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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/03/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 19918/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
FRANCESCO RINALDI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 19918/2024 V.G. promosso da
(c.f con l'avv. TERESINA SCAGLIA Parte_1 C.F._1
e c.f. ) con l'avv. TERESINA SCAGLIA Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La IA , pur maggiorenne e ancora studente economicamente non autosufficiente, manterrà la Per_1
residenza presso il padre rimasto nella casa coniugale condotta in locazione in via Carlo Fisogni n° 8 int. 2
a Brescia e frequenterà in modo paritario i genitori, indicativamente alternando una settimana con ciascuno, comunque concordando tempi e modalità direttamente con gli stessi.
3) Durante la settimana la IA , finché non sarà in grado di spostarsi autonomamente, in mancanza Per_1
dei mezzi pubblici, verrà accompagnata/ ritirata a/da scuola o in/da altri luoghi di sport o divertimento dal
1 genitore che l'avrà con sé nel giorno della necessità; comunque fatto salvo diverso accordo tra le parti anche nel rispetto dei desideri della IA ormai maggiorenne.
4) In ragione della frequentazione paritaria di con i genitori, i quali provvederanno a mantenerla Per_1 direttamente per i giorni in cui l'avranno con sé, non è previsto a carico dei genitori stessi alcun assegno di contribuzione al mantenimento della IA.
5) Le spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive debitamente documentate e concordate da affrontarsi nell'interesse della IA , saranno a carico, nella misura del 50%, di ciascun genitore. Per Per_1
l'individuazione delle stesse le parti richiamano il protocollo in essere presso l'Intestato Tribunale (prot.
2208/16 doc.4 allegato al ricorso introduttivo) da intendersi in questa sede integralmente ritrascritto e che, in ogni caso, i coniugi dichiarano di conoscere relativamente al contenuto. Oltre alle spese straordinarie elencate nel protocollo, le parti convengono di ripartire nella misura del 50% ciascuna anche le spese di vestiario, calzature, ricariche telefoniche, e tutto quanto necessario o tra i genitori concordato per la IA.
6) La casa coniugale condotta in locazione situata in via Carlo Fisogni n° 8 int. 2 a Brescia, viene assegnata al marito con tutti gli arredi fino alla indipendenza economica anche della IA . Per_1
7) I coniugi, fruendo entrambi di un reddito proprio, rinunciano l'un l'altra alla corresponsione di un assegno di mantenimento.
8) Con decorrenza degli effetti della separazione dal deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento.
9) Con la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brescia per la relativa annotazione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 29/06/2002, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di Brescia (atto n. 180, parte I).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse della prole.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/03/2025.
Il Presidente estensore
Gustavo Nanni
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
FRANCESCO RINALDI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 19918/2024 V.G. promosso da
(c.f con l'avv. TERESINA SCAGLIA Parte_1 C.F._1
e c.f. ) con l'avv. TERESINA SCAGLIA Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La IA , pur maggiorenne e ancora studente economicamente non autosufficiente, manterrà la Per_1
residenza presso il padre rimasto nella casa coniugale condotta in locazione in via Carlo Fisogni n° 8 int. 2
a Brescia e frequenterà in modo paritario i genitori, indicativamente alternando una settimana con ciascuno, comunque concordando tempi e modalità direttamente con gli stessi.
3) Durante la settimana la IA , finché non sarà in grado di spostarsi autonomamente, in mancanza Per_1
dei mezzi pubblici, verrà accompagnata/ ritirata a/da scuola o in/da altri luoghi di sport o divertimento dal
1 genitore che l'avrà con sé nel giorno della necessità; comunque fatto salvo diverso accordo tra le parti anche nel rispetto dei desideri della IA ormai maggiorenne.
4) In ragione della frequentazione paritaria di con i genitori, i quali provvederanno a mantenerla Per_1 direttamente per i giorni in cui l'avranno con sé, non è previsto a carico dei genitori stessi alcun assegno di contribuzione al mantenimento della IA.
5) Le spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive debitamente documentate e concordate da affrontarsi nell'interesse della IA , saranno a carico, nella misura del 50%, di ciascun genitore. Per Per_1
l'individuazione delle stesse le parti richiamano il protocollo in essere presso l'Intestato Tribunale (prot.
2208/16 doc.4 allegato al ricorso introduttivo) da intendersi in questa sede integralmente ritrascritto e che, in ogni caso, i coniugi dichiarano di conoscere relativamente al contenuto. Oltre alle spese straordinarie elencate nel protocollo, le parti convengono di ripartire nella misura del 50% ciascuna anche le spese di vestiario, calzature, ricariche telefoniche, e tutto quanto necessario o tra i genitori concordato per la IA.
6) La casa coniugale condotta in locazione situata in via Carlo Fisogni n° 8 int. 2 a Brescia, viene assegnata al marito con tutti gli arredi fino alla indipendenza economica anche della IA . Per_1
7) I coniugi, fruendo entrambi di un reddito proprio, rinunciano l'un l'altra alla corresponsione di un assegno di mantenimento.
8) Con decorrenza degli effetti della separazione dal deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento.
9) Con la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brescia per la relativa annotazione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 29/06/2002, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di Brescia (atto n. 180, parte I).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse della prole.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/03/2025.
Il Presidente estensore
Gustavo Nanni
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