Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 08/04/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Nr. 167/2025 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della camera di consiglio, visto l'art. 429
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “Altre ipotesi”, promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. ANZALONE FEDERICA ROBERTA ), con domicilio C.F._2 eletto presso il domicilio digitale dell'avv. nzalone: Pec
Email_1 ricorrente contro in persona del Ministro pro tempore (C.F. Controparte_1 gale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_1 CP_2 in Palermo, Via Fattori 60, C.F. , P.IVA_2 [...]
, in persona Controparte_3 io n.1, tutti CP_3 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (C.F. CP_3
), presso i cui uffici, siti in via Libertà n. 174, sono domiciliati ex lege P.IVA_3 resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
«- in via principale e cautelare, per i gravissimi pregiudizi subiti e subendi, anche inaudita altera parte, avuto riguardo alle ragioni d'urgenza di cui al presente ricorso, in conseguenza del pregiudizio grave ed irreparabile prospettabile e derivante alla ricorrente, o in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. del fumus boni iuris e del periculum in mora: a) ritenere, accertare e dichiarare, per ogni singolo profilo di pertinenza della ricorrente indicato nel ricorso, il diritto al maggior punteggio spettante per il titolo di servizio svolto come indicato in parte narrativa;
e per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente, ed Controparte_4 uffici periferici interessati, , , di porre in Controparte_5 Controparte_3 essere/adottare tutti i provvedimenti volti a rettificare il punteggio integrale erroneamente riconosciuto e conseguentemente ad attribuire alla ricorrente, nelle graduatorie valide per il 2024/2027 e successive, il corretto punteggio come specificato in parte narrativa, tale da consentirle di essere assunta negli istituti indicati in domanda per l'anno scolastico in corso e per quelli successivi;
- nel merito, e nella denegata ipotesi in cui il Giudice non accolga la domanda cautelare per difetto dei presupposti di legge, ritenere, accertare e dichiarare, per ogni singolo profilo di pertinenza della ricorrente come in parte motiva, il diritto al maggior punteggio spettante per il titolo di servizio svolto come indicato in parte narrativa;
correggendo, di conseguenza, il punteggio nella graduatoria 2024- 2027 e successive;
- e per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente, ed uffici periferici interessati, Controparte_4 [...]
, , di porre in essere/adottare tutti i provvedimenti Controparte_5 Controparte_3 volti a rettificare il punteggio integrale erroneamente riconosciutogli e conseguentemente ad attribuire alla ricorrente, nelle graduatorie valide per il 2024/2027 e successive, il corretto punteggio come specificato in parte narrativa, tale da consentirgli di essere assunto - con il nuovo punteggio ottenuto - negli istituti indicati in domanda per l'anno scolastico
1
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c. ».
Per parte resistente:
«Piaccia all'adito Giudice, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:- nel merito, respingere il ricorso proposto, perché infondato in punto di fatto e di diritto;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' e dell' ;- con vittoria di spese». CP_2 Controparte_6
Ragioni della decisione con ricorso depositato in data 30/01/2025, ha agito per Parte_1
l'accoglimento delle domande riportate in epigrafe.
Ha spiegato di aver proposto la domanda per l'inserimento nelle graduatorie del personale ATA per la Provincia di avendo conseguito il diploma presso l'istituto Tecnico di CP_3
Agrigento, nell'anno 2000/2001 e di aver ottenuto il riconoscimento del servizio militare di leva in misura inferiore a quello prestato in costanza di servizio.
Ha lamentato l'illegittimità dell'attribuzione di un punteggio inferiore per il servizio di leva prestato non in costanza di nomina in quanto ai sensi dell'articolo 485, co. 7 del dlgs n. 297/94 il servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti.
Non avendo ottenuto il riconoscimento del punteggio di 6 punti previsto per il servizio civile, ha adito il giudice del lavoro, ritenendo discriminante lesivo dell'art. 3 Cost., il disposto di cui all'art. 2050 del Decreto Legislativo del 15 marzo 2010 n. 66, ai sensi del quale deve essere attribuito un punteggio maggiore nella particolare ipotesi in cui il servizio militare (o il servizio civile sostitutivo) è stato prestato in costanza di impiego con il . Controparte_4
Pertanto, ha chiesto il riconoscimento del punteggio in questione, sulla scorta dell'interpretazione data dal Consiglio di Stato nella sentenza del 02.12.2019, n. 8234/2019,
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si sono tempestivamente costituiti il
[...]
e le amministrazioni che, eccepito il difetto di legittimazione Controparte_7 passivo dell e dell' Controparte_8 [...]
e ufficio V, hanno resistito rilevando Controparte_3 CP_3
l'infondatezza nel merito del ricorso, ritenendo non sussistente alcuna discriminazione per il fatto che la ricorrente ha prestato servizio civile non in costanza di pubblico impiego.
All'odierna udienza le parti hanno discusso all'odierna udienza riportandosi alle difese ed alle eccezioni in atti.
Il Giudice all'esito della camera di consiglio definisce il giudizio dando pubblica lettura della sentenza.
°°°°
Riassunti i termini del contendere si rileva quanto segue sulle questioni poste dalle parti.
A. Sul difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni scolastiche convenute
In via preliminare, stante l'eccezione del , deve rilevarsi il difetto di Controparte_4 legittimazione passiva delle amministrazioni scolastiche convenute, in quanto «Anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei 2 successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del
1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , CP_4 mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto». (Sez. L, Sentenza n. 6372 del
21/03/2011, Sez. L, Sentenza n. 32938 del 09/11/2021).
Conseguente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell e dell CP_2 [...]
, dal giudizio. Controparte_9
B. Sul diritto al punteggio aggiuntivo
L'art. 2050 dlgs 15 marzo 2010, n. 66 “Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici” dispone che:
«1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello
Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici».
Sul punto è stato chiarito che «Il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e per il servizio civile sostitutivo deve essere valutato anche ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, le quali hanno natura non dissimile da quella delle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore, e costituiscono anch'esse selezioni latu sensu concorsuali, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010». (Sez.
L, Ordinanza n. 8586 del 29/03/2024, V. Sez. L, Sentenza n. 5854 del 08/03/2017, Sez. L,
Ordinanza n. 5679 del 02/03/2020).
Questo Giudice, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 118 disp. att., c.p.c., nel dare atto delle ragioni del decidere, recepisce gli arresti giurisprudenziale della S.C., sintetizzati nelle massime che saranno di seguito riportate per spiegare i termini di operatività dell'istituto.
Quanto alla valutazione del servizio la Suprema Corte da ultimo ha evidenziato i termini per ritenere una discriminazione posto che «Secondo l'art. 485, comma 7, d.lgs. n. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio 3 civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti», mentre l'art. 2050 del d.lgs. n.
66/2000, riguardante la «valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce, al comma 1, che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e, al comma 2, che
«ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro». Tanto premesso, questa Corte ha chiarito che non è corretta l'interpretazione secondo cui l'art. 485 del d. lgs. 297/1994 sarebbe applicabile soltanto dopo l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'art. 84 del DPR nr. 417/1974 (Cass. n. 41894/2021» … omissis … «in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra le suddette disposizioni sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ed in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma
2, della Costituzione, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi. Si è dunque evidenziato che lungo tale linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.). Questa Corte ha pertanto affermato che l'art. 2050 riguarda anche le graduatorie ad esaurimento;
ha infatti evidenziato che anche le suddette graduatorie, pur non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), costituiscono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, ed ha pertanto affermato che non si sottraggono ad un'interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge (Cass. n. 15467/2021). Per tali ragioni si è dunque ritenuto che debba essere disapplicata, in quanto illegittima, la previsione di rango regolamentare di cui all'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle
4 graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009,
v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)».
«Il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e per il servizio civile sostitutivo deve essere valutato anche ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, le quali hanno natura non dissimile da quella delle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore, e costituiscono anch'esse selezioni latu sensu concorsuali, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010». (Cass. Sez. L., 29/03/2024, n. 8586)
La lettura della Suprema Corte è chiara e non suscettibile di fraintendimenti, posto che è ferma sui seguenti principi desumibili dalle disposizioni sopra citate: il servizio civile è equiparato a quello militare, tanto il servizio militare quanto quello civile devono essere valutati come titolo ai fini dell'accesso al pubblico impiego, che sia in costanza di nomina, che non sia in costanza di nomina.
Chiarito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento deve evidenziarsi che nel caso di specie deve non può essere riconosciuto il punteggio maggiore per il servizio civile prestato non in costanza di nomina a quello in costanza di nomina per la diversità delle due fattispecie.
Come evidenziato dall'Avvocatura l'art. 2050 cit. si limita a richiedere che al servizio militare sia riconosciuto lo stesso punteggio attribuito, in generale, al servizio prestato nelle pubbliche amministrazioni.
Non è previsto che al servizio di leva sia riconosciuto il medesimo punteggio attribuito al servizio prestato nella stessa qualifica o nello stesso profilo professionale per cui si concorre in quanto non è affatto indice di una preparazione del candidato paragonabile a quella vantata da chi ha già maturato esperienze lavorative nelle stesse identiche qualifiche oggetto del concorso, potendo al più essere equiparato a un servizio genericamente prestato in favore della pubblica amministrazione.
L'Allegato A del D.M. n. 50 del 30.03.2021 e successivamente anche con il DM n. 89/2024 è conforme al disposto di cui all'art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2010, nella misura in cui riconosce al servizio militare di leva (o al servizio civile sostitutivo di quello di leva) lo stesso punteggio attribuito per il servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali (0,60 punti per anno), salvo che esso sia prestato in costanza di impiego nella qualifica oggetto della graduatoria, posto che in tal caso è riconosciuto il medesimo punteggio (6 punti per anno) previsto per il servizio prestato nella detta qualifica.
La circostanza che venga attribuito un punteggio maggiore nella particolare e peculiare ipotesi in cui il servizio militare sia stata prestato in costanza di impiego con il Controparte_4
(nelle qualifiche oggetto del concorso) non determina alcuna violazione dell'art. 3 Cost.,
5 sussistendo in tal caso una valida ragione giustificatrice della diversità di trattamento.
Nell'ipotesi in esame viene in rilievo l'esigenza di tutelare, con idonea misura compensativa, chi sia stato costretto ad abbandonare il servizio – nella stessa qualifica oggetto del concorso – per adempiere all'obbligo di prestare il servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo.
Si tratta di opzione coerente all'interpretazione propria della Suprema Corte che ha puntualmente descritto la ratio dell'istituto ed i suoi limiti.
Si tratta di disposizione di normazione secondaria secundum legem, in quanto tale pienamente legittima, oltre che recepita dalla pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, che fino a prova contraria è il Giudice di legittimità
Infatti sulla questione, proprio con riferimento al personale ATA si segnala la seguente massima: «ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto» (Sez. L,
Sentenza n. 22429 del 08/08/2024).
Per tali ragioni, dovendosi escludere una discriminazione, o una illegittima applicazione delle norme vigenti, il ricorso deve essere rigettato.
C. Le spese di lite
Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni, i compensi devono essere determinati al minimo delle tariffe per il 3° scaglione di cui al DM n. 55 del 10.3.2014, successivamente modificato con DM n. 147 del 13.8.2022, tenuto conto delle seguenti fasi del giudizio: studio della controversia, proposizione del ricorso e fase decisoria.
Pertanto parte ricorrente in quanto soccombente deve essere condannata alla loro refusione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell e Controparte_5 dell , ufficio V. Controparte_3
Rigetta il ricorso.
Condanna alla refusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 [...]
che vengono liquidate nella complessiva somma di € 2.108,00, oltre spese Controparte_4 forfettarie ed accessori ai sensi di legge.
Caltanissetta, 8 aprile 2025 Il Giudice Angela Latorre
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