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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
SABBATO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 261/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Montescaglioso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 72886 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: estinzione del giudizo per cessata materia del contendere
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 26/05/2025 e depositato il 23/06/2025, la Ricorrente_1 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come in atti, chiede l'annullamento dell'Avviso di accertamento di ufficio per omesso versamento Imposta municipale propria anno 2020 –
Provvedimento n. 72886/2020 del 20.03.2025, adottato in autotutela dall'ente impositore, notificato il
25.03.2025 all'indirizzo di posta elettronica Email_1.
Premette che in relazione al periodo imposta 2020 e agli immobili in proprietà (aree fabbricabili e fabbricati), in data 22.12.2024 il Comune di Montescaglioso (MT) notificava alla società ricorrente un primo Avviso di accertamento ove intimava il pagamento di complessivi euro 3.458,00. In data
26.05.2025, la società apprendeva de relato che all'indirizzo di Email_3 Email_1 lo stesso Comune di Montescaglioso (MT) aveva notificato al dott. Difensore_1 - difensore domiciliatario del ricorso di cui al precedente punto n.
1 - l'odierno Avviso di accertamento, emesso per la riformulazione del precedente atto n. 71560 del 04.07.2024, notificato in data 22.12.2024, per l'importo di euro 2.956,25.
Deduce, pertanto, quanto segue:
1) RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DELL'ATTO IMPUGNATO – IN APPLICAZIONE DELL'ART.
7- sexies, LEGGE N. 212/2000 – PER L'INESISTENZA GIURIDICA DELLA NOTIFICA PERCHE'
EFFETTUATA NEI CONFRONTI DI PERSONA PRIVA DI COLLEGAMENTO CON IL SOGGETTO
PASSIVO DEL RAPPORTO TRIBUTARIO, EFFETTIVO DESTINATARIO DELL'ATTO;
2) RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DELL'ATTO IMPUGNATO – IN APPLICAZIONE DELL'ART.
7-bis,
LEGGE N. 212/2000 - PER VIOLAZIONE DELL'ART. 6/bis, STESSA LEGGE N. 212/2000, PER
L'AVVENUTA ASSUNZIONE IN DIFETTO DI CONTRADDITTORIO PREVENTIVO;
3) RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DELL'ATTO IMPUGNATO – IN APPLICAZIONE DELL'ART.
7-bis,
LEGGE N. 212/2000 – IN RELAZIONE ALLA SANZIONE IRROGATA PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato e per la condanna di controparte alle spese di giudizio da attribuirsi.
Il Comune di Montescaglioso, sebbene ritualmente intimato, non si costituisce in giudizio.
In data 15/01/2026 parte ricorrente deposita istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
La controversia, sulle conclusioni delle parti costituite, è decisa in data 22 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come esposto in narrativa, parte ricorrente ha formulato espressa e motivata istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere stante l'intervenuto annullamento in toto dell'atto impugnato.
Va pertanto dichiarata la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ex art. 46 c.p.t.
Il tenore in rito della presente decisione giustifica la compensazione delle spese di lite, che pertanto rimangono a carico di parte ricorrente.
La Corte
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
SABBATO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 261/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Montescaglioso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 72886 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: estinzione del giudizo per cessata materia del contendere
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 26/05/2025 e depositato il 23/06/2025, la Ricorrente_1 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come in atti, chiede l'annullamento dell'Avviso di accertamento di ufficio per omesso versamento Imposta municipale propria anno 2020 –
Provvedimento n. 72886/2020 del 20.03.2025, adottato in autotutela dall'ente impositore, notificato il
25.03.2025 all'indirizzo di posta elettronica Email_1.
Premette che in relazione al periodo imposta 2020 e agli immobili in proprietà (aree fabbricabili e fabbricati), in data 22.12.2024 il Comune di Montescaglioso (MT) notificava alla società ricorrente un primo Avviso di accertamento ove intimava il pagamento di complessivi euro 3.458,00. In data
26.05.2025, la società apprendeva de relato che all'indirizzo di Email_3 Email_1 lo stesso Comune di Montescaglioso (MT) aveva notificato al dott. Difensore_1 - difensore domiciliatario del ricorso di cui al precedente punto n.
1 - l'odierno Avviso di accertamento, emesso per la riformulazione del precedente atto n. 71560 del 04.07.2024, notificato in data 22.12.2024, per l'importo di euro 2.956,25.
Deduce, pertanto, quanto segue:
1) RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DELL'ATTO IMPUGNATO – IN APPLICAZIONE DELL'ART.
7- sexies, LEGGE N. 212/2000 – PER L'INESISTENZA GIURIDICA DELLA NOTIFICA PERCHE'
EFFETTUATA NEI CONFRONTI DI PERSONA PRIVA DI COLLEGAMENTO CON IL SOGGETTO
PASSIVO DEL RAPPORTO TRIBUTARIO, EFFETTIVO DESTINATARIO DELL'ATTO;
2) RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DELL'ATTO IMPUGNATO – IN APPLICAZIONE DELL'ART.
7-bis,
LEGGE N. 212/2000 - PER VIOLAZIONE DELL'ART. 6/bis, STESSA LEGGE N. 212/2000, PER
L'AVVENUTA ASSUNZIONE IN DIFETTO DI CONTRADDITTORIO PREVENTIVO;
3) RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DELL'ATTO IMPUGNATO – IN APPLICAZIONE DELL'ART.
7-bis,
LEGGE N. 212/2000 – IN RELAZIONE ALLA SANZIONE IRROGATA PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato e per la condanna di controparte alle spese di giudizio da attribuirsi.
Il Comune di Montescaglioso, sebbene ritualmente intimato, non si costituisce in giudizio.
In data 15/01/2026 parte ricorrente deposita istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
La controversia, sulle conclusioni delle parti costituite, è decisa in data 22 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come esposto in narrativa, parte ricorrente ha formulato espressa e motivata istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere stante l'intervenuto annullamento in toto dell'atto impugnato.
Va pertanto dichiarata la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ex art. 46 c.p.t.
Il tenore in rito della presente decisione giustifica la compensazione delle spese di lite, che pertanto rimangono a carico di parte ricorrente.
La Corte
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.