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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 23/02/2026, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1069/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IANNINI GIOVANNI, Presidente
UC SE ANNA, OR
CONTINO IDA, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6938/2024 depositato il 03/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 034 2023 9013013584 000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010500163-2021 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010500163-2021 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010500163-2021 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD301PF00117-2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD301PF00117-2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD301PF00117-2023 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD301PF01818-2023 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento atto impugnato con vittoria di spese con distrazione.
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 4 ottobre 2024 all'Agenzia dell'Entrate di Cosenza e all'Agenzia Entrate
Riscossione di Cosenza, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza in data 3 novembre 2024 (n. 6938/2024 R.G.R.), Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, presentava ricorso avverso diversi atti:
- avviso d'intimazione n. 034202490093040079000, notificato in data 5 luglio 2024 ove erano indicati quali atti presupposto due avvisi di accertamento e precisamente:
a) Avviso di accertamento n. TD3010500163/2021, notificato il 26/05/2021 ed afferente imposta IRPEF
2015,€ 10.716,66;
b) Avviso di accertamento n. TD301PF00117/2023 notificato il 01/03/2023 ed afferente imposta IRPEF
2016 € 10.602,69;
- atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 03484202400004981/001, notificato dopo il 5 luglio
2024, ove, richiamati i predetti avvisi di accertamento e l'AVI sopra indicato, si aggiungeva agli atti presupposti un terzo avviso di accertamento n. TD301PF01818/2023 notificato il 21/11/2023, importo
€ 7.925,26.
Nel ricorso vi era un evidente errore materiale in quanto si indicava quale AVI impugnato quello avente n.
034 2023 9013013584 000, notificato il 15 maggio 2024, ma in realtà si trattava di un palese refuso poiché l'atto impugnato allegato al ricorso era l'AVI n. 034202490093040079000, circostanza confermata da ADE nelle proprie controdeduzioni.
Il ricorrente eccepiva:
1) Nullità degli atti impugnati in quanto carenti di adeguata motivazione;
2) Nullità dell'AVI e dell'atto di pignoramento presso terzi in quanto non erano stati correttamente notificati gli avvisi di accertamento indicati come atti prodromici;
3) Decadenza/prescrizione delle pretese fatte valere. Sollecitava l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese e distrazione.
In data 21 novembre 2024 si è costituita l'Agenzia dell'Entrate di Cosenza, depositando controdeduzioni telematiche con allegata documentazione. Si respingevano le eccezioni formulate dal ricorrente, in quanto erano stati notificati gli avvisi di accertamento di cui agli atti impugnati;
inoltre, trattandosi di tributi erariali e dovendosi applicare il termine ordinario di prescrizione, non vi era alcuna estinzione delle pretese per intervenuta decadenza o prescrizione. Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza del 20 febbraio 2026 la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
ADE ha allegato alle controdeduzioni documentazione riguardante la notifica dei tre avvisi di accertamento costituenti atti presupposto dell'avviso d'intimazione e dell'atto di pignoramento presso terzi impugnati dal ricorrente. Gli avvisi di accertamento sono stati notificati per posta e consegnati direttamente a mani del destinatario (v. documentazione allegata).
In presenza di avvenuta notifica degli avvisi di accertamento tra il 26 maggio 2021 e il 21 novembre 2023, le pretese devono ritenersi definitive e non sono decorsi i termini di prescrizione, dovendosi applicare il termine ordinario decennale in presenza di tributi erariali.
In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
In ragione della soccombenza parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese del procedimento in favore di ADE nella misura precisata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Cosenza, in composizione collegiale, rigetta il ricorso in oggetto e per l'effetto conferma gli atti impugnati.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia dell'Entrate di
Cosenza, spese che liquida in € 1.489,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Cosenza, 20 febbraio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Giuseppa A. Ferrucci Dott. Giovanni Iannini
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IANNINI GIOVANNI, Presidente
UC SE ANNA, OR
CONTINO IDA, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6938/2024 depositato il 03/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 034 2023 9013013584 000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010500163-2021 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010500163-2021 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010500163-2021 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD301PF00117-2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD301PF00117-2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD301PF00117-2023 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD301PF01818-2023 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento atto impugnato con vittoria di spese con distrazione.
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 4 ottobre 2024 all'Agenzia dell'Entrate di Cosenza e all'Agenzia Entrate
Riscossione di Cosenza, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza in data 3 novembre 2024 (n. 6938/2024 R.G.R.), Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, presentava ricorso avverso diversi atti:
- avviso d'intimazione n. 034202490093040079000, notificato in data 5 luglio 2024 ove erano indicati quali atti presupposto due avvisi di accertamento e precisamente:
a) Avviso di accertamento n. TD3010500163/2021, notificato il 26/05/2021 ed afferente imposta IRPEF
2015,€ 10.716,66;
b) Avviso di accertamento n. TD301PF00117/2023 notificato il 01/03/2023 ed afferente imposta IRPEF
2016 € 10.602,69;
- atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 03484202400004981/001, notificato dopo il 5 luglio
2024, ove, richiamati i predetti avvisi di accertamento e l'AVI sopra indicato, si aggiungeva agli atti presupposti un terzo avviso di accertamento n. TD301PF01818/2023 notificato il 21/11/2023, importo
€ 7.925,26.
Nel ricorso vi era un evidente errore materiale in quanto si indicava quale AVI impugnato quello avente n.
034 2023 9013013584 000, notificato il 15 maggio 2024, ma in realtà si trattava di un palese refuso poiché l'atto impugnato allegato al ricorso era l'AVI n. 034202490093040079000, circostanza confermata da ADE nelle proprie controdeduzioni.
Il ricorrente eccepiva:
1) Nullità degli atti impugnati in quanto carenti di adeguata motivazione;
2) Nullità dell'AVI e dell'atto di pignoramento presso terzi in quanto non erano stati correttamente notificati gli avvisi di accertamento indicati come atti prodromici;
3) Decadenza/prescrizione delle pretese fatte valere. Sollecitava l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese e distrazione.
In data 21 novembre 2024 si è costituita l'Agenzia dell'Entrate di Cosenza, depositando controdeduzioni telematiche con allegata documentazione. Si respingevano le eccezioni formulate dal ricorrente, in quanto erano stati notificati gli avvisi di accertamento di cui agli atti impugnati;
inoltre, trattandosi di tributi erariali e dovendosi applicare il termine ordinario di prescrizione, non vi era alcuna estinzione delle pretese per intervenuta decadenza o prescrizione. Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza del 20 febbraio 2026 la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
ADE ha allegato alle controdeduzioni documentazione riguardante la notifica dei tre avvisi di accertamento costituenti atti presupposto dell'avviso d'intimazione e dell'atto di pignoramento presso terzi impugnati dal ricorrente. Gli avvisi di accertamento sono stati notificati per posta e consegnati direttamente a mani del destinatario (v. documentazione allegata).
In presenza di avvenuta notifica degli avvisi di accertamento tra il 26 maggio 2021 e il 21 novembre 2023, le pretese devono ritenersi definitive e non sono decorsi i termini di prescrizione, dovendosi applicare il termine ordinario decennale in presenza di tributi erariali.
In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
In ragione della soccombenza parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese del procedimento in favore di ADE nella misura precisata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Cosenza, in composizione collegiale, rigetta il ricorso in oggetto e per l'effetto conferma gli atti impugnati.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia dell'Entrate di
Cosenza, spese che liquida in € 1.489,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Cosenza, 20 febbraio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Giuseppa A. Ferrucci Dott. Giovanni Iannini