Articolo 1 della Legge 25 gennaio 1983, n. 35
Articolo 2
Versione
2 marzo 1983
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare gli emendamenti agli articoli 24 e 25 della costituzione della Organizzazione mondiale della sanita', adottati a Ginevra il 17 maggio 1976 nel corso della ventinovesima Assemblea mondiale della sanita'.
Entrata in vigore il 2 marzo 1983