Articolo 95 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 181Articolo 170 bis
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1 gennaio 2006
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16 aprile 2014
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30 giugno 2015
Art. 95. Imprese obbligate 1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica ((...)) che controllano una o piu' societa', redigono il bilancio consolidato conformemente ai principi contabili internazionali.
2. Allo stesso obbligo sono soggette le imprese di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o piu' imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite.
2-bis. Al medesimo obbligo sono soggette anche le imprese di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o piu' imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite, qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 .
3. Ai soli fini dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato sono considerate imprese controllate quelle indicate nell' articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 .
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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