Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 5282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5282 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 2511/2023 Verbale dell'udienza 27/05/2025 Per il sig. è presente l'avv. Valeria D'Antò per delega dell'avv. Della Corte. Pt_1
Nell'interesse di e per delega dell'Avv. Generoso Romano è Controparte_1 presente l'Avv. Fabio Mirante. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. D'Antò si riporta agli atti e insiste per l'accoglimento e condanna di spese a carico degli enti procedenti. L'Avv. Mirante si riporta integralmente alla comparsa di risposta, evidenziando che nella nota, depositata dal Ministero, dichiara che vi è stato lo sgravio a giugno 2022. CP_2
Nonostante ciò la cartella è stata poi successivamente notificata. Pertanto questa difesa fa rilevare che non vi è alcuna responsabilità della comparente Controparte_1
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2511 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione a cartella di pagamento TRA
, c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._1
Nunzia Della Corte, presso il cui studio elett.te domicilia in Melito di Napoli (NA) alla Via E. Fermi n. 3 OPPONENTE E
, p.iva in persona del l.r.p.t., rapp.to e Controparte_3 P.IVA_1 difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, Ufficio distrettuale di Napoli, presso il cui Uffi- cio elett.te domicilia in Napoli alla Via A. Diaz n. 11 OPPOSTO NONCHÉ
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 1
Controparte_4
OPPOSTA CONTUMACE CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. ha convenuto in giudizio il , l' Pt_1 Controparte_5 Controparte_1
e l' , spiegando opposizione avverso la cartella n. 07120220063734658000 noti-
[...] CP_2 ficata il 27/12/2022 per un importo di € 670,00 a titolo di spese processuali penali. Ha esposto che la somma richiesta era, invero, già stata spontaneamente versata in data an- teriore alla notifica della cartella oggetto di giudizio, con conseguente dichiarazione di nullità della stessa e condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite. Il costituito ha riconosciuto l'avvenuto pagamento del debito, Controparte_5 precisando di aver provveduto allo sgravio della somma e di averne dato comunicazione all'Agente della riscossione tramite flusso telematico il 22/06/2022, concludendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere e compensazione spese di lite. L' ha preliminarmente eccepito l'incompetenza del Giudice adito Controparte_1 in favore del Giudice dell'esecuzione penale in base all'art. 676 c.p.p., nel merito ha chie- sto dichiararsi sgravato il ruolo con esonero di responsabilità; spese secondo giustizia. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell' ritualmente citata. CP_2
Va poi dichiarata la cessazione della materia. Invero, dai documenti prodotti dalle amministrazioni costituite, si evince che vi è stato il provvedimento di sgravio e l'annullamento della cartella, stante l'avvenuto pagamento. Si devono, comunque, valutare le doglianze dell'opponente, ai fini delle spese. In primis, si osserva che la formulata eccezione di incompetenza funzionale non ha pregio in quanto, per consolidato orientamento in tema di opposizione a cartella esattoriale per il recu- pero di spese processuali penali, la competenza funzionale spetta al giudice civile e non al giudice penale quando le contestazioni riguardano aspetti contabili o la riconducibilità di voci al perimetro applicativo della condanna, senza mettere in discussione la statuizione penale stessa (Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza n. 23504/2022). Nel merito, la scansione temporale degli eventi appare emblematica. Infatti, a fronte del pagamento spontaneo di parte attrice avvenuto in 16/02/2022, il Parte_3
, in data 22/06/2022, provvedeva a comunicare all'Agente della riscossione lo sgravio delle somme dovute, annotato in data 24/06/2022. Ciò nonostante, la cartella impugnata
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 2 veniva comunque notificata in data 27/12/2022, ovverosia 10 mesi dopo l'avvenuto pa- gamento e ben 6 mesi dopo l'avvenuto sgravio. In conclusione, la domanda spiegata dal sig. è fondata. Pt_1
In merito alle spese di lite, questo giudicante ritiene sussistano gravi ed eccezionali ragio- ni per compensarle per intero (Corte Costituzionale, sentenza n. 77/2018). Invero, il ca- so che ci occupa rientra, di diritto, nella casistica normativamente tipizzata per la quale il legislatore ha predisposto dei rimedi alternativi al giudizio, stante l'oggettiva evidenza di fondatezza della pretesa azionata. Rebus sic stantibus, parte attrice avrebbe potuto (e dovu- to, a parere di questo giudicante), in via assolutamente preliminare, attivare la procedura di sospensione legale della riscossione – ex art. 1, co. da 537 a 544, Legge n. 228/2012 – stante la pacifica non debenza delle somme richieste. Procedura che avrebbe avuto, ve- rosimilmente ed in tempi brevi, nonché senza alcun rischio esecutivo stante la sospen- sione immediata della riscossione, un positivo esito stante lo sgravio già disposto e co- municato dall'Ente impositore all'Agente. Orbene, pur non essendo codificato alcun ob- bligo in tal senso, si osserva che una condotta positivamente orientata alla buona fede nel rapporto tra le parti avrebbe consentito di giungere al medesimo risultato (e proba- bilmente, in tempi molto più ridotti) senza, però, aggravare l'amministrazione della giu- stizia di un contenzioso che poteva essere egregiamente evitato qualora l'agere della parte interessata si fosse virtuosamente ispirato, secondo una lettura costituzionalmente orien- tata, a principi di protezione deflattiva del sistema giudiziario, quale patrimonio comune a tutti gli operatori del sistema. E nella residuale ipotesi di negativo esito della procedura stragiudiziale, si sarebbe sempre potuta invocare la tutela legale in via successiva, oppo- nendosi all'esecuzione qualora avrebbe mai avuto inizio, ovvero qualora una pendenza esattoriale (sebbene non dovuta) avrebbe determinato un pregiudizio incidentale di altra natura, in questa sede comunque non provato. L'aver adito l'A.G. senza aver dato prova di aver esperito quantomeno un tentativo di risoluzione alternativa della controversia - alla luce della documentale fondatezza della domanda - sia attraverso una mera attività stragiudiziale ovvero avvalendosi degli specifici strumenti creati dal legislatore, giustifica la totale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_4
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa per intero le spese di giudizio. Così deciso in Napoli, il 27/05/2025 Il giudice dott. Gabriele Montefusco
Provvedimento redatto con la collaborazione del GOP dott. Mariano Cascone
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 3