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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 24/02/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1687/2016 R.G., avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615 comma 2 c.p.c.) mobiliare
TRA
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Agostino Fortunato ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Praia a
Mare (CS), via P. Mancini n. 1, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione in riassunzione per l'introduzione del giudizio di merito
ATTORE
E
, in p.l.r.p.t., già Controparte_1 Controparte_2
c.f. e P. IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Adolfo Valente
[...] P.IVA_1
ed elettivamente domiciliata come in atti, in virtù di procura alle liti posta in calce alla memoria difensiva di costituzione depositata in data 9.2.2017
CONVENUTA
NONCHE'
, in persona del Prefetto p.t. Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHE' in p.l.r.p.t. Controparte_4
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.11.24, autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
1 MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione per l'introduzione del giudizio di merito, notificato alle opposte in p.l.r.p.t., e , in persona del Prefetto Controparte_2 Controparte_3
p.t., a mezzo pec in data 5.12.2016, come da ricevute pec di inoltro, accettazione e consegna, il sig.
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Paola, le predette deducendo che: Parte_1
con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., l'istante proponeva opposizione avverso l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi numero 03484201600004278001; in detto ricorso in opposizione deduceva che il ricorrente riceveva da parte di UI SU spa -
Agente della Riscossione dei Tributi per la Provincia di Cosenza, a mezzo lettera raccomandata, atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 03484201600004278/001 in data 07/06/2016; sulla busta non sono presenti i timbri postali attestanti la notifica dell'atto; il suddetto atto di pignoramento traeva origine da un asserito carico scaduto e non pagato pari ad euro 6.267,80; il detto carico scaduto si compone di numero 3 cartelle: cartella n. 03420100038370887000 - ente creditore CP_3
relativa a sanzione amministrativa D.L. 507/1999 depenalizzazione reati minori, per l'anno
[...]
2008, asseritamente notificata in data 29/07/2010, per un importo complessivo di euro 2.107,00; cartella n. 03420100044368276000 - ente creditore - sanzione amministrativa Controparte_3
D.L. 507/1999 depenalizzazione reati minori, per l'anno 2008, asseritamente notificata in data
14/10/2010 per un importo complessivo euro 1.936,94; cartella n. 03420100046232829000 - ente creditore - sanzione amministrativa D.L. 507/1999 depenalizzazione reati Controparte_3
minori per l'anno 2008, asseritamente notificata in data 07/10/2010, per un importo complessivo di euro 2.233,02; sarebbe stata notificata al ricorrente l'intimazione di pagamento relativa alle predette cartelle in data 18/01/2016; il ricorrente ha avuto notizia dell'iscrizione a ruolo delle suddette somme soltanto a seguito dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi impugnato;
in ogni caso, il ricorrente eccepisce l'estinzione della pretesa creditoria riportata dai suddetti titoli poiché, pur volendo considerare gli stessi titoli notificati alle date indicate, l'ultimo ed unico valido atto interruttivo della prescrizione è stato posto in essere dal concessionario per la riscossione con l'atto de quo, avvenuto in data 18/01/2016, oltre il termine di prescrizione quinquennale e tale data può rilevarsi solo in quanto successiva alla data riportata in calce all'atto di pignoramento, atteso che sulla busta non vi è alcun timbro postale attestante l'avvenuta notifica;
l'istante lamenta l'illegittimità della procedura di riscossione coattiva perché effettuate in spregio alle norme di legge che regolano la materia, nonché per crediti non dovuti e, comunque, prescritti;
è, dunque, intervenuta la prescrizione quinquennale del credito per mancata notifica degli atti propedeutici all'atto impugnato;
la notifica delle cartelle esattoriali è stata effettuata da persona non legittimata;
manca l'indicazione dettagliata degli interessi maturati e della data di spedizione e notifica dell'atto impugnato;
in ragione di tanto l'opponente
2 chiedeva, previo provvedimento di sospensione dei titoli impugnati, dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dall'ente impositore riportati dalle cartelle di pagamento summenzionate e, quindi, annullare ovvero dichiarare illegittimo e/o inefficace l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 03484201600004278/001 opposto;
condannarsi UI SU S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di lite;
il giudice monocratico del Tribunale di Paola, con ordinanza del 24/06/2016, rilevato che il ricorso era stato erroneamente iscritto al ruolo degli affari civili contenziosi, dovendo invece essere proposto davanti al giudice dell'esecuzione, mandava alla cancelleria per la trasmissione ed iscrizione a ruolo presso il competente giudice dell'esecuzione; successivamente il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del
21/07/2016, fissava l'udienza dell'11.10.2016 per la comparizione delle parti, con termine sino alla data del 10/09/2016 per la notifica alle controparti a cura di parte ricorrente del ricorso in opposizione e del provvedimento;
si costituiva con comparsa con la quale Controparte_2
chiedeva accertarsi e dichiararsi, per tutte le causali esposte, l'inammissibilità o improponibilità dell'opposizione del signor;
nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto Pt_1
con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite anche per la fase cautelare;
all'udienza dell'11.10.2016 il giudice dell'esecuzione, con ordinanza resa in udienza, così decideva: rigetta l'istanza di sospensione della procedura;
assegna alle parti il termine di 60 giorni per intraprendere il giudizio di merito dell'opposizione; dichiara l'estinzione della procedura ordinandone la cancellazione dal ruolo;
l'opponente ha interesse a instaurare il giudizio di merito al fine di vedere accogliere l'opposizione e sentire annullare ovvero dichiarare illegittimo e/o inefficace l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi impugnato per i motivi indicati nell'atto di opposizione.
L'opponente, pertanto, domandava accogliersi, nel merito, la spiegata opposizione per i motivi indicati e condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa di risposta, tempestivamente depositata in data 9.2.2017, si costituiva in giudizio la quale chiedeva accertarsi e dichiararsi inammissibile e/o Controparte_2
improponibile la domanda del Sig. ; nel merito, in via preliminare, dichiarare il difetto di Pt_1
legittimazione passiva di UI SU S.p.a., rigettando la domanda perché infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese;
con condanna del alle spese di lite. Pt_1
La , in persona del Prefetto p.t., non si costituiva in giudizio, sicché ne veniva Controparte_3 dichiarata la contumacia all'esito della prima udienza di comparizione, con ordinanza del 15.3.2017, resa dal giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione.
3 Le parti precisavano le conclusioni e il giudice il 24.4.24 assumeva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Il giudice, rilevato che l'opposta insisteva nella inammissibilità per mancata citazione terzo CP_5 pignorato itisconsorte necessario nei giudizi di opposizione all'esecuzione e agli Controparte_4
atti esecutivi (Cass. ord.
2.12.2021 n.37929; Cass 18.5.2021, n.13533), previa rimessione della causa sul ruolo, ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, CP_4
onerando l'attore di citare in giudizio il medesimo, nelle forme di legge, entro il termine
[...]
perentorio del 08/08/2024.
Le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.11.2024 e il giudice, stante la rituale citazione in giudizio del terzo pignorato, CP_4
non costituitosi, ne dichiarava la contumacia e assumeva la causa in decisione con concessione
[...] dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente, con riferimento all'eccepito difetto di legittimazione passiva di
[...]
, si osserva che “la legittimazione passiva attiene al dovere del convenuto di Controparte_6
subire il giudizio instaurato dall'attore con una determinata prospettazione del rapporto oggetto della controversia, indipendentemente dalla effettiva sussistenza e titolarità dello stesso;
costituisce, invece, questione di merito quella sollevata dal convenuto col dedurre la propria estraneità al rapporto, ossia la mancanza di titolarità affermata, invece, da parte attrice (cfr. Cass. n. 548 del
2002, e da ultimo Cass. n. 14243 del 2012)” (Cass. sent. 02 dicembre 2019, n. 31374).
Secondo la Suprema Corte (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3870 del 12/02/2024), “l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali e, pertanto, è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore (si vedano in proposito, di recente ed in casi analoghi: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14125 del
11/07/2016, non massimata;
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1070 del 18/01/2017, Rv. 642562 – 01; cfr. anche: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017, Rv. 642749 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3154 del 6 febbraio 2017, non massimata). L'agente della riscossione è, anzi, l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare in via esclusiva dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito
o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999”, mentre, nelle cd. opposizioni recuperatorie, “si contesta, effettivamente, sia la sanzione amministrativa (e per tale azione il legittimato passivo è esclusivamente l'ente creditore), sia la conseguente cartella di pagamento (e per tale opposizione il
4 legittimato passivo è esclusivamente l'agente della riscossione, anche se quest'ultima è una domanda logicamente subordinata rispetto alla prima), onde vi sarà legittimazione concorrente necessaria di entrambi tali soggetti”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata da un arresto della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite (Cass. Sez. U., Sentenza n. 7514 del 08/03/2022), “lo stesso esattore ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ciò traendosi dalla considerazione che trattasi del soggetto dal quale proviene l'atto oggetto di opposizione (Cass. 11 luglio 2016, n. 2016, e, in precedenza, 7 agosto 2003, n. 11926; 18 giugno 2002, n. 8759) o in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (ex multis Cass. 21 maggio 2013, n. 12385; 29 gennaio
2014, n. 1985)”.
Tanto precisato, il Tribunale di Paola, in persona di diverso giudice, ha emesso sentenza n. 211 in data 10.3.2021, all'esito del giudizio di opposizione iscritto al n. 1300/2018 r.g.a.c., promosso dal sig. nei confronti della , della società e Parte_1 Controparte_3 CP_7 dell' avverso sette cartelle di pagamento, al fine di sentirne Controparte_1 dichiarare la prescrizione. L'autorità giudiziaria, in accoglimento della spiegata opposizione, ha dichiarato “la prescrizione dei crediti oggetto delle cartelle precisate in motivazione”, nella quale, previo elenco delle sette cartelle opposte, evidenziava che “in relazione ai predetti crediti, aventi ad oggetto sanzioni amministrative, il termine prescrizionale quinquennale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 l. 698/1981 e 102, 7° comma, d.lgs. 50/1999, è ampiamente decorso, in assenza di prova di atti interruttivi, persino dalle date di asserita notifica delle cartelle”. Nell'elenco delle cartelle oggetto di opposizione si rinvengono anche le cartelle n. 03420100046232829000 e n.
03420100044368276000, oggetto del presente giudizio, rispetto alle quali, dunque, con la citata sentenza è stata dichiarata la prescrizione dei crediti sottesi alle medesime.
Il ricorrente ha prodotto attestazione di passaggio in giudicato della sentenza n. 211/2021, emessa all'esito del giudizio iscritto al n. 1300/2018 r.g., rilasciata dal funzionario in data 12.07.2024 e trasmessa al richiedente in data 17.7.2024, nella quale si certifica che la sentenza è passata in giudicato l'11.10.2021.
Invero, secondo un orientamento di legittimità, l'esistenza del giudicato esterno non soggiace ad alcuna preclusione di carattere istruttorio.
“Poiché nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilità di ufficio delle eccezioni, derivando invece la necessità dell'istanza di parte solo dall'esistenza di una eventuale specifica previsione normativa, l'esistenza di un giudicato esterno, è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti
5 comunque prodotti nel corso del giudizio di merito. Del resto, il giudicato interno e quello esterno, non solo hanno la medesima autorità che è quella prevista dall'art. 2909 c.c., ma corrispondono entrambi all'unica finalità rappresentata dall'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche
e dalla stabilità delle decisioni, le quali non interessano soltanto le parti in causa, risultando
l'autorità del giudicato riconosciuta non nell'interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell'interesse pubblico, essendo essa destinata a esprimersi –nei limiti in cui ciò sia concretamente possibile– per l'intera comunità. Più in particolare, il rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie,
e la stessa loro allegazione può essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito” (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 226 del 25/05/2001, Rv. 548189; ex multis, Cass. Sez. U, Sentenza n. CP_8
10977 del 09/08/2001, Rv. 548914; Cass. Sez. L, Sentenza n. 735 del 23/01/2002, Rv. 551742; Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 7917 del 30/05/2002, Rv. 554763; Cass. Sez. U, Sentenza n. 14750 del
17/10/2002, Rv. 557955; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2505 del 08/02/2005, Rv. 582961; Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 12159 del 06/06/2011, Rv. 618244; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15339 del 12/06/2018,
Rv. 649081).
“Il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio anche nell'ipotesi in cui essa non sia stata versata in atti con la rituale certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c.; l'accertamento del giudicato esterno non costituisce, infatti, patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del "ne bis in idem (Cass. n. 48/2021;16589 del 11/06/2021). Inoltre, il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche
e di rendere stabili le decisioni;
pertanto, il giudice al quale ne risulti l'esistenza non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti del giudizio, potendo procedere al suo rilievo e valutazione anche
d'ufficio, in ogni stato e grado del processo” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16695 del 2022).
In ogni caso, anche qualora non si tenga conto della sentenza n. 211/2021, emessa all'esito del giudizio iscritto al n. 1300/2018 r.g., l'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale del diritto di credito riportato dalle suindicate cartelle di pagamento, sollevata dall'opponente nel ricorso in opposizione all'esecuzione e nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di merito, appare meritevole di accoglimento ed assorbente rispetto alle altre eccezioni.
Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, risulta che UI SU S.p.A. inoltrava al sig.
, a mezzo raccomandata, atto di pignoramento dei crediti verso terzi (art. 72 – bis Parte_1
D.P.R. 29.09.1973, n. 602), n. 03484201600004278001, datato 23.5.2016, in cui terzo indicato era
Detto atto veniva emesso sul presupposto di n. 3 cartelle di pagamento, ivi elencate Controparte_4
6 e, in particolare, cartella di pagamento n. 03420100038370887000, notificata il 29.7.2010, cartella n.
03420100044368276000, notificata il 14/10/2010, cartella di pagamento n. 03420100046232829000, notificata il 07/10/2010. Dal prospetto risulta che, successivamente alla notifica di ogni singola cartella, si sarebbe provveduto a notificare, in data 18.1.2016, anche l'avviso di mora/intimazione n.
03420159007103885000. Il concessionario della riscossione evidenziava che, poiché la società quale terza pignorata, era debitrice nei confronti del sig. di Controparte_4 Parte_1
somme di denaro, era interesse del concessionario della riscossione pignorare dette somme sino alla concorrenza dell'importo di euro 6.267,80. In ragione di tanto, ordinava al terzo pignorato di provvedere al pagamento diretto in favore dell'agente di riscossione sino alla concorrenza del credito per cui si procedeva. Nell'ultima pagina dell'atto di pignoramento si dà atto dell'avvenuta notifica dello stesso sia al terzo pignorato che al debitore. È allegato plico di spedizione, privo di timbro, recante solo un'annotazione a penna “7/06/2016”.
Sono allegati gli estratti di ruolo, datati 9.06.2016, inerenti alle tre cartelle sottese all'atto di pignoramento opposto e, in particolare:
- estratto di ruolo inerente alla cartella di pagamento n. 03420100038370887000, da cui risulta che l'ente impositore è la , ruolo Controparte_9
anno 2010, numero 4273 dell'11.06.2010, notificata il 29/07/2010, recante l'importo complessivo di euro 2.107,00. Nella sezione dedicata alla descrizione dei tributi è riportato: sanz. .l. 507/99 depenalizz. reati minori;
spese d.l. 507/99 depenalizz. reati minori;
CP_10
mag. rit. pag. d.l. 507/99 depenalizz. reati minori;
- estratto di ruolo inerente alla cartella di pagamento n. 03420100044368276000, da cui risulta che l'ente impositore è la , ruolo Controparte_9
anno 2010, numero 5014 del 23.7.2010, notificata il 14/10/2010, recante l'importo complessivo di euro 1.936,94. Nella sezione dedicata alla descrizione dei tributi è riportato: sanz. .l. 507/99 depenalizz. reati minori;
spese d.l. 507/99 depenalizz. reati minori;
CP_10
mag. rit. pag. d.l. 507/99 depenalizz. reati minori;
- estratto di ruolo inerente alla cartella di pagamento n. 03420100046232829000, da cui risulta che l'ente impositore è la , ruolo Controparte_9
anno 2010, numero 5357 del 12.08.2010, notificata il 7/10/2010, recante l'importo complessivo di euro 2.233,02. Nella sezione dedicata alla descrizione dei tributi è riportato: sanz. .l. 507/99 depenalizz. reati minori;
spese d.l. 507/99 depenalizz. reati minori;
CP_10
mag. rit. pag. d.l. 507/99 depenalizz. reati minori.
L'agente per la riscossione ha allegato copia conforme prospetto del 29.6.2016, relativo al documento n. 03420159007103885000 emesso sul presupposto di n. 3 cartelle di pagamento: n.
7 03420100038370887000 di euro 1.996,06; n. 03420100044368276000 di euro 1.834,13; n.
03420100046232829000 di euro 2.114,54, per un totale di 5.944,73. Il precitato documento n.
03420159007103885000 risulta essere stato notificato al sig. , ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Pt_1
L'atto, infatti, è stato depositato presso la casa comunale, giusto quanto evincibile dalla relata di notifica e dall'elenco degli atti depositati presso la predetta casa comunale. Di detto deposito è stato dato avviso al sig. a mezzo racc. A/R, c.d. CAD – comunicazione di avvenuto deposito, per Pt_1
come si evince dal prospetto riepilogativo delle accettazioni delle raccomandate spedite ai sensi dell'art. 139/140 c.p.c., allegato in atti, spedita il 7.1.2016 e ricevuta in data 18.1.2016, come da avviso di ricevimento allegato.
Dunque, in relazione ai predetti crediti, tutti concernenti sanzioni amministrative d.l. 507/99 depenalizz. reati minori, nonché relative spese e maggiorazioni rit. pag., il termine di prescrizione quinquennale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 l. 698/1981 e 102, 7° comma, d.lgs.
50/1999, decorrente dalle date di notifica delle cartelle (29.07.2010 per la n.
03420100038370887000; 14.10.2010 per la n. 03420100044368276000; 7.10.2010 per la n.
03420100046232829000), era già decorso, in assenza di prova di atti interruttivi, al momento della notificazione, in data 18.1.2016, dell'intimazione di pagamento n. 03420159007103885000.
La contestazione compiuta dall'opponente “investe esclusivamente il diritto di procedere all'esecuzione. Consegue che per tale opposizione non è previsto alcun termine di decadenza (Cass.
16 novembre 1999 n. 12685)” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16024 del 2016, secondo cui “nessuna disposizione, d'altronde, impone al debitore di utilizzare lo strumento previsto dalla normativa speciale contro il primo atto successivo alla prescrizione del diritto”).
La rinunzia alla prescrizione “è un atto negoziale che implica la volontà di dismettere definitivamente il proprio diritto alla liberazione di un obbligo” (Cass. civ. n. 18425/2013). “Perché sussista una rinunzia tacita alla prescrizione occorre che nel comportamento del debitore sia insita la volontà inequivocabile del medesimo di non avvalersi della causa estintiva del diritto altrui” (Cass. civ. n.
21248/2012). “La rinuncia tacita alla prescrizione, a norma dell'art. 2937 cod. civ., deve risultare da un comportamento del tutto incompatibile con la volontà di opporre la causa estintiva del diritto altrui e cioè essere non altrimenti interpretabile se non nel senso di considerare tuttora esistente ed azionabile quel diritto che era, invece, estinto” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8304 del 17/09/1996)
Si ritiene che dalla mancata impugnazione della menzionata intimazione di pagamento non possa desumersi in maniera certa che il debitore non avesse interesse a contestare l'esistenza dell'obbligazione, per avere intenzione di contestarla successivamente. Pertanto, nel caso de quo non può ritenersi integrata con la mancata impugnazione della predetta intimazione di pagamento una rinuncia tacita alla prescrizione disciplinata dall'art. 2937 c.c.
8 È d'uopo precisare che l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento non determina un effetto di giudicato implicito sul credito corrispondente, con la conseguenza che il debitore può comunque eccepirne la prescrizione, mediante opposizione all'esecuzione.
Alla luce delle esposte considerazioni, si accoglie l'opposizione e, per l'effetto, si annulla l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi opposto.
Le spese giudiziali, liquidate come in dispositivo in base ai valori del D.M. n. 147 del 13/08/2022
(scaglione da € 5.201 a € 26.000), con applicazione dei valori minimi per la fase istruttoria, in concreto limitata alle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., e di quelli medi per le altre fasi, seguono la soccombenza dei convenuti e , in solido Controparte_11 Controparte_3
tra loro, mentre vanno dichiarate non ripetibili nei confronti del terzo pignorato contumace
Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 1687/2016 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi opposto;
2) condanna i convenuti , in p.l.r.p.t., e , Controparte_11 Controparte_3
in p.l.r.p.t., in solido tra loro, al pagamento, in favore di , delle spese di lite Parte_1
che si liquidano in € 264,00 per esborsi ed € 4.237,00 per compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge;
3) dichiara le spese di lite non ripetibili nei confronti del terzo pignorato contumace CP_12
[...]
lì 24.2.25
[...]
Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1687/2016 R.G., avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615 comma 2 c.p.c.) mobiliare
TRA
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Agostino Fortunato ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Praia a
Mare (CS), via P. Mancini n. 1, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione in riassunzione per l'introduzione del giudizio di merito
ATTORE
E
, in p.l.r.p.t., già Controparte_1 Controparte_2
c.f. e P. IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Adolfo Valente
[...] P.IVA_1
ed elettivamente domiciliata come in atti, in virtù di procura alle liti posta in calce alla memoria difensiva di costituzione depositata in data 9.2.2017
CONVENUTA
NONCHE'
, in persona del Prefetto p.t. Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHE' in p.l.r.p.t. Controparte_4
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.11.24, autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
1 MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione per l'introduzione del giudizio di merito, notificato alle opposte in p.l.r.p.t., e , in persona del Prefetto Controparte_2 Controparte_3
p.t., a mezzo pec in data 5.12.2016, come da ricevute pec di inoltro, accettazione e consegna, il sig.
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Paola, le predette deducendo che: Parte_1
con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., l'istante proponeva opposizione avverso l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi numero 03484201600004278001; in detto ricorso in opposizione deduceva che il ricorrente riceveva da parte di UI SU spa -
Agente della Riscossione dei Tributi per la Provincia di Cosenza, a mezzo lettera raccomandata, atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 03484201600004278/001 in data 07/06/2016; sulla busta non sono presenti i timbri postali attestanti la notifica dell'atto; il suddetto atto di pignoramento traeva origine da un asserito carico scaduto e non pagato pari ad euro 6.267,80; il detto carico scaduto si compone di numero 3 cartelle: cartella n. 03420100038370887000 - ente creditore CP_3
relativa a sanzione amministrativa D.L. 507/1999 depenalizzazione reati minori, per l'anno
[...]
2008, asseritamente notificata in data 29/07/2010, per un importo complessivo di euro 2.107,00; cartella n. 03420100044368276000 - ente creditore - sanzione amministrativa Controparte_3
D.L. 507/1999 depenalizzazione reati minori, per l'anno 2008, asseritamente notificata in data
14/10/2010 per un importo complessivo euro 1.936,94; cartella n. 03420100046232829000 - ente creditore - sanzione amministrativa D.L. 507/1999 depenalizzazione reati Controparte_3
minori per l'anno 2008, asseritamente notificata in data 07/10/2010, per un importo complessivo di euro 2.233,02; sarebbe stata notificata al ricorrente l'intimazione di pagamento relativa alle predette cartelle in data 18/01/2016; il ricorrente ha avuto notizia dell'iscrizione a ruolo delle suddette somme soltanto a seguito dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi impugnato;
in ogni caso, il ricorrente eccepisce l'estinzione della pretesa creditoria riportata dai suddetti titoli poiché, pur volendo considerare gli stessi titoli notificati alle date indicate, l'ultimo ed unico valido atto interruttivo della prescrizione è stato posto in essere dal concessionario per la riscossione con l'atto de quo, avvenuto in data 18/01/2016, oltre il termine di prescrizione quinquennale e tale data può rilevarsi solo in quanto successiva alla data riportata in calce all'atto di pignoramento, atteso che sulla busta non vi è alcun timbro postale attestante l'avvenuta notifica;
l'istante lamenta l'illegittimità della procedura di riscossione coattiva perché effettuate in spregio alle norme di legge che regolano la materia, nonché per crediti non dovuti e, comunque, prescritti;
è, dunque, intervenuta la prescrizione quinquennale del credito per mancata notifica degli atti propedeutici all'atto impugnato;
la notifica delle cartelle esattoriali è stata effettuata da persona non legittimata;
manca l'indicazione dettagliata degli interessi maturati e della data di spedizione e notifica dell'atto impugnato;
in ragione di tanto l'opponente
2 chiedeva, previo provvedimento di sospensione dei titoli impugnati, dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dall'ente impositore riportati dalle cartelle di pagamento summenzionate e, quindi, annullare ovvero dichiarare illegittimo e/o inefficace l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 03484201600004278/001 opposto;
condannarsi UI SU S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di lite;
il giudice monocratico del Tribunale di Paola, con ordinanza del 24/06/2016, rilevato che il ricorso era stato erroneamente iscritto al ruolo degli affari civili contenziosi, dovendo invece essere proposto davanti al giudice dell'esecuzione, mandava alla cancelleria per la trasmissione ed iscrizione a ruolo presso il competente giudice dell'esecuzione; successivamente il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del
21/07/2016, fissava l'udienza dell'11.10.2016 per la comparizione delle parti, con termine sino alla data del 10/09/2016 per la notifica alle controparti a cura di parte ricorrente del ricorso in opposizione e del provvedimento;
si costituiva con comparsa con la quale Controparte_2
chiedeva accertarsi e dichiararsi, per tutte le causali esposte, l'inammissibilità o improponibilità dell'opposizione del signor;
nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto Pt_1
con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite anche per la fase cautelare;
all'udienza dell'11.10.2016 il giudice dell'esecuzione, con ordinanza resa in udienza, così decideva: rigetta l'istanza di sospensione della procedura;
assegna alle parti il termine di 60 giorni per intraprendere il giudizio di merito dell'opposizione; dichiara l'estinzione della procedura ordinandone la cancellazione dal ruolo;
l'opponente ha interesse a instaurare il giudizio di merito al fine di vedere accogliere l'opposizione e sentire annullare ovvero dichiarare illegittimo e/o inefficace l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi impugnato per i motivi indicati nell'atto di opposizione.
L'opponente, pertanto, domandava accogliersi, nel merito, la spiegata opposizione per i motivi indicati e condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa di risposta, tempestivamente depositata in data 9.2.2017, si costituiva in giudizio la quale chiedeva accertarsi e dichiararsi inammissibile e/o Controparte_2
improponibile la domanda del Sig. ; nel merito, in via preliminare, dichiarare il difetto di Pt_1
legittimazione passiva di UI SU S.p.a., rigettando la domanda perché infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese;
con condanna del alle spese di lite. Pt_1
La , in persona del Prefetto p.t., non si costituiva in giudizio, sicché ne veniva Controparte_3 dichiarata la contumacia all'esito della prima udienza di comparizione, con ordinanza del 15.3.2017, resa dal giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione.
3 Le parti precisavano le conclusioni e il giudice il 24.4.24 assumeva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Il giudice, rilevato che l'opposta insisteva nella inammissibilità per mancata citazione terzo CP_5 pignorato itisconsorte necessario nei giudizi di opposizione all'esecuzione e agli Controparte_4
atti esecutivi (Cass. ord.
2.12.2021 n.37929; Cass 18.5.2021, n.13533), previa rimessione della causa sul ruolo, ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, CP_4
onerando l'attore di citare in giudizio il medesimo, nelle forme di legge, entro il termine
[...]
perentorio del 08/08/2024.
Le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.11.2024 e il giudice, stante la rituale citazione in giudizio del terzo pignorato, CP_4
non costituitosi, ne dichiarava la contumacia e assumeva la causa in decisione con concessione
[...] dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente, con riferimento all'eccepito difetto di legittimazione passiva di
[...]
, si osserva che “la legittimazione passiva attiene al dovere del convenuto di Controparte_6
subire il giudizio instaurato dall'attore con una determinata prospettazione del rapporto oggetto della controversia, indipendentemente dalla effettiva sussistenza e titolarità dello stesso;
costituisce, invece, questione di merito quella sollevata dal convenuto col dedurre la propria estraneità al rapporto, ossia la mancanza di titolarità affermata, invece, da parte attrice (cfr. Cass. n. 548 del
2002, e da ultimo Cass. n. 14243 del 2012)” (Cass. sent. 02 dicembre 2019, n. 31374).
Secondo la Suprema Corte (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3870 del 12/02/2024), “l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali e, pertanto, è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore (si vedano in proposito, di recente ed in casi analoghi: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14125 del
11/07/2016, non massimata;
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1070 del 18/01/2017, Rv. 642562 – 01; cfr. anche: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017, Rv. 642749 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3154 del 6 febbraio 2017, non massimata). L'agente della riscossione è, anzi, l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare in via esclusiva dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito
o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999”, mentre, nelle cd. opposizioni recuperatorie, “si contesta, effettivamente, sia la sanzione amministrativa (e per tale azione il legittimato passivo è esclusivamente l'ente creditore), sia la conseguente cartella di pagamento (e per tale opposizione il
4 legittimato passivo è esclusivamente l'agente della riscossione, anche se quest'ultima è una domanda logicamente subordinata rispetto alla prima), onde vi sarà legittimazione concorrente necessaria di entrambi tali soggetti”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata da un arresto della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite (Cass. Sez. U., Sentenza n. 7514 del 08/03/2022), “lo stesso esattore ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ciò traendosi dalla considerazione che trattasi del soggetto dal quale proviene l'atto oggetto di opposizione (Cass. 11 luglio 2016, n. 2016, e, in precedenza, 7 agosto 2003, n. 11926; 18 giugno 2002, n. 8759) o in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (ex multis Cass. 21 maggio 2013, n. 12385; 29 gennaio
2014, n. 1985)”.
Tanto precisato, il Tribunale di Paola, in persona di diverso giudice, ha emesso sentenza n. 211 in data 10.3.2021, all'esito del giudizio di opposizione iscritto al n. 1300/2018 r.g.a.c., promosso dal sig. nei confronti della , della società e Parte_1 Controparte_3 CP_7 dell' avverso sette cartelle di pagamento, al fine di sentirne Controparte_1 dichiarare la prescrizione. L'autorità giudiziaria, in accoglimento della spiegata opposizione, ha dichiarato “la prescrizione dei crediti oggetto delle cartelle precisate in motivazione”, nella quale, previo elenco delle sette cartelle opposte, evidenziava che “in relazione ai predetti crediti, aventi ad oggetto sanzioni amministrative, il termine prescrizionale quinquennale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 l. 698/1981 e 102, 7° comma, d.lgs. 50/1999, è ampiamente decorso, in assenza di prova di atti interruttivi, persino dalle date di asserita notifica delle cartelle”. Nell'elenco delle cartelle oggetto di opposizione si rinvengono anche le cartelle n. 03420100046232829000 e n.
03420100044368276000, oggetto del presente giudizio, rispetto alle quali, dunque, con la citata sentenza è stata dichiarata la prescrizione dei crediti sottesi alle medesime.
Il ricorrente ha prodotto attestazione di passaggio in giudicato della sentenza n. 211/2021, emessa all'esito del giudizio iscritto al n. 1300/2018 r.g., rilasciata dal funzionario in data 12.07.2024 e trasmessa al richiedente in data 17.7.2024, nella quale si certifica che la sentenza è passata in giudicato l'11.10.2021.
Invero, secondo un orientamento di legittimità, l'esistenza del giudicato esterno non soggiace ad alcuna preclusione di carattere istruttorio.
“Poiché nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilità di ufficio delle eccezioni, derivando invece la necessità dell'istanza di parte solo dall'esistenza di una eventuale specifica previsione normativa, l'esistenza di un giudicato esterno, è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti
5 comunque prodotti nel corso del giudizio di merito. Del resto, il giudicato interno e quello esterno, non solo hanno la medesima autorità che è quella prevista dall'art. 2909 c.c., ma corrispondono entrambi all'unica finalità rappresentata dall'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche
e dalla stabilità delle decisioni, le quali non interessano soltanto le parti in causa, risultando
l'autorità del giudicato riconosciuta non nell'interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell'interesse pubblico, essendo essa destinata a esprimersi –nei limiti in cui ciò sia concretamente possibile– per l'intera comunità. Più in particolare, il rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie,
e la stessa loro allegazione può essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito” (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 226 del 25/05/2001, Rv. 548189; ex multis, Cass. Sez. U, Sentenza n. CP_8
10977 del 09/08/2001, Rv. 548914; Cass. Sez. L, Sentenza n. 735 del 23/01/2002, Rv. 551742; Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 7917 del 30/05/2002, Rv. 554763; Cass. Sez. U, Sentenza n. 14750 del
17/10/2002, Rv. 557955; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2505 del 08/02/2005, Rv. 582961; Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 12159 del 06/06/2011, Rv. 618244; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15339 del 12/06/2018,
Rv. 649081).
“Il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio anche nell'ipotesi in cui essa non sia stata versata in atti con la rituale certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c.; l'accertamento del giudicato esterno non costituisce, infatti, patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del "ne bis in idem (Cass. n. 48/2021;16589 del 11/06/2021). Inoltre, il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche
e di rendere stabili le decisioni;
pertanto, il giudice al quale ne risulti l'esistenza non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti del giudizio, potendo procedere al suo rilievo e valutazione anche
d'ufficio, in ogni stato e grado del processo” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16695 del 2022).
In ogni caso, anche qualora non si tenga conto della sentenza n. 211/2021, emessa all'esito del giudizio iscritto al n. 1300/2018 r.g., l'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale del diritto di credito riportato dalle suindicate cartelle di pagamento, sollevata dall'opponente nel ricorso in opposizione all'esecuzione e nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di merito, appare meritevole di accoglimento ed assorbente rispetto alle altre eccezioni.
Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, risulta che UI SU S.p.A. inoltrava al sig.
, a mezzo raccomandata, atto di pignoramento dei crediti verso terzi (art. 72 – bis Parte_1
D.P.R. 29.09.1973, n. 602), n. 03484201600004278001, datato 23.5.2016, in cui terzo indicato era
Detto atto veniva emesso sul presupposto di n. 3 cartelle di pagamento, ivi elencate Controparte_4
6 e, in particolare, cartella di pagamento n. 03420100038370887000, notificata il 29.7.2010, cartella n.
03420100044368276000, notificata il 14/10/2010, cartella di pagamento n. 03420100046232829000, notificata il 07/10/2010. Dal prospetto risulta che, successivamente alla notifica di ogni singola cartella, si sarebbe provveduto a notificare, in data 18.1.2016, anche l'avviso di mora/intimazione n.
03420159007103885000. Il concessionario della riscossione evidenziava che, poiché la società quale terza pignorata, era debitrice nei confronti del sig. di Controparte_4 Parte_1
somme di denaro, era interesse del concessionario della riscossione pignorare dette somme sino alla concorrenza dell'importo di euro 6.267,80. In ragione di tanto, ordinava al terzo pignorato di provvedere al pagamento diretto in favore dell'agente di riscossione sino alla concorrenza del credito per cui si procedeva. Nell'ultima pagina dell'atto di pignoramento si dà atto dell'avvenuta notifica dello stesso sia al terzo pignorato che al debitore. È allegato plico di spedizione, privo di timbro, recante solo un'annotazione a penna “7/06/2016”.
Sono allegati gli estratti di ruolo, datati 9.06.2016, inerenti alle tre cartelle sottese all'atto di pignoramento opposto e, in particolare:
- estratto di ruolo inerente alla cartella di pagamento n. 03420100038370887000, da cui risulta che l'ente impositore è la , ruolo Controparte_9
anno 2010, numero 4273 dell'11.06.2010, notificata il 29/07/2010, recante l'importo complessivo di euro 2.107,00. Nella sezione dedicata alla descrizione dei tributi è riportato: sanz. .l. 507/99 depenalizz. reati minori;
spese d.l. 507/99 depenalizz. reati minori;
CP_10
mag. rit. pag. d.l. 507/99 depenalizz. reati minori;
- estratto di ruolo inerente alla cartella di pagamento n. 03420100044368276000, da cui risulta che l'ente impositore è la , ruolo Controparte_9
anno 2010, numero 5014 del 23.7.2010, notificata il 14/10/2010, recante l'importo complessivo di euro 1.936,94. Nella sezione dedicata alla descrizione dei tributi è riportato: sanz. .l. 507/99 depenalizz. reati minori;
spese d.l. 507/99 depenalizz. reati minori;
CP_10
mag. rit. pag. d.l. 507/99 depenalizz. reati minori;
- estratto di ruolo inerente alla cartella di pagamento n. 03420100046232829000, da cui risulta che l'ente impositore è la , ruolo Controparte_9
anno 2010, numero 5357 del 12.08.2010, notificata il 7/10/2010, recante l'importo complessivo di euro 2.233,02. Nella sezione dedicata alla descrizione dei tributi è riportato: sanz. .l. 507/99 depenalizz. reati minori;
spese d.l. 507/99 depenalizz. reati minori;
CP_10
mag. rit. pag. d.l. 507/99 depenalizz. reati minori.
L'agente per la riscossione ha allegato copia conforme prospetto del 29.6.2016, relativo al documento n. 03420159007103885000 emesso sul presupposto di n. 3 cartelle di pagamento: n.
7 03420100038370887000 di euro 1.996,06; n. 03420100044368276000 di euro 1.834,13; n.
03420100046232829000 di euro 2.114,54, per un totale di 5.944,73. Il precitato documento n.
03420159007103885000 risulta essere stato notificato al sig. , ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Pt_1
L'atto, infatti, è stato depositato presso la casa comunale, giusto quanto evincibile dalla relata di notifica e dall'elenco degli atti depositati presso la predetta casa comunale. Di detto deposito è stato dato avviso al sig. a mezzo racc. A/R, c.d. CAD – comunicazione di avvenuto deposito, per Pt_1
come si evince dal prospetto riepilogativo delle accettazioni delle raccomandate spedite ai sensi dell'art. 139/140 c.p.c., allegato in atti, spedita il 7.1.2016 e ricevuta in data 18.1.2016, come da avviso di ricevimento allegato.
Dunque, in relazione ai predetti crediti, tutti concernenti sanzioni amministrative d.l. 507/99 depenalizz. reati minori, nonché relative spese e maggiorazioni rit. pag., il termine di prescrizione quinquennale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 l. 698/1981 e 102, 7° comma, d.lgs.
50/1999, decorrente dalle date di notifica delle cartelle (29.07.2010 per la n.
03420100038370887000; 14.10.2010 per la n. 03420100044368276000; 7.10.2010 per la n.
03420100046232829000), era già decorso, in assenza di prova di atti interruttivi, al momento della notificazione, in data 18.1.2016, dell'intimazione di pagamento n. 03420159007103885000.
La contestazione compiuta dall'opponente “investe esclusivamente il diritto di procedere all'esecuzione. Consegue che per tale opposizione non è previsto alcun termine di decadenza (Cass.
16 novembre 1999 n. 12685)” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16024 del 2016, secondo cui “nessuna disposizione, d'altronde, impone al debitore di utilizzare lo strumento previsto dalla normativa speciale contro il primo atto successivo alla prescrizione del diritto”).
La rinunzia alla prescrizione “è un atto negoziale che implica la volontà di dismettere definitivamente il proprio diritto alla liberazione di un obbligo” (Cass. civ. n. 18425/2013). “Perché sussista una rinunzia tacita alla prescrizione occorre che nel comportamento del debitore sia insita la volontà inequivocabile del medesimo di non avvalersi della causa estintiva del diritto altrui” (Cass. civ. n.
21248/2012). “La rinuncia tacita alla prescrizione, a norma dell'art. 2937 cod. civ., deve risultare da un comportamento del tutto incompatibile con la volontà di opporre la causa estintiva del diritto altrui e cioè essere non altrimenti interpretabile se non nel senso di considerare tuttora esistente ed azionabile quel diritto che era, invece, estinto” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8304 del 17/09/1996)
Si ritiene che dalla mancata impugnazione della menzionata intimazione di pagamento non possa desumersi in maniera certa che il debitore non avesse interesse a contestare l'esistenza dell'obbligazione, per avere intenzione di contestarla successivamente. Pertanto, nel caso de quo non può ritenersi integrata con la mancata impugnazione della predetta intimazione di pagamento una rinuncia tacita alla prescrizione disciplinata dall'art. 2937 c.c.
8 È d'uopo precisare che l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento non determina un effetto di giudicato implicito sul credito corrispondente, con la conseguenza che il debitore può comunque eccepirne la prescrizione, mediante opposizione all'esecuzione.
Alla luce delle esposte considerazioni, si accoglie l'opposizione e, per l'effetto, si annulla l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi opposto.
Le spese giudiziali, liquidate come in dispositivo in base ai valori del D.M. n. 147 del 13/08/2022
(scaglione da € 5.201 a € 26.000), con applicazione dei valori minimi per la fase istruttoria, in concreto limitata alle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., e di quelli medi per le altre fasi, seguono la soccombenza dei convenuti e , in solido Controparte_11 Controparte_3
tra loro, mentre vanno dichiarate non ripetibili nei confronti del terzo pignorato contumace
Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 1687/2016 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi opposto;
2) condanna i convenuti , in p.l.r.p.t., e , Controparte_11 Controparte_3
in p.l.r.p.t., in solido tra loro, al pagamento, in favore di , delle spese di lite Parte_1
che si liquidano in € 264,00 per esborsi ed € 4.237,00 per compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge;
3) dichiara le spese di lite non ripetibili nei confronti del terzo pignorato contumace CP_12
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lì 24.2.25
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Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
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