Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 23/05/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione civile composto dai magistrati: dott. Paolo Vadalà Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott. Andrea Enrico Polimeni Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1874 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, avente ad oggetto dichiarazione giudiziale di paternità, rimessa al collegio per la decisione in data 2 luglio 2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. tra
), in qualità di madre esercente la Parte_1 C.F._1 responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bacalini C.F._2
-attrice- e
), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'avv. Mariella Migliorelli
-convenuto- nonché
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege – Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da rispettive note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 2 luglio 2024.
***** Con atto di citazione ritualmente notificato, premesso: Parte_1
- che dalla relazione sentimentale intrattenuta con da Controparte_1 Per_ novembre 2006 ad agosto 2008, il 7 agosto 2008, era nata la figlia , riconosciuta solo dalla madre;
- che la figlia non aveva avuto modo di conoscere personalmente il padre sino al 14 agosto 2017, data a partire dalla quale la stessa aveva iniziato a frequentare il in maniera graduale e libera;
CP_1 ha concluso chiedendo dichiararsi la paternità di nei Controparte_1 confronti di Persona_1
Costituitosi in giudizio, ha chiesto: «Che l'ill.mo Controparte_1
Tribunale adito, contraris rejectis:
- accolga la richiesta di dichiarazione giudiziale di paternità di CP_1 Per_
sulla figlia , disponendo che la minore abbia il cognome del padre e
[...]
Pag. 1 a 7
- disponga, nell'interesse della minore, che: Per_
1) la figlia venga affidata in maniera congiunta ad entrambi i genitori, i quali avranno sulla stessa ogni responsabilità educativa, pur rimanendo la minore collocata presso la madre della quale manterrà la residenza anagrafica;
2) Quanto alla regolamentazione della frequentazione e permanenza della minore con il padre:
- il padre terrà con sé la minore a fine settimana alterni dal sabato mattina alle ore 10,00 sino alla domenica sera alle 21;
- durante la settimana il potrà vedere la figlia tutti i pomeriggi CP_1 salvo preavviso. Durante le festività natalizie la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della Vigilia con un genitore e il giorno di Natale con l'altro. Così come in virtù del principio dell'alternanza la minore trascorrerà con un genitore il periodo 26-30 dicembre e con l'altro 31 Dicembre- 7 Gennaio di ogni anno. Durante le festività pasquali la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì in albis con l'altro. Durante le vacanze estive ognuno dei due genitori avrà diritto di trascorrere giorni 15 consecutivi con la figlia, in periodo da concordare, in considerazione delle esigenze lavorative, entro il mese di Giugno di ogni anno. Ogni altra festività e/o determinate ricorrenze, verranno trascorse dalla minore con i genitori, alternativamente, di anno in anno: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, ferragosto, 1 novembre, carnevale.
3) Il versera' alla a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Pt_1 Per_ della figlia l'importo mensile di Euro 250,00 entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese con bonifico bancario.
4) i genitori concorreranno ciascuno al 50% alle spese straordinarie da sostenere in favore della figlia, quali previste ed elencate nel “protocollo per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” del 12.12.2018 dell'intestato Tribunale. Con vittoria dei compensi professionali». Istruita in via documentale nonché tramite l'ascolto della minore, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. Motivi della decisione
Atteso che nel corso del giudizio, il 25 luglio 2023, il con il CP_1 consenso della madre, ha riconosciuto la figlia dinanzi all'ufficiale dello stato civile del Comune di Tolentino (MC) ai sensi dell'art. 254 c.c., sulla domanda di dichiarazione giudiziale della paternità deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto, stante il disposto dell'art. 277 c.c., la sentenza che dichiara la filiazione produce gli effetti del riconoscimento, che, tuttavia, nella specie, come appena osservato, è già intervenuto. Quanto, poi, alla questione relativa al cognome, va premesso che “quando la filiazione naturale nei confronti del padre sia stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, al fine di decidere se attribuire al figlio il cognome del padre, aggiungendo/o sostituendolo a quello della madre, il giudice deve valutare, ai sensi dell'art. 262 c. c., l'esclusivo interesse del minore, tenendo conto del fatto che è in gioco, oltre all'appartenenza del
Pag. 2 a 7 minore ad una determinata famiglia, il suo diritto all'identità personale, maturata nell'ambiente in cui egli è vissuto fino a quel momento, ossia il diritto del minore ad essere se stesso nel trascorrere del tempo e delle vicende attinenti alla sua condizione personale, e prescindendo, anche a tutela dell'eguaglianza fra i genitori, da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome. Ne deriva che legittimamente viene disposta l'attribuzione al minore, in aggiunta al cognome della madre, di quello del padre, allorché il giudice del merito, da un lato, escluda la configurabilità di un qualsiasi pregiudizio derivante da siffatta modificazione accrescitiva del cognome (stante l'assenza di una cattiva reputazione del padre e l'esistenza, anche in fatto, e una relazione interpersonale fra padre e figlio), e, dall'altro lato, consideri che, non versando ancora nella fase adolescenziale o preadolescenziale, il minore, tuttora bambino, non abbia ancora acquisito con il matronimico, nella trama dei suoi rapporti personali e sociali, una definitiva e formata identità, in ipotesi suscettibile di sconsigliare l'aggiunta del patronimico” (Cass. 5 febbraio 2008 n. 2751). Nel caso di specie, tenuto conto che parte attrice, nel precisare le Per_ conclusioni, ha aderito alla richiesta del e che frequenta il CP_1 padre da quando aveva nove anni, di talché deve anche ritenersi che nel contesto sociale in cui vive sia notorio il rapporto di filiazione, nulla osta all'aggiunta del cognome paterno a quello materno. Con riguardo all'affidamento, le domande delle parti sono sostanzialmente concordi, onde deve essere disposto l'affidamento in via congiunta con collocamento presso la residenza della madre. Con riguardo, poi, alle modalità di visita e frequentazione con il padre, tenuto conto della volontà della minore espressa in sede di ascolto e della circostanza che ad agosto prossimo compirà 17 anni, ritiene il Tribunale che la figlia potrà vedere il padre quando vorrà. Per quanto concerne il mantenimento, essendo le richieste delle parti convergenti, ritiene il Tribunale che possa essere posto a carico del padre l'assegno mensile di € 400,00, importo da ritenersi congruo in relazione all'età della minore. Quanto alla decorrenza dell'assegno, la stessa può essere fatta risalire alla data di costituzione del convenuto in giudizio, anche considerando che il si era dichiarato disponibile a versare detto importo già all'udienza CP_1 dell'8 gennaio 2024. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese straordinarie, da ripartire al 50% tra i genitori, si può far riferimento al «Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia», adottato nell'ambito della conferenza distrettuale del distretto della Corte di appello di Ancona il 10 luglio 2024, onde: «Le spese straordinarie vengono suddivise tra spese che richiedono il preventivo consenso di entrambi i genitori e spese che, al contrario, non richiedono il previo accordo. Qualora la singola spesa straordinaria sia subordinata al consenso di entrambi i genitori, il genitore che ravvisa la necessità o l'opportunità dell'esborso dovrà provvedere a inviare per iscritto (via sms, whatsapp, e-mail, pec) all'altro la richiesta di approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto.
Pag. 3 a 7 Entro il termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento, l'altra parte dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, salva in ogni caso la diversa valutazione del giudice. Il genitore che non ha anticipato la spesa dovrà provvedere al rimborso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa, salvo diverso accordo. Per consentire ad entrambi i genitori eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascuno dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e/ o ricevute), intestati al figlio, relativi all'impegno di spesa sostenuto entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di imposta.
1. SPESE MEDICHE Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
- visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche - con eventuale acquisto di apparecchi - oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
- farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.);
- farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
- acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
- supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
- cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari. Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
- acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
2. SPESE SCOLASTICHE: Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
Pag. 4 a 7 - retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
- libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università;
- alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo fa- miliare;
- gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico casa/ scuola;
- mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50 % del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto). Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero;
- gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernotta- mento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendi- mento delle lingue straniere;
- corsi di recupero e lezioni private;
- pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgrega- zione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi ed esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
3. SPESE EXTRASCOLASTICHE, PER ATTIVITA' LUDICO- RICREATIVE E PERSONALI Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicura-zione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernotta-mento);
Pag. 5 a 7 - bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
- frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- babysitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
-conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
- acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.);
- attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
- babysitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi». Quanto, infine, alla domanda di risarcimento del danno morale patito dalla minore in conseguenza dell'omesso riconoscimento, la stessa è da ritenersi inammissibile in quanto formulata per la prima volta solamente con la memoria ex art. 183, comma 6°, c.p.c. Ed infatti, non trattandosi di una precisazione o modificazione della domanda già proposta con l'atto di citazione, ma di una domanda del tutto nuova, vale a dire meramente aggiuntiva rispetto a quella già formulata e non sostitutiva, neanche è possibile fare riferimento ai principi affermati da Cass. S.U. n. 12310/2015 L'esito della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istan- za, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di dichiarazione giudiziale della paternità;
2) dispone che il cognome paterno si aggiunga a quel-
[... lo materno, di modo che le generalità complete della minore quelle di autorizzando altresì Per_2 Persona_3
l'Ufficiale di Stato Civile competente a procedere alla relativa an- notazione e alle ulteriori incombenze di legge;
3) dispone che sia affidata Persona_3 congiuntamente ai genitori con collocamento presso la residenza della madre a Tolentino (MC) in via Gentiloni Silveri 15;
4) la figlia minore potrà vedere e frequentare il padre quando vorrà;
Pag. 6 a 7 5) pone a carico di quale contribu- Controparte_1 Per_ to per il mantenimento della figlia , l'assegno mensile di € 400,00 con decorrenza dal mese di novembre 2022, da versare alla madre entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai;
6) le spese straordinarie per il mantenimento della fi- glia sono ripartite al 50% tra i genitori e sono regolamentate come in motivazione;
7) dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno formulata dall'attrice;
8) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso a Macerata nella camera di consiglio del 22 maggio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente (Andrea Enrico Polimeni) (Paolo Vadalà)
Pag. 7 a 7