva di quella controversa, si profilava anche un palese difetto di interesse ad agire già prima del giudizio di primo grado, più che la cessata materia del contendere, poiché l'incardinazione di detto giudizio avveniva in data 07.10.2021, ben oltre l'emanazione della seconda delibera assembleare, la quale – si ribadisce – non è stata oggetto di impugnazione.
Pertanto, in alcun modo può trovare accoglimento l'appello, neppure tenuto conto delle conclusioni rassegnate dal CTU nel proprio elaborato peritale, secondo le quali il rumore in parola rientrerebbe nella normale tollerabilità dello stesso, in quanto l'esito della consulenza, postuma rispetto alle assemblee in questione, non rende certamente annullabile la delibera, adottata sulla base di una decisione assunta all'unanimità dai condomini e valida a tutti gli effetti, poiché esente da vizi di irregolarità, né toglie che materia di causa erano solo gli orari di accensione, non la sua continuatività per tutto il giorno.
Le conclusioni del CTU sono state richiamate dagli appellanti, che non hanno depositato comparsa conclusionale, solo con la memoria di replica, nelle quale hanno dedotto di subire ancora oggi gli effetti negativi della deliberazione del 12.06.2021, adottata in violazione dei diritti di proprietà esclusiva del singolo condomino sull'uso comune del servizio di areazione a seguito della riduzione dell'orario di accensione dell'impianto di areazione dato che, in base alle risultanze peritali, l'impianto dovrebbe garantire una accensione continuativa durante l'intera giornata al fine di preservare la salubrità dell'aria e le corrette condizioni igienico- sanitarie di tutti i locali ciechi del (conclusioni del CTU ing. coadiuvato CP_1 Persona_2 dall'Ing. esperto in acustica ambientale). Persona_3
Si rileva, comunque, che (come correttamente spiegato dal e senza contestazioni CP_1 al riguardo) per l'analisi della tollerabilità del rumore prodotto dall'impianto di areazione del
è stata utilizzata dal CTU la Classe ambientale n. IV in luogo della Classe II. CP_1
Ciò è avvenuto erroneamente in quanto, assume l'appellato, “ Il Controparte_1
è situato in una piccola traversa laterale rispetto alla via di accesso a SE ,
[...] comune montano di appena 2.200 abitanti, collocato all'interno della zona vincolata del Parco
Nazionale d'Abruzzo, sicchè l'inserimento del Condominio nella Classe acustica IV, riservata alle Aree di intensa attività umana, è frutto di una svista del CTU, tanto più che il Comune di
SE, con Delibera n. 51 del 30-11-2017 ha adottato il proprio Piano di Classificazione
Acustica del Comune, all'interno del quale l'area su cui insiste il fabbricato condominiale è inserita in classe II.”
Ne deriva che la rumorosità, ove correttamente analizzata in relazione alla classe ambientale II, consentiva di reputare superato il limite assoluto di rumorosità dell'impianto, con conseguente necessità di limitarla, come avvenuto.
In definitiva, l'appello deve essere integralmente respinto.
Tale esito comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R.
115/2002.
pag. 12/13 Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono poste a carico degli appellanti in solido, liquidate, stante il valore indeterminabile, alla luce del DM. n. 147/2022, in complessivi euro 9.991,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
rigetta l'appello e conferma la sentenza gravata;
regola le spese del grado come in parte motiva;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 25.6.2025.
Il Consigliere estensore
Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Francesco S. Filocamo
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
dott. Francesco S. Filocamo – Presidente
dott. Silvia Rita Fabrizio – Consigliere
dott. Alberto Iachini Bellisarii – Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 641/2024 RG, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
11.06.2025, promossa da e rappresentati e difesi dall'Avv. Ida Pandolfi, giusta Parte_1 Parte_2 mandato in calce ad atto di citazione in appello, el. dom. in SE, Via Trento n. 3, presso il suo studio;
Appellanti
contro in persona dell'amministratore p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Zambelli, giusta mandato in atti, el. dom. in
Sulmona, Via A. De Nino n. 8, presso il suo studio;
Appellato
Avverso la sentenza n. 105/2024 pubblicata il 16/05/2024 dal Tribunale di Sulmona nel procedimento civile n. 706/2021, avente ad oggetto annullamento di delibera assembleare.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Non precisate da entrambe le parti nel termine assegnato ex lege con ordinanza del
28.11.2024.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Sulmona così ebbe a decidere:
PQM
:
“Il Tribunale di Sulmona, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario dott. Angelo Di Francescantonio, definitivamente pronunciando nella causa n. 706/2021 R.G., ogni altra domanda, difesa ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara per i motivi esposti la cessazione della materia del contendere;
2. condanna il convenuto, in persona dell'amministratore pro tempore al CP_1 pagamento in favore degli attori delle spese processuali che liquida in € 165,90 per rimborso contributo unificato ed in € 1.808,80 per compenso professionale di avvocato (già operata la compensazione parziale del 30%), oltre rimb. 15% spese forfettarie, IVA e CAP nella misura e come per legge.
3. Pone le spese della CTU, già precedentemente liquidate nel corso del giudizio, definitivamente per il 30% a carico degli attori e per il 70% a carico del CP_1 convenuto”.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo Giudice.
“1. Visto l'atto di citazione ritualmente notificato, con il quale i signori e Parte_1 impugnavano dinanzi questo Tribunale la deliberazione assunta in data 12 Parte_2 giugno 2021, in seconda convocazione, dall'assemblea del , Controparte_1 assenti gli odierni attori-codomini, con la quale, in ordine al punto n. 4 dell'ordine del giorno
(“Rumorosità dell'impianto di aereazione forzata condominiale;
analisi degli interventi effettuati;
eventuale sostituzione dell'impianto con altro di ultima generazione”), veniva deliberato di posticipare l'accensione dell'impianto di aereazione forzata condominiale alle ore
07.00 e di mantenere il medesimo orario per lo spegnimento, convenendo in giudizio il predetto condominio al fine di sentir:
a. nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nulla o comunque annullabile la delibera assembleare in data 12/06/2021 relativamente al punto n. 4 all'ordine del giorno: “Rumorosità dell'impianto di aereazione forzata condominiale;
analisi degli interventi effettuati;
eventuale sostituzione dell'impianto con altro di ultima generazione;
b. condannare il al pagamento delle spese, competenze ed oneri di giudizio. CP_1
2. A sostegno della spiegata impugnazione, gli attori, dopo aver premesso di essere proprietari di un appartamento sito al piano primo del ove risiedono ed Controparte_1 abitano tutto l'anno, e che nel predetto condominio è installato un aspiratore motorizzato di ventilazione per i locali ciechi degli appartamenti quali bagni e cucine, che, fino al giorno 12 giugno 2021, entrava in funzione alle ore 4,30 di mattina e rimaneva in funzione fino alle ore
23,30, deducevano in sintesi: a.) che l'assemblea del convenuto (assente parte CP_1 attrice), riunitasi in seconda convocazione in data 14 giugno 2021, deliberava in merito al punto 4 all'ordine del giorno e con la maggioranza di 416,35 millesimi, di posticipare l'accensione dell'impianto di aereazione forzata condominiale alle ore 07.00 e di mantenere il medesimo orario per lo spegnimento;
b.) che la riduzione dell'orario di accensione giornaliera del predetto impianto di areazione deliberata dall'assemblea condominiale, contravveniva alle norme igieniche e sanitarie vigenti, con pregiudizio per i diritti degli odierni attori sull'uso dei servizi comuni;
c. che l'assemblea, convocata dall'amministratore a seguito di una segnalazione di rumorosità del predetto impianto nelle ore notturne, fatta pervenire dal condomino (come specificato nel verbale), nel modificare l'orario di accensione Parte_3 dell'impianto di aereazione forzata, aveva deliberato non in conformità al 4 punto dell'ordine pag. 2/13 del giorno per il fatto che, la stessa aveva modificato l'orario di accensione del predetto impianto, senza che nell'ordine di giorno se ne prevedesse l'esame e l'assunzione di provvedimenti in merito, sicché tale decisione aveva comportato un ampliamento del deliberato rispetto all'o.d.g.; d. che la decisione era stata assunta dall'assemblea per “garantire il riposo notturno della condomina , pur nella consapevolezza di arrecare Parte_3 nocumento ad altri condomini quali gli odierni attori che risiedevano stabilmente nel condominio, contrariamente alla condomina che vi soggiornava saltuariamente;
e. Parte_3 che la decisione dell'assemblea era stata adottata senza nemmeno verificare il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose dell'impianto lamentate dalla condomina f. Parte_3 che la modifica dell'orario di accensione dell'impianto, con sacrificio dei diritti individuali anche di un solo condomino, costituiva nel caso di specie innovazione asseritamente vietata, sicché la delibera impugnata era da considerarsi nulla;
g. che la procedura di mediazione obbligatoria attivata preventivamente dagli odierni istanti per pervenire ad una soluzione conciliativa sulla questione dell'orario di accensione dell'impianto, dopo il primo incontro dinanzi al mediatore in data 06.09.2021, si era concluso con redazione di un verbale negativo.
3. Vista la comparsa di costituzione con la quale il resisteva Controparte_1 alla domanda azionata dinanzi al Tribunale, eccependo in via sintetica: a. l'intervenuta cessazione della materia del contendere per mancata impugnazione della delibera condominiale del 31 luglio 2021 regolarmente comunicata ai condomini assenti quali gli odierni istanti, con la quale, al punto 9), i condomini avevano confermato nuovamente la regolamentazione degli orari di accensione e spegnimento dell'impianto di areazione come statuito dalla precedente delibera impugnata nel presente giudizio;
b. l'infondatezza della domanda in relazione alla asserita nullità della delibera impugnata per mancata indicazione dell'oggetto della delibera nell'ordine del giorno ed alla asserita violazione dei loro diritti inviolabili.
4. Ha pertanto chiesto nel merito di rigettare integralmente le richieste di controparte in quanto infondate sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese ed onorari di giudizio.”
Espletata l'istruttoria, la causa veniva decisa come sopra indicato.
La sentenza è stata impugnata da e (i quali ne hanno Parte_1 Parte_2 chiesto la totale riforma) il giorno 4.07.2024 per motivi che si andranno ad esaminare.
Il costituitosi, ha chiesto il rigetto del gravame con contestuale conferma Controparte_1 del provvedimento oggetto di censura, contestando, senza proporre appello incidentale, il provvedimento in parola nella parte in cui poneva a suo carico il 70% delle spese di lite, in virtù di una sua soccombenza virtuale.
Con ordinanza del giorno 28.11.2024 questa Corte fissava davanti al collegio l'udienza al giorno
11.06.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per la rimessione della causa in decisione.
A tanto, quindi, si provvede in esito a detta udienza.
pag. 3/13 MOTIVI DELLA DECISIONE
PRIMO MOTIVO DI APPELLO: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME CHE
DISCIPLINANO IL PRINCIPIO DELLA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
1.Il Tribunale ha ritenuto cessata la materia del contendere sulla scorta del dato per cui la delibera per cui è causa, del 12 giugno 2021, veniva sostituita con successiva ed ulteriore delibera adottata il 31 luglio 2021, a seguito di contestazione degli originari attori, condannando il convenuto al parziale rimborso delle spese di lite, col ritenere quanto segue.
“8. Rilevato che, nel caso di specie, la delibera del 12 giugno 2021 in esame, impugnata dagli attori relativamente al punto contrassegnato dal numero 4) dell'ordine del giorno
(“Rumorosità dell'impianto di aereazione forzata condominiale;
analisi degli interventi effettuati;
eventuale sostituzione dell'impianto con altro di ultima generazione;
determinazioni”), come risulta comprovato dal convenuto, risulta effettivamente CP_1 sostituita con altra successiva deliberazione - divenuta peraltro definitiva per mancanza di impugnazione della stessa – adottata dal convenuto in data 31 luglio 2021, che ha CP_1 confermato (al punto contraddistinto col n. 9) dell'ordine del giorno (“Rumorosità dell'impianto di aereazione condominiale;
lettura delle comunicazioni pervenute;
eventuale ricerca di soluzioni;
determinazioni”) quanto già deciso (al predetto n. 4) con la delibera impugnata, sicché deve senz'altro dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
9. Invero, come è notorio, è stato più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità che, la sostituzione della deliberazione oggetto di causa, con altra adottata successivamente che abbia provveduto sui medesimi argomenti della delibera impugnata, facendo venir meno la stessa materia dell'insorgente contrasto, comporti la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
10. Difatti costituisce principio consolidato, cui deve darsi seguito in questa sede, quello per cui
“In tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'articolo 2377, comma 8, del codice civile dettato in tema di società di capitali, rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese ad una valutazione di soccombenza virtuale. La cessazione della materia contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell'impugnazione ex articolo 1137 del codice civile, in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione” (cfr. Cass. civ. sez. VI, 21/06/2022, n.
20005; nel medesimo senso si veda Cass. civ. sez. VI, 08/06/2020, n. 10847; Cass. civ. sez. VI,
11/08/2017, n. 20071; Cass. civ. sez. II, 28/06/2004, n. 11961; Corte appello Milano sez. III,
05/05/2022, n. 1503; Tribunale Napoli sez. IV, 08/09/2022, n. 7921; Tribunale Torino sez. VIII,
14/04/2023, n. 1617; Tribunale Roma sez. V, 08/01/2020).
11. Dunque nelle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di delibere assembleare, come nel caso in esame, si verifica la cessazione della materia del contendere ogni qualvolta pag. 4/13 l'assemblea di condominio, regolarmente convocata, abbia provveduto ad emettere una nuova delibera sui medesimi argomenti oggetto di impugnazione producendo sostanzialmente un atto sostitutivo di quello impugnato in quanto presuntivamente invalido.
12. Ciò posto, nel caso in esame, l'avvenuta sostituzione della delibera impugnata con la nuova deliberazione del 31 luglio 2021 che ha provveduto sostanzialmente sui medesimi argomenti della delibera impugnata in punto di “Rumorosità dell'impianto di aereazione condominiale
(…)”, avendo rimosso l'iniziale causa di invalidità, alla luce del richiamato principio, determina la cessazione della materia del contendere del presente procedimento.
13. In definiva, alla luce delle considerazioni finora svolte, discende, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda giudiziale, restando quindi il solo dovere del giudice, in mancanza di un diverso accordo tra le parti in causa (che in questo caso manca), di valutare la soccombenza virtuale e di statuire in conseguenza sulle spese di lite”.
Gli appellanti con il primo motivo di gravame contestano la erroneità del provvedimento censurato nella parte in cui dichiara cessata la materia del contendere assumendo che, per verificarsi la cessazione della materia del contendere, è necessario che il secondo deliberato modifichi le decisioni del primo in senso conforme a quanto richiesto dal che CP_1 impugna e non anche quando reiteri o comunque adotti una decisione nello stesso senso della precedente, presupponendo la stessa il sopravvenire di una situazione che consenta di ritenere risolta o superata la lite insorta tra le parti, sì da comportare il venir meno dell'interesse a una decisione sul diritto sostanziale dedotto in giudizio.
Ne doveva derivare che il secondo deliberato del 31.07.2021, non impugnato, avrebbe dovuto modificare le decisioni del primo in senso conforme a quanto richiesto dagli originari attori, ovvero rimuovendo la iniziale causa di invalidità.
Secondo gli appellanti, invece, la seconda delibera non impugnata si era limitata a confermare gli orari in precedenza stabiliti nella prima delibera senza entrare nel dettaglio dell'orario di accensione e spegnimento, rimasto tra l'altro invariato rispetto a quello stabilito mediante la delibera contestata.
Pertanto, a detta degli impugnanti, il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che la seconda delibera avesse sostituito la prima, senza considerare il contenuto identico delle due e la dicitura riportata nel verbale dell'assemblea del 31.07.21, la quale al punto n. 9 dell'o.d.g. sanciva che “l'assemblea conferma gli orari precedentemente stabiliti in occasione dell'assemblea del 12.06.21”.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO: SULLA NON CONFORMITÀ DEL DELIBERATO IN DATA
12.06.2021 AL PUNTO N. 4) DELL'ORDINE DEL GIORNO.
Mediante il secondo motivo di censura gli appellanti lamentano come errata la statuizione del giudice di prime cure in quanto non avrebbe preso in debita considerazione il contenuto della prima delibera, la quale, nonostante il punto n. 4 dell'ordine del giorno non riguardasse l'orario di accensione e spegnimento dell'impianto di areazione, ma solo la “Rumorosità
pag. 5/13 dell'impianto di areazione forzata condominiale;
analisi degli interventi effettuati, eventuale sostituzione dell'impianto con altro di ultima generazione, determinazione”, aveva deliberato sulla posticipazione dell'accensione dell'impianto alle ore 7:00.
Ciò doveva comportare la nullità e/o annullabilità della deliberazione assembleare adottata il
12.06.2021 per la non conformità del deliberato a quanto indicato al punto 4) all'ordine del giorno della convocazione.
Sostengono gli appellanti che, come emerge dalla documentazione in atti (convocazione e verbale di assemblea 12.06.2021), al punto 4) dell'ordine del giorno si legge: "Rumorosità dell'impianto di areazione forzata condominiale;
analisi degli interventi effettuati, eventuale sostituzione dell'impianto con altro di ultima generazione, determinazioni”, mentre l'assemblea condominiale ha discusso e deliberato di posticipare l'accensione dell'impianto alle ore 07.00 e di mantenere il medesimo orario per lo spegnimento.
Inoltre, solo in sede di discussione l'amministratore ha comunicato di aver ricevuto una segnalazione sulla rumorosità dell'impianto dalla condomina e a tal riguardo Parte_3
l'assemblea, “al fine di garantire il riposo notturno della medesima condomina ed evitare potenziali richieste giudiziarie per il danno lamentato”, ha deliberato per la modifica dell'orario di accensione dell'impianto.
Se l'amministratore avesse messo all'ordine del giorno anche la questione della “modifica dell'orario di accensione dell'impianto” essi appellanti sarebbero stati informati e avrebbero potuto decidere se partecipare o meno all'assemblea, visto che la discussione verteva su argomento avente ad oggetto questioni che incidevano sulla gestione di un servizio condominiale e sugli interessi dei singoli condomini.
Sarebbe, pertanto, errata la decisione per la quale "il deliberato sullo spostamento dell'orario di accensione dell'impianto di aereazione forzata condominiale altro non è che il possibile sviluppo dell'esame e della discussione dell'argomento relativo alla rumorosità del predetto impianto ed alle determinazioni da assumere di cui al citato punto 4 dell'ordine del giorno”.
Nella fattispecie in esame, non poteva sostenersi che l'assemblea convocata al fine di deliberare sulla eventuale sostituzione dell'impianto di areazione con altro di ultima generazione potesse legittimamente giungere a deliberare la riduzione dell'orario di accensione di un impianto di areazione, che invece deve garantire il ricircolo dell'aria in maniera continua durante tutto l'arco della giornata al fine di preservare la salubrità dell'aria e le corrette condizioni igienico-sanitarie di tutti i locali ciechi del . È del tutto CP_1 evidente come le conseguenze della riduzione dell'orario di accensione, senza che nell'ordine di giorno se ne prevedesse l'esame e l'assunzione di provvedimenti in merito, abbia inciso negativamente sui diritti inviolabili degli appellanti sull'utilizzo di un servizio comune indispensabile.
In ciò, secondo gli appellanti, consisterebbe il vizio che doveva comportare l'annullabilità della delibera, non sanato dall'adozione della seconda delibera.
L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
pag. 6/13 Stante la stretta correlazione intercorrente tra i due motivi di censura, gli stessi possono essere trattati congiuntamente.
Anzitutto, va premesso che nella specie il giudice di prime cure ha richiamato consolidati principi in materia di cessazione della materia del contendere.
Giova ribadire che la stessa si ritiene verificata, secondo orientamento giurisprudenziale granitico in tal senso, qualora, in tema di impugnazione delle delibere condominiali, si sia avuta la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge: ciò, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali, a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti della deliberazione impugnata, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità.
Rimane impregiudicata soltanto la pronuncia finale sulle spese (a differenza, peraltro, di quel che espressamente statuisce il medesimo comma 8 dell'articolo 1377 del Cc, nel testo successivo al Dlgs. n. 6 del 2003, il quale dispone che "... il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società..."), affidata ad una valutazione di soccombenza virtuale.
La cessazione della materia contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell'impugnazione ex articolo 1137 del c.c., in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui é proposta l'azione, ma anche al momento della decisione (Cassazione civile sez. VI, 08/06/2020, n.10847).
Vedasi, da ultimo, Cassazione Civile Ord. Sez. 2 n. 16397 del 18.6.2025:” Secondo
l'orientamento consolidato di questa Corte, in tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali (tra le tante, Cass. 21 febbraio 2023, n. 5319), rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese ad una valutazione di soccombenza virtuale. La cessazione della materia contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell'impugnazione ex art. 1137 c.c., in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione.
Per la verità, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge determina la cessazione della materia del contendere a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto, e che, cioè, provveda sui medesimi argomenti della deliberazione impugnata, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità (Cass.
8 giugno 2020, n. 10847; Cass. 11 agosto 2017, n. 2017).
pag. 7/13 Se, invece, l'assemblea, nella sua autonomia, revoca una precedente deliberazione, nel frattempo impugnata, e ne adotta una nuova, non coincidente però con la prima, non si pone la questione della rinnovazione sanante con effetti retroattivi ai sensi del citato art. 2377 c.c., giacché alla delibera revocata non è più ricollegabile alcun effetto, mentre gli effetti della seconda decorrono soltanto da quando essa sia stata assunta. In tal caso, la revoca della delibera impugnata giustifica la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Quando, dunque, nel corso del giudizio di impugnativa sopravviene la sostituzione della delibera oggetto di domanda, spetta al giudice verificare la avvenuta rimozione della precedente causa di invalidità ed accertare se la deliberazione ratificante sia immune da vizi, anche se contro di essa non sia stata proposta autonoma impugnazione.
Soltanto se la sostituzione della originaria deliberazione abbia privato di ogni efficacia quella, assorbendone il contenuto, la più recente viene a porsi come nuova fonte del rapporto o della situazione giuridica già costituiti.
Il condomino impugnante può, quindi, ritenersi spogliato dell'interesse ad opporsi all'iniziale delibera quando la nuova decisione dell'assemblea porta con sé una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella posta a fondamento della sperimentata azione ex art. 1137 c.c., tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza da pronunciare.
Del tutto diverso è il caso in cui, in pendenza del giudizio di impugnazione di una prima delibera, subentri una seconda delibera meramente confermativa di quella iniziale, semmai proprio allo scopo di eludere gli effetti della originaria impugnativa. La sopravvenuta delibera dell'assemblea di condominio meramente confermativa di quella sub iudice non solo non smentisce la permanente utilità della sentenza da rendere, ma neppure va impugnata di nuovo dal condomino leso, in quanto mancante di un carattere autonomamente lesivo. ………….
Deve pertanto enunciarsi il seguente principio di diritto: quando nel corso del giudizio di impugnazione di deliberazione condominiale, la delibera impugnata viene sostituita con altra adottata dall'assemblea avente identico contenuto, previa rimozione dell'iniziale causa di invalidità, e il giudice dichiara perciò cessata la materia del contendere, contro tale pronunzia la parte può dolersi in sede di gravame solo contestando l'esistenza del presupposto per emetterla o la regolamentazione delle spese di lite, risultandole invece precluso per difetto di interesse ogni altro motivo di censura, ed in particolare quelli attinenti al merito della causa, ovvero, nella specie, quelli attinenti ai profili di invalidità della medesima deliberazione. “
Nel caso in esame si rileva come la seconda delibera ha reiterato una decisione meramente confermativa della precedente delibera del 12 giugno 2021.
Gli appellanti hanno, però, impugnato la delibera del 12 giugno 2021 solo il 7.10.2021, senza impugnare quella del 31 luglio 2021 che regolava allo stesso modo l'orario di accensione e spegnimento dell'impianto di ventilazione condominiale.
Ne doveva derivare, ad avviso di questa Corte, che, alla luce della adozione della delibera del
31 luglio 2021, nemmeno andasse dichiarata cessata la materia del contendere, dato che la seconda decisione non è intervenuta in corso di giudizio, ma prima ancora della sua pag. 8/13 introduzione: ciò rendeva palese come gli attori, oggi appellanti, non avevano l'interesse ad agire in giudizio perché, in ogni caso, la decisione non avrebbe inficiato la seconda delibera assembleare.
In ogni caso, anche a voler ritenere applicabili i principi giurisprudenziali suesposti, si ha che l'orientamento in base al quale la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge determina la cessazione della materia del contendere solo nel caso in cui si provveda sui medesimi argomenti della deliberazione impugnata, facendo venir meno l'iniziale causa di invalidità, si ha che essi non sono stati violati in quanto, ad avviso di questa Corte, la prima delibera non comportava vizio alcuno che dovesse essere rimosso.
In primo luogo, risulta che in data 14.05.2021 veniva inoltrata formale convocazione, mediante pec, ad entrambi gli odierni appellanti dallo , convocazione con la quale Controparte_2 venivano resi edotti che in assemblea sarebbe stato affrontato, al punto 4 dell'ordine del giorno, il problema della “Rumorosità dell'impianto di areazione forzata condominiale;
analisi della sostituzione dell'impianto con altro di ultima generazione;
determinazioni”.
L'art. 66, III comma, disp. att. c.c. dispone che l'avviso di convocazione debba contenere la
"specifica indicazione dell'ordine del giorno" e che "in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'art. 1137 del codice civile su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati".
Ciò comporta, in primo luogo, che gli odierni appellanti, regolarmente convocati e rimasti volontariamente assenti, nemmeno potevano impugnare la delibera.
Anche a voler reputare diversamente, non è ravvisabile alcuna non conformità del deliberato a quanto indicato al punto 4) dell'ordine del giorno indicato nella convocazione.
Questa Corte rileva che dal verbale allegato in atti si evince che “L'assemblea al fine di contenere il danno lamentato dalla condomina ed esporsi a potenziali richieste giudiziarie, delibera, all'unanimità, sin da ora di posticipare l'accensione dell'impianto alle ore 7.00 e di mantenere il medesimo orario per lo spegnimento”, ciò a seguito di regolare costituzione dell'assemblea “essendo intervenuti o rappresentati per delega nr. 11 condomini su un totale di nr. 25 convocati, per complessivi millesimi 392,58 del valore totale”.
Dunque, non vi è alcuna invalidità formale della delibera controversa, essendo stata la decisione adottata all'unanimità da parte di tutti i condomini presenti in seconda convocazione.
Quanto al merito della decisione assembleare, essa, come rilevato in primo grado, al punto 4) dell'ordine del giorno prevedeva la discussione sulla “Rumorosità dell'impianto di areazione forzata condominiale” con le successive determinazioni, tra le quali non poteva non rientrare la decisione di posticipare l'accensione dell'impianto dalle 4.30 (come sino ad allora avvenuto), alle 7.00, al fine di ridurre la fascia oraria della rumorosità: appare evidente che ciò era una decisione rientrante nella questione della rumorosità, adottata in seguito ai non prevedibili sviluppi della discussione assembleare, ma certamente attinente all'oggetto indicato pag. 9/13 nell'ordine del giorno, che non doveva elencare specificamente tutti gli argomenti da trattare, ossia non doveva di certo contenere, quale punto specifico, la “modifica dell'orario di accensione dell'impianto”, peraltro limitata a sole due ore e mezza, il che non si vede come possa aver minimamente leso, addirittura, i diritti inviolabili degli appellanti.
Giova osservare che, in tema di validità di una delibera assembleare, come correttamente evidenziato dal primo giudice nel provvedimento gravato, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che “Affinché la delibera di un'assemblea condominiale sia valida è necessario che l'avviso di convocazione elenchi, sia pure in modo non analitico e minuzioso, specificamente gli argomenti da trattare sì da far comprendere i termini essenziali di essi e consentire agli aventi diritto le conseguenti determinazioni anche relativamente alla partecipazione alla deliberazione. In particolare, la disposizione dell'art. 1105 comma 3 c.c., applicabile anche in materia di condominio di edifici, la quale prescrive che tutti i partecipanti debbano essere preventivamente informati delle questioni e delle materie sulle quali sono chiamati a deliberare, non comporta che nell'avviso di convocazione debba essere prefigurato lo sviluppo della discussione ed il risultato dell'esame dei singoli punti da parte dell'assemblea.
L'accertamento della completezza o meno dell'ordine del giorno di un'assemblea condominiale
– nonché della pertinenza della deliberazione dell'assemblea al tema in discussione indicato nell'ordine del giorno contenuto nel relativo avviso di convocazione - è poi demandato all'apprezzamento del giudice del merito insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato”.
Nella specie, inoltre, se è vero che nel punto n. 4 dell'o.d.g. già menzionato veniva indicato in modo sommario “Rumorosità dell'impianto di areazione forzata condominiale;
analisi degli interventi effettuati, eventuale sostituzione dell'impianto con altro di ultima generazione, determinazione”, meritevole di attenzione risulta essere la circostanza per cui il problema della rumorosità dell'impianto era stato sollevato in precedenza, nel 2018 da un altro condomino, Per_ tale
A tal proposito, il verbale assembleare redatto il 24.11.2018 al punto 2 indicava:
“L'amministratore comunica all'assemblea di aver ricevuto tramite Pec, due diffide dall'Avv.
Pandolfi, delle quali se ne dà lettura all'assemblea, per conto dei condomini
[...] Per_
poiché nel mese di Agosto, dopo essere stato contattato dal condomino il Pt_4 quale lamentava disturbi del sonno causati dal rumore prodotto dalle ventole di aspirazione forzata presenti nei bagni delle unità immobiliari, ha provveduto a posticipare di circa quattro ore l'orario di accensione precedentemente stabilito alle 4:30 con spegnimento alle 23:30.
Subito dopo aver ricevuto la prima lettera di diffida, l'amministratore posticipava l'orario di accensione alle ore 6:30, ciò per cercare una soluzione conciliativa, ma, la seconda missiva ricevuta imponeva il ripristino dell'accensione alle 4:30. L'amministratore fa presente che ad oggi non vi è agli atti del una delibera assembleare che stabilisca gli orari di CP_1 accensione e spegnimento delle suddette ventole […]”
Se ne evince, incontrovertibilmente, che il problema della rumorosità degli impianti in questione, risalente nel tempo, era già stato discusso e regolato con la diversificazione degli orari di accensione, per cui era da presumersi che a non diversa decisione si potesse pervenire pag. 10/13 anche il 12.6.2021, con la precisazione che, non avendo il espressamente stabilito CP_1 gli orari di accensione con precedente delibera, la loro variazione non poteva costituire una causa di invalidità della decisione del giugno 2021 che dovesse, pertanto, essere rimossa con la decisione di luglio.
Né gli appellanti, a ben vedere, si erano mai lamentati del fatto che sino ad allora l'impianto fosse comunque spento dalle 23.30 alla 4.30 del giorno successivo, sicchè assumere che l'accensione di un impianto di areazione “deve garantire il ricircolo dell'aria in maniera continua durante tutto l'arco della giornata al fine di preservare la salubrità dell'aria e le corrette condizioni igienico-sanitarie di tutti i locali ciechi del condominio”, è argomento ultroneo e strumentale, in quanto non tiene conto della situazione concreta e non consente nemmeno di ricavare quale pregiudizio potesse derivare dalla decisione di spostare alle 7.00
l'accensione, non essendo nemmeno allegato che nelle precedenti due ore e mezza antelucane vi fosse un afflusso di condomini nei locali ciechi, quali bagni e cucine, tale da rendere necessaria l'accensione dell'aspiratore motorizzato di ventilazione per i locali ciechi in orari in cui è evidente come pressochè tutti dormano.
Da ciò deriva, in ogni caso, che l'impugnata decisione, anche ove non sostituita, non presentasse alcun profilo di annullabilità, men che meno di nullità, da sanare attraverso la seconda deliberazione;
la modifica dell'orario di accensione dell'impianto non costituisce in alcun modo innovazione vietata e tale da far ritenere che la delibera debba considerarsi affetta da nullità, tanto più che, come esposto dagli stessi appellanti nel ricorso in primo grado, in occasione di precedente assemblea del 24.11.2018, “ L'amministratore fa presente, che ad oggi, non vi è agli atti del una delibera assembleare che stabilisca gli orari di CP_1 accensione e spegnimento delle suddette ventole.”
La delibera impugnata, come correttamente addotto dalla parte appellata, ha solo regolamentato i servizi comuni, senza modificare altro che una prassi, in modo da contemperare le asserite necessità degli appellanti, consistenti nell' usufruire anche per parte delle ore notturne dell'impianto di areazione forzata per aspirare odori e umidità, con il desiderio di altri condomini di non subire il disturbo del sonno nelle medesime ore notturne a causa della lamentata rumorosità dell'impianto stesso, il che rientrava nei poteri dell'assemblea di condominio quale potere di disciplinare la gestione dei beni e dei servizi comuni, ai fini della migliore e più razionale utilizzazione di essi da parte dei condomini attraverso l'adozione di diverse modalità concrete di utilizzo .
Ordunque, essendo la delibera valida, sia sotto il punto di vista formale che sostanziale, non possono trovare accoglimento le doglianze avanzate dagli appellanti, per cui la materia del contendere era sicuramente cessata a seguito dell'adozione della seconda delibera confermativa, la quale non doveva rimediare ad alcunchè: la decisione di primo grado, a ben vedere, si rivela persino favorevole agli appellanti, i quali ben potevano incorrere in pronuncia di rigetto con condanna alle spese ed invece sono stati beneficiati dall'altrui condanna al pagamento del 70% delle stesse in virtù del principio di soccombenza virtuale, con decisione non gravata dal . CP_1
pag. 11/13 Su ribadisce, per mera completezza espositiva, che, stante la legittimità di entrambe le delibere, nonché la mancata impugnazione da parte degli originari attori di quella emessa in data 31.07.2021, sostitutiva di quella controversa, si profilava anche un palese difetto di interesse ad agire già prima del giudizio di primo grado, più che la cessata materia del contendere, poiché l'incardinazione di detto giudizio avveniva in data 07.10.2021, ben oltre l'emanazione della seconda delibera assembleare, la quale – si ribadisce – non è stata oggetto di impugnazione.
Pertanto, in alcun modo può trovare accoglimento l'appello, neppure tenuto conto delle conclusioni rassegnate dal CTU nel proprio elaborato peritale, secondo le quali il rumore in parola rientrerebbe nella normale tollerabilità dello stesso, in quanto l'esito della consulenza, postuma rispetto alle assemblee in questione, non rende certamente annullabile la delibera, adottata sulla base di una decisione assunta all'unanimità dai condomini e valida a tutti gli effetti, poiché esente da vizi di irregolarità, né toglie che materia di causa erano solo gli orari di accensione, non la sua continuatività per tutto il giorno.
Le conclusioni del CTU sono state richiamate dagli appellanti, che non hanno depositato comparsa conclusionale, solo con la memoria di replica, nelle quale hanno dedotto di subire ancora oggi gli effetti negativi della deliberazione del 12.06.2021, adottata in violazione dei diritti di proprietà esclusiva del singolo condomino sull'uso comune del servizio di areazione a seguito della riduzione dell'orario di accensione dell'impianto di areazione dato che, in base alle risultanze peritali, l'impianto dovrebbe garantire una accensione continuativa durante l'intera giornata al fine di preservare la salubrità dell'aria e le corrette condizioni igienico- sanitarie di tutti i locali ciechi del (conclusioni del CTU ing. coadiuvato CP_1 Persona_2 dall'Ing. esperto in acustica ambientale). Persona_3
Si rileva, comunque, che (come correttamente spiegato dal e senza contestazioni CP_1 al riguardo) per l'analisi della tollerabilità del rumore prodotto dall'impianto di areazione del
è stata utilizzata dal CTU la Classe ambientale n. IV in luogo della Classe II. CP_1
Ciò è avvenuto erroneamente in quanto, assume l'appellato, “ Il Controparte_1
è situato in una piccola traversa laterale rispetto alla via di accesso a SE ,
[...] comune montano di appena 2.200 abitanti, collocato all'interno della zona vincolata del Parco
Nazionale d'Abruzzo, sicchè l'inserimento del Condominio nella Classe acustica IV, riservata alle Aree di intensa attività umana, è frutto di una svista del CTU, tanto più che il Comune di
SE, con Delibera n. 51 del 30-11-2017 ha adottato il proprio Piano di Classificazione
Acustica del Comune, all'interno del quale l'area su cui insiste il fabbricato condominiale è inserita in classe II.”
Ne deriva che la rumorosità, ove correttamente analizzata in relazione alla classe ambientale II, consentiva di reputare superato il limite assoluto di rumorosità dell'impianto, con conseguente necessità di limitarla, come avvenuto.
In definitiva, l'appello deve essere integralmente respinto.
Tale esito comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R.
115/2002.
pag. 12/13 Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono poste a carico degli appellanti in solido, liquidate, stante il valore indeterminabile, alla luce del DM. n. 147/2022, in complessivi euro 9.991,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
rigetta l'appello e conferma la sentenza gravata;
regola le spese del grado come in parte motiva;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 25.6.2025.
Il Consigliere estensore
Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Francesco S. Filocamo
pag. 13/13