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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 688/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2423/2020 depositato il 02/04/2020
proposto da
Ricorrente_1 "in Liquidazione" - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 91/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 2 e pubblicata il 08/01/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03C302310 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03C302310 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03C302310 IRAP 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Messina rigettava il ricorso proposto dall'Società_2 s.p.a. avverso l'avviso di accertamento relativo all'IRES, IRAP, IVA dell'anno 2013 e condannava la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio.
In particolare, il giudice di prime cure rigettava l'eccezione preliminare sulla durata delle operazioni di verifica e, nel merito, il motivo relativo al recupero a tassazione di costi ritenuti non di competenza.
Quanto alla ripresa a tassazione dell'IVA, indebitamente detratta dall'Società_2, premetteva che all'ente doveva riconoscersi natura pubblica, in quanto partecipato esclusivamente dai comuni dell'area territoriale ottimale definita dalla Regione siciliana e finalizzato alla gestione in comune del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani.
Ne derivava l'impropria definizione di fattura delle somme richieste ai contribuenti, trattandosi in realtà di altrettanti accertamenti della tassa dovuta per il servizio pubblico espletato in nome e per conto dei comuni, che ne determinano la tariffa, in ossequio ai principi affermati dalla decisione della Corte costituzionale n. 238/09 in materia di cd. TIA1 e dalla Corte di Nomofilachia.
Ne derivava, ulteriormente, l'assenza in capo all'Società_2 del diritto a detrarre l'IVA corrisposta ai propri fornitori, trattandosi di un soggetto giuridico non commerciale e, quindi, non sottoposto al regime IVA.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Società_2 per i seguenti motivi:
1.- omessa valutazione del motivo relativo al difetto di motivazione dell'atto impugnato sulle note difensive presentate nel corso del procedimento, con conseguente violazione dell'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000.
2. riproposizione del motivo relativo alla durata della verifica operata dai militari della Guardia di Finanza.
3. riproposizione del motivo relativo alla deducibilità di componenti negativi ai fini dell'IRES, per complessivi € 190.538,40 per difetto di motivazione sul punto dell'atto impugnato.
4. riproposizione del motivo relativo alla detraibilità dell'IVA corrisposta ai propri fornitori in considerazione della natura oggettiva di operazione economica e della non riconducibilità ad alcuna delle operazioni esenti IVA, che non ne consentono la detraibilità. Il motivo è stato così testualmente illustrato nell'atto di appello:
“Il servizio di raccolta rifiuti, costituisce estrinsecazione di un'attività istituzionale dell'Ente Locale (in questo caso il Comune) affidato da questo ultimo all'Società_2 S.p.A. Detta società, in tale ambito, non deve emettere alcuna fattura non trattandosi, in realtà, di cessione di beni o prestazioni di servizi da parte dell'Ricorrente_1 stessa. È proprio la particolarità e peculiarità dell'attività de qua, in uno all'interesse pubblico allo svolgimento di tale “servizio” che, nel contempo, non può consentire la indetraibilità dell'I.V.A. sulle operazioni passive poste in essere dalla società (acquisti, costi inerenti all'attività svolta e quant'altro), così come preteso dai militari verificatori. Le operazioni in parola, sia perché hanno, in effetti, natura finanziaria, sia perché, si insiste, non rientrano nel campo di applicazione dell'I.V.A., e non sono riconducibili ad “operazioni esenti” ex art. 10 D.P.R. 633/72, e non precludono, per l'agente, la detraibilità dell'I.V.A. pagata in seguito alla acquisizione di beni e servizi.” Diversamente opinando -e la richiesta viene formulata in via subordinata- alla contribuente spetterebbe la deduzione dell'IVA dai ricavi ai fini del reddito.
5. esclusione delle sanzioni per l'obiettiva incertezza normativa della materia.
Non ci costituiva l'Agenzia dell'Entrate regolarmente intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
Motivo 1
Il motivo non è fondato.
La violazione formale dell'obbligo di motivazione sussiste solo in caso di totale assenza grafica o di grave insufficienza, tale da impedire al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa impositiva.
Nel caso di specie nulla si può rimproverare all'Ufficio finanziario, dal momento che l'Società_2 ha potuto esprimere le sue ragioni nel corso del procedimento, tanto che ha presentato delle osservazioni. L'Ufficio finanziario ne ha espressamente tenuto conto, dando la propria spiegazione del perché le ha ritenute infondata, con una valutazione che, a questo punto, attiene al merito della controversia di cui si dirà subito dopo.
Motivo 2
Il motivo non è fondato.
Come ha avuto di ricordare già in più occasioni la Corte di Nomofilachia, l'eventuale mancato rispetto del precetto di cui all'art. 12, co. 5, l. n. 212/2000 non è sanzionata con la nullità del provvedimento che sia emesso all'esito della verifica di durata eccessiva:
In tema di verifiche tributarie, la violazione del termine di permanenza degli operatori dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, previsto dall'art. 12, comma 5, della l. n. 212 del 2000, non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, né l'invalidità degli atti compiuti o l'inutilizzabilità delle prove raccolte, atteso che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore, la cui scelta risulta razionalmente giustificata dal mancato coinvolgimento di diritti del contribuente costituzionalmente tutelati.
(Sez. 5 - , Ordinanza n. 6779 del 01/03/2022, Rv. 664093 – 01, v. anche Sez. 5 - , Sentenza n. 2055 del
27/01/2017, Rv. 642459 - 01)
Motivo 3
Il motivo non è fondato.
L'appello coglie nel segno nella parte in cui rileva l'omessa motivazione da parte del giudice di prime cure, che in effetti non ha affrontato la questione, limitandosi a copiare la motivazione delle sentenze emesse per altre annualità e trascurando completamente il motivo di ricorso.
Nel merito, però, il motivo non è fondato. L'atto di accertamento rinvia per la motivazione della ripresa a tassazione di costi non deducibili al pvc redatto dai militari della Guardia di Finanza. Quest'ultimo, in effetti, rinvia al punto “I)” dei controlli sostanziali, senonché l'elenco in lettere parte in maiuscolo, ma a un certo punto passa al minuscolo: in ogni caso al foglio 23 al punto l) (inteso come L minuscolo e non come I maiuscolo) sono indicate tre fatture che, stando alla loro stessa descrizione, si riferiscono a prestazioni eseguite nel 2010, 2011 (da Siculcoop a r.l.) e nel 2012 8 (da Società_3 s.r.l. e Soc. Coop. Società_4), ancorché fatturate nel 2013.
L'Società_2 si è limitata anche nel ricorso introduttivo di primo grado ad invocare il difetto di motivazione della ripresa a tassazione per difetto di competenza e, nel merito, a svalutare il requisiti della competenza ai fini della deduzione dei conti, trattandosi in ogni caso di costi che devono essere dedotti, ma il principio di competenza è uno dei requisiti fondamentali per portare in deduzione un costo, poiché il contribuente non è libero di scegliere i reddito conseguito nell'anno fiscale spostando i costi da un anno all'altro senza un criterio appunto di competenza.
La pur essenziale motivazione contenuta nel pvc era certamente sufficiente all'Società_2 per spiegare le ragioni per le quali le prestazioni eseguite in anni precedenti (precisamente indicati) e, quindi, di competenza di quegli anni erano state fatturate solo nel 2013. In assenza della benché minima spiegazione, il Collegio non può che prendere atto della fondatezza del recupero.
Motivo 4
Il motivo non è fondato.
Il Collegio condivide e fa propria la motivazione del giudice di primo grado, che ha esattamente qualificato la fattispecie concreta e ne ha tratto le conseguenze necessarie dal punto di vista logico-giuridico.
In questa sede si può solo confermare quanto esattamente detto, citando precedenti che, in tema di società interamente partecipate da enti pubblici per lo svolgimento di servizi pubblici, hanno affermato gli stessi principi di diritto.
In particolare, va ricordato il seguente principio di diritto affermato dalla Corte di Nomofilachia (che in motivazione ha escluso la valenza nomofilattica dell'unico precedente contrario rispetto ad un indirizzo consolidato negli anni più recenti):
“In tema di IVA, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, ed in conformità con l'art. 17 della direttiva n. 77/388/CEE, nonché con gli artt. 167 e 63 della successiva direttiva n. 2006/112/CE, non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione di beni o servizi - nella specie, relativa alla c.d. TIA-1 - per il solo fatto che tali operazioni attengano all'oggetto dell'impresa e siano fatturate, poiché è, invece, indispensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all'IVA nella misura dovuta, sicché, ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario.”
(Cass. Sez. 3, 13/05/2024, n. 13149, Rv. 670921 - 01)
L'Società_2 sostiene di aver svolto la parte “commerciale” del servizio pubblico, per la quale ha diritto a detrarre l'IVA corrispondente ai costi sostenuti, avendo agito da mero soggetto interposto dei comuni per la raccolta della tassa presso gli utenti, restando così salvaguardata la natura tributaria di questo lato del rapporto e l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA. In contrario il Collegio ritiene che il servizio pubblico e la connessa potestà tributaria siano entrambi riservati agli enti locali che, nel caso di specie, sono stati obbligati dalla legge della Regione siciliana ad esercitarla in forma associata, concretamente costituita come società per azioni, senza che la forma giuridica privata (si direbbe per eccellenza) della società possa comportare l'inclusione di questa attività pubblica nel campo IVA (per la ricostruzione normativa della disciplina regionale si fa rinvio all'ampia motivazione di Cass. n. 19279/25). Bene, quindi, ha detto il giudice di primo grado, quanto ha affermato che l'Società_2 è soggetto inciso e non percosso dall'IVA, come lo sarebbe il comune che avesse gestito in proprio il servizio pubblico, a prescindere dalla sua forma giuridica.
Per questa ragione non si tratta neppure di un'operazione commerciale, che debba essere inclusa nel novero delle operazioni esenti, dal momento che si tratta di un servizio pubblico che, come tale, non ha natura commerciale, non potendosi dissociare l'aspetto della prestazione del servizio pubblico da quello della potestà tributaria ad esso connessa. Non ha, quindi, pregio il pur suggestivo argomento dell' Società_2 secondo il quale questa operazione (di cui si afferma la natura commerciale) non sarebbe inclusa nell'elenco di cui all'art. 10 d.P.R. n. 633/1972.
Motivo 5
Il motivo è fondato.
Il complesso ragionamento appena esposto è frutto di un'evoluzione giurisprudenziale che ha trovato una sua stabilità solamente negli ultimissimi anni con gli interventi della Corte di Nomofilachia.
Appare, pertanto, doveroso applicare l'esimente prevista dall'art. 8 d.lgs. n. 546/1992 e disapplicare le sanzioni collegate alla ripresa a tassazione qui confermata.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio, sia per l'accoglimento parziale delle reciproche ragioni, sia per l'estrema complessità delle questioni controverse.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza indicata in epigrafe, annulla le sanzioni applicate all'Società_2 s.p.a. in liquidazione e conferma nel resto la sentenza impugnata.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Così deciso in Messina, nella data indicata in epigrafe.
IL PRESIDENTE
LU ET
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2423/2020 depositato il 02/04/2020
proposto da
Ricorrente_1 "in Liquidazione" - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 91/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 2 e pubblicata il 08/01/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03C302310 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03C302310 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03C302310 IRAP 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Messina rigettava il ricorso proposto dall'Società_2 s.p.a. avverso l'avviso di accertamento relativo all'IRES, IRAP, IVA dell'anno 2013 e condannava la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio.
In particolare, il giudice di prime cure rigettava l'eccezione preliminare sulla durata delle operazioni di verifica e, nel merito, il motivo relativo al recupero a tassazione di costi ritenuti non di competenza.
Quanto alla ripresa a tassazione dell'IVA, indebitamente detratta dall'Società_2, premetteva che all'ente doveva riconoscersi natura pubblica, in quanto partecipato esclusivamente dai comuni dell'area territoriale ottimale definita dalla Regione siciliana e finalizzato alla gestione in comune del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani.
Ne derivava l'impropria definizione di fattura delle somme richieste ai contribuenti, trattandosi in realtà di altrettanti accertamenti della tassa dovuta per il servizio pubblico espletato in nome e per conto dei comuni, che ne determinano la tariffa, in ossequio ai principi affermati dalla decisione della Corte costituzionale n. 238/09 in materia di cd. TIA1 e dalla Corte di Nomofilachia.
Ne derivava, ulteriormente, l'assenza in capo all'Società_2 del diritto a detrarre l'IVA corrisposta ai propri fornitori, trattandosi di un soggetto giuridico non commerciale e, quindi, non sottoposto al regime IVA.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Società_2 per i seguenti motivi:
1.- omessa valutazione del motivo relativo al difetto di motivazione dell'atto impugnato sulle note difensive presentate nel corso del procedimento, con conseguente violazione dell'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000.
2. riproposizione del motivo relativo alla durata della verifica operata dai militari della Guardia di Finanza.
3. riproposizione del motivo relativo alla deducibilità di componenti negativi ai fini dell'IRES, per complessivi € 190.538,40 per difetto di motivazione sul punto dell'atto impugnato.
4. riproposizione del motivo relativo alla detraibilità dell'IVA corrisposta ai propri fornitori in considerazione della natura oggettiva di operazione economica e della non riconducibilità ad alcuna delle operazioni esenti IVA, che non ne consentono la detraibilità. Il motivo è stato così testualmente illustrato nell'atto di appello:
“Il servizio di raccolta rifiuti, costituisce estrinsecazione di un'attività istituzionale dell'Ente Locale (in questo caso il Comune) affidato da questo ultimo all'Società_2 S.p.A. Detta società, in tale ambito, non deve emettere alcuna fattura non trattandosi, in realtà, di cessione di beni o prestazioni di servizi da parte dell'Ricorrente_1 stessa. È proprio la particolarità e peculiarità dell'attività de qua, in uno all'interesse pubblico allo svolgimento di tale “servizio” che, nel contempo, non può consentire la indetraibilità dell'I.V.A. sulle operazioni passive poste in essere dalla società (acquisti, costi inerenti all'attività svolta e quant'altro), così come preteso dai militari verificatori. Le operazioni in parola, sia perché hanno, in effetti, natura finanziaria, sia perché, si insiste, non rientrano nel campo di applicazione dell'I.V.A., e non sono riconducibili ad “operazioni esenti” ex art. 10 D.P.R. 633/72, e non precludono, per l'agente, la detraibilità dell'I.V.A. pagata in seguito alla acquisizione di beni e servizi.” Diversamente opinando -e la richiesta viene formulata in via subordinata- alla contribuente spetterebbe la deduzione dell'IVA dai ricavi ai fini del reddito.
5. esclusione delle sanzioni per l'obiettiva incertezza normativa della materia.
Non ci costituiva l'Agenzia dell'Entrate regolarmente intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
Motivo 1
Il motivo non è fondato.
La violazione formale dell'obbligo di motivazione sussiste solo in caso di totale assenza grafica o di grave insufficienza, tale da impedire al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa impositiva.
Nel caso di specie nulla si può rimproverare all'Ufficio finanziario, dal momento che l'Società_2 ha potuto esprimere le sue ragioni nel corso del procedimento, tanto che ha presentato delle osservazioni. L'Ufficio finanziario ne ha espressamente tenuto conto, dando la propria spiegazione del perché le ha ritenute infondata, con una valutazione che, a questo punto, attiene al merito della controversia di cui si dirà subito dopo.
Motivo 2
Il motivo non è fondato.
Come ha avuto di ricordare già in più occasioni la Corte di Nomofilachia, l'eventuale mancato rispetto del precetto di cui all'art. 12, co. 5, l. n. 212/2000 non è sanzionata con la nullità del provvedimento che sia emesso all'esito della verifica di durata eccessiva:
In tema di verifiche tributarie, la violazione del termine di permanenza degli operatori dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, previsto dall'art. 12, comma 5, della l. n. 212 del 2000, non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, né l'invalidità degli atti compiuti o l'inutilizzabilità delle prove raccolte, atteso che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore, la cui scelta risulta razionalmente giustificata dal mancato coinvolgimento di diritti del contribuente costituzionalmente tutelati.
(Sez. 5 - , Ordinanza n. 6779 del 01/03/2022, Rv. 664093 – 01, v. anche Sez. 5 - , Sentenza n. 2055 del
27/01/2017, Rv. 642459 - 01)
Motivo 3
Il motivo non è fondato.
L'appello coglie nel segno nella parte in cui rileva l'omessa motivazione da parte del giudice di prime cure, che in effetti non ha affrontato la questione, limitandosi a copiare la motivazione delle sentenze emesse per altre annualità e trascurando completamente il motivo di ricorso.
Nel merito, però, il motivo non è fondato. L'atto di accertamento rinvia per la motivazione della ripresa a tassazione di costi non deducibili al pvc redatto dai militari della Guardia di Finanza. Quest'ultimo, in effetti, rinvia al punto “I)” dei controlli sostanziali, senonché l'elenco in lettere parte in maiuscolo, ma a un certo punto passa al minuscolo: in ogni caso al foglio 23 al punto l) (inteso come L minuscolo e non come I maiuscolo) sono indicate tre fatture che, stando alla loro stessa descrizione, si riferiscono a prestazioni eseguite nel 2010, 2011 (da Siculcoop a r.l.) e nel 2012 8 (da Società_3 s.r.l. e Soc. Coop. Società_4), ancorché fatturate nel 2013.
L'Società_2 si è limitata anche nel ricorso introduttivo di primo grado ad invocare il difetto di motivazione della ripresa a tassazione per difetto di competenza e, nel merito, a svalutare il requisiti della competenza ai fini della deduzione dei conti, trattandosi in ogni caso di costi che devono essere dedotti, ma il principio di competenza è uno dei requisiti fondamentali per portare in deduzione un costo, poiché il contribuente non è libero di scegliere i reddito conseguito nell'anno fiscale spostando i costi da un anno all'altro senza un criterio appunto di competenza.
La pur essenziale motivazione contenuta nel pvc era certamente sufficiente all'Società_2 per spiegare le ragioni per le quali le prestazioni eseguite in anni precedenti (precisamente indicati) e, quindi, di competenza di quegli anni erano state fatturate solo nel 2013. In assenza della benché minima spiegazione, il Collegio non può che prendere atto della fondatezza del recupero.
Motivo 4
Il motivo non è fondato.
Il Collegio condivide e fa propria la motivazione del giudice di primo grado, che ha esattamente qualificato la fattispecie concreta e ne ha tratto le conseguenze necessarie dal punto di vista logico-giuridico.
In questa sede si può solo confermare quanto esattamente detto, citando precedenti che, in tema di società interamente partecipate da enti pubblici per lo svolgimento di servizi pubblici, hanno affermato gli stessi principi di diritto.
In particolare, va ricordato il seguente principio di diritto affermato dalla Corte di Nomofilachia (che in motivazione ha escluso la valenza nomofilattica dell'unico precedente contrario rispetto ad un indirizzo consolidato negli anni più recenti):
“In tema di IVA, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, ed in conformità con l'art. 17 della direttiva n. 77/388/CEE, nonché con gli artt. 167 e 63 della successiva direttiva n. 2006/112/CE, non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione di beni o servizi - nella specie, relativa alla c.d. TIA-1 - per il solo fatto che tali operazioni attengano all'oggetto dell'impresa e siano fatturate, poiché è, invece, indispensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all'IVA nella misura dovuta, sicché, ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario.”
(Cass. Sez. 3, 13/05/2024, n. 13149, Rv. 670921 - 01)
L'Società_2 sostiene di aver svolto la parte “commerciale” del servizio pubblico, per la quale ha diritto a detrarre l'IVA corrispondente ai costi sostenuti, avendo agito da mero soggetto interposto dei comuni per la raccolta della tassa presso gli utenti, restando così salvaguardata la natura tributaria di questo lato del rapporto e l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA. In contrario il Collegio ritiene che il servizio pubblico e la connessa potestà tributaria siano entrambi riservati agli enti locali che, nel caso di specie, sono stati obbligati dalla legge della Regione siciliana ad esercitarla in forma associata, concretamente costituita come società per azioni, senza che la forma giuridica privata (si direbbe per eccellenza) della società possa comportare l'inclusione di questa attività pubblica nel campo IVA (per la ricostruzione normativa della disciplina regionale si fa rinvio all'ampia motivazione di Cass. n. 19279/25). Bene, quindi, ha detto il giudice di primo grado, quanto ha affermato che l'Società_2 è soggetto inciso e non percosso dall'IVA, come lo sarebbe il comune che avesse gestito in proprio il servizio pubblico, a prescindere dalla sua forma giuridica.
Per questa ragione non si tratta neppure di un'operazione commerciale, che debba essere inclusa nel novero delle operazioni esenti, dal momento che si tratta di un servizio pubblico che, come tale, non ha natura commerciale, non potendosi dissociare l'aspetto della prestazione del servizio pubblico da quello della potestà tributaria ad esso connessa. Non ha, quindi, pregio il pur suggestivo argomento dell' Società_2 secondo il quale questa operazione (di cui si afferma la natura commerciale) non sarebbe inclusa nell'elenco di cui all'art. 10 d.P.R. n. 633/1972.
Motivo 5
Il motivo è fondato.
Il complesso ragionamento appena esposto è frutto di un'evoluzione giurisprudenziale che ha trovato una sua stabilità solamente negli ultimissimi anni con gli interventi della Corte di Nomofilachia.
Appare, pertanto, doveroso applicare l'esimente prevista dall'art. 8 d.lgs. n. 546/1992 e disapplicare le sanzioni collegate alla ripresa a tassazione qui confermata.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio, sia per l'accoglimento parziale delle reciproche ragioni, sia per l'estrema complessità delle questioni controverse.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza indicata in epigrafe, annulla le sanzioni applicate all'Società_2 s.p.a. in liquidazione e conferma nel resto la sentenza impugnata.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Così deciso in Messina, nella data indicata in epigrafe.
IL PRESIDENTE
LU ET