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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 07/05/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1826 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, composto da:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente rel. ed est.
Dott. Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. MANFRINI MICHELE Parte_1
Ricorrente contro con il patrocinio dell' Avv. ROSSINI ANNA Controparte_1 resistente
PUBBLICO MINISTERO intervenuto oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni per parte ricorrente:
Voglia il Tribunale adito, accertare e dichiarare che la separazione tra i coniugi Parte_1
e è da addebitare a quest'ultima per violazione dei doveri
[...] Controparte_1 imposti dal matrimonio. Voglia, inoltre, determinare l'assegno di mantenimento in favore di Controparte_1 in una misura non superiore ad € 500,00 mensili tenendo conto dell'indennità NASPI da questa percepita pari a circa € 1.100,00 mensili e del reale tenore di vita goduto dalla stessa durante il periodo di convivenza matrimoniale (fino al dicembre 2020), al netto degli incrementi patrimoniali successivi.
Vinte le spese di lite”
Conclusioni per parte resistente: a) in via istruttoria, si insiste per l'accoglimento delle istanze non ammesse (e in particolare per l'ammissione della prova orale articolata nelle memorie ex art. 183 VI comma, n. 2 e n. 3 c.p.c.); b) nel merito, dato atto che, con sentenza parziale n. 910/2024 pubblicata in data
23.09.2024, il Tribunale di Ferrara ha dichiarato la separazione dei coniugi Parte_1
e uniti in matrimonio il 25.05.1991 in Ostellato (atto
[...] Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Ostellato al n. 25, p. II, serie
A), ordinando al competente Ufficiale di Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
pagina 1 di 5 - addebitare la separazione al marito, per essersi lo stesso reso gravemente inadempiente agli obblighi di cui all'art. 143 c.c.; - disporre che il Sig. versi, entro il Parte_1 giorno cinque di ogni mese, alla moglie Sig.ra l'importo mensile di € Controparte_1
3.500,00 (ovvero quel diverso importo che verrà ritenuto proporzionato alle disponibilità economiche dell'onerato), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di assegno di mantenimento;
- in ogni caso, respingere le domande avanzate da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze. Conclusioni del PM: Visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il sig. esponeva: Parte_1 in data 25/05/1991 aveva contratto matrimonio con;
dall' Controparte_1 unione erano nati figli e , maggiorenni ed autosufficienti. Per_1 Persona_2
Negli ultimi anni i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati fino al venir meno dell'unione materiale e spirituale, tanto che la convivenza era divenuta intollerabile.
Precisava che la causa della crisi coniugale andava ricercata nei comportamenti della moglie, provocatori, ostili e fonte di continui litigi.
La resistente, trasferitasi in un'abitazione di proprietà della società s.r.l. Roverella M.G, della quale il marito era socio ed amministratore, aveva manifestato l'intenzione di separarsi senza però coltivare l'iniziativa.
Tanto premesso chiedeva che venisse pronunciata la separazione dei coniugi senza condizioni, essendo i coniugi economicamente autosufficienti atteso, in particolare, che la moglie era dipendente della s.r.l. Roverella M.G. ed era proprietaria di un immobile che le assicurava un reddito di 600 euro mensili.
Si costituiva parte resistente e nulla opponeva alla domanda di separazione, riconoscendo l'irreversibilità della crisi.
Contestava però quanto affermato da parte ricorrente in merito ai comportamenti tenuti dalla moglie, asserendo che il ricorrente si era reso autore di “ogni genere di violenza, fisica, verbale e psicologica”, sia nei confronti della moglie e dei figli. Affermava che sin dai primi anni di matrimonio “il Sig. ha preteso che la moglie Pt_1 abbandonasse il proprio impiego per lavorare nell'attività di famiglia;
raggiunto tale obiettivo, il ricorrente ha sistematicamente imposto alla stessa condizioni salariali e di orario estremamente dure, pretendendo da lei un impegno di energie e di tempo decisamente superiore a quello di un dipendente, senza tributarle tuttavia alcun riconoscimento, né economico, né in termini di partecipazione nelle società di famiglia, diversamente da quanto fatto dai fratelli del ricorrente in favore delle rispettive mogli (cointestatarie delle quote di società della famiglia)”. Anche al di fuori dell'ambiente lavorativo, il Sig. era solito tenere nei confronti Pt_1 della moglie un atteggiamento aggressivo e prevaricatore, caratterizzato da frequenti percosse, violenze, minacce e insulti, comportamenti sistematicamente perpetrati anche nei confronti dei figli (i quali, non a caso, hanno con il padre un pessimo rapporto). Senza contare dei numerosi tradimenti del marito…”.
La resistente aveva tollerato la situazione per amore dei figli ma 2019 si era verificata una violentissima aggressione del padre in danno della figlia , che aveva lasciato Persona_2 la casa familiare ed il lavoro presso la società del padre.
Nel 2020 la Sig.ra decideva di lasciare la casa coniugale per trasferirsi presso un CP_1 alloggio attiguo al laboratorio di pasticceria sito in Via Pomposa n. 266 (di proprietà della
Roverella MG S.r.l.). I rapporti tra i coniugi non erano migliorati posto che il marito aveva continuato ad
“inveire contro la moglie, denigrarla, insultarla, minacciarla e – talvolta – malmenarla,
pagina 2 di 5 anche alla presenza di dipendenti, fornitori e clienti”, come risultava anche da una serie di registrazioni risalenti al maggio 2021 ed al 2022. Sulla scorta di tali premesse chiedeva che la responsabilità della separazione fosse addebitata al marito.
Quanto agli aspetti economici, evidenziava la forte disparità economica tra le situazioni patrimoniali dei coniugi.
Il ricorrente era socio al 33% di tre società (Roverella 1 s.r.l.; Roverella 2000 e Bar Pasticceria Roverella di Carlotti & c. S.n.c.) nonché socio unico ed unico amministratore della Roverella MG S.r.l., società, costituita nel 2015, proprietaria di un laboratorio per la produzione di pasticceria fresca.
Il era inoltre proprietario di numerosi immobili: la casa coniugale sita in Ferrara Pt_1
– Via Pisani n. 41, costituita da una villetta di oltre 130 mq;
b) quattro posti auto/garage, situati nella medesima Via Pisani;
c) 1/3 di un'ampia area urbana (sita in Ferrara – Via Pisani), di oltre 300 mq, di proprietà per i restanti 2/3 dei fratelli e;
c) 1/3 Pt_2 Pt_3 di due immobili ad uso abitativo siti in Ferrara – Via Pisani n. 29 e n. 31, in uso ai fratelli
e ed alle rispettive famiglie Pt_2 Pt_3
Ancora, il ricorrente era titolare di vari depositi amministrati e di diverse polizze (polizza n. 00159/0000545098457 presso Crédit Agricole per circa € 10.600,00 al 31.12.2020 e polizza vita n. 50013602234 presso Poste Italiane per € 100.000,00). Controparte_2
Tanto premesso chiedeva che la separazione fosse addebitata a parte ricorrente;
chiedeva ancora che venisse disposto un assegno separativo di € 2.000,00 mensili.
Il Presidente, emessi i provvedimenti urgenti (Dispone che il ricorrente versi alla resistente, entro il 5° giorno di ogni mese, un assegno di Euro 500 oltre rivalutazione su base Istat), nominava il giudice istruttore e disponeva per l'ulteriore corso del giudizio.
Con provvedimento del 21.2.2023 il GI disponeva la riduzione dell'assegno ad € 250,00 mensili valutando quale elemento di novità l'acquisto di una vettura nuova da parte della resistente, elemento che denotava una situazione economica non solo tranquilla ma anche, e soprattutto, diversa da quella posta a fondamento della decisione del presidente.
La causa era istruita documentalmente e con C.T.U.
Nelle more del giudizio la resistente chiedeva la modifica del provvedimento adottato dal
GI evidenziando che la propria situazione economica era radicalmente mutata a seguito del licenziamento intimato dalla società del marito, del rilascio dell'abitazione in favore della soc. Roverella e del venir meno del reddito da locazione.
All'udienza del 27.11.2024 il ricorrente si dichiarava disponibile a versare un assegno di €
1500,00 mensili e la richiesta di revisione veniva così abbandonata.
All'udienza del 23.1.2025 la causa era trattenuta in decisione.
Con sentenza parziale n. 910/24 del 23.9.2024 è stata dichiarata la separazione dei coniugi. Sulle domande di addebito.
Il ricorrente ha richiesto che la separazione sia addebitata alla moglie ricordando quanto accaduto nel corso del 2020 e cioè che “i due coniugi, nel corso dell'anno 2020, essendo gli spostamenti casa-lavoro divenuti difficoltosi a causa delle limitazioni in vigore durante il periodo della pandemia da COVID19, avevano scelto di trasferirsi temporaneamente, in un alloggio presso il laboratorio di pasticceria dove entrambi lavoravano e che, terminato il periodo emergenziale, mentre il aveva fatto rientro presso la casa coniugale, la Pt_1 si era rifiutata di farlo violando così il precetto di cui all'art. 143 c.c.”. CP_1
L' argomentazione è priva di pregio sotto vari profili.
In primo luogo, in ricorso la difesa del sig. ha affermato che “negli ultimi anni” il Pt_1 rapporto era stato caratterizzato da continue incomprensioni e litigi, circostanza questa che pagina 3 di 5 lascia ritenere che la crisi fosse già in atto al momento in cui la moglie aveva deciso di non ritornare nell'abitazione coniugale. Inoltre, il diniego opposto dalla moglie al ritorno nella precedente abitazione non può essere equiparato ad un “abbandono” del tetto coniugale, non essendo ipotizzabile un obbligo di seguire il coniuge quando questi decida unilateralmente di lasciare l'immobile che i coniugi avevano concordemente scelto quale nuova abitazione coniugale.
Quanto alla domanda d'addebito formulata dalla resistente, si osserva che, secondo la prospettazione della convenuta, i primi episodi che avrebbero asseritamente costellato la vita coniugale risalirebbero addirittura al 1991.
L'insorgere della crisi coniugale dunque risalirebbe a tale periodo, cosa che priva di rilevanza causale i dissidi (ampiamente documentati) accaduti in seguito.
Il lungo tempo trascorso depone piuttosto a favore di un'incompatibilità caratteriale che negli ultimi anni è stata aggravata da questioni di natura essenzialmente economiche, come si deduce sia dalla particolare attenzione dedicata dalla difesa al mancato CP_1 riconoscimento delle attività svolte dalla resistente nell'ambito dell' attività lavorativa del marito che dall'instaurazione di altri procedimenti.
Entrambe le domande vanno respinte. Sugli aspetti economici. All'esito dell'istruttoria sono emerse la rilevantissima capacità economica del ricorrente e la critica situazione in cui versa la moglie.
Il valore delle partecipazioni societarie del sig. ammonta a circa 1.900.000 euro;
la Pt_1 consistenza dei rapporti finanziari a lui facenti capo è superiore ai 500.000 euro;
il ancora, è proprietario di vari immobili, due dei quali in quota. Pt_1
Infine, è emersa la profonda commistione tra le attività sociali e personale, tanto che la partecipazione non può essere intesa come ipotetico valore ma come concreta disponibilità.
La resistente si trova in tutt'altra situazione poiché è priva di attività lavorativa ed ha rilasciato l'immobile della società Roverella MG S.r.l. nel quale risiedeva. Il trasferimento nell'immobile di sua proprietà l'ha poi privata del reddito da locazione.
Tenuto conto della non giovane età della resistente e della difficoltà di mettere a frutto l'esperienza maturata presso la Roverella;
considerata la florida situazione della famiglia e le aspettative connesse al patrimonio del marito, si reputa equo porre a carico del ricorrente un assegno separativo di € 2.000,00 mensili, da aggiornare annualmente secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'
ISTAT.
A carico del ricorrente vanno altresì posto le spese di C.T.U., liquidate come da provvedimento reso il 28.2.025, atteso che l'incombente è stato reso necessario a fronte della non completa trasparenza della posizione assunta dal Pt_1
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente
PQM
Il Tribunale, dato atto che con sentenza parziale n. 910/24 del 23.9.2024 è stata dichiarata la separazione dei coniugi , così definitivamente provvede: respinge le domande d'addebito. Pone a carico di l'obbligo di versare un assegno separativo in favore di Parte_1
di € 2.000,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo indici Istat Controparte_1
F.O.I.
Pone le spese di C.T.U., liquidate come in atti, a carico di . Parte_1
Condanna alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in € 10.860,00 Parte_1 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali .
Ferrara, 22.4.2025
pagina 4 di 5 Il presidente est.
Paolo Sangiuolo
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