TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 03/06/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1727/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 1727/2023, avente ad oggetto “fase di merito opposizione all'esecuzione”
PROMOSSA DA
(C.F. , elett.te domiciliato a Crotone, c.so Mazzini n. Parte_1 C.F._1
56; rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Bellomo, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(P. IVA ) e, per essa, Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(P. IVA ), in persona della relativa procurato speciale
[...] P.IVA_2 [...]
(C.F. ), elett.te domiciliato a Controparte_3 C.F._2
Torre Melissa (KR), via Nazionale n. 37 A;
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Enrico De
Crescenzo e Francesco De Crescenzo, giusta procura in atti;
OPPOSTA
Conclusioni
All'udienza dell'08.05.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e, previa loro concorde rinuncia all'assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti,
-1- potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con atto di citazione notificato in data 07.12.2023 ha Parte_1 tempestivamente introdotto la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione dal medesimo spiegata avverso l'atto di pignoramento notificatogli il 25.10.2022 dalla chiedendo la revoca del provvedimento, emesso in data Controparte_1
30.09.2023, con cui il G.E. del Tribunale di Crotone ha escluso la ricorrenza dei presupposti per disporre la sospensione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 615 comma 2 c.p.c.
Ha in particolare contestato tale provvedimento interinale, insistendo nel difetto di legittimazione attiva della procedente, non essendo stata offerta compiuta prova della cessione del credito nei suoi confronti.
Per le esposte ragioni ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Revocare il provvedimento emesso in data 30.09.2023 dal Tribunale di Crotone, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 8/2023 R.G.E.;
2) sospendere la procedura esecutiva immobiliare n. 8/2023 RGE e per l'effetto, nel caso in cui
l'immobile pignorato venisse venduto, condannare la convenuta a risarcire in forma specifica l'attore;
3) condannare controparte alle spese e competenze del presente giudizio, comprensive di IVA
e CAP e rimborso forfettario ex L.P. da distrarre a favore del sottoscritto procuratore».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio la Controparte_1
la quale ha eccepito: a) l'omessa preventiva opposizione all'atto di precetto;
b)
[...]
l'esistenza di un giudicato esterno avente ad oggetto la medesima identica questione oggetto della presente opposizione;
c) l'infondatezza nel merito delle doglianze attoree.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) In via interinale: rigettare l'istanza di sospensione della esecuzione in quanto inammissibile essendo stata già respinta dal GE e comunque non sussistendone i presupposti di legge né alcun fumus della opposizione;
2) nel merito: rigettare in toto la proposta opposizione in quanto inammissibile, infondata e temeraria;
3) con vittoria delle spese di lite e condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.».
3. - Espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza dell'08.05.2025, previa concorde rinuncia dei difensori delle parti all'assegnazione die termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, la causa è stata posta in decisione.
-2- In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Deve anzitutto precisarsi, tenuto conto della specifica eccezione sollevata al riguardo da parte opposta, che nessun effetto preclusivo per l'esame nel merito delle doglianze attoree può discendere dall'omessa preventiva opposizione a precetto.
Difatti, l'omessa assunzione della relativa iniziativa processuale da parte del debitore nella fase pre-esecutiva non osta a che questi incardini un incidente di cognizione, vertente sulla titolarità del diritto del creditore procedente ad agire in executivis, solo a seguito della notifica del pignoramento.
3. - A diverse conclusioni deve pervenirsi allorché, per converso, su tale questione di merito si sia già formato tra le medesime parti un giudicato.
Invero, è stata versata in atti la sentenza n. 158/2022, emessa dal Tribunale di Crotone all'esito del giudizio iscritto al n. 2427/2019 R.G.A.C., pendente tra le odierne parti, avente ad oggetto l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avanzata da avverso il Parte_1 precetto notificatogli il 25.10.2019 dalla conclusosi con Controparte_1 il pieno riconoscimento di quest'ultima ad agire in via esecutiva nei confronti dell'opponente quale cessionaria del credito avente origine dall'originario contratto di mutuo ipotecario n. 10013732 stipulato in data 24.10.2007 con la Controparte_4
(cfr. doc. 4).
Tale sentenza non è stata oggetto di impugnazione, come è stato espressamente riconosciuto dallo stesso difensore dell'odierno opponente (cfr. verbale d'udienza dell'08.05.2025 nonché, sul tema della prova del giudicato, Cass. Civ., sez. III, ord.
18.02.2025: «La certificazione prevista dall'art. 124 disp. att. c.p.c. non costituisce prova legale esclusiva dell'avvenuta formazione del giudicato»).
Ne discende che risulta essere ormai irretrattabile l'accertamento vertente sulla titolarità attiva del diritto di credito per cui è causa in capo alla
[...]
essendo conseguentemente preclusa alle medesime parti la Controparte_1 possibilità di contestare in un autonomo e distinto giudizio tale esito giudiziale, avendo lo stesso acquisito autorità di cosa giudicata in senso sostanziale, come tale destinato a coprire tutte le questioni già dedotte o comunque deducibili prima della sua formazione.
Trattandosi di un principio cardine dell'ordinamento processuale (cfr. art. 2909 cod. civ.: «L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato “ad ogni effetto” tra le parti»), deve ritenersi pretestuosa la condotta processuale della parte che, dopo aver prestato acquiescenza al predetto accertamento conclusivo dell'opposizione a precetto, abbia poi sollevato la medesima questione – ancora una volta in modo infruttuoso – incardinando ulteriori giudizi di opposizione ai successivi atti di pignoramento.
A nulla rileva, poi, che questi ultimi siano stati notificati sulla scorta del medesimo ovvero di altro precetto rispetto a quello opposto, giacché il sindacato devoluto con l'opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c. fondata su un titolo
-3- “stragiudiziale” coincide con un giudizio sul rapporto sostanziale sottostante al titolo esecutivo (cfr., a mero titolo esemplificativo, Cass. Civ., sez. III, 28.01.2011 n. 2123:
«Nell'ipotesi in cui l'esecuzione si fondi su un titolo stragiudiziale, il debitore può contrastare la pretesa esecutiva del creditore con la stessa pienezza dei mezzi di difesa consentita nei confronti di una domanda di condanna o di accertamento del debito, e il giudice dell'opposizione può rilevare
d'ufficio non solo l'inesistenza, ma anche la nullità del titolo esecutivo nel suo complesso o in singole sue parti, non vigendo in materia il principio processuale della conversione dei vizi della sentenza in mezzi di impugnazione»).
4. - Tanto precisato, sia pure per mere ragioni di completezza espositiva, è appena il caso di rilevare che, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 T.U.B., la cessionaria che agisca affermandosi successore a titolo particolare del credito ha l'onere, in presenza di specifica ed argomentata contestazione di controparte, di
«dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale” (Cass. Civ., n. 5857 del 22/02/2022).
Ai fini dell'assolvimento di tale onere, l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993 conserva pur sempre un valore “indiziario”
(cfr., sul tema, Cass. Civ., sez. III, ord. 06.02.2024 n. 3405) e va valutato unitariamente a tutti gli ulteriori elementi istruttori acquisiti agli atti del giudizio.
A tal riguardo, premesso che il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità, va assicurata continuità al condivisibile indirizzo interpretativo secondo cui la dichiarazione confessoria della cedente, considerata unitariamente alla disponibilità del titolo esecutivo allegato all'atto di precetto notificato dalla cessionaria, costituiscono elementi documentali idonei a comprovare il trasferimento del credito in capo all'intimante (cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 10200 del 2021 nonché Cass., Sez. Un., 04.05.2017
n. 10790: «La dichiarazione della cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello»).
Ebbene, nelle specie, parte opposta si è fatta carico di produrre, non soltanto gli estratti della G.U., ma anche:
- il contratto di mutuo ipotecario [cfr. doc. 3, in ordine al quale va ribadito: a) che la contestazione della conformità all'originale della copia fotostatica di documenti, volta ad impedire che le copie acquistino, ai sensi dell'art. 2719 c.c., la stessa efficacia probatoria degli originali, non può avvenire con clausole di stile e generiche, prive di ogni specifica argomentazione in ordine alle ragioni ed ai profili di difformità, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche
-4- o onnicomprensive (cfr., ex multis, Cass., sez. VI-5, 13.12.2017 n. 29993; Cass., sez. II,
7.07.1995 n. 7496); b) che, in ogni caso, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass., sez. II, 27.03.2007 n. 7522; Cass., sez. III,
21.04.2010 n. 9439)];
- il contratto di cessione in lingua in lingua inglese (cfr. doc. 4);
- la dichiarazione del 09.05.2024 con cui - nella sua qualità Controparte_4 sia di originaria titolare del credito - ha confermato la cessione dello specifico credito per cui è causa in favore della (cfr. doc. in atti: Controparte_1
«Con la presente, la società unipersonale con socio unico Parte_2 Parte_3 con sede in Milano, p.zza del Calendario n. 1, iscritta al Registro delle Imprese di
[...]
Milano al numero di iscrizione e codice fiscale in persona dell'Amministratore P.IVA_3 delegato signora e della Responsabile dell'Ufficio Customer Service signora _5
, DICHIARA: 1) che in data 12/12/2007, la società Parte_4 Controparte_1 ha stipulato con un contratto di cessione di Controparte_1 Parte_2 crediti pecuniari individuabili "in blocco", in forza del quale Controparte_1
a acquistato pro-soluto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Controparte_1
Legge 130/1999 e dell'art. 58 del D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario), con pubblicazione dell'Avviso in Gazzetta Ufficiale del 18/12/2007 al foglio 146, un portafoglio di crediti qualificabili quali crediti in sofferenza, vantati dalla verso propri clienti, che Parte_2 include, tra gli altri, il credito relativo alla posizione di riportata in oggetto;
2) che Parte_1 la fotocopia del contratto di cessione depositata dalla nel giudizio dinanzi al Tribunale CP_1 di Crotone al nr. di RG 1727/2023 e nella precedente fase dinanzi al GE (RGE 8/2023), di cui si allega una copia siglata alla presente dichiarazione, è conforme all'originale; 3) infine che la DB
UT è stata, oltre che cedente i crediti di cui al portafoglio ad su indicato, anche
CP_1 procuratrice di per il recupero dei rispettivi crediti sino alla data del 26/4/2023, tanto è
CP_1 vero che sia l'atto di precetto sia il pignoramento immobiliare di cui alla esecuzione RGE 8/2023 sono stati eseguiti dalla quale cessionaria del credito in persona della procuratrice
CP_1 speciale DB UT (cfr. doc. 4 e 5 di cui alla comparsa di costituzione di nel giudizio
CP_1
RG 1727/2023) e che si allegano anch'essi alla presente dichiarazione. Ciò ad ulteriore prova della avvenuta cessione del credito»).
Ne consegue che, alla luce di tali convergenti elementi probatori, non residua alcun dubbio circa l'attuale titolarità del credito in capo all'odierna opposta.
5. - Sicché, per le ragioni esposte, l'opposizione va senz'altro respinta.
*****************
1. - In punto di regolamentazione delle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia e con esclusione della voce relativa all'attività istruttoria (atteso
-5- il rilievo dirimente delle questioni di rito e considerata la natura documentale della controversia), sono liquidate come da dispositivo.
2. - Non ricorrono invece i presupposti di condanna per lite temeraria, giacché “la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova gravante sulla parte che chiede il risarcimento sia dell'an che del quantum debeatur, o almeno la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa” (cfr. Cass., sez. II, 15.02.2007 n. 3388; Cass., sez. I, 9.09.2004 n.
18169).
3. - Diversamente, saranno valutati con separato decreto i presupposti per un'eventuale revoca dell'ammissione dell'opponente al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 136 T.U.S.G.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1727/2023 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. rigetta, per le ragioni di rito e di merito esposte in parte motiva, l'opposizione spiegata da avverso l'atto di pignoramento per cui è causa notificatogli Parte_1 da Controparte_1
2. condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, liquidate in €
6.023,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Crotone, in data 30 maggio 2025.
IL GIUDICE
dott. Alfonso Scibona DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
-6-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 1727/2023, avente ad oggetto “fase di merito opposizione all'esecuzione”
PROMOSSA DA
(C.F. , elett.te domiciliato a Crotone, c.so Mazzini n. Parte_1 C.F._1
56; rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Bellomo, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(P. IVA ) e, per essa, Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(P. IVA ), in persona della relativa procurato speciale
[...] P.IVA_2 [...]
(C.F. ), elett.te domiciliato a Controparte_3 C.F._2
Torre Melissa (KR), via Nazionale n. 37 A;
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Enrico De
Crescenzo e Francesco De Crescenzo, giusta procura in atti;
OPPOSTA
Conclusioni
All'udienza dell'08.05.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e, previa loro concorde rinuncia all'assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti,
-1- potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con atto di citazione notificato in data 07.12.2023 ha Parte_1 tempestivamente introdotto la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione dal medesimo spiegata avverso l'atto di pignoramento notificatogli il 25.10.2022 dalla chiedendo la revoca del provvedimento, emesso in data Controparte_1
30.09.2023, con cui il G.E. del Tribunale di Crotone ha escluso la ricorrenza dei presupposti per disporre la sospensione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 615 comma 2 c.p.c.
Ha in particolare contestato tale provvedimento interinale, insistendo nel difetto di legittimazione attiva della procedente, non essendo stata offerta compiuta prova della cessione del credito nei suoi confronti.
Per le esposte ragioni ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Revocare il provvedimento emesso in data 30.09.2023 dal Tribunale di Crotone, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 8/2023 R.G.E.;
2) sospendere la procedura esecutiva immobiliare n. 8/2023 RGE e per l'effetto, nel caso in cui
l'immobile pignorato venisse venduto, condannare la convenuta a risarcire in forma specifica l'attore;
3) condannare controparte alle spese e competenze del presente giudizio, comprensive di IVA
e CAP e rimborso forfettario ex L.P. da distrarre a favore del sottoscritto procuratore».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio la Controparte_1
la quale ha eccepito: a) l'omessa preventiva opposizione all'atto di precetto;
b)
[...]
l'esistenza di un giudicato esterno avente ad oggetto la medesima identica questione oggetto della presente opposizione;
c) l'infondatezza nel merito delle doglianze attoree.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) In via interinale: rigettare l'istanza di sospensione della esecuzione in quanto inammissibile essendo stata già respinta dal GE e comunque non sussistendone i presupposti di legge né alcun fumus della opposizione;
2) nel merito: rigettare in toto la proposta opposizione in quanto inammissibile, infondata e temeraria;
3) con vittoria delle spese di lite e condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.».
3. - Espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza dell'08.05.2025, previa concorde rinuncia dei difensori delle parti all'assegnazione die termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, la causa è stata posta in decisione.
-2- In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Deve anzitutto precisarsi, tenuto conto della specifica eccezione sollevata al riguardo da parte opposta, che nessun effetto preclusivo per l'esame nel merito delle doglianze attoree può discendere dall'omessa preventiva opposizione a precetto.
Difatti, l'omessa assunzione della relativa iniziativa processuale da parte del debitore nella fase pre-esecutiva non osta a che questi incardini un incidente di cognizione, vertente sulla titolarità del diritto del creditore procedente ad agire in executivis, solo a seguito della notifica del pignoramento.
3. - A diverse conclusioni deve pervenirsi allorché, per converso, su tale questione di merito si sia già formato tra le medesime parti un giudicato.
Invero, è stata versata in atti la sentenza n. 158/2022, emessa dal Tribunale di Crotone all'esito del giudizio iscritto al n. 2427/2019 R.G.A.C., pendente tra le odierne parti, avente ad oggetto l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avanzata da avverso il Parte_1 precetto notificatogli il 25.10.2019 dalla conclusosi con Controparte_1 il pieno riconoscimento di quest'ultima ad agire in via esecutiva nei confronti dell'opponente quale cessionaria del credito avente origine dall'originario contratto di mutuo ipotecario n. 10013732 stipulato in data 24.10.2007 con la Controparte_4
(cfr. doc. 4).
Tale sentenza non è stata oggetto di impugnazione, come è stato espressamente riconosciuto dallo stesso difensore dell'odierno opponente (cfr. verbale d'udienza dell'08.05.2025 nonché, sul tema della prova del giudicato, Cass. Civ., sez. III, ord.
18.02.2025: «La certificazione prevista dall'art. 124 disp. att. c.p.c. non costituisce prova legale esclusiva dell'avvenuta formazione del giudicato»).
Ne discende che risulta essere ormai irretrattabile l'accertamento vertente sulla titolarità attiva del diritto di credito per cui è causa in capo alla
[...]
essendo conseguentemente preclusa alle medesime parti la Controparte_1 possibilità di contestare in un autonomo e distinto giudizio tale esito giudiziale, avendo lo stesso acquisito autorità di cosa giudicata in senso sostanziale, come tale destinato a coprire tutte le questioni già dedotte o comunque deducibili prima della sua formazione.
Trattandosi di un principio cardine dell'ordinamento processuale (cfr. art. 2909 cod. civ.: «L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato “ad ogni effetto” tra le parti»), deve ritenersi pretestuosa la condotta processuale della parte che, dopo aver prestato acquiescenza al predetto accertamento conclusivo dell'opposizione a precetto, abbia poi sollevato la medesima questione – ancora una volta in modo infruttuoso – incardinando ulteriori giudizi di opposizione ai successivi atti di pignoramento.
A nulla rileva, poi, che questi ultimi siano stati notificati sulla scorta del medesimo ovvero di altro precetto rispetto a quello opposto, giacché il sindacato devoluto con l'opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c. fondata su un titolo
-3- “stragiudiziale” coincide con un giudizio sul rapporto sostanziale sottostante al titolo esecutivo (cfr., a mero titolo esemplificativo, Cass. Civ., sez. III, 28.01.2011 n. 2123:
«Nell'ipotesi in cui l'esecuzione si fondi su un titolo stragiudiziale, il debitore può contrastare la pretesa esecutiva del creditore con la stessa pienezza dei mezzi di difesa consentita nei confronti di una domanda di condanna o di accertamento del debito, e il giudice dell'opposizione può rilevare
d'ufficio non solo l'inesistenza, ma anche la nullità del titolo esecutivo nel suo complesso o in singole sue parti, non vigendo in materia il principio processuale della conversione dei vizi della sentenza in mezzi di impugnazione»).
4. - Tanto precisato, sia pure per mere ragioni di completezza espositiva, è appena il caso di rilevare che, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 T.U.B., la cessionaria che agisca affermandosi successore a titolo particolare del credito ha l'onere, in presenza di specifica ed argomentata contestazione di controparte, di
«dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale” (Cass. Civ., n. 5857 del 22/02/2022).
Ai fini dell'assolvimento di tale onere, l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993 conserva pur sempre un valore “indiziario”
(cfr., sul tema, Cass. Civ., sez. III, ord. 06.02.2024 n. 3405) e va valutato unitariamente a tutti gli ulteriori elementi istruttori acquisiti agli atti del giudizio.
A tal riguardo, premesso che il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità, va assicurata continuità al condivisibile indirizzo interpretativo secondo cui la dichiarazione confessoria della cedente, considerata unitariamente alla disponibilità del titolo esecutivo allegato all'atto di precetto notificato dalla cessionaria, costituiscono elementi documentali idonei a comprovare il trasferimento del credito in capo all'intimante (cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 10200 del 2021 nonché Cass., Sez. Un., 04.05.2017
n. 10790: «La dichiarazione della cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello»).
Ebbene, nelle specie, parte opposta si è fatta carico di produrre, non soltanto gli estratti della G.U., ma anche:
- il contratto di mutuo ipotecario [cfr. doc. 3, in ordine al quale va ribadito: a) che la contestazione della conformità all'originale della copia fotostatica di documenti, volta ad impedire che le copie acquistino, ai sensi dell'art. 2719 c.c., la stessa efficacia probatoria degli originali, non può avvenire con clausole di stile e generiche, prive di ogni specifica argomentazione in ordine alle ragioni ed ai profili di difformità, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche
-4- o onnicomprensive (cfr., ex multis, Cass., sez. VI-5, 13.12.2017 n. 29993; Cass., sez. II,
7.07.1995 n. 7496); b) che, in ogni caso, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass., sez. II, 27.03.2007 n. 7522; Cass., sez. III,
21.04.2010 n. 9439)];
- il contratto di cessione in lingua in lingua inglese (cfr. doc. 4);
- la dichiarazione del 09.05.2024 con cui - nella sua qualità Controparte_4 sia di originaria titolare del credito - ha confermato la cessione dello specifico credito per cui è causa in favore della (cfr. doc. in atti: Controparte_1
«Con la presente, la società unipersonale con socio unico Parte_2 Parte_3 con sede in Milano, p.zza del Calendario n. 1, iscritta al Registro delle Imprese di
[...]
Milano al numero di iscrizione e codice fiscale in persona dell'Amministratore P.IVA_3 delegato signora e della Responsabile dell'Ufficio Customer Service signora _5
, DICHIARA: 1) che in data 12/12/2007, la società Parte_4 Controparte_1 ha stipulato con un contratto di cessione di Controparte_1 Parte_2 crediti pecuniari individuabili "in blocco", in forza del quale Controparte_1
a acquistato pro-soluto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Controparte_1
Legge 130/1999 e dell'art. 58 del D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario), con pubblicazione dell'Avviso in Gazzetta Ufficiale del 18/12/2007 al foglio 146, un portafoglio di crediti qualificabili quali crediti in sofferenza, vantati dalla verso propri clienti, che Parte_2 include, tra gli altri, il credito relativo alla posizione di riportata in oggetto;
2) che Parte_1 la fotocopia del contratto di cessione depositata dalla nel giudizio dinanzi al Tribunale CP_1 di Crotone al nr. di RG 1727/2023 e nella precedente fase dinanzi al GE (RGE 8/2023), di cui si allega una copia siglata alla presente dichiarazione, è conforme all'originale; 3) infine che la DB
UT è stata, oltre che cedente i crediti di cui al portafoglio ad su indicato, anche
CP_1 procuratrice di per il recupero dei rispettivi crediti sino alla data del 26/4/2023, tanto è
CP_1 vero che sia l'atto di precetto sia il pignoramento immobiliare di cui alla esecuzione RGE 8/2023 sono stati eseguiti dalla quale cessionaria del credito in persona della procuratrice
CP_1 speciale DB UT (cfr. doc. 4 e 5 di cui alla comparsa di costituzione di nel giudizio
CP_1
RG 1727/2023) e che si allegano anch'essi alla presente dichiarazione. Ciò ad ulteriore prova della avvenuta cessione del credito»).
Ne consegue che, alla luce di tali convergenti elementi probatori, non residua alcun dubbio circa l'attuale titolarità del credito in capo all'odierna opposta.
5. - Sicché, per le ragioni esposte, l'opposizione va senz'altro respinta.
*****************
1. - In punto di regolamentazione delle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia e con esclusione della voce relativa all'attività istruttoria (atteso
-5- il rilievo dirimente delle questioni di rito e considerata la natura documentale della controversia), sono liquidate come da dispositivo.
2. - Non ricorrono invece i presupposti di condanna per lite temeraria, giacché “la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova gravante sulla parte che chiede il risarcimento sia dell'an che del quantum debeatur, o almeno la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa” (cfr. Cass., sez. II, 15.02.2007 n. 3388; Cass., sez. I, 9.09.2004 n.
18169).
3. - Diversamente, saranno valutati con separato decreto i presupposti per un'eventuale revoca dell'ammissione dell'opponente al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 136 T.U.S.G.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1727/2023 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. rigetta, per le ragioni di rito e di merito esposte in parte motiva, l'opposizione spiegata da avverso l'atto di pignoramento per cui è causa notificatogli Parte_1 da Controparte_1
2. condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, liquidate in €
6.023,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Crotone, in data 30 maggio 2025.
IL GIUDICE
dott. Alfonso Scibona DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
-6-