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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 06/10/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 923/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ISERNIA
composto dai magistrati: dott.ssa Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente dott.ssa Simona Di Paolo giudice rel. dott. Marco Ponsiglione giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 923/2021, vertente
TRA
nata a [...] il [...], difesa dall'avv.to Mariafederica Parte_1
Di Libero, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Cassino (IS) alla via Riccardo da San Germano n. 51;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], difeso dall'avv.to Controparte_1
RD ZI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Isernia alla Via Libero
Villone n. 1;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Isernia
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note trasmesse per l'udienza del 11.9.2025 sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 7
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto il 23.9.2019 ha chiesto la pronuncia della separazione Parte_1 con addebito dal coniuge, , con cui aveva contratto matrimonio in regime di Controparte_1 separazione dei beni in Venafro il 7.8.2010 e dal quale sono nate le figlie , nata a Persona_1
Capua il 22.09.2012 e , nata a [...] l'[...]. Ha chiesto inoltre l'affido Persona_2 delle figlie minori, l'assegnazione della casa coniugale ed il riconoscimento in suo favore di un congruo assegno mensile di mantenimento per le due figlie minori a carico del sig. CP_1
.
[...]
La parte ricorrente ha rappresentato che il sig. si era reso protagonista di spiacevoli CP_1 episodi a danno della moglie, si era appropriato indebitamente di € 60.500,00, prelevati dal conto corrente dell'attività di farmacia della ricorrente, si era intestato degli immobili adducendo motivi contabili e fiscali e aveva partecipato a sua insaputa ad un'asta giudiziaria per l'acquisto di un immobile a San Salvo, oltre ad aver stipulato una polizza assicurativa sulla vita, sempre all'insaputa della ricorrente e falsificandone la firma, con la Alleanza ass.ni ag. di
Boiano con un premio annuo di € 3000,00 che prelevava dal conto della farmacia.
Si è costituito il resistente aderendo alla sola domanda di separazione, con Controparte_1 addebito alla moglie, chiedendo a carico della stessa un assegno di mantenimento in suo favore e chiedendo che le figlie minori vengano affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento paritetico e spese straordinaria a carico totale della madre.
La parte resistente ha inoltre contestato la ricostruzione fattuale di parte ricorrente, rappresentando di aver sempre collaborato nella farmacia della moglie, anche con i propri risparmi, sino all'acquisto del centro medico, al fine di aumentare la clientela della farmacia, con conseguente costituzione dell'impresa familiare a partire dal 1/1/2016 e con riconoscimento del 49 % dei profitti in suo favore. Detta impresa sarebbe, poi, cessata con l'atto del 28/12/18, per solo volere della moglie.
All'udienza del 5.12.2019 il Presidente ha stabilito l'affidamento condiviso delle figlie minori, con collocazione prevalente presso la madre, cui ha assegnato la casa coniugale;
ha regolato il diritto di visita del padre e della madre;
ha disposto a carico del , disoccupato Controparte_1 ma con rendite immobiliari, il versamento in favore delle figlie di complessivi € 300,00 mensili, (€ 150,00 per ciascuna delle figlie), con spese straordinarie a carico di entrambi i genitori, nella misura del 20% a carico del padre e dell'80% a carico della madre e un assegno pagina 2 di 7 di mantenimento a carico della moglie, farmacista, in favore del marito di € 700,00 rimettendo le parti davanti al giudice istruttore per il prosieguo della causa.
Con sentenza n. 239/2022 il Tribunale di Isernia ha pronunciato sullo status e rimesso la causa dinanzi al giudice istruttore. La causa è stata istruita mediante escussione testimoniale e indagini da parte della Guardia di Finanza e, all'udienza del 11.9.2025, è stata, infine, trattenuta in decisione senza concedere i termini ex art. 190 c.p.c. non richiesto da parte ricorrente (unica ad aver depositato note di udienza).
***
Essendo già stata pronunciata in corso di causa sentenza parziale relativa allo status, il thema disputandum resta circoscritto alla determinazione delle condizioni regolatrici del mutato assetto coniugale, dell'affidamento e del mantenimento dei figli minori e alla debenza o meno dell'assegno di mantenimento nei confronti del coniuge.
***
Riguardo alla domanda di addebito della separazione, svolta da entrambe le parti, parte ricorrente rappresenta che la crisi coniugale sia da ascrivere al mutamento caratteriale del marito e alle sue condotte, avendo dovuto subire, nel tempo, umiliazioni ed aggressioni verbali e fisiche, nonché alle operazioni economiche, attuate dal marito all'insaputa della moglie;
parte resistente, di contro, adduce la responsabilità della crisi matrimoniale alla moglie, per averlo cacciato dal posto di lavoro e dalla casa coniugale e per averlo sminuito in quanto, a differenza della , non laureato. Pt_1
Orbene, è noto che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco). Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. I, 17 maggio 2017, n. 12392). Grava, a tal fine, sul coniuge che chiede la pronuncia di addebito assolvere a tale onere probatorio, poiché solo così facendo il giudice potrà ritenere che il motivo della separazione sia riconducibile al coniuge inadempiente ed emettere, pertanto, una pronuncia in tal senso. Invero, nel caso di specie, è certo che la condotta posta in essere dalla moglie, consistente nell'aver cacciato il pagina 3 di 7 marito dal luogo di lavoro e dalla casa coniugale, lungi dal potersi considerare la causa della disgregazione coniugale, sia, invece, l'effetto della crisi già in atto.
Sicchè è certamente da rigettare la domanda di addebito svolta dal nei confronti della CP_1
. Pt_1
Quanto, invece, alla domanda di addebito svolta da parte ricorrente, va evidenziato che l'aggressione fisica riportata dalla nel cap. 22 (“vero che nel mese di aprile 2017 Pt_1
dovette chiamare il padre e la madre che sopraggiunse con Parte_1 CP_2
, in quanto il marito l'aveva picchiata sferrandole un calcio ad una gamba ed un
[...] pugno sulla spalla e che dinanzi a costoro il confermò di avere picchiato la CP_1 moglie”) è una circostanza de relato actoris, anche da parte della zia escussa CP_2 quale teste, la quale, nel riferire che era presente personalmente, ha inteso dire che è intervenuta dopo l'aggressione, come pure specificato nel capitolo formulato dalla ricorrente.
Non vi è, quindi, certezza in ordine alle presunte aggressioni fisiche da parte del CP_1
Quanto, invece, alle aggressioni verbali, riferite da entrambi i testimoni di parte ricorrente e a cui gli stessi hanno assistito personalmente, va evidenziato che le stesse – alcune delle quali riferibili al periodo del luglio 2019, quando già la ricorrente aveva maturato l'intenzione di sostituire la serratura della farmacia – devono considerarsi sintomatiche di una crisi matrimoniale già in atto e di un'intollerabilità della convivenza che si era già manifestata.
Deve, pertanto, concludersi che il quadro probatorio acquisito non risulta sufficiente per sostenere la dichiarazione di addebito nei confronti di una delle due parti. Infatti, dalla documentazione in atti, emerge un lento deteriorarsi del rapporto coniugale per progressive incompatibilità caratteriali e non episodi scatenanti della crisi di responsabilità dell'uno o dell'altro coniuge, che porterebbe al conseguente addebito della separazione. Va, pertanto, respinta la domanda di addebito reciproco avanzata dalle parti.
***
Quanto all'affido delle figlie minori, la regola dell'affidamento condiviso dei figli è derogabile solo ove la sua applicazione risulti «pregiudizievole per l'interesse del minore», il che si verifica nell'ipotesi in cui il genitore non collocatario si sia reso totalmente inadempiente al diritto di visita perché residente all'estero, essendo tale comportamento indicativo dell'inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente. (cfr. Cass sentenza n. 977 del 2017)
pagina 4 di 7 Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, emerge un interesse di entrambi i genitori ad avere un rapporto con le figlie, affinché le stesse crescano in un ambiente sereno, e la volontà delle stesse figlie di mantenere contatti con il padre, anche se collocate presso la madre.
Pertanto, si dispone l'affidamento condiviso delle stesse e si regola il diritto di visita secondo quanto previsto e statuito dalla Corte di appello di Campobasso, per la causa di cui all'r.g.
233/2019 VG, in accoglimento del reclamo proposto dalla sig.ra avverso il Pt_1 provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale di Isernia in data 5.12.2019, non essendo sopravvenute nuove circostanze.
***
Per l'assegnazione della casa coniugale, nei casi di crisi familiare ai sensi dell'art. 337 bis c.c., nel regolare il godimento della casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore, con la conseguenza che l'abitazione in cui quest'ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere, di regola, assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, a meno che non venga esplicitata una diversa soluzione
(anche concordata dai genitori) che meglio tuteli il menzionato interesse del minore. (cfr.
Cass. ordinanza n. 23501 del 2023)
Nel caso di specie, si conferma quanto previsto nel provvedimento emesso dal Presidente del
Tribunale di Isernia in data 5.12.2019 circa la collocazione prevalente delle due figlie minori presso la madre e, in conseguenza, si conferma anche l'assegnazione della casa coniugale in suo favore.
***
Venendo al mantenimento del coniuge, in tema di separazione, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo. (cfr. Cass. ordinanza n. 234 del 2025)
Nel caso di specie, la sig.ra è titolare di farmacia, con reddito complessivo Parte_1 di € 54.939,00 per l'anno 2017 e € 47.952,00 per l'anno 2018 (cfr. modello unico in atti); il sig. invece, ha dichiarato un reddito complessivo di € 8.133,00 per l'anno 2018. CP_1
pagina 5 di 7 Dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente, risulta tuttavia una considerevole capacità imprenditoriale del avvezzo non solo ad operazioni immobiliare ma, CP_1 soprattutto, amministratore unico della società GO (titolare di due parafarmacie). La circostanza per cui il sia proprietario di immobili (di cui uno locato a studi medici CP_1 collocati sopra la farmacia della moglie) e sia legale rappresentante e amministratore unico della GO P.C. che svolge attività di parafarmacia, in uno con i plurimi movimenti che risultano dall'estratto conto dell'Unicredit, (in particolare, i bonifici in ingresso con causale
“EMOLUMENTI” disposti da GOLEM P.C., cioè euro 1.596,00 il 2.6.2022, euro 1.637,00 il
5.7.2022, euro 1.733,00 il 11.8.2022, euro 1.549,00 il 16.9.2022, euro 1.414,00 il 18.10.2022, euro 1.362,00 il 16.11.2022 ed il bonifico in uscita disposto in favore di GOLEM P.C. di euro
53.149,26 il 9.12.2022) dimostrano l'effettiva dinamicità contrattuale e patrimoniale del e la capacità dello stesso di produrre reddito in via autonoma. CP_1
Deve, pertanto, escludersi che tra le parti vi sia una sproporzione reddituale tale da giustificare il riconoscimento, in favore del di assegno di mantenimento, anche in considerazione CP_1 del fatto che la capacità del di produrre reddito si è andata man mano affinando nel CP_1 corso del giudizio, sicchè le circostanze attuali sono notevolmente differenti da quelle esistenti nel 2019, allorquando il resistente risultava disoccupato in conseguenza diretta dalla rottura dell'unione coniugale, avendo egli in precedenza collaborato nell'attività di impresa della moglie (farmacia) e partecipato ai relativi utili nella misura del 49%.
In considerazione di quanto sopra evidenziato, deve revocarsi quanto originariamente statuito nel provvedimento del Presidente del Tribunale di Isernia in data 5.12.2019 circa il riconoscimento in favore del sig. di un assegno di mantenimento a carico della sig.ra CP_1
nella misura di € 700,00 e deve dichiararsi che nessun assegno di mantenimento deve Pt_1 essere riconosciuto in favore del resistente.
***
Sul mantenimento dei figli minori, l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza.
(Cass. Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020). pagina 6 di 7 Ciò posto, pertanto, deve trovare conferma, sul punto il provvedimento del Presidente del
Tribunale di Isernia del 5.12.2019, laddove ha disposto, a carico del , il Controparte_1 versamento in favore delle figlie di complessivi € 300,00 mensili, di cui € 150,00 in favore di ciascuna figlia minore, con spese straordinarie a carico di entrambi i genitori, nella misura del
20% a carico del padre e dell'80% a carico della madre.
***
Stante la natura del giudizio e l'accoglimento solo parziale delle richieste di entrambi i coniugi, le spese di lite possono dirsi compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa, così decide:
- rigetta la domanda di addebito svolta sia da che da;
Parte_1 Controparte_1
- dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con collocamento prevalente presso la madre, cui è assegnata la casa coniugale. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie tutti i giorni, ad esclusione dei mercoledì di ogni settimana e dei lunedì successivi al fine settimana trascorso con lui, dalle ore 18:00 alle ore 21:00. Per quanto riguarda le festività, seguiranno anch'esse il regime dell'alternanza tra i genitori e per i periodi di vacanza, il padre potrà tenere con sé le figlie per l'intero mese di luglio oppure di agosto e la madre potrà vederli e tenerli con sé, recandosi ove il padre li tiene con sé, con tempi e modalità analoghe a quelle stabilite per il padre nei periodi ordinari;
- revoca il provvedimento presidenziale, nella parte in cui dispone che versi Parte_1
a un contributo di mantenimento di € 700,00, dichiarando che alcun Controparte_1 contributo di mantenimento deve, invece, essere riconosciuto in favore del marito;
- dispone che versi a un contributo per il mantenimento Controparte_1 Parte_1 delle figlie di complessivi € 300,00 mensili, di cui € 150,00 in favore di ciascuna figlia minore, con spese straordinarie a carico di entrambi i genitori, nella misura del 20% a carico del padre e dell'80% a carico della madre;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio della sezione civile, il 25.9.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Di Paolo Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ISERNIA
composto dai magistrati: dott.ssa Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente dott.ssa Simona Di Paolo giudice rel. dott. Marco Ponsiglione giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 923/2021, vertente
TRA
nata a [...] il [...], difesa dall'avv.to Mariafederica Parte_1
Di Libero, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Cassino (IS) alla via Riccardo da San Germano n. 51;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], difeso dall'avv.to Controparte_1
RD ZI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Isernia alla Via Libero
Villone n. 1;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Isernia
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note trasmesse per l'udienza del 11.9.2025 sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 7
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto il 23.9.2019 ha chiesto la pronuncia della separazione Parte_1 con addebito dal coniuge, , con cui aveva contratto matrimonio in regime di Controparte_1 separazione dei beni in Venafro il 7.8.2010 e dal quale sono nate le figlie , nata a Persona_1
Capua il 22.09.2012 e , nata a [...] l'[...]. Ha chiesto inoltre l'affido Persona_2 delle figlie minori, l'assegnazione della casa coniugale ed il riconoscimento in suo favore di un congruo assegno mensile di mantenimento per le due figlie minori a carico del sig. CP_1
.
[...]
La parte ricorrente ha rappresentato che il sig. si era reso protagonista di spiacevoli CP_1 episodi a danno della moglie, si era appropriato indebitamente di € 60.500,00, prelevati dal conto corrente dell'attività di farmacia della ricorrente, si era intestato degli immobili adducendo motivi contabili e fiscali e aveva partecipato a sua insaputa ad un'asta giudiziaria per l'acquisto di un immobile a San Salvo, oltre ad aver stipulato una polizza assicurativa sulla vita, sempre all'insaputa della ricorrente e falsificandone la firma, con la Alleanza ass.ni ag. di
Boiano con un premio annuo di € 3000,00 che prelevava dal conto della farmacia.
Si è costituito il resistente aderendo alla sola domanda di separazione, con Controparte_1 addebito alla moglie, chiedendo a carico della stessa un assegno di mantenimento in suo favore e chiedendo che le figlie minori vengano affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento paritetico e spese straordinaria a carico totale della madre.
La parte resistente ha inoltre contestato la ricostruzione fattuale di parte ricorrente, rappresentando di aver sempre collaborato nella farmacia della moglie, anche con i propri risparmi, sino all'acquisto del centro medico, al fine di aumentare la clientela della farmacia, con conseguente costituzione dell'impresa familiare a partire dal 1/1/2016 e con riconoscimento del 49 % dei profitti in suo favore. Detta impresa sarebbe, poi, cessata con l'atto del 28/12/18, per solo volere della moglie.
All'udienza del 5.12.2019 il Presidente ha stabilito l'affidamento condiviso delle figlie minori, con collocazione prevalente presso la madre, cui ha assegnato la casa coniugale;
ha regolato il diritto di visita del padre e della madre;
ha disposto a carico del , disoccupato Controparte_1 ma con rendite immobiliari, il versamento in favore delle figlie di complessivi € 300,00 mensili, (€ 150,00 per ciascuna delle figlie), con spese straordinarie a carico di entrambi i genitori, nella misura del 20% a carico del padre e dell'80% a carico della madre e un assegno pagina 2 di 7 di mantenimento a carico della moglie, farmacista, in favore del marito di € 700,00 rimettendo le parti davanti al giudice istruttore per il prosieguo della causa.
Con sentenza n. 239/2022 il Tribunale di Isernia ha pronunciato sullo status e rimesso la causa dinanzi al giudice istruttore. La causa è stata istruita mediante escussione testimoniale e indagini da parte della Guardia di Finanza e, all'udienza del 11.9.2025, è stata, infine, trattenuta in decisione senza concedere i termini ex art. 190 c.p.c. non richiesto da parte ricorrente (unica ad aver depositato note di udienza).
***
Essendo già stata pronunciata in corso di causa sentenza parziale relativa allo status, il thema disputandum resta circoscritto alla determinazione delle condizioni regolatrici del mutato assetto coniugale, dell'affidamento e del mantenimento dei figli minori e alla debenza o meno dell'assegno di mantenimento nei confronti del coniuge.
***
Riguardo alla domanda di addebito della separazione, svolta da entrambe le parti, parte ricorrente rappresenta che la crisi coniugale sia da ascrivere al mutamento caratteriale del marito e alle sue condotte, avendo dovuto subire, nel tempo, umiliazioni ed aggressioni verbali e fisiche, nonché alle operazioni economiche, attuate dal marito all'insaputa della moglie;
parte resistente, di contro, adduce la responsabilità della crisi matrimoniale alla moglie, per averlo cacciato dal posto di lavoro e dalla casa coniugale e per averlo sminuito in quanto, a differenza della , non laureato. Pt_1
Orbene, è noto che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco). Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. I, 17 maggio 2017, n. 12392). Grava, a tal fine, sul coniuge che chiede la pronuncia di addebito assolvere a tale onere probatorio, poiché solo così facendo il giudice potrà ritenere che il motivo della separazione sia riconducibile al coniuge inadempiente ed emettere, pertanto, una pronuncia in tal senso. Invero, nel caso di specie, è certo che la condotta posta in essere dalla moglie, consistente nell'aver cacciato il pagina 3 di 7 marito dal luogo di lavoro e dalla casa coniugale, lungi dal potersi considerare la causa della disgregazione coniugale, sia, invece, l'effetto della crisi già in atto.
Sicchè è certamente da rigettare la domanda di addebito svolta dal nei confronti della CP_1
. Pt_1
Quanto, invece, alla domanda di addebito svolta da parte ricorrente, va evidenziato che l'aggressione fisica riportata dalla nel cap. 22 (“vero che nel mese di aprile 2017 Pt_1
dovette chiamare il padre e la madre che sopraggiunse con Parte_1 CP_2
, in quanto il marito l'aveva picchiata sferrandole un calcio ad una gamba ed un
[...] pugno sulla spalla e che dinanzi a costoro il confermò di avere picchiato la CP_1 moglie”) è una circostanza de relato actoris, anche da parte della zia escussa CP_2 quale teste, la quale, nel riferire che era presente personalmente, ha inteso dire che è intervenuta dopo l'aggressione, come pure specificato nel capitolo formulato dalla ricorrente.
Non vi è, quindi, certezza in ordine alle presunte aggressioni fisiche da parte del CP_1
Quanto, invece, alle aggressioni verbali, riferite da entrambi i testimoni di parte ricorrente e a cui gli stessi hanno assistito personalmente, va evidenziato che le stesse – alcune delle quali riferibili al periodo del luglio 2019, quando già la ricorrente aveva maturato l'intenzione di sostituire la serratura della farmacia – devono considerarsi sintomatiche di una crisi matrimoniale già in atto e di un'intollerabilità della convivenza che si era già manifestata.
Deve, pertanto, concludersi che il quadro probatorio acquisito non risulta sufficiente per sostenere la dichiarazione di addebito nei confronti di una delle due parti. Infatti, dalla documentazione in atti, emerge un lento deteriorarsi del rapporto coniugale per progressive incompatibilità caratteriali e non episodi scatenanti della crisi di responsabilità dell'uno o dell'altro coniuge, che porterebbe al conseguente addebito della separazione. Va, pertanto, respinta la domanda di addebito reciproco avanzata dalle parti.
***
Quanto all'affido delle figlie minori, la regola dell'affidamento condiviso dei figli è derogabile solo ove la sua applicazione risulti «pregiudizievole per l'interesse del minore», il che si verifica nell'ipotesi in cui il genitore non collocatario si sia reso totalmente inadempiente al diritto di visita perché residente all'estero, essendo tale comportamento indicativo dell'inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente. (cfr. Cass sentenza n. 977 del 2017)
pagina 4 di 7 Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, emerge un interesse di entrambi i genitori ad avere un rapporto con le figlie, affinché le stesse crescano in un ambiente sereno, e la volontà delle stesse figlie di mantenere contatti con il padre, anche se collocate presso la madre.
Pertanto, si dispone l'affidamento condiviso delle stesse e si regola il diritto di visita secondo quanto previsto e statuito dalla Corte di appello di Campobasso, per la causa di cui all'r.g.
233/2019 VG, in accoglimento del reclamo proposto dalla sig.ra avverso il Pt_1 provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale di Isernia in data 5.12.2019, non essendo sopravvenute nuove circostanze.
***
Per l'assegnazione della casa coniugale, nei casi di crisi familiare ai sensi dell'art. 337 bis c.c., nel regolare il godimento della casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore, con la conseguenza che l'abitazione in cui quest'ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere, di regola, assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, a meno che non venga esplicitata una diversa soluzione
(anche concordata dai genitori) che meglio tuteli il menzionato interesse del minore. (cfr.
Cass. ordinanza n. 23501 del 2023)
Nel caso di specie, si conferma quanto previsto nel provvedimento emesso dal Presidente del
Tribunale di Isernia in data 5.12.2019 circa la collocazione prevalente delle due figlie minori presso la madre e, in conseguenza, si conferma anche l'assegnazione della casa coniugale in suo favore.
***
Venendo al mantenimento del coniuge, in tema di separazione, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo. (cfr. Cass. ordinanza n. 234 del 2025)
Nel caso di specie, la sig.ra è titolare di farmacia, con reddito complessivo Parte_1 di € 54.939,00 per l'anno 2017 e € 47.952,00 per l'anno 2018 (cfr. modello unico in atti); il sig. invece, ha dichiarato un reddito complessivo di € 8.133,00 per l'anno 2018. CP_1
pagina 5 di 7 Dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente, risulta tuttavia una considerevole capacità imprenditoriale del avvezzo non solo ad operazioni immobiliare ma, CP_1 soprattutto, amministratore unico della società GO (titolare di due parafarmacie). La circostanza per cui il sia proprietario di immobili (di cui uno locato a studi medici CP_1 collocati sopra la farmacia della moglie) e sia legale rappresentante e amministratore unico della GO P.C. che svolge attività di parafarmacia, in uno con i plurimi movimenti che risultano dall'estratto conto dell'Unicredit, (in particolare, i bonifici in ingresso con causale
“EMOLUMENTI” disposti da GOLEM P.C., cioè euro 1.596,00 il 2.6.2022, euro 1.637,00 il
5.7.2022, euro 1.733,00 il 11.8.2022, euro 1.549,00 il 16.9.2022, euro 1.414,00 il 18.10.2022, euro 1.362,00 il 16.11.2022 ed il bonifico in uscita disposto in favore di GOLEM P.C. di euro
53.149,26 il 9.12.2022) dimostrano l'effettiva dinamicità contrattuale e patrimoniale del e la capacità dello stesso di produrre reddito in via autonoma. CP_1
Deve, pertanto, escludersi che tra le parti vi sia una sproporzione reddituale tale da giustificare il riconoscimento, in favore del di assegno di mantenimento, anche in considerazione CP_1 del fatto che la capacità del di produrre reddito si è andata man mano affinando nel CP_1 corso del giudizio, sicchè le circostanze attuali sono notevolmente differenti da quelle esistenti nel 2019, allorquando il resistente risultava disoccupato in conseguenza diretta dalla rottura dell'unione coniugale, avendo egli in precedenza collaborato nell'attività di impresa della moglie (farmacia) e partecipato ai relativi utili nella misura del 49%.
In considerazione di quanto sopra evidenziato, deve revocarsi quanto originariamente statuito nel provvedimento del Presidente del Tribunale di Isernia in data 5.12.2019 circa il riconoscimento in favore del sig. di un assegno di mantenimento a carico della sig.ra CP_1
nella misura di € 700,00 e deve dichiararsi che nessun assegno di mantenimento deve Pt_1 essere riconosciuto in favore del resistente.
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Sul mantenimento dei figli minori, l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza.
(Cass. Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020). pagina 6 di 7 Ciò posto, pertanto, deve trovare conferma, sul punto il provvedimento del Presidente del
Tribunale di Isernia del 5.12.2019, laddove ha disposto, a carico del , il Controparte_1 versamento in favore delle figlie di complessivi € 300,00 mensili, di cui € 150,00 in favore di ciascuna figlia minore, con spese straordinarie a carico di entrambi i genitori, nella misura del
20% a carico del padre e dell'80% a carico della madre.
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Stante la natura del giudizio e l'accoglimento solo parziale delle richieste di entrambi i coniugi, le spese di lite possono dirsi compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa, così decide:
- rigetta la domanda di addebito svolta sia da che da;
Parte_1 Controparte_1
- dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con collocamento prevalente presso la madre, cui è assegnata la casa coniugale. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie tutti i giorni, ad esclusione dei mercoledì di ogni settimana e dei lunedì successivi al fine settimana trascorso con lui, dalle ore 18:00 alle ore 21:00. Per quanto riguarda le festività, seguiranno anch'esse il regime dell'alternanza tra i genitori e per i periodi di vacanza, il padre potrà tenere con sé le figlie per l'intero mese di luglio oppure di agosto e la madre potrà vederli e tenerli con sé, recandosi ove il padre li tiene con sé, con tempi e modalità analoghe a quelle stabilite per il padre nei periodi ordinari;
- revoca il provvedimento presidenziale, nella parte in cui dispone che versi Parte_1
a un contributo di mantenimento di € 700,00, dichiarando che alcun Controparte_1 contributo di mantenimento deve, invece, essere riconosciuto in favore del marito;
- dispone che versi a un contributo per il mantenimento Controparte_1 Parte_1 delle figlie di complessivi € 300,00 mensili, di cui € 150,00 in favore di ciascuna figlia minore, con spese straordinarie a carico di entrambi i genitori, nella misura del 20% a carico del padre e dell'80% a carico della madre;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio della sezione civile, il 25.9.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Di Paolo Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari pagina 7 di 7