Ordinanza cautelare 11 maggio 2022
Sentenza 3 ottobre 2022
Rigetto
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 24/02/2025, n. 1562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1562 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01562/2025REG.PROV.COLL.
N. 03207/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3207 del 2023, proposto da IG ON, NA ON, AN ON, ES ON, IG AD, AR AD e OS Lo TI, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Fidanza e Maria Fontanella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero della salute, nonché il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;
l'Azienda sanitaria locale di Caserta, la Regione Campania, la Provincia di Caserta e il Comune di San Marco Evangelista, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per la Campania, Sez. V, 3 ottobre 2022, n. 6119, nella parte in cui ha respinto il ricorso n. 53/2022 R.G. proposto per l'annullamento del decreto dei Ministeri della transizione ecologica, delle politiche agricole e forestali e della salute del 1° giugno 2021, conosciuto il 5 novembre successivo, di adozione della classificazione ai fini dell'uso agricolo dei terreni siti nell'area "Lo Uttaro", nonché della relazione 20 dicembre 2018 del coordinatore del gruppo di lavoro, recante la proposta di classificazione e di ogni atto preordinato ovvero connesso.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica, della Salute, nonché dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 il Cons. Martina Arrivi e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Gli odierni appellanti sono proprietari di terreni siti nel comune di San Marco Evangelista, in provincia di Caserta, nell'area denominata "Terra dei fuochi", nota per l'inquinamento ambientale a causa di incontrollati sversamenti e abusivi smaltimenti di rifiuti e, precisamente, nella zona denominata "Lo Uttaro". I terreni, censiti catastalmente al foglio 7, particelle 12 e 152, benché urbanisticamente classificati in zona agricola, non sono coltivati né sfruttati per l'allevamento, facendo parte di una cava dismessa ed essendo attualmente concessi in locazione alla società Biogas s.r.l., che esercita attività di recupero di rifiuti in un impianto collocato su fondi limitrofi e che ha anche presentato un'istanza di provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) per il recupero ambientale dell'ex cava e per il mutamento della destinazione urbanistica dei fondi da agricola a produttiva.
2. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, successivamente trasposto dinanzi al T.A.R. Campania, gli appellanti hanno impugnato:
a) un'ordinanza contingibile e urgente emessa dal sindaco di San Marco Evangelista il 14 ottobre 2021, con la quale, dopo aver disposto il divieto permanente di produzioni agroalimentari e silvo-pastorali sulle particelle 12 e 152, si impartivano ai proprietari specifiche prescrizioni, ossia:
- sulla particella 12, la rimozione di rifiuti, l'analisi dell'area di sedime, la caratterizzazione ambientale ai sensi dell'art. 242 d.lgs. 152/2006 e l'esecuzione di scavi e trincee volte a confermare o meno la presenza di rifiuti interrati;
- sulla particella 152, la caratterizzazione ambientale e l'esecuzione di scavi e trincee per la verifica della presenza di rifiuti interrati);
b) il decreto del Ministero della transizione ecologica, del Ministero delle politiche agricole, forestali e alimentari e del Ministero della salute (DM) del 1° giugno 2021 (intitolato: « Adozione della Classificazione ai fini dell'uso agricolo relativamente all'Area Vasta Lo Uttaro – Primo Stralcio" e di una "relazione trasmessa dal Coordinatore del Gruppo di Lavoro in data 20.12.2018 di seguito "relazione del 20 dicembre 2018" recante la "Proposta di classificazione ai fini dell'uso agricolo dei terreni di cui al decreto 26 febbraio 2016 ricadenti della cosiddetta Area Vasta "Lo Uttaro" – Primo stralcio »), richiamato nella predetta ordinanza sindacale, con il quale, in applicazione dell'art. 1 d.l. 136/2013, conv. in l. 6/2014, si procedeva alla classificazione dei terreni della zona Lo Uttaro utilizzabili o meno per finalità agricole e all'indicazione di prescrizioni ambientali.
2.1. Per quanto di rilievo ai fini dell'appello, il DM 1 giugno 2021 è stato contestato limitatamente alla parte in cui ha impartito alle particelle 12 e 152 delle prescrizioni analoghe a quelle replicate nell'ordinanza sindacale, ossia, per la particella 12, la rimozione di rifiuti e l'analisi dell'area di sedime, la caratterizzazione ambientale e l'esecuzione di ulteriori indagini volte a confermare o meno la presenza di rifiuti interrati e, per la particella 152, la caratterizzazione ambientale e l'esecuzione di scavi e trincee per la verifica della presenza di rifiuti interrati.
2.2. In parte qua , il ricorso è affidato a tre motivi, così sintetizzabili:
I. in primo luogo, i ricorrenti hanno dedotto che, in base agli artt. 1 e 2 d.l. 136/2013, le amministrazioni statali non avrebbero potuto impartire alcuna prescrizione ambientale per i fondi classificati tra quelli non utilizzabili ai fini agricoli, perché, in base alla lettera e alla ratio della legislazione di riferimento, volta a garantire la sicurezza agroalimentare in Campania, tali prescrizioni sarebbero funzionali a consentire agli interessati il conseguimento di una diversa e più favorevole classificazione dei terreni ai fini dell'utilizzo agricolo, mentre sarebbero inutili per i terreni del tutto inibiti dall'agricoltura;
II. ulteriormente, i ricorrenti hanno esposto che non vi sarebbero i presupposti per disporre la caratterizzazione dei terreni a norma dell'art. 242 d.lgs. 152/2006, sia in quanto non sarebbe stata seguita la relativa procedura, sia poiché non vi sarebbero elementi da cui inferire che siano state espletate le indagini dettagliatamente previste dalla delibera di giunta regionale (DGR) n. 417/2016 (recante le linee guida campane per le indagini preliminari alla caratterizzazione ambientale), sia perché non si avrebbe contezza di quale delle due tabelle di cui all'allegato 5 della parte IV del d.lgs. 152/2006 sia stata utilizzata ai fini del rilievo delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), visto che, essendo il terreno non più utilizzato per l'agricoltura, le CSC avrebbero dovuto essere rilevate in base alla tabella 1B (siti ad uso commerciale e industriale) e non in base alla tabella 1A (siti ad uso verde pubblico e privato e residenziale);
III. infine, i ricorrenti hanno dedotto l'inattendibilità, ai fini di cui all'art. 192 d.lgs. 152/2006, delle indagini compiute per accertare la presenza di rifiuti sui suoli di loro proprietà.
3. Con la sentenza n. 6119 del 3 ottobre 2022, il T.A.R. Campania, accogliendo in parte il ricorso, ha annullato l'ordinanza sindacale (per difetto dei presupposti del potere extra ordinem , nonché per mancanza di un accertamento della responsabilità dell'inquinamento in capo ai proprietari dei terreni), mentre ha respinto le doglianze mosse al DM dell'1 giugno 2021.
3.1. Con riferimento a quest'ultimo atto, il giudice di primo grado ha rilevato la sussistenza dell'interesse dei ricorrenti alla decisione del gravame nonostante l'annullamento dell'ordinanza sindacale, in ragione delle conseguenze ricadenti sui proprietari ex art. 253 d.lgs. 152/2006 ( i.e. l'onere reale e il privilegio speciale immobiliare sui terreni) qualora l'amministrazione competente non individui il responsabile dell'inquinamento e provveda d'ufficio all'esecuzione delle attività di rimozione dei rifiuti (art. 192 d.lgs. 152/2006) e di caratterizzazione ambientale (art. 242 d.lgs. 152/2006).
3.2. Inoltre, assorbita l'eccezione di irricevibilità dell'impugnazione del DM dell'1 giugno 2021 sollevata dalla difesa erariale, il giudice ha statuito l'infondatezza delle censure sopra esposte, osservando:
- che non sia predicabile la tesi secondo cui occorrerebbe stralciare dal DM i terreni che, pur recando destinazione urbanistica agricola, sono di fatto adibiti ad altre finalità ovvero sono oggetto di divieto permanente di produzioni agroalimentare o per i quali non vi è alcun interesse dei proprietari ad ottenere una migliore classificazione ad uso agricolo, poiché l'art. 1 d.l. 136/2013 prenderebbe in considerazione i suoli "destinati" all'uso agricolo, mediante implicito rinvio alla classificazione urbanistica;
- che non si possa affidare la disciplina in materia di bonifica di aree inquinate a fattori variabili, quali la destinazione "fattuale" di aree formalmente agricole, ovvero la volontà espressa di volta in volta dai titolari dei fondi circa il loro concreto utilizzo, circostanze che potrebbero avere l'effetto di sottrarre i medesimi fondi, in virtù di fattori transeunti, all'applicazione di prescrizioni volte a garantire la sicurezza agroalimentare in Campania;
- che non siano persuasivi gli ulteriori rilievi mossi all'attendibilità degli accertamenti volti alla rilevazione delle CSC e che insinuano dubbi sull'effettiva presenza di rifiuti, in quanto formulati genericamente e in forma dubitativa, senza specifiche censure agli atti istruttori alla base degli accertamenti espletati dalle amministrazioni.
4. Con ricorso ritualmente notificato il 30 marzo 2023 e depositato il 7 aprile 2023, gli appellanti hanno impugnato la sentenza nella parte in cui è stato rigettato il ricorso avverso il decreto ministeriale, contestando le motivazioni addotte dal T.A.R. e ribadendo le censure proposte in primo grado. Gli appellanti hanno censurato la sentenza anche nella parte in cui non ha dato seguito all'istanza istruttoria, presentata in primo grado, volta all'accertamento delle tecniche seguite per le indagini sul livello di contaminazione dei terreni e sulla presenza di rifiuti.
5. Si sono costituiti in appello il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (già Ministero della transizione ecologica), il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (già Ministero delle politiche agricole, forestali e alimentari), nonché il Ministero della salute, riproponendo ex art. 101, co. 2, cod. proc. amm., l'eccezione di irricevibilità dell'impugnativa e deducendo l'infondatezza delle doglianze avversarie.
6. La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 13 febbraio 2025, in vista della quale le parti costituite hanno depositato memorie e repliche.
DIRITTO
7. Si premette che l'appello verte unicamente sulla legittimità del DM del 1° giugno 2021, che ha classificato ai fini agricoli i terreni campani della zona Lo Uttaro e impartito quanto ad essi prescrizioni di tutela ambientale, essendo passati in giudicato il capo della sentenza contenente l'annullamento dell'ordinanza comunale, che aveva imposto la rimozione dei rifiuti e la caratterizzazione dei fondi dei ricorrenti, nonché il capo della sentenza che ha ravvisato l'interesse di questi a impugnare in via autonoma il suddetto decreto ministeriale.
8. Tanto precisato, l'appello è infondato, potendosi perciò prescindere dalla questione della tempestività del ricorso di primo grado.
8.1. Il DM dell'1 giugno 2021 è stato adottato in applicazione dell'art. 1 d.l. 136/2013, conv. in l. 6/2014, recante gli "interventi urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare in Campania" (così recita la rubrica dell'articolo). Segnatamente, la disposizione di legge ha prescritto che il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania svolgessero « indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante combustione » (art. 1, co. 1), e che, sulla base di una direttiva interministeriale, presentassero « una relazione con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie usate, contenente anche una proposta sui possibili interventi di bonifica, sui tempi e sui costi relativi ai terreni e alle acque di falda indicati come prioritari dalla medesima direttiva » (art. 1, co. 5).
Dopodiché, ai sensi dell'art. 1, co. 6, d.l. 136/2013, con appositi decreti dei Ministeri resistenti, sarebbero stati indicati i terreni della regione Campania non destinabili alla produzione agroalimentare, quelli eventualmente utilizzabili solo per colture diverse in considerazione delle capacità fitodepurative, nonché i terreni da destinare solo a determinate produzioni agricole.
8.2. Il DM in contestazione, elaborato sulla scorta di una relazione del 20 dicembre 2018, si occupa della classificazione dei terreni della zona Lo Uttaro, appartenente all'area notoriamente inquinata della Terra dei fuochi, tra i quali figurano i fondi degli appellanti, che sono stati inclusi nelle classi di rischio 2b – 2c e D, con divieto assoluto di produzioni agroalimentari e silvo-pastorali. A fianco di tale classificazione, figura, inoltre, la contestata indicazione di talune prescrizioni ambientali: come visto, per entrambe le particelle degli appellanti è stata disposta la caratterizzazione ambientale e l'esecuzione di verifiche sulla presenza di rifiuti interrati e, per la particella 12, è stata indicata anche la rimozione dei rifiuti con l'analisi dell'area di sedime.
8.3. Anzitutto, è necessario chiarire che le prescrizioni accluse nel decreto, ancorché facciano riferimento alla "rimozione dei rifiuti" e alla "caratterizzazione ambientale", non sostituiscono le misure indicate, rispettivamente, all'art. 192 d.lgs. 152/2006 e all'art. 242 d.lgs. 152/2006. Non è un caso che il DM non precisi il soggetto tenuto a eseguire tali prescrizioni, giacché esse costituiscono indicazioni preliminari a eventuali procedimenti volti al recupero ambientale dei suoli.
Le prescrizioni in discorso trovano, infatti, la loro base normativa all'art. 1, co. 5, d.l. 136/2013, che dà facoltà di includere, nella relazione propedeutica ai decreti di classificazione dei terreni, « anche una proposta sui possibili interventi di bonifica ». La funzione delle prescrizioni è, perciò, programmatica e orientativa, sicché, per tradursi in precetti attuali, esse abbisognano o dello svolgimento delle procedure amministrative previste dal codice dell'ambiente oppure, in base alla legislazione emergenziale di cui al d.l. 136/2013, della redazione e dell'esecuzione di un piano straordinario di bonifica e riqualificazione delle terre come sopra classificate (l'art. 2 d.l. 136/2013, infatti, rimette ad una commissione, all'uopo da istituirsi, l'adozione e il successivo coordinamento di un « programma straordinario e urgente di interventi finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti nonché alla rivitalizzazione economica dei territori, nei terreni della regione Campania indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 6 »).
8.4. Appurata la base giuridica delle prescrizioni, le stesse possono riferirsi a tutti i terreni classificati ai sensi dell'art. 1, co. 6, d.l. 136/2013. Il legislatore non ha previsto alcuna distinzione di trattamento tra i fondi che, a seguito delle indagini, risultassero sfruttabili per l'agricoltura e i fondi oggetto di divieto assoluto di utilizzo a fini agricoli o silvo-pastorali. La « proposta sui possibili interventi di bonifica », di cui all'art. 1, co. 5, d.l. 136/2013, è, infatti, genericamente estesa a tutti i terreni oggetto d'indagine, a prescindere dal loro concreto futuro utilizzo.
Del resto, la possibilità di sfruttamento agricolo delle terre campane dipende dal livello di contaminazione derivante dallo sversamento e dallo smaltimento abusivo di rifiuti e dal conseguente rischio per la salute pubblica nel caso di un loro impiego in ambito agroalimentare. Dunque, se le prescrizioni volte al recupero ambientale sono giustificate per i terreni inclusi in classi di rischio inferiori, sarebbe un controsenso escludere la possibilità di impartire analoghe prescrizioni in relazione ai suoli più danneggiati e collocati in classi di rischio superiori.
Quand'anche si volesse accedere alla tesi sostenuta dagli appellanti, per cui le prescrizioni sono funzionali « a consentire ai soggetti che ne abbiano interesse di ottenere una diversa e più favorevole classificazione ai fini agricoli » (così, pag. 22 ricorso di primo grado e pag. 17 ricorso in appello), non sarebbe affatto inutile estenderle ai terreni che – come quelli per cui è causa – sono destinatari di un divieto assoluto di coltivazione, perché nulla esclude che, a seguito di un'eventuale bonifica, essi diventino impiegabili in agricoltura.
8.5. Tantomeno si può pretendere che le prescrizioni ambientali impartite dipendano dalla destinazione in fatto dei fondi, a prescindere dalla loro classificazione urbanistica.
Sul piano dell'interpretazione letterale, è convincente l'osservazione, contenuta nella sentenza di primo grado, per cui « l'art. 1 del D.L. n. 136/2013, convertito dalla L. n. 6/2014, prende in considerazione i suoli "destinati" all'uso agricolo, mediante implicito rinvio alla vigente strumentazione urbanistica ». La conferma di tale indirizzo ermeneutico è data dall'art. 1, co. 5, d.l. 136/2013 che, laddove prevede che, a seguito della relazione istruttoria sul grado di contaminazione delle terre, siano individuate ulteriori aree da sottoporre ad indagini ambientali, fa espresso riferimento a « terreni della regione Campania, destinati all'agricoltura o utilizzati ad uso agricolo, anche temporaneo », il che sta a significare che i fondi con destinazione urbanistica agricola sono ex se sottoposti ad analisi, salvo potersi aggiungere alla lista anche i fondi con diverse destinazioni ma materialmente sfruttati in chiave agricola.
Sul piano dell'interpretazione logica, va rimarcato che l'art. 1 d.l. 136/2013 si prefigge lo scopo di addivenire a una mappatura di tutti i terreni agricoli campani ad opera di autorità statali: l'estensione dell'area di indagine e la centralizzazione delle operazioni rendono inesigibile la possibilità di distinguere i terreni a seconda della loro concreta utilizzazione, che, tra l'altro, potrebbe variare nelle more della procedura. Inoltre, la finalità dell'indagine è quella di verificare se, data l'astratta utilizzabilità dei fondi a fini agricoli, derivante dalla loro destinazione urbanistica, tale impiego sia effettivamente sicuro per la salute pubblica, in base al concreto livello di contaminazione delle terre. Pertanto, coerentemente con la funzione precauzionale dell'attività di mappatura, il campo di indagine deve essere esteso a tutti i fondi che possono astrattamente essere adibiti a scopo agricolo.
Le prescrizioni ambientali – che, come già esposto, possono essere aggiunte, in chiave di indirizzo programmatico, alla classificazione dei terreni – non sono il frutto di accertamenti differenti da quelli propedeutici alla mappatura né, in alcuna parte dell'art. 1 d.l. 136/2013, è prevista alcuna limitazione di tali prescrizioni ai soli terreni che attualmente non risultino materialmente oggetto di coltura o interessati da attività di allevamento. Del resto, come correttamente statuito dal giudice di primo grado, «[r] iguardo ai suoli inseriti nell'elenco delle aree suddivise in classi di rischio sulle quali gravano prescrizioni ambientali, si palesa legittimo il riferimento alla destinazione impressa dai vigenti strumenti urbanistici, non potendosi affidare la disciplina in materia di bonifica di aree inquinate a fattori variabili, quali la destinazione "fattuale" di aree formalmente agricole, ovvero la volontà espressa di volta in volta dai titolari dei fondi circa il concreto utilizzo dei fondi, circostanze che potrebbero avere l'effetto di sottrarre i medesimi, in virtù di fattori transeunti, all'applicazione di prescrizioni volte a garantire la sicurezza agroalimentare in Campania ».
Pertanto, rimane irrilevante che le particelle 12 e 152 facciano parte di una cava dismessa e siano attualmente locate a una società che si occupa del recupero di rifiuti, poiché la situazione di fatto dei terreni non impedisce alle autorità statali di indicare le opzioni di recupero ambientali da perseguire.
8.6. Sono, inoltre, destituite di fondamento le doglianze che si appuntano sull'asserita inattendibilità delle indagini esperite per prescrivere la caratterizzazione dei due fondi e la rimozione dei rifiuti dalla particella 12, per l'assorbente rilievo che, come già esposto, le prescrizioni di cui al DM del 1° giugno 2021 non equivalgono ai provvedimenti emanabili ex artt. 192 (rimozione dei rifiuti) e 242 (caratterizzazione) d.lgs. 152/2006, sicché è metodologicamente scorretto incentrare la verifica della legittimità delle prescrizioni del DM sul rispetto di siffatti parametri normativi.
8.7. Di conseguenza, con riferimento alla caratterizzazione, è inconferente il richiamo alla procedura di cui all'art. 242 d.lgs. 152/2006, nonché alle linee guida regionali sulle indagini da compiere (fissate con la DGR n. 417/2016).
Né è rilevante quale tabella di cui all'allegato 5 della parte IV del d.lgs. 152/2006 sia stata utilizzata per l'individuazione delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC).
In ogni caso, quand'anche – come, peraltro, pare emergere dalla relazione istruttoria del 20 dicembre 2018 – sia stata utilizzata la tabella 1A per i siti ad uso verde pubblico e privato e residenziale, la scelta si rivelerebbe coerente con la destinazione agricola dei fondi e con la funzione precauzionale dell'attività disciplinata dall'art. 1 d.l. 136/2013: se, infatti, la classificazione dei terreni campani serve a individuare quali sono talmente inquinati da non poter essere adibiti all'agricoltura e ad attività di allevamento nonostante la loro destinazione urbanistica lo consenta, è coerente che si faccia riferimento ai valori limite di contaminazione fissati non già per i suoli a uso commerciale e industriale (di cui alla tabella 1B), bensì di quelli a uso diverso di cui alla tabella 1A; sarebbe, per converso, incongruo il ricorso alle CSC della tabella 1B, dal momento che non viene perseguito lo scopo di ricondurre i terreni entro i valori compatibili con l'attività in precedenza svolta (in ipotesi, quella di cava), bensì, come più volte precisato, viene verificato se, date le contaminazioni riscontrate, i terreni siano compatibili ed entro che limiti con l'utilizzo agricolo.
8.8. Infine, con riferimento alla prescrizione di rimuovere i rifiuti sulla particella 12, fermo quanto si è già osservato in ordine alla non attualità dell'ordine, si conviene con il T.A.R. che le censure mosse all'attendibilità delle indagini compiute siano generiche e dubitative. Infatti, nel ricorso di primo grado si allega, tautologicamente, che l'indagine geomagnetometrica espletata dall'amministrazione non costituisca un idoneo strumento di analisi e si cerca di contrastare gli esiti dell'accertamento tecnico compiuto dall'amministrazione con semplici fotografie di parti del terreno, come tali inidonee a dare una visuale esaustiva dello stato dei luoghi.
8.9. Le suddette motivazioni sono sufficienti a giustificare il rigetto delle doglianze di inattendibilità delle indagini effettuate sulle particelle per cui è causa, senza necessità di ulteriori approfondimenti. Pertanto, si rivela corretta anche la valutazione, compiuta dal giudice di primo grado, di non rilevanza dell'istanza istruttoria presentata dai ricorrenti.
9. Si impone, in conclusione, il rigetto dell'appello.
10. Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo conformemente ai parametri di cui al d.m. 147/2022 per una causa di valore indeterminabile e di complessità media.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello (R.G. 3207/2023), come in epigrafe proposto, lo rigetta e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna parte appellante al pagamento, in favore dei Ministeri costituiti, delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Gambato Spisani, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
Martina Arrivi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Martina Arrivi | Francesco Gambato Spisani |
IL SEGRETARIO