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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12049/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12049 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
Parte_1 opponente, con l'avv. Lucrezia Francesca Pulcini
e quale mandataria di CP_1 Controparte_2 opposta, con l'avv. Giancarlo Catavello
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 20.6.2024 e, perciò, per l'opponente, come da memorie ex art. 183, 6° comma, nn. 1 e 2 e per l'opposta, come da foglio di p.c. depositato telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo n. 1292 ord. in data 9.8.2021, il Tribunale di Brescia ha ingiunto a CP_3
di pagare, in favore della ricorrente (da ora, , quale Parte_1 Pt_1 CP_1 CP_1
mandataria di la somma di € 14.397,62=, oltre interessi e spese, quale residuo Controparte_2 pagina 1 di 12 importo dovuto in forza di un contratto di leasing immobiliare stipulato in data 22.4.2004 da
[...]
(poi incorporata in con la utilizzatrice CP_4 Controparte_5 [...]
(da ora, ) e successiva variazione di cui alla scrittura privata in data Controparte_6 CP_6
15.1.2010, garantito, fra gli altri, dalla mediante fideiussione sino alla concorrenza di € Pt_1
260.576,40=.
Avverso detto decreto, notificato in data 10.9.2021, ha proposto tempestiva opposizione la Pt_1
con atto di citazione notificato in data 18.10.2021.
La ha eccepito, in via preliminare: i) la “omessa notifica del decreto ingiuntivo opposto” in Pt_1 difetto di “individuazione certa del provvedimento da aggredire”; ii) la conformità delle copie prodotte agli originali del contratto di fideiussione e del successivo atto di variazione;
iii) l'effettività della consegna dell'immobile oggetto del contratto di leasing;
iv) la “inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo. Inesistenza/Nullità del decreto ingiuntivo opposto” per essere stato “chiesto e ottenuto dopo che il soggetto intimato era stato dichiarato fallito e per un credito concorsuale”.
Ha altresì eccepito, nel merito, la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, con conseguente decadenza ex art 1957 c.c. della garanzia, e il difetto di idonea prova del credito azionato in via monitoria da CP_1
Ciò premesso, ha rassegnato articolate conclusioni, dirette ad ottenere, in sostanza, in via preliminare, la declaratoria: i) di inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo opposto e di inefficacia del medesimo;
ii) “in subordine”, di nullità del decreto ingiuntivo opposto “perché emesso sulla base di documentazione priva dei requisiti richiesti dall'ordinamento e perché emesso per un credito privo dei requisiti di certezza e liquidità”; iii) “in ulteriore subordine”, di “inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo e l'inesistenza/nullità del decreto ingiuntivo opposto per violazione degli artt. 52 e
93 e ss. L.F.;”; nel merito, ha richiesto: i) in via principale, la declaratoria di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust;
ii) in via subordinata, la declaratoria di decadenza della fideiussione ex art. 1957 c.c.; iii) in ogni caso, di “dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare” il decreto ingiuntivo opposto, “mandando assolta la sig.ra da ogni obbligazione Parte_1 nei confronti della convenuta opposta”; con vittoria di spese.
pagina 2 di 12 si è costituita in giudizio, contestando sotto vari profili la fondatezza dell'opposizione e ha CP_1
concluso per la conferma del decreto ingiuntivo e, in ogni caso, per la condanna della al Pt_1
pagamento della somma ingiunta, oltre accessori, con vittoria di spese.
Con ordinanza in data 7.4.2022 il g.i. ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto.
Con la prima memoria istruttoria la ha svolto ulteriori domande dirette ad ottenere, in Pt_1 sostanza: i) la declaratoria di nullità della fideiussione “ex art. 1418 c.c. per mancanza di causa ovvero per mancanza di oggetto concreto ovvero per illiceità della causa”; ii) nella denegata ipotesi in cui la fideiussione venisse qualificata come contratto autonomo di garanzia, “l'annullamento per dolo ex art.
1439 c.c. del contratto indicato in narrativa e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto alla convenuta” o, in subordine, “dichiarare l'annullamento per errore ex art. 1427 c.c. del contratto indicato in narrativa e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto alla convenuta”.
La causa, istruita mediante produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
20.6.2024 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. Eccezione di “omessa notifica del decreto ingiuntivo opposto”.
L'eccezione è infondata e va perciò disattesa.
Come anticipato sub 1., la lamenta la “omessa notifica del decreto ingiuntivo opposto”, Pt_1 evidenziando che il provvedimento notificatole “non reca a margine la “coccardina” che ne attesta
l'estrazione dal fascicolo telematico del Tribunale dove si troverebbe l'originale digitale”.
Sulla scorta di tale premessa, eccepisce la incertezza nell'individuazione del provvedimento oggetto di notifica e, per l'effetto, la inesistenza di detta notifica, con conseguente inefficacia del provvedimento monitorio – “ove esistente” - per il mancato rispetto del termine perentorio di cui all'art. 644 c.p.c.
Il rilievo, pur fondato in punto di fatto, non comporta l'inefficacia del decreto - per difetto di tempestiva notifica - invocata da parte opponente.
pagina 3 di 12 A seguito della richiesta di chiarimenti rivolta dal giudice, ha difatti prodotto - in data CP_1
31.5.2024 – un'ulteriore copia (del ricorso e) del decreto ingiuntivo recante la stampigliatura completa di “coccardina” a margine, attestante la sottoscrizione digitale, e l'ulteriore stampigliatura (in alto a destra, in colore blu) che contiene l'indicazione degli estremi del provvedimento (numeri del decreto ingiuntivo, di ruolo e di repertorio), idonei a certificarne l'avvenuto deposito.
L'esame di detto documento ne conferma l'identità con quello oggetto di notifica, privo – unicamente - delle ricordate stampigliature in testa e a margine.
Con riferimento al caso - sostanzialmente analogo - della notifica telematica di un atto nativo digitale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di notificazione della sentenza con modalità telematica, occorre distinguere la copia informatica di un documento nativo digitale, la quale presenta segni grafici (generati dal programma ministeriale in uso alle cancellerie degli uffici giudiziari) che rappresentano una mera attestazione della presenza della firma digitale apposta sull'originale di quel documento, dal duplicato informatico che, come si evince dagli artt. 1, lett. i) quinquies e 16 bis, comma 9 bis del d.l. n. 179 del 2012, consiste in un documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario e la cui corrispondenza con quest'ultimo non emerge dall'uso di segni grafici - la firma digitale è infatti una sottoscrizione in "bit" la cui apposizione, presente nel "file", è invisibile sull'atto analogico cartaceo - ma dall'uso di programmi che consentono di verificare e confrontare l'impronta del "file" originario con il duplicato. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'impugnazione svolta nei confronti della sentenza di primo grado, sul presupposto che la notifica telematica della stessa, mediante duplicato informatico, era idonea a far decorrere il "termine breve", pur non presentando segni grafici relativi all'apposizione della sottoscrizione del giudice)” (fra le altre, Cass.
27379/2022 citata da parte opposta).
Nel caso in esame, il decreto ingiuntivo notificato, pur privo dei segni grafici (stampigliature) che normalmente accompagnano i provvedimenti giurisdizionali firmati digitalmente, è identico, nel suo testo, a quello successivamente prodotto da parte opposta, completo delle stampigliature citate.
pagina 4 di 12 Ne deriva che ricorre un'ipotesi di mera nullità della notificazione del decreto ingiuntivo;
nullità che deve tuttavia ritenersi sanata ex art. 156 c.p.c. avendo l'atto raggiunto il suo scopo (la ha Pt_1
difatti proposto tempestiva opposizione avverso il decreto, articolando compiutamente le proprie difese, anche di merito).
3. Disconoscimento della conformità agli originali delle copie prodotte e delle sottoscrizioni.
Per giurisprudenza costante, “il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza,
e non può costituire una mera espressione di stile, risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato. (Nella specie, in applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto tardivo e contraddittorio il disconoscimento di conformità rispetto agli originali di contratti di fideiussione prodotti in copia con le memorie ex art. 183 c.p.c, dopo che con
l'atto di citazione la stessa parte aveva invece disconosciuto le firme apposte sui medesimi documenti)”
(Cass. 18491/2024, da cui è tratta la massima).
In armonia con tale premessa, ulteriori pronunce della corte di legittimità hanno precisato che “in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha escluso che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità "a quanto espressamente richiesto" con il ricorso)” (fra le altre, Cass.
16557/2019, da cui è tratta la massima).
Nel caso in esame, la ha lamentato, in modo tuttavia del tutto generico, di non ricordare di Pt_1
aver sottoscritto il contratto di leasing e il successivo atto di variazione e ha disconosciuto la pagina 5 di 12 conformità all'originale della copia della fideiussione prodotta, senza tuttavia indicare i (pretesi) elementi di difformità fra gli originali e le copie prodotte.
Ne deriva, come anticipato, il tenore troppo generico dei disconoscimenti operati dalla con Pt_1
la conseguente piena idoneità probatoria delle copie prodotte in giudizio, anche in difetto di produzione dei relativi originali.
La non ha poi provveduto a dare seguito alla mera riserva di disconoscimento delle Pt_1
sottoscrizioni apposte sui documenti, espressamente subordinata alla eventuale produzione degli originali degli stessi da parte di produzione che, tuttavia, per le ragioni indicate deve ritenersi CP_1
superflua.
[..
4. Improcedibilità della domanda proposta in via monitoria nonostante il fallimento della società
e della socia accomandataria CP_6 Parte_1
Anche tale eccezione è infondata e va perciò respinta.
Ed infatti, come chiarito da parte opposta, il fallimento della società , nonché della sua socia CP_6
accomandataria dichiarato dal Tribunale di Brescia con sentenza in data Parte_1
19.3.2012, è stato chiuso con decreto dello stesso Tribunale in data 13.2.2020 (doc. n. 11 dell'opposta).
La chiusura del fallimento comporta, come noto, la cessazione degli effetti del fallimento e dei suoi organi ex art. 120 l.f. (vigente ratione temporis), con conseguente venir meno del c.d. spossessamento processuale del fallito contemplato dall'art. 43 l.f. e del principio di esclusività del rito speciale di accertamento del passivo contemplato dall'art. 52 della legge citata.
Ne deriva la possibilità, per tutti i creditori, di far valere le proprie ragioni nelle forme ordinarie, risultando gli effetti della procedura concorsuale esauriti a seguito della sua chiusura.
L'art. 120, 3° comma, l.f., nell'attribuire ai creditori “il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi”, non pone poi a carico degli stessi alcun onere di preventiva insinuazione al passivo del fallimento, limitandosi la norma a prevedere che il creditore che intenda procedere nelle forme ordinarie nei confronti del soggetto già fallito (ritornato pagina 6 di 12 in bonis dopo la chiusura del suo fallimento) debba provvedere alla necessaria detrazione degli eventuali pagamenti ricevuti in corso di procedura.
5. “Nullità della fideiussione de qua per violazione dell'art. 2, co. 2, lettera a), della Legge n.
287/1990”.
Anche tale censura è infondata e va perciò disattesa.
Diversamente da quanto affermato dalla la fideiussione da lei rilasciata è diretta a garantire Pt_1
le obbligazioni derivanti da uno specifico contratto di locazione finanziaria, e non può perciò essere ricondotta allo schema di fideiussione omnibus, rilasciata a garanzia di obbligazioni bancarie, anche future, genericamente individuate.
Soccorre quindi la costante giurisprudenza di questo tribunale che, nell'affrontare, anche di recente, un caso sostanzialmente analogo a quello in esame (sentenza n. 3363 in data 21.12.2023) ha osservato che:
“Al riguardo è sufficiente rilevare che le garanzie personali da essi prestate in favore della concedente sono riferite ad una precisa operazione di locazione finanziaria, sicché va esclusa l'applicabilità, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, a tale garanzia specifica del provvedimento della Banca d'Italia n.
55/2005.
Come risulta dal chiaro tenore della declaratoria di nullità ivi contenuta (“gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”),
l'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale da parte dell'Autorità di Vigilanza ha riguardato le condizioni generali della fideiussione c.d. omnibus (come risultanti dallo schema A.B.I. 2003), ossia di quella particolare garanzia personale in uso nei rapporti bancari, che per effetto della c.d. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale ha assunto o assumerà, entro un limite massimo predeterminato ex art. 1938 c.c.
La fideiussione specifica si differenzia dal suddetto schema per oggetto e funzione, essendo prestata con riferimento ad un'unica e determinata obbligazione già esistente.
Nel caso di specie, inoltre, la garanzia prestata dagli opponenti non ha ad oggetto operazioni bancarie, né obbligazioni future, originando il debito garantito dal contratto di locazione finanziaria
pagina 7 di 12 di cui risultano esattamente individuati corrispettivo globale e oneri a carico della parte utilizzatrice, senza possibili future oscillazioni della misura della garanzia.
Ora, l'istruttoria condotta dalla Banca d'Italia onde verificare l'esistenza della prassi anticoncorrenziale diffusa presso gli istituti di credito, ha riguardato unicamente le fideiussioni bancarie omnibus, e non ogni forma di garanzia personale accessoria a qualsivoglia rapporto di credito.
Nello stesso parere della sulla base del quale è stato adottato il provvedimento della Banca CP_7
d'Italia, ricorrono ampi riferimenti al carattere “omnibus” della fideiussione, che rivelano come le peculiarità di tale garanzia non sono state indifferenti ai fini della valutazione dell'illiceità dell'intesa
a monte.
Lo specifico ambito di indagine delle determinazioni della Banca d'Italia esclude, comunque, che, nel caso in cui la garanzia si riferisca, come nella specie, a un contratto di leasing, il fideiussore possa avvantaggiarsi del regime di prova semplificato in base al quale la semplice riproduzione nel modulo di fideiussione a valle delle clausole censurate dall'autorità antitrust costituisce strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale vietata.
Deve, allora, constatarsi che, nel caso in esame, gli opponenti hanno omesso di allegare e dimostrare:
i) la partecipazione di Ubi Leasing s.p.a. (intermediario finanziario, non banca) alla intesa del 2002 oggetto di indagine da parte della Banca d'Italia; ii) l'appartenenza della fideiussione rilasciata a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società utilizzatrice con la stipulazione del contratto di leasing in data 10.11.2010 al tipo di garanzia - di cui allo schema A.B.I. 2002 - interessato dall'accertamento della predetta Autorità di Vigilanza”.
Ribadito pertanto che la fideiussione prestata dalla ha natura di fideiussione specifica Pt_1
prestata a garanzia di obbligazioni derivanti da un altrettanto specifico contratto estraneo alla materia bancaria, resta escluso che tale fideiussione possa ritenersi nulla per violazione della disciplina antitrust, non integrando un'ipotesi di applicazione “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale vietata.
6. “Decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ex art. 1957 c.c.”.
Al rigetto dell'eccezione sub. 5, segue la validità della deroga al disposto dell'art. 1957 c.c., come consentito dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (fra le altre, Cass. 28943/2017, secondo cui “la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione
pagina 8 di 12 fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore”).
Ne deriva l'insussistenza della pretesa decadenza dalla garanzia.
7. Ulteriori eccezioni sollevate con la prima memoria istruttoria.
7.1. Nullità della fideiussione prestata da socio illimitatamente responsabile a garanzia di obbligazioni della società.
Anche tale censura è infondata, atteso che, come noto, “il socio di una società di persone, ancorché illimitatamente responsabile, può validamente prestare fideiussione in favore della società, giacché questa, pur se sprovvista di personalità giuridica, costituisce un distinto centro di interessi e
d'imputazione di situazioni sostanziali e processuali, dotato di una propria autonomia e capacità rispetto ai soci stessi;
la predetta garanzia rientra, infatti, tra quelle prestate per le obbligazioni altrui secondo l'art. 1936 c.c., non sovrapponendosi alla garanzia fissata "ex lege" dalle disposizioni sulla responsabilità illimitata e solidale, potendo sussistere altri interessi che ne giustificano l'ottenimento in capo al creditore sociale, quali, ad esempio, l'interesse a che il socio resti obbligato anche dopo la sua uscita dalla società, o quello di potersi avvalere di uno strumento di garanzia autonomo, svincolato tra
l'altro dal limite, sia pure destinato ad operare solo in fase di esecuzione, del "beneficium excussionis" di cui all'art. 2304 c.c. In tale situazione il socio, il quale sia stato escusso quale fideiussore e, nella qualità, abbia provveduto al pagamento del debito sociale, è legittimato all'esercizio dell'azione di regresso ex art. 1950 c.c. contro la società” (giurisprudenza ormai costante: fra le altre, Cass.
7139/2018, da cui è tratta la massima, e 4528/2014).
7.2. Qualificazione giuridica del contratto quale fideiussione e non contratto autonomo di garanzia.
La questione sollevata da parte opponente risulta, in sostanza, irrilevante sulla scorta delle considerazioni svolte sub
5. e 6.
L'orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione ha, in ogni caso, chiarito che
“l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" generalmente è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in
pagina 9 di 12 quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, sicchè, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che, in virtù della mera presenza di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni", aveva qualificato una polizza assicurativa quale contratto autonomo di garanzia, senza tener conto dell'intero contenuto della polizza e, in particolare, dei riferimenti del contratto alla situazione relativa al rapporto sottostante, alla necessità di indicare, per la richiesta di pagamento, l'inadempienza riscontrata)” (così Cass. 4717/2019, da cui è tratta la massima).
Nel caso in esame, la garanzia prestata dalla peraltro mediante impiego di un modulo Pt_1
predisposto dalla società concedente (doc. n. 10 prodotto in copia più leggibile quale doc. n. 10 nel corso del presente giudizio di opposizione), contempla espressamente la volontà della stessa di costituirsi “fidejussore” e contiene richiami sistematici alla disciplina della fideiussione.
Ne deriva che a detta garanzia va riconosciuta, sulla scorta del suo chiaro tenore letterale, natura di vera e propria fideiussione.
7.3. Domande di “annullamento per dolo ex art. 1439 c.c. del contratto indicato in narrativa” e di
“annullamento per errore ex art. 1427 c.c. del contratto indicato in narrativa”.
Ribadito che la garanzia prestata dalla ha natura di fideiussione (e non contratto autonomo di Pt_1 garanzia), resta assorbito l'esame delle domande, proposte in via subordinata dalla Pt_1
8. Difetto di idonea prova del credito.
A fronte di tale ulteriore contestazione sollevata da parte opponente, va rilevata la carente indicazione della causa petendi che sostiene la domanda proposta dalla odierna opposta. ha difatti agito in via monitoria dichiarando che “a seguito del recupero e della successiva CP_1
vendita del bene immobile oggetto del contratto di leasing, e per essa Controparte_2 CP_1 vanta, alla data del 01.12.2020, un credito pari ad Euro 14.397,62 (doc. 9)”.
[...]
L'esame dell'estratto conto prodotto quale doc. n. 9 in allegato alla richiesta monitoria induce tuttavia a ritenere che il credito indicato (come detto, € 14.397,62=) corrisponda al solo ammontare dei canoni scaduti alla data di risoluzione del contratto (maggiorato di interessi e spese varie) e non tenga perciò
pagina 10 di 12 conto de: i) l'ulteriore credito per canoni a scadere attualizzati;
ii) l'importo non trascurabile ricavato dalla vendita del bene.
Si aggiunga che non ha nemmeno chiarito quale sia stata la sorte del contratto di leasing per CP_1
cui è causa, se risolto ante fallimento per inadempimento della società utilizzatrice o sciolto su conforme iniziativa del curatore o altro (è solo pacifico che il bene è stato restituito e venduto dalla società concedente).
Ne deriva il tenore troppo generico della domanda proposta da che risulta priva della CP_1
indicazione sufficientemente specifica della causa petendi che la supporta, indispensabile per poter verificare la corretta quantificazione del credito.
Si provvede pertanto con separata ordinanza a richiedere a parte opposta chiarimenti al riguardo.
9. Riepilogo.
In conclusione, ai sensi dell'art. 279, 2° comma, n. 4, c.p.c., si provvede con la presente sentenza non definitiva su tutte le domande ed eccezioni esaminate nei paragrafi da 2. a 7. e si dispone con separata ordinanza per l'ulteriore iter del giudizio.
10. Spese.
Trattandosi di sentenza non definitiva, la regolazione delle spese è rimessa alla sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
pronunciando non definitivamente,
- rigetta l'eccezione di nullità/inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo opposto e la conseguente domanda di inefficacia del decreto ex art. 644 c.p.c.;
- rigetta l'eccezione di improcedibilità della domanda proposta in via monitoria per l'intervenuto fallimento della società e della socia accomandataria CP_6 Parte_1
- rigetta la domanda di “nullità della fideiussione de qua per violazione dell'art. 2, co. 2, lettera a), della Legge n. 287/1990” e la conseguente eccezione di decadenza della garanzia ex art. 1957 c.c.;
- rigetta la domanda di “la nullità del contratto indicato in narrativa ex art. 1418 c.c. per mancanza di causa ovvero per mancanza di oggetto concreto ovvero per illiceità della causa”;
pagina 11 di 12 - dichiara assorbite le domande di “annullamento per dolo ex art. 1439 c.c. del contratto indicato in narrativa” e di “annullamento per errore ex art. 1427 c.c. del contratto indicato in narrativa”;
- spese al definitivo.
Così deciso in Brescia il 2.1.2025.
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12049 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
Parte_1 opponente, con l'avv. Lucrezia Francesca Pulcini
e quale mandataria di CP_1 Controparte_2 opposta, con l'avv. Giancarlo Catavello
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 20.6.2024 e, perciò, per l'opponente, come da memorie ex art. 183, 6° comma, nn. 1 e 2 e per l'opposta, come da foglio di p.c. depositato telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo n. 1292 ord. in data 9.8.2021, il Tribunale di Brescia ha ingiunto a CP_3
di pagare, in favore della ricorrente (da ora, , quale Parte_1 Pt_1 CP_1 CP_1
mandataria di la somma di € 14.397,62=, oltre interessi e spese, quale residuo Controparte_2 pagina 1 di 12 importo dovuto in forza di un contratto di leasing immobiliare stipulato in data 22.4.2004 da
[...]
(poi incorporata in con la utilizzatrice CP_4 Controparte_5 [...]
(da ora, ) e successiva variazione di cui alla scrittura privata in data Controparte_6 CP_6
15.1.2010, garantito, fra gli altri, dalla mediante fideiussione sino alla concorrenza di € Pt_1
260.576,40=.
Avverso detto decreto, notificato in data 10.9.2021, ha proposto tempestiva opposizione la Pt_1
con atto di citazione notificato in data 18.10.2021.
La ha eccepito, in via preliminare: i) la “omessa notifica del decreto ingiuntivo opposto” in Pt_1 difetto di “individuazione certa del provvedimento da aggredire”; ii) la conformità delle copie prodotte agli originali del contratto di fideiussione e del successivo atto di variazione;
iii) l'effettività della consegna dell'immobile oggetto del contratto di leasing;
iv) la “inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo. Inesistenza/Nullità del decreto ingiuntivo opposto” per essere stato “chiesto e ottenuto dopo che il soggetto intimato era stato dichiarato fallito e per un credito concorsuale”.
Ha altresì eccepito, nel merito, la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, con conseguente decadenza ex art 1957 c.c. della garanzia, e il difetto di idonea prova del credito azionato in via monitoria da CP_1
Ciò premesso, ha rassegnato articolate conclusioni, dirette ad ottenere, in sostanza, in via preliminare, la declaratoria: i) di inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo opposto e di inefficacia del medesimo;
ii) “in subordine”, di nullità del decreto ingiuntivo opposto “perché emesso sulla base di documentazione priva dei requisiti richiesti dall'ordinamento e perché emesso per un credito privo dei requisiti di certezza e liquidità”; iii) “in ulteriore subordine”, di “inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo e l'inesistenza/nullità del decreto ingiuntivo opposto per violazione degli artt. 52 e
93 e ss. L.F.;”; nel merito, ha richiesto: i) in via principale, la declaratoria di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust;
ii) in via subordinata, la declaratoria di decadenza della fideiussione ex art. 1957 c.c.; iii) in ogni caso, di “dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare” il decreto ingiuntivo opposto, “mandando assolta la sig.ra da ogni obbligazione Parte_1 nei confronti della convenuta opposta”; con vittoria di spese.
pagina 2 di 12 si è costituita in giudizio, contestando sotto vari profili la fondatezza dell'opposizione e ha CP_1
concluso per la conferma del decreto ingiuntivo e, in ogni caso, per la condanna della al Pt_1
pagamento della somma ingiunta, oltre accessori, con vittoria di spese.
Con ordinanza in data 7.4.2022 il g.i. ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto.
Con la prima memoria istruttoria la ha svolto ulteriori domande dirette ad ottenere, in Pt_1 sostanza: i) la declaratoria di nullità della fideiussione “ex art. 1418 c.c. per mancanza di causa ovvero per mancanza di oggetto concreto ovvero per illiceità della causa”; ii) nella denegata ipotesi in cui la fideiussione venisse qualificata come contratto autonomo di garanzia, “l'annullamento per dolo ex art.
1439 c.c. del contratto indicato in narrativa e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto alla convenuta” o, in subordine, “dichiarare l'annullamento per errore ex art. 1427 c.c. del contratto indicato in narrativa e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto alla convenuta”.
La causa, istruita mediante produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
20.6.2024 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. Eccezione di “omessa notifica del decreto ingiuntivo opposto”.
L'eccezione è infondata e va perciò disattesa.
Come anticipato sub 1., la lamenta la “omessa notifica del decreto ingiuntivo opposto”, Pt_1 evidenziando che il provvedimento notificatole “non reca a margine la “coccardina” che ne attesta
l'estrazione dal fascicolo telematico del Tribunale dove si troverebbe l'originale digitale”.
Sulla scorta di tale premessa, eccepisce la incertezza nell'individuazione del provvedimento oggetto di notifica e, per l'effetto, la inesistenza di detta notifica, con conseguente inefficacia del provvedimento monitorio – “ove esistente” - per il mancato rispetto del termine perentorio di cui all'art. 644 c.p.c.
Il rilievo, pur fondato in punto di fatto, non comporta l'inefficacia del decreto - per difetto di tempestiva notifica - invocata da parte opponente.
pagina 3 di 12 A seguito della richiesta di chiarimenti rivolta dal giudice, ha difatti prodotto - in data CP_1
31.5.2024 – un'ulteriore copia (del ricorso e) del decreto ingiuntivo recante la stampigliatura completa di “coccardina” a margine, attestante la sottoscrizione digitale, e l'ulteriore stampigliatura (in alto a destra, in colore blu) che contiene l'indicazione degli estremi del provvedimento (numeri del decreto ingiuntivo, di ruolo e di repertorio), idonei a certificarne l'avvenuto deposito.
L'esame di detto documento ne conferma l'identità con quello oggetto di notifica, privo – unicamente - delle ricordate stampigliature in testa e a margine.
Con riferimento al caso - sostanzialmente analogo - della notifica telematica di un atto nativo digitale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di notificazione della sentenza con modalità telematica, occorre distinguere la copia informatica di un documento nativo digitale, la quale presenta segni grafici (generati dal programma ministeriale in uso alle cancellerie degli uffici giudiziari) che rappresentano una mera attestazione della presenza della firma digitale apposta sull'originale di quel documento, dal duplicato informatico che, come si evince dagli artt. 1, lett. i) quinquies e 16 bis, comma 9 bis del d.l. n. 179 del 2012, consiste in un documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario e la cui corrispondenza con quest'ultimo non emerge dall'uso di segni grafici - la firma digitale è infatti una sottoscrizione in "bit" la cui apposizione, presente nel "file", è invisibile sull'atto analogico cartaceo - ma dall'uso di programmi che consentono di verificare e confrontare l'impronta del "file" originario con il duplicato. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'impugnazione svolta nei confronti della sentenza di primo grado, sul presupposto che la notifica telematica della stessa, mediante duplicato informatico, era idonea a far decorrere il "termine breve", pur non presentando segni grafici relativi all'apposizione della sottoscrizione del giudice)” (fra le altre, Cass.
27379/2022 citata da parte opposta).
Nel caso in esame, il decreto ingiuntivo notificato, pur privo dei segni grafici (stampigliature) che normalmente accompagnano i provvedimenti giurisdizionali firmati digitalmente, è identico, nel suo testo, a quello successivamente prodotto da parte opposta, completo delle stampigliature citate.
pagina 4 di 12 Ne deriva che ricorre un'ipotesi di mera nullità della notificazione del decreto ingiuntivo;
nullità che deve tuttavia ritenersi sanata ex art. 156 c.p.c. avendo l'atto raggiunto il suo scopo (la ha Pt_1
difatti proposto tempestiva opposizione avverso il decreto, articolando compiutamente le proprie difese, anche di merito).
3. Disconoscimento della conformità agli originali delle copie prodotte e delle sottoscrizioni.
Per giurisprudenza costante, “il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza,
e non può costituire una mera espressione di stile, risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato. (Nella specie, in applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto tardivo e contraddittorio il disconoscimento di conformità rispetto agli originali di contratti di fideiussione prodotti in copia con le memorie ex art. 183 c.p.c, dopo che con
l'atto di citazione la stessa parte aveva invece disconosciuto le firme apposte sui medesimi documenti)”
(Cass. 18491/2024, da cui è tratta la massima).
In armonia con tale premessa, ulteriori pronunce della corte di legittimità hanno precisato che “in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha escluso che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità "a quanto espressamente richiesto" con il ricorso)” (fra le altre, Cass.
16557/2019, da cui è tratta la massima).
Nel caso in esame, la ha lamentato, in modo tuttavia del tutto generico, di non ricordare di Pt_1
aver sottoscritto il contratto di leasing e il successivo atto di variazione e ha disconosciuto la pagina 5 di 12 conformità all'originale della copia della fideiussione prodotta, senza tuttavia indicare i (pretesi) elementi di difformità fra gli originali e le copie prodotte.
Ne deriva, come anticipato, il tenore troppo generico dei disconoscimenti operati dalla con Pt_1
la conseguente piena idoneità probatoria delle copie prodotte in giudizio, anche in difetto di produzione dei relativi originali.
La non ha poi provveduto a dare seguito alla mera riserva di disconoscimento delle Pt_1
sottoscrizioni apposte sui documenti, espressamente subordinata alla eventuale produzione degli originali degli stessi da parte di produzione che, tuttavia, per le ragioni indicate deve ritenersi CP_1
superflua.
[..
4. Improcedibilità della domanda proposta in via monitoria nonostante il fallimento della società
e della socia accomandataria CP_6 Parte_1
Anche tale eccezione è infondata e va perciò respinta.
Ed infatti, come chiarito da parte opposta, il fallimento della società , nonché della sua socia CP_6
accomandataria dichiarato dal Tribunale di Brescia con sentenza in data Parte_1
19.3.2012, è stato chiuso con decreto dello stesso Tribunale in data 13.2.2020 (doc. n. 11 dell'opposta).
La chiusura del fallimento comporta, come noto, la cessazione degli effetti del fallimento e dei suoi organi ex art. 120 l.f. (vigente ratione temporis), con conseguente venir meno del c.d. spossessamento processuale del fallito contemplato dall'art. 43 l.f. e del principio di esclusività del rito speciale di accertamento del passivo contemplato dall'art. 52 della legge citata.
Ne deriva la possibilità, per tutti i creditori, di far valere le proprie ragioni nelle forme ordinarie, risultando gli effetti della procedura concorsuale esauriti a seguito della sua chiusura.
L'art. 120, 3° comma, l.f., nell'attribuire ai creditori “il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi”, non pone poi a carico degli stessi alcun onere di preventiva insinuazione al passivo del fallimento, limitandosi la norma a prevedere che il creditore che intenda procedere nelle forme ordinarie nei confronti del soggetto già fallito (ritornato pagina 6 di 12 in bonis dopo la chiusura del suo fallimento) debba provvedere alla necessaria detrazione degli eventuali pagamenti ricevuti in corso di procedura.
5. “Nullità della fideiussione de qua per violazione dell'art. 2, co. 2, lettera a), della Legge n.
287/1990”.
Anche tale censura è infondata e va perciò disattesa.
Diversamente da quanto affermato dalla la fideiussione da lei rilasciata è diretta a garantire Pt_1
le obbligazioni derivanti da uno specifico contratto di locazione finanziaria, e non può perciò essere ricondotta allo schema di fideiussione omnibus, rilasciata a garanzia di obbligazioni bancarie, anche future, genericamente individuate.
Soccorre quindi la costante giurisprudenza di questo tribunale che, nell'affrontare, anche di recente, un caso sostanzialmente analogo a quello in esame (sentenza n. 3363 in data 21.12.2023) ha osservato che:
“Al riguardo è sufficiente rilevare che le garanzie personali da essi prestate in favore della concedente sono riferite ad una precisa operazione di locazione finanziaria, sicché va esclusa l'applicabilità, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, a tale garanzia specifica del provvedimento della Banca d'Italia n.
55/2005.
Come risulta dal chiaro tenore della declaratoria di nullità ivi contenuta (“gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”),
l'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale da parte dell'Autorità di Vigilanza ha riguardato le condizioni generali della fideiussione c.d. omnibus (come risultanti dallo schema A.B.I. 2003), ossia di quella particolare garanzia personale in uso nei rapporti bancari, che per effetto della c.d. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale ha assunto o assumerà, entro un limite massimo predeterminato ex art. 1938 c.c.
La fideiussione specifica si differenzia dal suddetto schema per oggetto e funzione, essendo prestata con riferimento ad un'unica e determinata obbligazione già esistente.
Nel caso di specie, inoltre, la garanzia prestata dagli opponenti non ha ad oggetto operazioni bancarie, né obbligazioni future, originando il debito garantito dal contratto di locazione finanziaria
pagina 7 di 12 di cui risultano esattamente individuati corrispettivo globale e oneri a carico della parte utilizzatrice, senza possibili future oscillazioni della misura della garanzia.
Ora, l'istruttoria condotta dalla Banca d'Italia onde verificare l'esistenza della prassi anticoncorrenziale diffusa presso gli istituti di credito, ha riguardato unicamente le fideiussioni bancarie omnibus, e non ogni forma di garanzia personale accessoria a qualsivoglia rapporto di credito.
Nello stesso parere della sulla base del quale è stato adottato il provvedimento della Banca CP_7
d'Italia, ricorrono ampi riferimenti al carattere “omnibus” della fideiussione, che rivelano come le peculiarità di tale garanzia non sono state indifferenti ai fini della valutazione dell'illiceità dell'intesa
a monte.
Lo specifico ambito di indagine delle determinazioni della Banca d'Italia esclude, comunque, che, nel caso in cui la garanzia si riferisca, come nella specie, a un contratto di leasing, il fideiussore possa avvantaggiarsi del regime di prova semplificato in base al quale la semplice riproduzione nel modulo di fideiussione a valle delle clausole censurate dall'autorità antitrust costituisce strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale vietata.
Deve, allora, constatarsi che, nel caso in esame, gli opponenti hanno omesso di allegare e dimostrare:
i) la partecipazione di Ubi Leasing s.p.a. (intermediario finanziario, non banca) alla intesa del 2002 oggetto di indagine da parte della Banca d'Italia; ii) l'appartenenza della fideiussione rilasciata a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società utilizzatrice con la stipulazione del contratto di leasing in data 10.11.2010 al tipo di garanzia - di cui allo schema A.B.I. 2002 - interessato dall'accertamento della predetta Autorità di Vigilanza”.
Ribadito pertanto che la fideiussione prestata dalla ha natura di fideiussione specifica Pt_1
prestata a garanzia di obbligazioni derivanti da un altrettanto specifico contratto estraneo alla materia bancaria, resta escluso che tale fideiussione possa ritenersi nulla per violazione della disciplina antitrust, non integrando un'ipotesi di applicazione “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale vietata.
6. “Decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ex art. 1957 c.c.”.
Al rigetto dell'eccezione sub. 5, segue la validità della deroga al disposto dell'art. 1957 c.c., come consentito dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (fra le altre, Cass. 28943/2017, secondo cui “la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione
pagina 8 di 12 fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore”).
Ne deriva l'insussistenza della pretesa decadenza dalla garanzia.
7. Ulteriori eccezioni sollevate con la prima memoria istruttoria.
7.1. Nullità della fideiussione prestata da socio illimitatamente responsabile a garanzia di obbligazioni della società.
Anche tale censura è infondata, atteso che, come noto, “il socio di una società di persone, ancorché illimitatamente responsabile, può validamente prestare fideiussione in favore della società, giacché questa, pur se sprovvista di personalità giuridica, costituisce un distinto centro di interessi e
d'imputazione di situazioni sostanziali e processuali, dotato di una propria autonomia e capacità rispetto ai soci stessi;
la predetta garanzia rientra, infatti, tra quelle prestate per le obbligazioni altrui secondo l'art. 1936 c.c., non sovrapponendosi alla garanzia fissata "ex lege" dalle disposizioni sulla responsabilità illimitata e solidale, potendo sussistere altri interessi che ne giustificano l'ottenimento in capo al creditore sociale, quali, ad esempio, l'interesse a che il socio resti obbligato anche dopo la sua uscita dalla società, o quello di potersi avvalere di uno strumento di garanzia autonomo, svincolato tra
l'altro dal limite, sia pure destinato ad operare solo in fase di esecuzione, del "beneficium excussionis" di cui all'art. 2304 c.c. In tale situazione il socio, il quale sia stato escusso quale fideiussore e, nella qualità, abbia provveduto al pagamento del debito sociale, è legittimato all'esercizio dell'azione di regresso ex art. 1950 c.c. contro la società” (giurisprudenza ormai costante: fra le altre, Cass.
7139/2018, da cui è tratta la massima, e 4528/2014).
7.2. Qualificazione giuridica del contratto quale fideiussione e non contratto autonomo di garanzia.
La questione sollevata da parte opponente risulta, in sostanza, irrilevante sulla scorta delle considerazioni svolte sub
5. e 6.
L'orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione ha, in ogni caso, chiarito che
“l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" generalmente è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in
pagina 9 di 12 quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, sicchè, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che, in virtù della mera presenza di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni", aveva qualificato una polizza assicurativa quale contratto autonomo di garanzia, senza tener conto dell'intero contenuto della polizza e, in particolare, dei riferimenti del contratto alla situazione relativa al rapporto sottostante, alla necessità di indicare, per la richiesta di pagamento, l'inadempienza riscontrata)” (così Cass. 4717/2019, da cui è tratta la massima).
Nel caso in esame, la garanzia prestata dalla peraltro mediante impiego di un modulo Pt_1
predisposto dalla società concedente (doc. n. 10 prodotto in copia più leggibile quale doc. n. 10 nel corso del presente giudizio di opposizione), contempla espressamente la volontà della stessa di costituirsi “fidejussore” e contiene richiami sistematici alla disciplina della fideiussione.
Ne deriva che a detta garanzia va riconosciuta, sulla scorta del suo chiaro tenore letterale, natura di vera e propria fideiussione.
7.3. Domande di “annullamento per dolo ex art. 1439 c.c. del contratto indicato in narrativa” e di
“annullamento per errore ex art. 1427 c.c. del contratto indicato in narrativa”.
Ribadito che la garanzia prestata dalla ha natura di fideiussione (e non contratto autonomo di Pt_1 garanzia), resta assorbito l'esame delle domande, proposte in via subordinata dalla Pt_1
8. Difetto di idonea prova del credito.
A fronte di tale ulteriore contestazione sollevata da parte opponente, va rilevata la carente indicazione della causa petendi che sostiene la domanda proposta dalla odierna opposta. ha difatti agito in via monitoria dichiarando che “a seguito del recupero e della successiva CP_1
vendita del bene immobile oggetto del contratto di leasing, e per essa Controparte_2 CP_1 vanta, alla data del 01.12.2020, un credito pari ad Euro 14.397,62 (doc. 9)”.
[...]
L'esame dell'estratto conto prodotto quale doc. n. 9 in allegato alla richiesta monitoria induce tuttavia a ritenere che il credito indicato (come detto, € 14.397,62=) corrisponda al solo ammontare dei canoni scaduti alla data di risoluzione del contratto (maggiorato di interessi e spese varie) e non tenga perciò
pagina 10 di 12 conto de: i) l'ulteriore credito per canoni a scadere attualizzati;
ii) l'importo non trascurabile ricavato dalla vendita del bene.
Si aggiunga che non ha nemmeno chiarito quale sia stata la sorte del contratto di leasing per CP_1
cui è causa, se risolto ante fallimento per inadempimento della società utilizzatrice o sciolto su conforme iniziativa del curatore o altro (è solo pacifico che il bene è stato restituito e venduto dalla società concedente).
Ne deriva il tenore troppo generico della domanda proposta da che risulta priva della CP_1
indicazione sufficientemente specifica della causa petendi che la supporta, indispensabile per poter verificare la corretta quantificazione del credito.
Si provvede pertanto con separata ordinanza a richiedere a parte opposta chiarimenti al riguardo.
9. Riepilogo.
In conclusione, ai sensi dell'art. 279, 2° comma, n. 4, c.p.c., si provvede con la presente sentenza non definitiva su tutte le domande ed eccezioni esaminate nei paragrafi da 2. a 7. e si dispone con separata ordinanza per l'ulteriore iter del giudizio.
10. Spese.
Trattandosi di sentenza non definitiva, la regolazione delle spese è rimessa alla sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
pronunciando non definitivamente,
- rigetta l'eccezione di nullità/inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo opposto e la conseguente domanda di inefficacia del decreto ex art. 644 c.p.c.;
- rigetta l'eccezione di improcedibilità della domanda proposta in via monitoria per l'intervenuto fallimento della società e della socia accomandataria CP_6 Parte_1
- rigetta la domanda di “nullità della fideiussione de qua per violazione dell'art. 2, co. 2, lettera a), della Legge n. 287/1990” e la conseguente eccezione di decadenza della garanzia ex art. 1957 c.c.;
- rigetta la domanda di “la nullità del contratto indicato in narrativa ex art. 1418 c.c. per mancanza di causa ovvero per mancanza di oggetto concreto ovvero per illiceità della causa”;
pagina 11 di 12 - dichiara assorbite le domande di “annullamento per dolo ex art. 1439 c.c. del contratto indicato in narrativa” e di “annullamento per errore ex art. 1427 c.c. del contratto indicato in narrativa”;
- spese al definitivo.
Così deciso in Brescia il 2.1.2025.
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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