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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XIII Civile
in persona del giudice Guido Marcelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 15449 dell'anno 2022 e vertente
TRA
(C.F. , in proprio e nella qualità di sorella del Parte_1 C.F._1
defunto Persona_1
elettivamente domiciliata in via Crescenzio 19 presso lo studio dell'Avv. Luigi Fratini
(C.F.: ) che lo rappresenta e difende giusto mandato apposto in C.F._2
calce all'atto di citazione
attrice
E
Controparte_1
in persona del procuratore dott. domiciliata in Roma Viale Carso 63, Controparte_2
presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Maria Fargione (Cod. Fisc. ) C.F._3
che la rappresenta e difende giusta procura allegata in calce alla comparsa di
1 costituzione e risposta convenuta
NONCHE' CONTRO
, Controparte_3
residente in [...]
convenuto contumace
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale (art 2043 -2054 c.c.)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate all'udienza del
28.10.2024 mediante le quali hanno precisato le conclusioni.
FATTO E DIRITTO
, nella qualità di sorella – erede del defunto ha evocato in giudizio Parte_1 Persona_1
e chiedendo di accertare e dichiarare che il sinistro Controparte_1 Controparte_3
che occupa è da ascrivere in via concorsuale al Sig. , nella misura del 70% o Controparte_3
nella diversa misura ritenuta di giustizia e per l'effetto, condannare il medesimo o la
[...]
in persona del l.r.p.t., in solido o separatamente, al pagamento in favore di Controparte_1
parte attrice delle seguenti somme: DANNO MORALE €. 216.000, nella misura del 70%, o in quella ritenuta di giustizia;
DANNO ESISTENZIALE da liquidarsi in via equitativa, data la sua natura indeterminabile.
Ha dedotto la a sostegno della domanda che in data 02.09.2018, in Roma, alle ore 05.45 Per_1
circa, il Sig. , al Km 52+100 del Grande Raccordo Anulare era fermo in piedi, sulla Persona_1
cosiddetta isola a raso, caratterizzata dalle strisce longitudinali bianche, posta prima della corsia di decelerazione, preposta all'uscita su Via Laurentina. Nelle medesime condizioni di
2 spazio e tempo, il Sig. , alla guida del proprio autoveicolo, Fiat DA targata Controparte_3
CK330FG, assicurato , proveniente da Via Prenestina, con direzione Via Controparte_4
Laurentina, percorreva la corsia destra di marcia del GRA e giunto nei pressi dell'uscita di Via
Laurentina, invadeva l'isola a raso, investendo il e sbalzando il medesimo ad una distanza Per_1
di circa 16 mt in avanti. La vittima, trovata in posizione supina verso la Via Pontina, decedeva intorno alle ore 06.10 a causa delle gravissime lesioni subìte.
Ha rilevato l'attore che il percorreva la strada ad una velocità superiore a quella CP_3
consentita nella corsia di decelerazione, come risultava sia dall'avvenuto arresto del veicolo ad una distanza di circa 88 mt. dal primitivo punto di collisione, sia dai gravi danni riportati dalla sua autovettura. Inoltre, non essendo state rinvenute tracce di frenata, si doveva ritenere che l'automobilista fosse distratto o rivolto altrove, non prestando la giusta attenzione alla guida.
Ha evidenziato, altresì, l'attore che il tratto di strada era pianeggiante, che si trattava di un lungo rettilineo di circa 1 Km, che la visibilità era buona in quanto il sinistro era avvenuto alle ore 5.37, orario in cui si attesta la presenza di luce in ragione del crepuscolo astronomico e che era presente un'adeguata illuminazione pubblica, sicché la responsabilità dell'accaduto era da ascrivere in via esclusiva o preminente al CP_3
Ha quindi concluso chiedendo l'accertamento della responsabilità del sinistro in capo al conducente del veicolo investitore nella misura concorsuale del 70% o di quella ritenuta di giustizia, con condanna delle convenute, in solido o separatamente, al risarcimento del danno morale e di quello esistenziale come sopra indicato.
-------------------
Si è costituita in giudizio argomentando che il procedimento Controparte_5
penale instaurato nei confronti del si era definito con ordinanza di archiviazione a CP_3
seguito di relativa richiesta da parte del Pubblico Ministero. In particolare il P.M., all'esito di una accurata ricostruzione del sinistro, aveva infatti ritenuto che il pedone si trovasse sul tratto stradale destinato alla circolazione dei veicoli, a circa 1,17 metri di distanza rispetto alla linea che delimita l'isola di traffico a raso, come risultava dagli accertamenti effettuati dal Servizio di
Polizia Scientifica, fondati sull'analisi dei filmati tratti dalle telecamere ivi presenti. Pertanto,
l'esclusiva causa dell'incidente andava ascritta al comportamento imprudente del pedone, il
3 quale era sbucato all'improvviso, in ora notturna, sulla sede stradale, rendendo l'impatto con la
Fiat DA inevitabile.
Contestata la richiesta risarcitoria anche sotto il profilo del quantum e delle voci di danno, in via subordinata ha eccepito che nell'ipotesi di accertamento di una percentuale di responsabilità dell'assicurato, il risarcimento doveva essere proporzionalmente ridotto in relazione alla colpa del danneggiato.
Ha, quindi, chiesto il rigetto di tutte le domande con vittoria delle spese di lite.
non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace. Controparte_3
----------------
La domanda è infondata e va respinta per i motivi di seguito espressi.
Dalla relazione conclusiva di sinistro stradale dell'8.10.2018 redatta dalla Sottosezione Polizia
Stradale Roma – Settebagni risulta quanto segue.
, alla guida dell'autovettura Fiat DA, solo a bordo, proveniente dalla Via Controparte_3
Ardeatina, percorreva la carreggiata interna dell'autostrada G.R.A. in direzione della via Pontina.
Giunto nei pressi della progressiva chilometrica 52+100 - tratto di strada rettilineo composto da tre corsie di scorrimento e dall'adiacente corsia che consente l'uscita dei veicoli sulla Via
Laurentina - mentre si accingeva ad impegnare quest'ultima corsia, si trovava improvvisamente davanti la sagoma del , che investiva con la parte anteriore destra del veicolo, Persona_1
senza lasciare impressa sul piano viabile alcuna traccia di frenatura.
Il pedone, al momento dell'investimento, si trovava ad occupare una parte imprecisata della sede stradale, ma comunque in violazione dell'art. 175 co. 6 del CdS (circolazione vietata dei pedoni in ambito autostradale).
A causa dell'urto ed in conseguenza di esso il ragazzo veniva sospinto per circa sedici metri in avanti, andando a posizionarsi sulla banchina laterale in cemento per la raccolta delle acque reflue, in posizione supina e con il capo rivolto verso la via Pontina. riusciva a Controparte_3
governare il veicolo ed arrestarsi all'interno della corsia di decelerazione percorsa a circa 80 metri dal corpo della vittima.
Dagli accertamenti eseguiti risulta, quindi, che il sinistro ha interessato la carreggiata interna del
Grande Raccordo Anulare all'altezza della progressiva chilometrica 52+10, dove la carreggiata, a sviluppo rettilineo e pianeggiante, risulta composta da tre corsie di scorrimento ed affiancata
4 sulla destra dalla corsia specializzata che consente ai veicoli l'abbandono del G.R.A. in direzione della via Laurentina – Dir. Roma Centro.
La carreggiata risulta delimitata a destra per un primo tratto dalla corsia per la sosta di emergenza, che in fase di riduzione lascia posto all'ampia Isola a Raso non transitabile ed allo svincolo che consente l'uscita dei veicoli sulla via Laurentina direzione Roma Centro.
Circa le condizioni del tempo e della strada, al momento dei rilievi, il cielo si presentava sereno, il manto stradale asciutto ed in buono stato di manutenzione. La visibilità risultava buona, ancorché in ora notturna.
Nel tratto interessato vige il limite di velocità di 130 km/h per la categoria del veicolo coinvolto.
Sul piano viabile gli operanti non rinvenivano tracce di natura gommosa o di altra natura tali da fare individuare il punto preciso di collisione tra il veicolo ed il pedone.
Dalla relazione si evince ancora che l'ente proprietario della strada in quel tratto non CP_6
aveva impiantato telecamere relative al sistema di video sorveglianza. Veniva nondimeno acquisito e depositato il file di registrazione della telecamera appartenente al sistema di sicurezza della ditta SOGEI, sita in Roma Via Mario Carucci 103, che riprendeva le immagini del pedone nelle fasi precedenti l'investimento.
La Polizia Stradale provvedeva ad inoltrare il filmato presso la Direzione Centrale Anticrimine –
Servizio Polizia Scientifica – Quarta Sezione Indagini Elettroniche per verificare se, anche con l'ausilio di particolari software, vi fosse la possibilità di risalire all'effettiva posizione della vittima negli attimi precedenti l'investimento.
Il Servizio Polizia Scientifica, eseguiti gli accertamenti tecnici sul filmato in questione, ha concluso che il pedone, al momento dell'investimento, si trovava nella zona dove è ammessa la circolazione delle auto, “ben oltre l'isola a raso ove è ammessa la circolazione” e per l'effetto a circa 117 cm. dalla linea che delimita detta isola a raso.
Sulla scorta dei predetti accertamenti il Pubblico Ministero, in data 11.12.2018, ha chiesto l'archiviazione del procedimento penale.
In particolare, il rappresentante della Pubblica Accusa ha ritenuto di escludere la penale responsabilità del conducente della Fiat DA nella causazione del sinistro, richiamando a supporto di tale approdo le indagini della polizia scientifica che avevano accertato come il pedone, al momento dell'investimento, si trovasse in zona ammessa alla circolazione delle auto, ad oltre un metro di distanza dalla linea bianca che delimita l'isola a raso, nella corsia di
5 destra di circolazione dei veicoli. Ha poi soggiunto il P.M. nella sua richiesta che l'agente – CP_7
come risultava dalla sua annotazione – aveva scorto il giovane pochi attimi prima del sinistro, con i piedi a cavallo della linea continua che separa la corsia di emergenza, mentre il teste
(conducente di un autobus dell'ATAC transitato poco prima) aveva visto il Testimone_1 Per_1
provare ad attraversare la strada in modo repentino creando un serio pericolo. Ha ancora osservato il P.M. che l'assenza di tracce di frenata sull'asfalto andava ricondotta al comportamento del , che si era portato all'improvviso sulla corsia di percorrenza del Per_1
veicolo, rendendo impossibile una frenata o una manovra elusiva.
Il G.I.P. ha poi condiviso la richiesta del P.M. evidenziando, in primo luogo, che la parte offesa (la signora mamma del ragazzo deceduto) non aveva affatto contestato le Persona_2
conclusioni cui era pervenuto il Pubblico Ministero, ma aveva chiesto il compimento di indagini suppletive volte ad individuare eventuali altri soggetti responsabili del decesso. In particolare, la
P.O., preso atto della anomalia della condotta posta in essere dal (per aver raggiunto a Per_1
piedi il raccordo anulare nelle prime ore del mattino, da solo, attraverso un varco esistente nella rete di recinzione, dopo essere sceso da un autobus di linea a bordo del quale si era addormentato e quindi svegliato dal conducente), aveva ipotizzato che tale singolare condotta fosse dipesa dall'assunzione di sostanze stupefacenti.
Il GIP ha rilevato sul punto che gli accertamenti volti a verificare l'assunzione, da parte del ragazzo, di sostanze alcoliche o stupefacenti, avevano dato esito negativo e che l'autista del bus dal quale era sceso aveva riferito di una sua condizione apparentemente normale. Sgombrato quindi il campo dalla questione dell'eventuale assunzione di stupefacenti, ha affermato di condividere la richiesta del Pubblico Ministero sulla base di una serie di elementi, ovvero: il fatto che il pedone si trovasse, al momento dell'investimento, a circa 1,17 mt. di distanza dalla linea esterna di demarcazione dell'isola di traffico a raso e quindi sulla carreggiata stradale (dunque in zona dove le auto possono circolare); il limite di velocità sul GRA è di 130 km. orari;
non erano state rinvenute tracce di frenata sull'asfalto in quanto il ragazzo era sbucato all'improvviso; per accedere alla sede stradale il aveva attraversato un varco presente nella rete di Per_1
delimitazione del GRA. Ha quindi ritenuto conclusivamente che il procedimento dovesse essere archiviato in quanto la ricostruzione offerta dal P.M. era corretta e condivisibile.
Va soggiunto, per completare il quadro, che nel corso della fase istruttoria del presente giudizio
è stato assunto l'interrogatorio formale del sono stati sentiti due testi. CP_3
6 Il conducente del mezzo investitore, ha dichiarato che si trovava alla guida della CP_3
propria auto diretto al lavoro, sulla corsia di marcia e a circa 200 metri dallo svincolo, quando all'improvviso aveva avvertito una botta sul parabrezza. Si era quindi fermato e aveva chiamato la polizia. Ha soggiunto di non aver visto il ragazzo né in mezzo alla corsia, né sulla corsia di emergenza.
È stato quindi sentito il teste assistente della P.S., che ha sostanzialmente Testimone_2
confermato il contenuto della annotazione con la quale riferiva di aver visto una persona che faceva l'autostop sul GRA e di averlo segnalato al 112. Egli ha altresì precisato di non ricordare a che distanza avesse avvistato il pedone e di avere comunque notato una figura maschile che si trovava sulla corsia di emergenza a ridosso della carreggiata.
Il teste direttore tecnico della P.S., ha confermato gli esiti della relazione Testimone_3
tecnica della Scientifica diretti ad accertare la precisa posizione del pedone al momento dell'investimento.
Nessuna circostanza di particolare rilievo è stata infine riportata dal teste , Testimone_4
assistente di P.S. intervenuto sul posto a seguito della segnalazione della presenza del pedone sul GRA, poiché egli è giunto in loco quando il era già stato investito. Per_1
----------------
Ora, ritiene il Tribunale, alla luce degli elementi sopra riportati, che nessuna responsabilità, nemmeno di tipo concorsuale, possa essere ascritta al el determinismo del sinistro CP_3
di cui si discute.
Va in primo luogo rilevato come l'anomalia e la singolarità della presenza di un pedone sul
Grande Raccordo Anulare di Roma, autostrada notoriamente caratterizzata da elevato flusso di traffico veicolare che procede ad alta velocità, non sia stata posta in dubbio nemmeno dalla parte offesa del procedimento penale (tanto che, come si è visto, in sede di opposizione all'archiviazione dinanzi al GIP la parte offesa non ha contestato tale aspetto, prospettando piuttosto l'eventuale corresponsabilità di eventuali soggetti che in ipotesi avessero ceduto stupefacenti alla vittima prima del fatto). Ciò tanto più considerando non solo che ai sensi dell'art. 175 co. 6 CdS è vietata la circolazione di pedoni sulle autostrade, eccezion fatta per le aree di servizio e di sosta, ma anche che il , come si evince dal filmato, ha superato Per_1
l'ostacolo dovuto alla presenza di reti metalliche di delimitazione introducendosi attraverso un varco aperto nella recinzione.
7 In secondo luogo, occorre rilevare che il sinistro è avvenuto alle ore 5:45 circa del mese di settembre 2018 e quindi in orario notturno (come indicato nella relazione della polizia stradale), atteso che in quel periodo dell'anno, in Roma, il sole sorgeva intorno alle 6:30.
Ancora, l'approfondita indagine tecnica eseguita dalla Polizia Scientifica suoi fotogrammi del video acquisito e prodotto in atti – che ritrae i movimenti della vittima nel breve arco temporale che precede l'investimento – giunge alla conclusione che il , al momento dell'impatto fatale Per_1
con la DA, si trovava non già “fermo in piedi sulla cosiddetta isola a raso”, come affermato nella citazione attorea, ma sulla corsia laterale destra del raccordo e quindi in una zona della carreggiata dove i veicoli potevano circolare.
Non contrasta con tale risultanza la deposizione del teste che ha scorto il ragazzo Testimone_2
(e ne ha segnalato la presenza al 112) sulla “corsia di emergenza a ridosso della carreggiata”, poiché non è noto quanto tempo sia trascorso tra tale avvistamento e l'investimento e perché nel frattempo il ragazzo si è potuto muovere liberamente.
Non trova peraltro conferma nemmeno l'asserzione di parte attrice secondo cui il CP_3
avrebbe invaso con la propria autovettura l'isola a raso, che non è percorribile dai veicoli (né dai pedoni). Infatti, la circostanza che il si trovava, al momento dell'impatto, ad oltre un metro Per_1
di distanza dalla linea esterna di confine dell'isola a raso, e l'ubicazione del punto d'urto del corpo con la DA (parte anteriore destra del veicolo, come emerge dalle fotografie in atti, dove si nota anche la vistosa rottura del parabrezza proprio nella parte destra) consentono di ritenere che l'investimento si sia verificato sulla corsia destra della carreggiata e non già sull'isola a raso.
Occorre a questo punto rammentare che per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pedone è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista ed imprevedibile dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo (così ex multis Cass. n. 4551/2017: “in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento del pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione, questa, ricorrente allorché il pedone tenga una condotta imprevedibile ed anormale sicché l'automobilista si trovi nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne i movimenti”).
Dunque, per giurisprudenza costante, la responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento del pedone può essere esclusa non solo quando l'investitore abbia fornito la
8 prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (adottando un comportamento esente da colpa e conforme alle regole imposte dal codice della strada), ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era da parte sua una reale possibilità di evitare l'incidente. In altri termini, per affermare la colpa esclusiva del pedone in ordine al determinismo del sinistro, è necessario che il conducente del veicolo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistarlo e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso.
Nel caso di specie ritiene il giudicante, sulla base degli elementi convergenti sopra evidenziati, che tale eventualità si sia pienamente realizzata. Invero la presenza del pedone su GRA, in orario notturno, in area ubicata fuori dal centro urbano, stante peraltro la presenza di una rete metallica di delimitazione dell'accesso alla sede stradale, non era prevedibile da parte dell'automobilista, il quale si è all'evidenza trovato di fronte, in maniera improvvisa e repentina, la sagoma del pedone, senza avere il tempo di avvistarlo e di effettuare alcuna manovra di evitamento o di emergenza. Così va spiegata – come, d'altra parte, ritenuto sia dal Pubblico
Ministero che dal GIP del procedimento penale – l'assenza di tracce di frenata sull'asfalto.
Del tutto inattendibile, in quanto generica, illogica e incongrua nel ragionamento espresso, appare invece la consulenza tecnica di parte prodotta dall'attrice, la quale assume apoditticamente che il ragazzo, pur avendo invaso “per un passo” la carreggiata, fosse pienamente visibile e si trovasse “dove normalmente si posiziona chi voglia chiedere soccorso o un passaggio” (come se fosse normale la condotta di chiedere un passaggio sul GRA), senza minimamente considerare l'orario notturno, e soggiungendo che “poca differenza fanno i 50 o
100 cm. in più quando c'è piena visibilità” (sicché sarebbe altrettanto normale invadere la carreggiata di una autostrada ad elevata percorrenza veicolare dove i veicoli possono procedere fino a 130 km orari).
Conclusivamente, deve ritenersi che la singolarità della presenza del pedone sul GRA, in orario notturno, e l'impossibilità di avvistarne per tempo i movimenti, anche considerato l'elevato limite di velocità di 130 km orari, escludano in toto la responsabilità del nel CP_3
determinismo dell'investimento, che invece va ascritto alla condotta gravemente imprudente posta in essere dal pedone.
La domanda pertanto va disattesa.
Le spese del grado seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.
9
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda siccome infondata;
- condanna , nella qualità, a rifondere alla compagnia convenuta le spese del Parte_1
presente grado di giudizio che liquida, in applicazione del D.M. n. 55/2014, in euro 5.431,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), IVA e Cassa.
Così deciso in Roma, 7 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Guido Marcelli
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del GOP in tirocinio
Dott.ssa Daniela Puccio
10
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XIII Civile
in persona del giudice Guido Marcelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 15449 dell'anno 2022 e vertente
TRA
(C.F. , in proprio e nella qualità di sorella del Parte_1 C.F._1
defunto Persona_1
elettivamente domiciliata in via Crescenzio 19 presso lo studio dell'Avv. Luigi Fratini
(C.F.: ) che lo rappresenta e difende giusto mandato apposto in C.F._2
calce all'atto di citazione
attrice
E
Controparte_1
in persona del procuratore dott. domiciliata in Roma Viale Carso 63, Controparte_2
presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Maria Fargione (Cod. Fisc. ) C.F._3
che la rappresenta e difende giusta procura allegata in calce alla comparsa di
1 costituzione e risposta convenuta
NONCHE' CONTRO
, Controparte_3
residente in [...]
convenuto contumace
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale (art 2043 -2054 c.c.)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate all'udienza del
28.10.2024 mediante le quali hanno precisato le conclusioni.
FATTO E DIRITTO
, nella qualità di sorella – erede del defunto ha evocato in giudizio Parte_1 Persona_1
e chiedendo di accertare e dichiarare che il sinistro Controparte_1 Controparte_3
che occupa è da ascrivere in via concorsuale al Sig. , nella misura del 70% o Controparte_3
nella diversa misura ritenuta di giustizia e per l'effetto, condannare il medesimo o la
[...]
in persona del l.r.p.t., in solido o separatamente, al pagamento in favore di Controparte_1
parte attrice delle seguenti somme: DANNO MORALE €. 216.000, nella misura del 70%, o in quella ritenuta di giustizia;
DANNO ESISTENZIALE da liquidarsi in via equitativa, data la sua natura indeterminabile.
Ha dedotto la a sostegno della domanda che in data 02.09.2018, in Roma, alle ore 05.45 Per_1
circa, il Sig. , al Km 52+100 del Grande Raccordo Anulare era fermo in piedi, sulla Persona_1
cosiddetta isola a raso, caratterizzata dalle strisce longitudinali bianche, posta prima della corsia di decelerazione, preposta all'uscita su Via Laurentina. Nelle medesime condizioni di
2 spazio e tempo, il Sig. , alla guida del proprio autoveicolo, Fiat DA targata Controparte_3
CK330FG, assicurato , proveniente da Via Prenestina, con direzione Via Controparte_4
Laurentina, percorreva la corsia destra di marcia del GRA e giunto nei pressi dell'uscita di Via
Laurentina, invadeva l'isola a raso, investendo il e sbalzando il medesimo ad una distanza Per_1
di circa 16 mt in avanti. La vittima, trovata in posizione supina verso la Via Pontina, decedeva intorno alle ore 06.10 a causa delle gravissime lesioni subìte.
Ha rilevato l'attore che il percorreva la strada ad una velocità superiore a quella CP_3
consentita nella corsia di decelerazione, come risultava sia dall'avvenuto arresto del veicolo ad una distanza di circa 88 mt. dal primitivo punto di collisione, sia dai gravi danni riportati dalla sua autovettura. Inoltre, non essendo state rinvenute tracce di frenata, si doveva ritenere che l'automobilista fosse distratto o rivolto altrove, non prestando la giusta attenzione alla guida.
Ha evidenziato, altresì, l'attore che il tratto di strada era pianeggiante, che si trattava di un lungo rettilineo di circa 1 Km, che la visibilità era buona in quanto il sinistro era avvenuto alle ore 5.37, orario in cui si attesta la presenza di luce in ragione del crepuscolo astronomico e che era presente un'adeguata illuminazione pubblica, sicché la responsabilità dell'accaduto era da ascrivere in via esclusiva o preminente al CP_3
Ha quindi concluso chiedendo l'accertamento della responsabilità del sinistro in capo al conducente del veicolo investitore nella misura concorsuale del 70% o di quella ritenuta di giustizia, con condanna delle convenute, in solido o separatamente, al risarcimento del danno morale e di quello esistenziale come sopra indicato.
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Si è costituita in giudizio argomentando che il procedimento Controparte_5
penale instaurato nei confronti del si era definito con ordinanza di archiviazione a CP_3
seguito di relativa richiesta da parte del Pubblico Ministero. In particolare il P.M., all'esito di una accurata ricostruzione del sinistro, aveva infatti ritenuto che il pedone si trovasse sul tratto stradale destinato alla circolazione dei veicoli, a circa 1,17 metri di distanza rispetto alla linea che delimita l'isola di traffico a raso, come risultava dagli accertamenti effettuati dal Servizio di
Polizia Scientifica, fondati sull'analisi dei filmati tratti dalle telecamere ivi presenti. Pertanto,
l'esclusiva causa dell'incidente andava ascritta al comportamento imprudente del pedone, il
3 quale era sbucato all'improvviso, in ora notturna, sulla sede stradale, rendendo l'impatto con la
Fiat DA inevitabile.
Contestata la richiesta risarcitoria anche sotto il profilo del quantum e delle voci di danno, in via subordinata ha eccepito che nell'ipotesi di accertamento di una percentuale di responsabilità dell'assicurato, il risarcimento doveva essere proporzionalmente ridotto in relazione alla colpa del danneggiato.
Ha, quindi, chiesto il rigetto di tutte le domande con vittoria delle spese di lite.
non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace. Controparte_3
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La domanda è infondata e va respinta per i motivi di seguito espressi.
Dalla relazione conclusiva di sinistro stradale dell'8.10.2018 redatta dalla Sottosezione Polizia
Stradale Roma – Settebagni risulta quanto segue.
, alla guida dell'autovettura Fiat DA, solo a bordo, proveniente dalla Via Controparte_3
Ardeatina, percorreva la carreggiata interna dell'autostrada G.R.A. in direzione della via Pontina.
Giunto nei pressi della progressiva chilometrica 52+100 - tratto di strada rettilineo composto da tre corsie di scorrimento e dall'adiacente corsia che consente l'uscita dei veicoli sulla Via
Laurentina - mentre si accingeva ad impegnare quest'ultima corsia, si trovava improvvisamente davanti la sagoma del , che investiva con la parte anteriore destra del veicolo, Persona_1
senza lasciare impressa sul piano viabile alcuna traccia di frenatura.
Il pedone, al momento dell'investimento, si trovava ad occupare una parte imprecisata della sede stradale, ma comunque in violazione dell'art. 175 co. 6 del CdS (circolazione vietata dei pedoni in ambito autostradale).
A causa dell'urto ed in conseguenza di esso il ragazzo veniva sospinto per circa sedici metri in avanti, andando a posizionarsi sulla banchina laterale in cemento per la raccolta delle acque reflue, in posizione supina e con il capo rivolto verso la via Pontina. riusciva a Controparte_3
governare il veicolo ed arrestarsi all'interno della corsia di decelerazione percorsa a circa 80 metri dal corpo della vittima.
Dagli accertamenti eseguiti risulta, quindi, che il sinistro ha interessato la carreggiata interna del
Grande Raccordo Anulare all'altezza della progressiva chilometrica 52+10, dove la carreggiata, a sviluppo rettilineo e pianeggiante, risulta composta da tre corsie di scorrimento ed affiancata
4 sulla destra dalla corsia specializzata che consente ai veicoli l'abbandono del G.R.A. in direzione della via Laurentina – Dir. Roma Centro.
La carreggiata risulta delimitata a destra per un primo tratto dalla corsia per la sosta di emergenza, che in fase di riduzione lascia posto all'ampia Isola a Raso non transitabile ed allo svincolo che consente l'uscita dei veicoli sulla via Laurentina direzione Roma Centro.
Circa le condizioni del tempo e della strada, al momento dei rilievi, il cielo si presentava sereno, il manto stradale asciutto ed in buono stato di manutenzione. La visibilità risultava buona, ancorché in ora notturna.
Nel tratto interessato vige il limite di velocità di 130 km/h per la categoria del veicolo coinvolto.
Sul piano viabile gli operanti non rinvenivano tracce di natura gommosa o di altra natura tali da fare individuare il punto preciso di collisione tra il veicolo ed il pedone.
Dalla relazione si evince ancora che l'ente proprietario della strada in quel tratto non CP_6
aveva impiantato telecamere relative al sistema di video sorveglianza. Veniva nondimeno acquisito e depositato il file di registrazione della telecamera appartenente al sistema di sicurezza della ditta SOGEI, sita in Roma Via Mario Carucci 103, che riprendeva le immagini del pedone nelle fasi precedenti l'investimento.
La Polizia Stradale provvedeva ad inoltrare il filmato presso la Direzione Centrale Anticrimine –
Servizio Polizia Scientifica – Quarta Sezione Indagini Elettroniche per verificare se, anche con l'ausilio di particolari software, vi fosse la possibilità di risalire all'effettiva posizione della vittima negli attimi precedenti l'investimento.
Il Servizio Polizia Scientifica, eseguiti gli accertamenti tecnici sul filmato in questione, ha concluso che il pedone, al momento dell'investimento, si trovava nella zona dove è ammessa la circolazione delle auto, “ben oltre l'isola a raso ove è ammessa la circolazione” e per l'effetto a circa 117 cm. dalla linea che delimita detta isola a raso.
Sulla scorta dei predetti accertamenti il Pubblico Ministero, in data 11.12.2018, ha chiesto l'archiviazione del procedimento penale.
In particolare, il rappresentante della Pubblica Accusa ha ritenuto di escludere la penale responsabilità del conducente della Fiat DA nella causazione del sinistro, richiamando a supporto di tale approdo le indagini della polizia scientifica che avevano accertato come il pedone, al momento dell'investimento, si trovasse in zona ammessa alla circolazione delle auto, ad oltre un metro di distanza dalla linea bianca che delimita l'isola a raso, nella corsia di
5 destra di circolazione dei veicoli. Ha poi soggiunto il P.M. nella sua richiesta che l'agente – CP_7
come risultava dalla sua annotazione – aveva scorto il giovane pochi attimi prima del sinistro, con i piedi a cavallo della linea continua che separa la corsia di emergenza, mentre il teste
(conducente di un autobus dell'ATAC transitato poco prima) aveva visto il Testimone_1 Per_1
provare ad attraversare la strada in modo repentino creando un serio pericolo. Ha ancora osservato il P.M. che l'assenza di tracce di frenata sull'asfalto andava ricondotta al comportamento del , che si era portato all'improvviso sulla corsia di percorrenza del Per_1
veicolo, rendendo impossibile una frenata o una manovra elusiva.
Il G.I.P. ha poi condiviso la richiesta del P.M. evidenziando, in primo luogo, che la parte offesa (la signora mamma del ragazzo deceduto) non aveva affatto contestato le Persona_2
conclusioni cui era pervenuto il Pubblico Ministero, ma aveva chiesto il compimento di indagini suppletive volte ad individuare eventuali altri soggetti responsabili del decesso. In particolare, la
P.O., preso atto della anomalia della condotta posta in essere dal (per aver raggiunto a Per_1
piedi il raccordo anulare nelle prime ore del mattino, da solo, attraverso un varco esistente nella rete di recinzione, dopo essere sceso da un autobus di linea a bordo del quale si era addormentato e quindi svegliato dal conducente), aveva ipotizzato che tale singolare condotta fosse dipesa dall'assunzione di sostanze stupefacenti.
Il GIP ha rilevato sul punto che gli accertamenti volti a verificare l'assunzione, da parte del ragazzo, di sostanze alcoliche o stupefacenti, avevano dato esito negativo e che l'autista del bus dal quale era sceso aveva riferito di una sua condizione apparentemente normale. Sgombrato quindi il campo dalla questione dell'eventuale assunzione di stupefacenti, ha affermato di condividere la richiesta del Pubblico Ministero sulla base di una serie di elementi, ovvero: il fatto che il pedone si trovasse, al momento dell'investimento, a circa 1,17 mt. di distanza dalla linea esterna di demarcazione dell'isola di traffico a raso e quindi sulla carreggiata stradale (dunque in zona dove le auto possono circolare); il limite di velocità sul GRA è di 130 km. orari;
non erano state rinvenute tracce di frenata sull'asfalto in quanto il ragazzo era sbucato all'improvviso; per accedere alla sede stradale il aveva attraversato un varco presente nella rete di Per_1
delimitazione del GRA. Ha quindi ritenuto conclusivamente che il procedimento dovesse essere archiviato in quanto la ricostruzione offerta dal P.M. era corretta e condivisibile.
Va soggiunto, per completare il quadro, che nel corso della fase istruttoria del presente giudizio
è stato assunto l'interrogatorio formale del sono stati sentiti due testi. CP_3
6 Il conducente del mezzo investitore, ha dichiarato che si trovava alla guida della CP_3
propria auto diretto al lavoro, sulla corsia di marcia e a circa 200 metri dallo svincolo, quando all'improvviso aveva avvertito una botta sul parabrezza. Si era quindi fermato e aveva chiamato la polizia. Ha soggiunto di non aver visto il ragazzo né in mezzo alla corsia, né sulla corsia di emergenza.
È stato quindi sentito il teste assistente della P.S., che ha sostanzialmente Testimone_2
confermato il contenuto della annotazione con la quale riferiva di aver visto una persona che faceva l'autostop sul GRA e di averlo segnalato al 112. Egli ha altresì precisato di non ricordare a che distanza avesse avvistato il pedone e di avere comunque notato una figura maschile che si trovava sulla corsia di emergenza a ridosso della carreggiata.
Il teste direttore tecnico della P.S., ha confermato gli esiti della relazione Testimone_3
tecnica della Scientifica diretti ad accertare la precisa posizione del pedone al momento dell'investimento.
Nessuna circostanza di particolare rilievo è stata infine riportata dal teste , Testimone_4
assistente di P.S. intervenuto sul posto a seguito della segnalazione della presenza del pedone sul GRA, poiché egli è giunto in loco quando il era già stato investito. Per_1
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Ora, ritiene il Tribunale, alla luce degli elementi sopra riportati, che nessuna responsabilità, nemmeno di tipo concorsuale, possa essere ascritta al el determinismo del sinistro CP_3
di cui si discute.
Va in primo luogo rilevato come l'anomalia e la singolarità della presenza di un pedone sul
Grande Raccordo Anulare di Roma, autostrada notoriamente caratterizzata da elevato flusso di traffico veicolare che procede ad alta velocità, non sia stata posta in dubbio nemmeno dalla parte offesa del procedimento penale (tanto che, come si è visto, in sede di opposizione all'archiviazione dinanzi al GIP la parte offesa non ha contestato tale aspetto, prospettando piuttosto l'eventuale corresponsabilità di eventuali soggetti che in ipotesi avessero ceduto stupefacenti alla vittima prima del fatto). Ciò tanto più considerando non solo che ai sensi dell'art. 175 co. 6 CdS è vietata la circolazione di pedoni sulle autostrade, eccezion fatta per le aree di servizio e di sosta, ma anche che il , come si evince dal filmato, ha superato Per_1
l'ostacolo dovuto alla presenza di reti metalliche di delimitazione introducendosi attraverso un varco aperto nella recinzione.
7 In secondo luogo, occorre rilevare che il sinistro è avvenuto alle ore 5:45 circa del mese di settembre 2018 e quindi in orario notturno (come indicato nella relazione della polizia stradale), atteso che in quel periodo dell'anno, in Roma, il sole sorgeva intorno alle 6:30.
Ancora, l'approfondita indagine tecnica eseguita dalla Polizia Scientifica suoi fotogrammi del video acquisito e prodotto in atti – che ritrae i movimenti della vittima nel breve arco temporale che precede l'investimento – giunge alla conclusione che il , al momento dell'impatto fatale Per_1
con la DA, si trovava non già “fermo in piedi sulla cosiddetta isola a raso”, come affermato nella citazione attorea, ma sulla corsia laterale destra del raccordo e quindi in una zona della carreggiata dove i veicoli potevano circolare.
Non contrasta con tale risultanza la deposizione del teste che ha scorto il ragazzo Testimone_2
(e ne ha segnalato la presenza al 112) sulla “corsia di emergenza a ridosso della carreggiata”, poiché non è noto quanto tempo sia trascorso tra tale avvistamento e l'investimento e perché nel frattempo il ragazzo si è potuto muovere liberamente.
Non trova peraltro conferma nemmeno l'asserzione di parte attrice secondo cui il CP_3
avrebbe invaso con la propria autovettura l'isola a raso, che non è percorribile dai veicoli (né dai pedoni). Infatti, la circostanza che il si trovava, al momento dell'impatto, ad oltre un metro Per_1
di distanza dalla linea esterna di confine dell'isola a raso, e l'ubicazione del punto d'urto del corpo con la DA (parte anteriore destra del veicolo, come emerge dalle fotografie in atti, dove si nota anche la vistosa rottura del parabrezza proprio nella parte destra) consentono di ritenere che l'investimento si sia verificato sulla corsia destra della carreggiata e non già sull'isola a raso.
Occorre a questo punto rammentare che per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pedone è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista ed imprevedibile dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo (così ex multis Cass. n. 4551/2017: “in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento del pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione, questa, ricorrente allorché il pedone tenga una condotta imprevedibile ed anormale sicché l'automobilista si trovi nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne i movimenti”).
Dunque, per giurisprudenza costante, la responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento del pedone può essere esclusa non solo quando l'investitore abbia fornito la
8 prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (adottando un comportamento esente da colpa e conforme alle regole imposte dal codice della strada), ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era da parte sua una reale possibilità di evitare l'incidente. In altri termini, per affermare la colpa esclusiva del pedone in ordine al determinismo del sinistro, è necessario che il conducente del veicolo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistarlo e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso.
Nel caso di specie ritiene il giudicante, sulla base degli elementi convergenti sopra evidenziati, che tale eventualità si sia pienamente realizzata. Invero la presenza del pedone su GRA, in orario notturno, in area ubicata fuori dal centro urbano, stante peraltro la presenza di una rete metallica di delimitazione dell'accesso alla sede stradale, non era prevedibile da parte dell'automobilista, il quale si è all'evidenza trovato di fronte, in maniera improvvisa e repentina, la sagoma del pedone, senza avere il tempo di avvistarlo e di effettuare alcuna manovra di evitamento o di emergenza. Così va spiegata – come, d'altra parte, ritenuto sia dal Pubblico
Ministero che dal GIP del procedimento penale – l'assenza di tracce di frenata sull'asfalto.
Del tutto inattendibile, in quanto generica, illogica e incongrua nel ragionamento espresso, appare invece la consulenza tecnica di parte prodotta dall'attrice, la quale assume apoditticamente che il ragazzo, pur avendo invaso “per un passo” la carreggiata, fosse pienamente visibile e si trovasse “dove normalmente si posiziona chi voglia chiedere soccorso o un passaggio” (come se fosse normale la condotta di chiedere un passaggio sul GRA), senza minimamente considerare l'orario notturno, e soggiungendo che “poca differenza fanno i 50 o
100 cm. in più quando c'è piena visibilità” (sicché sarebbe altrettanto normale invadere la carreggiata di una autostrada ad elevata percorrenza veicolare dove i veicoli possono procedere fino a 130 km orari).
Conclusivamente, deve ritenersi che la singolarità della presenza del pedone sul GRA, in orario notturno, e l'impossibilità di avvistarne per tempo i movimenti, anche considerato l'elevato limite di velocità di 130 km orari, escludano in toto la responsabilità del nel CP_3
determinismo dell'investimento, che invece va ascritto alla condotta gravemente imprudente posta in essere dal pedone.
La domanda pertanto va disattesa.
Le spese del grado seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda siccome infondata;
- condanna , nella qualità, a rifondere alla compagnia convenuta le spese del Parte_1
presente grado di giudizio che liquida, in applicazione del D.M. n. 55/2014, in euro 5.431,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), IVA e Cassa.
Così deciso in Roma, 7 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Guido Marcelli
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del GOP in tirocinio
Dott.ssa Daniela Puccio
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