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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/03/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1948 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1948 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1
TA MA (C.F. C.F._2
e
nato a [...] ) con il Controparte_1 CodiceFiscale_3
TA MA ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 25/11/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati i figli ed , entrambi maggiorenni ma, dei quali, Per_1 Per_2
solo la prima economicamente autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 26.11.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
- ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima pagina 1 di 3 comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato nel comune di Rimini (RN) il
11.10.2003, con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del medesimo comune al n. 178 p.1 anno
2003, tra i sig.ri e ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Parte_1 Controparte_1
suddetto Comune, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza a margine del su indicato atto di matrimonio;
2) disporre la facoltà per entrambi i coniugi di liberamente fissare ove lo riterranno la propria residenza;
2) darsi atto che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio, il cognome del marito;
3) il figlio e la figlia (coniugata), entrambi maggiorenni, saranno liberi di vedere e Per_2 Per_1
stare con ciascun genitore concordando, con ciascuno di questi, tempi e modalità di visita;
4) il padre contribuirà al mantenimento del figlio non ancora autonomo economicamente Per_2
che continuerà ad abitare nella casa materna, mediante versamento alla madre di una somma mensile di
Euro 300,00 (trecento/00) annualmente rivalutata secondo l'indice ISTAT, da versarsi entro il 5 di ogni mese. Nulla è dovuto per la figlia che lavora ed è autonoma economicamente oltre che Per_1
coniugata;
5) le spese extra, mediche specialistiche (anche dentistiche) e scolastiche, per pratiche sportive e viaggi che si renderanno opportune in favore del figlio saranno a carico della sig.ra Per_2 [...]
al 100% applicandosi in tal caso il protocollo del Tribunale di Bologna;
Pt_1
6) prendere atto che le autovetture Toyota targata EG077FL, Fiat 500 targata FS883NH e il motorino
Targato Dm71162 intestati e acquistati in separazione dei beni dalla sig.ra Parte_1
rimarranno in proprietà e in uso esclusivo alla medesima (doc. n. 6);
7) prendere atto che la sig.ra è proprietaria esclusiva in separazione dei beni Parte_1
dell'abitazione sita in viale Sabaudia n. 16 di Rimini (doc.6). pagina 2 di 3 8) darsi atto che i coniugi dichiarano rispettivamente di essere economicamente autosufficienti e pertanto di non pretendere alcun contributo economico l'uno dall'altro;
9) darsi atto che i coniugi riconoscono e si danno reciprocamente atto di non avere nulla a pretendere l'una dall'altro;
10) le parti fin da ora si danno reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e documenti equipollenti validi per l'espatrio.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
il 11.10.2003 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Controparte_1
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 178 Parte I Anno 2003 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 6.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1948 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1
TA MA (C.F. C.F._2
e
nato a [...] ) con il Controparte_1 CodiceFiscale_3
TA MA ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 25/11/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati i figli ed , entrambi maggiorenni ma, dei quali, Per_1 Per_2
solo la prima economicamente autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 26.11.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
- ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima pagina 1 di 3 comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato nel comune di Rimini (RN) il
11.10.2003, con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del medesimo comune al n. 178 p.1 anno
2003, tra i sig.ri e ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Parte_1 Controparte_1
suddetto Comune, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza a margine del su indicato atto di matrimonio;
2) disporre la facoltà per entrambi i coniugi di liberamente fissare ove lo riterranno la propria residenza;
2) darsi atto che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio, il cognome del marito;
3) il figlio e la figlia (coniugata), entrambi maggiorenni, saranno liberi di vedere e Per_2 Per_1
stare con ciascun genitore concordando, con ciascuno di questi, tempi e modalità di visita;
4) il padre contribuirà al mantenimento del figlio non ancora autonomo economicamente Per_2
che continuerà ad abitare nella casa materna, mediante versamento alla madre di una somma mensile di
Euro 300,00 (trecento/00) annualmente rivalutata secondo l'indice ISTAT, da versarsi entro il 5 di ogni mese. Nulla è dovuto per la figlia che lavora ed è autonoma economicamente oltre che Per_1
coniugata;
5) le spese extra, mediche specialistiche (anche dentistiche) e scolastiche, per pratiche sportive e viaggi che si renderanno opportune in favore del figlio saranno a carico della sig.ra Per_2 [...]
al 100% applicandosi in tal caso il protocollo del Tribunale di Bologna;
Pt_1
6) prendere atto che le autovetture Toyota targata EG077FL, Fiat 500 targata FS883NH e il motorino
Targato Dm71162 intestati e acquistati in separazione dei beni dalla sig.ra Parte_1
rimarranno in proprietà e in uso esclusivo alla medesima (doc. n. 6);
7) prendere atto che la sig.ra è proprietaria esclusiva in separazione dei beni Parte_1
dell'abitazione sita in viale Sabaudia n. 16 di Rimini (doc.6). pagina 2 di 3 8) darsi atto che i coniugi dichiarano rispettivamente di essere economicamente autosufficienti e pertanto di non pretendere alcun contributo economico l'uno dall'altro;
9) darsi atto che i coniugi riconoscono e si danno reciprocamente atto di non avere nulla a pretendere l'una dall'altro;
10) le parti fin da ora si danno reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e documenti equipollenti validi per l'espatrio.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
il 11.10.2003 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Controparte_1
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 178 Parte I Anno 2003 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 6.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 3 di 3