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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 18/03/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Udienza del 18/03/2025 RGN 1352 /2024
E' comparso:
l'avv. V. Montemurro per l'INPS
Il difensore si riporta ai precedenti scritti difensivi e chiede la decisione.
E' altresì comparso l'avv. G. Paternoster per l'avv. Guida il quale si riporta ai precedenti scritti difensivi e verbali di causa: insiste per la rinnovazione della CTU.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, decide come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Sabino Digregorio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al NRG. 1352/2024 vertente
TRA
(C.F.: ) nato il [...] a [...]_1 C.F._1
ed ivi residente, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Guida in virtù di procura in atti;
-RICORRENTE -
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Savastano giusta procura generale alle liti;
-RESISTENTE -
OGGETTO: Post Atp – assegno ex l. 222/1984.
FATTO E DIRITTO
I - Parte ricorrente indicata in epigrafe ha proposto ricorso, tempestivamente depositato il 22 novembre 2024 ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., avverso il giudizio espresso dal CTU nel procedimento per ATP, conclusosi con il riconoscimento della insussistenza dei presupposti sanitari legittimanti l'ottenimento dell'assegno ex L. 222/1984 (conclusioni della parte: “- NEL MERITO: disattendere le conclusioni del
CTU, dott. , rassegnate nel procedimento di atpo (iscritto al RG 442/2024), Per_1
poiché illegittime, errate, generiche, lacunose e immotivate, ed alla luce delle considerazioni formulate da questa difesa e della documentazione in atti,
ACCERTARE E DICHIARARE che le patologie da cui risulta affetto il ricorrente concretizzino il requisito sanitario utile per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità, sin dalla domanda presentata il 25.07.2023, anche a mezzo di rinnovata
Consulenza Tecnica d'Ufficio, da porre a spese ed onere del resistente, allorquando non fossero sufficienti le sopra esposte ragioni e difese;
- porre definitivamente a carico dell' le spese della disposta e della disponenda CP_1
CTU.
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di procuratore del presente giudizio e di quello di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, oltre rimborso forfettario, Cpa ed Iva, come per legge”).
Con memoria depositata il 15 gennaio 2025 si è costituito l' il quale ha rassegnato CP_1
le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito dichiarare l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, rigettarlo per tutti i motivi innanzi esposti, con vittoria di spese”.
Con ordinanza del 4 febbraio 2025 veniva rigettata l'istanza di rinnovo della C.T.U.
All'odierna udienza il Tribunale ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
II - In via preliminare va dichiarata la tempestività dell'atto di dissenso alle valutazioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
Ciò posto, tuttavia, il ricorso non può essere accolto.
Infatti, deve essere preliminarmente osservato che l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno
1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
Con riferimento più specifico all'oggetto della presente fase i commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7.
La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel caso di specie, secondo la CTU medico–legale espletata nella precedente fase di giudizio, il ricorrente non si trova nelle condizioni sanitarie legittimanti l'ottenimento dell'assegno ex l. 222/1984. Parte opponente nell'introdurre - a seguito di dichiarazione di dissenso – la presente fase di giudizio ha contestato le risultanze della perizia riproponendo (sostanzialmente) nei medesimi termini, le osservazioni rivolte al perito in occasione della comunicazione della “bozza” di consulenza.
Orbene, tale prospettazione non appare meritevole di pregio proprio sulla base di quanto già condivisibilmente motivato dal C.T.U. in sede di risposta alle osservazioni della parte istante nel corso della precedente fase di giudizio.
Sul punto, è sufficiente evidenziare che il perito ha risposto alle osservazioni dell'odierna parte opponente prendendo in esame le affezioni prospettate dalla stessa con argomentazioni immuni da contraddizioni.
Scrive, infatti, inizialmente il consulente: , di anni 58, su domanda del Parte_1
25/07/2023, in data 11/08/2023 l comunicava il rigetto della richiesta CP_1
dell'assegno ordinario di invalidità.
Dalla documentazione sanitaria esaminata e dai rilievi clinici operati emerge che il quadro menomativo a carico dell'istante risulta così essere costituito:
⇒ discospondiloartrosi e discopatie multiple del rachide lombare con scarso impegno funzionale.
Devo, pertanto, convenire con i sanitari della Sede di Matera, che non CP_1
riconoscevano all'istante uno stato d'invalidità tale da usufruire della provvidenza richiesta.
In sostanza, il ricorrente non presenta condizioni sanitarie compatibili con il riconoscimento di quanto invocato;
tanto emerge in maniera inequivocabile dall'obiettività da me rilevata e dalla documentazione medica esaminata.
CONCLUSIONI
, per effetto delle infermità riscontrate, non presenta attualmente, e non Parte_1
presentava all'epoca della visita medica ad opera dei sanitari dell' di Matera, CP_1
una capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ridotta a meno di un terzo. Il c.t.u. ha poi così confutato le osservazioni di parte: “Il ricorrente ha iniziato a lavorare all'età di 16 anni in qualità di conduttore macchine edili e camionista;
attività che svolge tuttora in qualità di imprenditore dal 2001.
La suddetta attività lavorativa si svolge in posizione seduta, pertanto, non sussistono lunghi periodi in ortostatismo e nemmeno comporta la movimentazione manuale di carichi pesanti.
E' solo il caso di sottolineare che in occasione della visita neurochirurgica del
23/09/2022, effettuata presso l'Ospedale S. Carlo di Potenza, lo specialista all'esame obiettivo rilevava: “Laségue negativo bilateralmente, non evidenti deficit di forza, sensibilità e riflessi agli arti inferiori”.
Tale obiettività, nonché quella da me rilevata in occasione delle operazioni peritali, non comporta una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti.
Precisato quanto sopra, confermo la valutazione medico-legale rassegnata nella mia relazione di CTU”.
III - In virtù di tanto le contestazioni riproposte dalla parte opponente nella presente sede evidenziano, dunque, la mera non condivisione della valutazione medico- legale effettuata dal CTU non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale (nel ricorso) di precisi argomenti (di ordine fattuale o di ordine scientifico e formulate non in termini di mera ipoteticità) tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Le conclusioni cui il C.T.U. è giunto devono essere di conseguenza reputate attendibili sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
IV - Le spese della C.T.U., così come liquidate con separato decreto (fase di a.t.p.), vanno poste definitivamente a carico del ricorrente mentre le restanti spese di lite (atp e post atp) possono essere compensate fra le parti in considerazione della peculiarità della vicenda processuale e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Sabino Digregorio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso di;
Parte_1
2) pone definitivamente le spese di C.T.U. così come liquidate con separato decreto, a carico del ricorrente e compensa fra le parti le restanti spese di lite.
Matera, lì 18 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Sabino Digregorio