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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 04/11/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
1248/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice- ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 1248/2025 R.G. promossa da
( , rappresentata e difesa dall'avv. Michela Parte_1 C.F._1
Marangon ed elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente -
contro
( ), contumace;
CP_1 C.F._2
- resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI Parte ricorrente Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Ariano nel Polesine (RO) il 01/06/2008 e trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del Comune di Ariano nel Polesine atto n. 5, parte I, Registro degli Atti di matrimonio dell'anno 2008 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del già menzionato Comune di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
Spese compensate. Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 22.7.2025, ai sensi degli artt. 473-bis.14 e 473-bis.47 ss. c.p.c., innanzi al Tribunale di Rovigo, chiedeva che fosse dichiarato Parte_1 lo scioglimento del matrimonio contratto con ad Ariano nel Polesine CP_1
(RO) l'1.6.2008 (trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 5, Parte I, anno 2008) ed esponeva che:
- dal matrimonio non erano nati figli;
1 - nel procedimento di separazione, con ordinanza depositata il 19.1.2018 i coniugi erano stati autorizzati a vivere separati e con sentenza n. 383/2022, depositata il 26.4.2022, il Tribunale di Rovigo aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi;
- non essendo mai ripresa la convivenza, sussistevano i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. 898/1970 per addivenire alla pronuncia di scioglimento del matrimonio;
- ella aveva tentato di contattare lo al fine di presentare un ricorso congiunto CP_1 senza però ottenere alcun riscontro dallo stesso;
- la ricorrente aveva intrapreso una nuova relazione con dalla quale CP_2 era nato il figlio in data 22.3.2021, per cui si era determinata a promuovere Per_1 il presente giudizio.
Chiedeva pertanto la pronuncia di scioglimento del matrimonio senza alcuna statuizione di carattere economico-patrimoniale, dal momento che i coniugi erano in grado di provvedere autonomamente al loro mantenimento.
2. Con decreto depositato il 22.7.2025 la Presidente fissava ai sensi dell'art. 473- bis.14 c.p.c. l'udienza di prima comparizione delle parti innanzi a sé per il giorno 4.11.2025, dava alla parte convenuta le informazioni previste dal quarto comma della citata disposizione, assegnava alla ricorrente il termine per la notifica e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
3. All'udienza sopra indicata, nessuno compariva per parte resistente nonostante la regolarità della notifica, sicché il giudice delegato alla trattazione della causa dichiarava la contumacia di e dava atto dell'impossibilità di esperire CP_1 il tentativo di conciliazione.
4. Ritenuta la causa matura per la decisione, sulle conclusioni riportate in epigrafe e preso atto della rinuncia della all'assegnazione dei termini di cui all'art. Pt_1
473-bis.28 c.p.c., il giudice si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
5. Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalla ricorrente, che ha costituito un nuovo nucleo familiare (doc. 1) e delle dichiarazioni della stessa rese all'udienza del 4-11-2025, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, atteso che la separazione personale dei coniugi è stata dichiarata dal Tribunale di Rovigo con la sentenza n. 383/2022, depositata il 26.4.2022 (cfr. doc. 3), sicché, non essendo la convivenza mai ripresa dall'udienza presidenziale, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
6. Come richiesto dalla ricorrente, le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
2 definitivamente decidendo nella causa n. 1248/2025 R.G. promossa da Pt_1
nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero,
[...] CP_1
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1 ad Ariano nel Polesine (RO) l'1.6.2008 (trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 5, Parte I, anno 2008);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 4 novembre 2025
la Presidente est. Paola Di Francesco
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice- ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 1248/2025 R.G. promossa da
( , rappresentata e difesa dall'avv. Michela Parte_1 C.F._1
Marangon ed elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente -
contro
( ), contumace;
CP_1 C.F._2
- resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI Parte ricorrente Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Ariano nel Polesine (RO) il 01/06/2008 e trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del Comune di Ariano nel Polesine atto n. 5, parte I, Registro degli Atti di matrimonio dell'anno 2008 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del già menzionato Comune di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
Spese compensate. Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 22.7.2025, ai sensi degli artt. 473-bis.14 e 473-bis.47 ss. c.p.c., innanzi al Tribunale di Rovigo, chiedeva che fosse dichiarato Parte_1 lo scioglimento del matrimonio contratto con ad Ariano nel Polesine CP_1
(RO) l'1.6.2008 (trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 5, Parte I, anno 2008) ed esponeva che:
- dal matrimonio non erano nati figli;
1 - nel procedimento di separazione, con ordinanza depositata il 19.1.2018 i coniugi erano stati autorizzati a vivere separati e con sentenza n. 383/2022, depositata il 26.4.2022, il Tribunale di Rovigo aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi;
- non essendo mai ripresa la convivenza, sussistevano i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. 898/1970 per addivenire alla pronuncia di scioglimento del matrimonio;
- ella aveva tentato di contattare lo al fine di presentare un ricorso congiunto CP_1 senza però ottenere alcun riscontro dallo stesso;
- la ricorrente aveva intrapreso una nuova relazione con dalla quale CP_2 era nato il figlio in data 22.3.2021, per cui si era determinata a promuovere Per_1 il presente giudizio.
Chiedeva pertanto la pronuncia di scioglimento del matrimonio senza alcuna statuizione di carattere economico-patrimoniale, dal momento che i coniugi erano in grado di provvedere autonomamente al loro mantenimento.
2. Con decreto depositato il 22.7.2025 la Presidente fissava ai sensi dell'art. 473- bis.14 c.p.c. l'udienza di prima comparizione delle parti innanzi a sé per il giorno 4.11.2025, dava alla parte convenuta le informazioni previste dal quarto comma della citata disposizione, assegnava alla ricorrente il termine per la notifica e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
3. All'udienza sopra indicata, nessuno compariva per parte resistente nonostante la regolarità della notifica, sicché il giudice delegato alla trattazione della causa dichiarava la contumacia di e dava atto dell'impossibilità di esperire CP_1 il tentativo di conciliazione.
4. Ritenuta la causa matura per la decisione, sulle conclusioni riportate in epigrafe e preso atto della rinuncia della all'assegnazione dei termini di cui all'art. Pt_1
473-bis.28 c.p.c., il giudice si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
5. Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalla ricorrente, che ha costituito un nuovo nucleo familiare (doc. 1) e delle dichiarazioni della stessa rese all'udienza del 4-11-2025, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, atteso che la separazione personale dei coniugi è stata dichiarata dal Tribunale di Rovigo con la sentenza n. 383/2022, depositata il 26.4.2022 (cfr. doc. 3), sicché, non essendo la convivenza mai ripresa dall'udienza presidenziale, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
6. Come richiesto dalla ricorrente, le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
2 definitivamente decidendo nella causa n. 1248/2025 R.G. promossa da Pt_1
nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero,
[...] CP_1
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1 ad Ariano nel Polesine (RO) l'1.6.2008 (trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 5, Parte I, anno 2008);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 4 novembre 2025
la Presidente est. Paola Di Francesco
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