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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 07/04/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1264/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1264 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di ER, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Paolo Malanotte ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ER, Via Giandimartalo di Vitalone n. 20, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attore
E
(C.F. ), titolare dell'impresa individuale CP_1 C.F._2
“ ” (P.I. ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 dagli avv.ti Daniela Colantonio e Marco Muzi ed elettivamente domiciliata lo studio di quest'ultimo in ER, Viale della Stazione n. 66, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta
Oggetto: altri contratti atipici
Conclusioni delle parti:
- L'avv. Paolo Malanotte, per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di ER, Giudice designando, rigettata ogni diversa istanza: in via principale e nel merito, accertata la fondatezza delle ragioni tutte in fatto e in diritto esposte in narrativa, dichiarare
“l' ” in persona dell'omonima titolare Controparte_2
, quest'ultima in proprio, con sede legale in NC (TR) Via San CP_1
Francesco n. 16 cap 05039 P.I. e la sig.ra in proprio P.IVA_1 CP_1 quale titolare e legale rappresentante della ditta individuale omonima nata a [...] il
06/03/1983 ivi residente via Del Cigno n. 7 cap 05100 C.F. , C.F._2 entrambi in solido tra loro, responsabili ai sensi e per gli effetti degli artt,. 1783 e 2051
c.c. per i danni patrimoniali cagionati al sig. a seguito Parte_1 dall'incendio verificatosi nella notte tra il giorno 12/06/2022 e il giorno 13/06/2022 all'interno della struttura ricettiva camping dagli stessi gestita e consistenti nella totale distruzione dell'autocaravan modello - marca – n. telaio CP_3
ZFA24400007553213 targato CX115AK data immatricolazione 22/06/2005 quantificati in
€ 21.000,00, e per l'effetto condannare la “l' Controparte_2
” in persona dell'omonima titolare , quest'ultima in proprio,
[...] CP_1 con sede legale in NC (TR) Via San Francesco n. 16 cap 05039 P.I. e P.IVA_1 la sig.ra in proprio quale titolare e legale rappresentante della ditta CP_1 individuale omonima nata a [...] il [...] ivi residente via Del Cigno n. 7 cap
05100 C.F. , entrambi in solido tra loro, all'integrale risarcimento C.F._2 in favore del sig. di tutti i danni patrimoniali dallo stesso subiti Parte_1
e quantificati complessivamente in € 21.000,00 (ventunomimila/00) o in quella somma che sarà ritenuta di giustizia;
condannare “l' Controparte_2
” in persona dell'omonima titolare , quest'ultima in proprio,
[...] CP_1 con sede legale in NC (TR) Via San Francesco n. 16 cap 05039 P.I. e P.IVA_1 la sig.ra in proprio quale titolare e legale rappresentante della ditta CP_1 individuale omonima nata a [...] il [...] ivi residente via Del Cigno n. 7 cap
05100 C.F. , entrambi in solido tra loro, al pagamento integrale C.F._2 delle competenze professionali e delle spese di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
- Gli avv.ti Daniela Colantonio e Marco Muzi, per la convenuta: “Piaccia all'Ill.mo
Intestato Ufficio, contrariis reiectis: a) nel merito, in via principale, rigettare le richieste attoree in quanto infondate in fatto e diritto per tutti i motivi di cui ai paragrafi 2) e 3) della premessa della comparsa di costituzione nonché del presente atto che qui intendansi integralmente trascritti;
nel merito, in via subordinata, senza che ciò possa costituire accettazione del contraddittorio in ordine a quanto esposto ai punti 2) e 3) della premessa della comparsa di costituzione, accertare e dichiarare che, ove venga riconosciuta la responsabilità della convenuta ai sensi degli artt. 1783 e 2051 C.C., il risarcimento da corrispondere sia individuato, al massimo, nella somma di € 2.100,00, così come stabilito dall'art. 1783, ult. co., c.c.. Il tutto con vittoria di spese di lite ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29/05/2023, conveniva in Parte_1 giudizio la , titolare dell'impresa individuale “ CP_1 [...]
”, invocando la responsabilità di quest'ultima, ai sensi degli artt. Controparte_2
1783 ss. o dell'art. 2051 c.c., per i danni patrimoniali subiti in conseguenza dell'incendio originatosi intorno alle 23:45 del 12/06/2022 all'interno del camping gestito dalla convenuta.
L'attore, premesso di aver pagato alla convenuta il corrispettivo di € 480,00 per soggiornare con il proprio camper RI LI targato CX115AK (assicurato solo per la RCA) all'interno della struttura dal 02/06/2022 al 30/06/2022, deduceva che in conseguenza dell'incendio tale camper – con tutti gli oggetti presenti al suo interno, tra cui un climatizzatore e un televisore – era andato completamente distrutto, e lamentava l'inadempimento della convenuta ai propri obblighi di custodia, affermando in particolare che
(come emerso anche dalle sommarie informazioni raccolte dai Vigili del Fuoco e poi dai
Carabinieri nell'ambito del procedimento penale conclusosi con l'archiviazione per mancata individuazione delle cause dell'incendio): la titolare del camping e suo marito non si trovavano all'interno della struttura al momento dell'evento ed erano giunti sul posto solo dopo che alcuni ospiti della struttura avevano dato l'allarme; i Vigili del Fuoco erano stati chiamati con notevole ritardo, oltre mezz'ora dopo l'inizio dell'incendio; i proprietari della struttura non avevano effettuato la necessaria prevenzione antincendi e non avevano adeguatamente vigilato sul comportamento degli ospiti, alcuni dei quali avevano utilizzato nei pressi della propria “casetta” in legno – il giorno stesso dell'incendio – un barbecue alimentato con carbonella (possibile causa dell'incendio, tenuto conto anche del fatto che una delle ospiti della struttura aveva poi riferito ai Carabinieri di aver sentito, intorno alle 22:00, un forte odore di olio combusto). L'attore chiedeva quindi la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, quantificati nell'importo di € 21.000,00.
Con decreto ex art. 171-bis c.p.c. emesso in data 20/09/2023 veniva dichiarata la contumacia della convenuta , la quale poi si costituiva tardivamente con comparsa CP_1 depositata in data 25/09/2025, eccependo in via pregiudiziale l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento della mediazione o della negoziazione assistita, e, nel merito,
l'infondatezza dell'avversa pretesa, stante l'insussistenza di una propria responsabilità per l'incendio verificatosi nella struttura. La convenuta deduceva, in particolare: che lei e suo marito erano presenti sul posto nel momento in cui si era originato l'incendio e (oltre ad attivarsi per fare il possibile per mettere in sicurezza gli ospiti e cercare di spegnere le fiamme) avevano tempestivamente allertato i Vigili del Fuoco;
che la causa dell'incendio era rimasta ignota anche a seguito degli accertamenti svolti dai Carabinieri coordinati dalla locale
Procura della Repubblica, con conseguente archiviazione da parte del Giudice per le indagini preliminari sulla base dell'affermazione secondo cui l'incendio era stato forse dovuto a caso fortuito o a forza maggiore;
che doveva pertanto ritenersi sussistente il caso fortuito o la causa di forza maggiore, anche nell'alternativa ipotesi in cui a causare l'incendio fossero stati gli ospiti della struttura che avevano utilizzato il barbecue (ipotesi tuttavia inverosimile, poiché il barbecue era stato utilizzato ad ora di pranzo), con conseguente esclusione di una propria responsabilità ai sensi dell'art. 1785 c.c. o dell'art. 2051 c.c. (norma quest'ultima invero inapplicabile, poiché il camper dell'attore non era nella custodia della convenuta). La convenuta concludeva quindi per l'integrale rigetto della domanda attorea, ovvero, in subordine, per l'applicazione del limite massimo stabilito dall'art. 1783 c.c., con conseguente riduzione della condanna all'importo di € 2.100,00 (avendo l'attore pagato € 21,00 al giorno per soggiornare col proprio camper all'interno della struttura).
A seguito del deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c. – nelle more del quale veniva ritualmente svolta, con esito negativo, la negoziazione assistita – e della successiva istruttoria, consistita nell'assunzione di prove orali e nell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio per la quantificazione del valore commerciale del camper al momento dell'evento dannoso, all'esito dell'udienza discussione orale del 02/04/2025 – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127-ter e 128 c.p.c. – lo scrivente giudice, con provvedimento del 03/02/2025, preso atto delle conclusioni precisate dalle parti con le rispettive note scritte, tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di giorni trenta ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c..
1. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
2. Va anzitutto chiarito che, non potendo applicarsi al caso di specie le disposizioni sul contratto di deposito (v. sul punto Cass. 6866/93, che correttamente distingue, a tal fine, tra camping e rimessaggio invernale) o quelle sulle cose portate in albergo (tra le quali non rientrano i veicoli, in virtù dell'esclusione di cui all'art. 1785-quinquies c.c.), e non potendo quindi ritenersi che l'odierna convenuta avesse assunto un'obbligazione di custodia sul camper di proprietà dell'attore, non può configurarsi, al riguardo, una responsabilità contrattuale. La fattispecie oggetto di causa è invece inquadrabile nell'ambito dell'art. 2051
c.c., essendo pacifico e incontestato il fatto che il camper attoreo sia andato distrutto in conseguenza dell'incendio verificatosi all'interno della struttura gestita dalla convenuta, ragion per cui era onere della convenuta fornire la prova liberatoria dell'esistenza del caso fortuito, ossia di un fatto estraneo alla sua sfera giuridica (fatto naturale, fatto del terzo o fatto dello stesso danneggiato), connotato dai caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità ed idoneo ad interrompere il nesso causale medesimo (si vedano con riferimento ad un caso analogo, in cui l'incendio si era addirittura originato al di fuori del centro turistico adibito a camping,
Cass. 26142/2023, Cass. 24766/2023, Cass. 25736/2021 e App. Venezia, 22 febbraio 2022, nelle quali, tra l'altro, si sottolinea correttamente l'irrilevanza dell'archiviazione disposta in sede penale).
3. Nel caso di specie, se è vero che neppure nel corso del presente giudizio è emersa con sufficiente grado di probabilità la causa dell'incendio verificatosi all'interno della struttura della convenuta, ciò non giova all'odierna convenuta, sulla quale, come detto, gravava l'onere di provare la fondatezza della propria eccezione inerente alla dedotta sussistenza del caso fortuito (eccezione il cui esame non è quindi precluso dalla tardività della costituzione in giudizio della convenuta: v. Cass. 13005/2016).
4. A tal riguardo, premesso che l'incendio oggetto di causa non può di certo considerarsi di per sé connotato dai caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità (tenuto conto anche del fatto
– dedotto dall'attore a pag. 4 dell'atto introduttivo e non specificamente contestato in corso di causa dalla convenuta – che si trattava di un periodo particolarmente caldo: v. in proposito sempre Cass. 26142/2023), la convenuta non ha idoneamente allegato e dimostrato di aver debitamente posto in essere le attività di prevenzione, vigilanza e manutenzione imposte dalla diligenza adeguata alla conformazione dei luoghi e all'ubicazione del campeggio (e a prescindere dalla vigente normativa tecnica, rispetto alla quale sono comunque tardive e inutilizzabili le produzioni documentali effettuate dalla convenuta con la memoria conclusionale, peraltro mai autorizzata).
5. Deve premettersi che già in punto di allegazione la convenuta – nei termini di preclusione fissati per l'esercizio dei poteri assertivi delle parti – si è limitata, al riguardo, ad affermare in maniera del tutto generica di essersi dotata di un adeguato impianto antincendio e di averlo correttamente utilizzato, previa richiesta di intervento dei Vigili del Fuoco, in occasione dell'evento oggetto di causa (v. pag. 12 della comparsa di costituzione e risposta), e che, tuttavia, tale affermazione non risulta confortata in maniera sufficientemente univoca dalle risultanze dell'istruttoria orale e documentale (v. in proposito le convergenti deposizioni dei testimoni e i quali hanno riferito che il marito della convenuta Testimone_1 Testimone_2 cercò di spegnere le fiamme con un piccolo estintore, non essendovi idranti o manichette antincendio nei pressi;
laddove il solo testimone ha affermato – Testimone_3 precisando, tuttavia, di non ricordare esattamente la circostanza – che il predetto, unitamente ad altre persone, avrebbe cercato di spegnere l'incendio con tubi o manichette, mentre l'altro vigile del fuoco escusso come testimone, ha riferito di non ricordare nulla Testimone_4 al riguardo, essendosi fin da subito concentrato nello spegnimento dell'incendio).
6. Nulla è stato poi dedotto e dimostrato in merito all'idoneo svolgimento di altre attività evidentemente necessarie ai fini della prevenzione di incendi in relazione alla tipologia del luogo, come ad esempio la periodica pulizia ed eliminazione di alberi e sami secchi, né è stata allegata l'avvenuta predisposizione di un piano antincendio (v. ancora, in fattispecie analoga a quella qui in esame, Cass. 26142/2023).
7. Dall'istruttoria espletata è anzi emerso non solo che non vi era alcun custode o vigilante che periodicamente controllasse la situazione del camping (v. le deposizioni dei testimoni e , dalle quali risulta che solo sporadicamente si recava nel Testimone_5 Testimone_1 campeggio un manutentore, per lo più per singoli interventi sugli impianti e comunque sempre e soltanto in orario diurno), essendo del resto pacifico che l'allarme sia stato dato, in occasione dell'incendio oggetto di causa, dagli stessi ospiti della struttura, ma anche che nessuno si occupava di far rispettare il regolamento del campeggio di cui al doc. 13 di parte convenuta, avuto riguardo, in particolare, alla previsione contenuta nell'art. 12 che proibiva l'accensione di fuochi al di fuori dei caminetti (v. in proposito quanto riferito dai testimoni e in merito alla non conoscenza di tale proibizione e Testimone_5 Testimone_6 all'abituale accensione di barbecue appoggiati direttamente sul terreno da parte degli ospiti della struttura, senza che il personale di quest'ultima avesse mai detto loro nulla al riguardo).
8. Va infine evidenziato che anche l'allegazione della convenuta circa la tempestività della chiamata ai Vigili del Fuoco risulta sfornita di idoneo supporto probatorio, atteso che la stessa convenuta e suo marito – così come, del resto, la maggior parte degli altri soggetti che hanno reso sommarie informazioni ai Carabinieri – hanno collocato intorno alle ore 23:45 l'orario di scoperta dell'incendio (v. la denuncia-querela e i verbali di s.i.t. in atti;
non rilevando, in senso contrario, lo “spostamento” in avanti di circa un quarto d'ora effettuato dall'odierna convenuta in sede di interrogatorio formale, con dichiarazione evidentemente a sé favorevole), e che dal rapporto di intervento redatto dagli stessi Vigili del Fuoco risulta che la prima chiamata fu da loro ricevuta alle 00:18, dopo che l'incendio era già divampato per più di mezz'ora.
9. Non risultando quindi accertato che la convenuta abbia fatto tutto il possibile per prevenire o evitare l'incendio, ed essendo anzi emerse le summenzionate negligenze ed omissioni in capo al custode, la sussistenza del caso fortuito non può che essere negata (v. ancora Cass. 26142/2023 e App. Venezia 22 febbraio 2022), con conseguente declaratoria della responsabilità della stessa convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c..
10. Per quel che concerne l'entità del danno patrimoniale subito dall'attore in conseguenza dell'incendio, vanno recepite le condivisibili valutazioni compiute sul punto dal consulente tecnico d'ufficio, il quale, con motivazione adeguata e coerente, ha indicato in € 17.000,00 il valore del camper di proprietà dell'attore al momento dell'evento. Deve in proposito rammentarsi che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando (e nella misura in cui) i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche specifiche e circostanziate, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass. 31227/2024, Cass. 29673/2023, Cass. 16075/2022,
Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020, Cass. 15147/2018, Cass. 23594/2017 e Cass.
12703/2015), laddove nel caso di specie non risultano formulate osservazioni critiche da parte dell'attore o della convenuta.
11. Ne consegue che la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dell'attore della somma di € 18.394,00, risultante dalla rivalutazione alla data odierna del suindicato valore di € 17.000,00 alla data di verificazione dell'incendio.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), alla natura e alla complessità (lievemente inferiore alla media) della controversia, e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dell'attore, dichiaratosi antistatario
(dichiarazione in alcun modo sindacabile dal giudice: v. Cass. 1989/2020 e Cass. 8436/2019).
13. Per la medesima ragione (soccombenza), le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto emesso in corso di causa, devono porsi (nei rapporti interni tra le parti) interamente a carico della convenuta (ferma restando la solidarietà passiva CP_1 ex lege di tutte le parti nei confronti del consulente: v. Cass. 29129/2021, Cass. 3239/2018,
Cass. 17739/2016, Cass. 23133/2015 e Cass. 25179/2013).
P.Q.M.
Il Tribunale di ER, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposte da nei confronti di , titolare Parte_1 CP_1 dell'impresa individuale “ ”, ogni altra difesa, Controparte_2 eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
a) accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 2051 c.c. della convenuta per l'evento oggetto di causa, condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 della somma di € € 18.394,00, a titolo di risarcimento del danno
[...] patrimoniale;
b) condanna alla rifusione in favore di – con CP_1 Parte_1 distrazione in favore del difensore antistatario di quest'ultimo – delle spese processuali, che liquida in € 4.500,00 (di cui € 300,00 per la fase di attivazione della negoziazione assistita, € 800,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.300,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 1.400,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 268,30 per spese vive (C.U., marca da bollo e spese di notifica come indicate in nota spese);
c) pone integralmente a carico di le spese della c.t.u. nella misura CP_1 liquidata con decreto emesso in corso di causa.
ER, 07/04/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1264 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di ER, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Paolo Malanotte ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ER, Via Giandimartalo di Vitalone n. 20, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attore
E
(C.F. ), titolare dell'impresa individuale CP_1 C.F._2
“ ” (P.I. ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 dagli avv.ti Daniela Colantonio e Marco Muzi ed elettivamente domiciliata lo studio di quest'ultimo in ER, Viale della Stazione n. 66, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta
Oggetto: altri contratti atipici
Conclusioni delle parti:
- L'avv. Paolo Malanotte, per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di ER, Giudice designando, rigettata ogni diversa istanza: in via principale e nel merito, accertata la fondatezza delle ragioni tutte in fatto e in diritto esposte in narrativa, dichiarare
“l' ” in persona dell'omonima titolare Controparte_2
, quest'ultima in proprio, con sede legale in NC (TR) Via San CP_1
Francesco n. 16 cap 05039 P.I. e la sig.ra in proprio P.IVA_1 CP_1 quale titolare e legale rappresentante della ditta individuale omonima nata a [...] il
06/03/1983 ivi residente via Del Cigno n. 7 cap 05100 C.F. , C.F._2 entrambi in solido tra loro, responsabili ai sensi e per gli effetti degli artt,. 1783 e 2051
c.c. per i danni patrimoniali cagionati al sig. a seguito Parte_1 dall'incendio verificatosi nella notte tra il giorno 12/06/2022 e il giorno 13/06/2022 all'interno della struttura ricettiva camping dagli stessi gestita e consistenti nella totale distruzione dell'autocaravan modello - marca – n. telaio CP_3
ZFA24400007553213 targato CX115AK data immatricolazione 22/06/2005 quantificati in
€ 21.000,00, e per l'effetto condannare la “l' Controparte_2
” in persona dell'omonima titolare , quest'ultima in proprio,
[...] CP_1 con sede legale in NC (TR) Via San Francesco n. 16 cap 05039 P.I. e P.IVA_1 la sig.ra in proprio quale titolare e legale rappresentante della ditta CP_1 individuale omonima nata a [...] il [...] ivi residente via Del Cigno n. 7 cap
05100 C.F. , entrambi in solido tra loro, all'integrale risarcimento C.F._2 in favore del sig. di tutti i danni patrimoniali dallo stesso subiti Parte_1
e quantificati complessivamente in € 21.000,00 (ventunomimila/00) o in quella somma che sarà ritenuta di giustizia;
condannare “l' Controparte_2
” in persona dell'omonima titolare , quest'ultima in proprio,
[...] CP_1 con sede legale in NC (TR) Via San Francesco n. 16 cap 05039 P.I. e P.IVA_1 la sig.ra in proprio quale titolare e legale rappresentante della ditta CP_1 individuale omonima nata a [...] il [...] ivi residente via Del Cigno n. 7 cap
05100 C.F. , entrambi in solido tra loro, al pagamento integrale C.F._2 delle competenze professionali e delle spese di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
- Gli avv.ti Daniela Colantonio e Marco Muzi, per la convenuta: “Piaccia all'Ill.mo
Intestato Ufficio, contrariis reiectis: a) nel merito, in via principale, rigettare le richieste attoree in quanto infondate in fatto e diritto per tutti i motivi di cui ai paragrafi 2) e 3) della premessa della comparsa di costituzione nonché del presente atto che qui intendansi integralmente trascritti;
nel merito, in via subordinata, senza che ciò possa costituire accettazione del contraddittorio in ordine a quanto esposto ai punti 2) e 3) della premessa della comparsa di costituzione, accertare e dichiarare che, ove venga riconosciuta la responsabilità della convenuta ai sensi degli artt. 1783 e 2051 C.C., il risarcimento da corrispondere sia individuato, al massimo, nella somma di € 2.100,00, così come stabilito dall'art. 1783, ult. co., c.c.. Il tutto con vittoria di spese di lite ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29/05/2023, conveniva in Parte_1 giudizio la , titolare dell'impresa individuale “ CP_1 [...]
”, invocando la responsabilità di quest'ultima, ai sensi degli artt. Controparte_2
1783 ss. o dell'art. 2051 c.c., per i danni patrimoniali subiti in conseguenza dell'incendio originatosi intorno alle 23:45 del 12/06/2022 all'interno del camping gestito dalla convenuta.
L'attore, premesso di aver pagato alla convenuta il corrispettivo di € 480,00 per soggiornare con il proprio camper RI LI targato CX115AK (assicurato solo per la RCA) all'interno della struttura dal 02/06/2022 al 30/06/2022, deduceva che in conseguenza dell'incendio tale camper – con tutti gli oggetti presenti al suo interno, tra cui un climatizzatore e un televisore – era andato completamente distrutto, e lamentava l'inadempimento della convenuta ai propri obblighi di custodia, affermando in particolare che
(come emerso anche dalle sommarie informazioni raccolte dai Vigili del Fuoco e poi dai
Carabinieri nell'ambito del procedimento penale conclusosi con l'archiviazione per mancata individuazione delle cause dell'incendio): la titolare del camping e suo marito non si trovavano all'interno della struttura al momento dell'evento ed erano giunti sul posto solo dopo che alcuni ospiti della struttura avevano dato l'allarme; i Vigili del Fuoco erano stati chiamati con notevole ritardo, oltre mezz'ora dopo l'inizio dell'incendio; i proprietari della struttura non avevano effettuato la necessaria prevenzione antincendi e non avevano adeguatamente vigilato sul comportamento degli ospiti, alcuni dei quali avevano utilizzato nei pressi della propria “casetta” in legno – il giorno stesso dell'incendio – un barbecue alimentato con carbonella (possibile causa dell'incendio, tenuto conto anche del fatto che una delle ospiti della struttura aveva poi riferito ai Carabinieri di aver sentito, intorno alle 22:00, un forte odore di olio combusto). L'attore chiedeva quindi la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, quantificati nell'importo di € 21.000,00.
Con decreto ex art. 171-bis c.p.c. emesso in data 20/09/2023 veniva dichiarata la contumacia della convenuta , la quale poi si costituiva tardivamente con comparsa CP_1 depositata in data 25/09/2025, eccependo in via pregiudiziale l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento della mediazione o della negoziazione assistita, e, nel merito,
l'infondatezza dell'avversa pretesa, stante l'insussistenza di una propria responsabilità per l'incendio verificatosi nella struttura. La convenuta deduceva, in particolare: che lei e suo marito erano presenti sul posto nel momento in cui si era originato l'incendio e (oltre ad attivarsi per fare il possibile per mettere in sicurezza gli ospiti e cercare di spegnere le fiamme) avevano tempestivamente allertato i Vigili del Fuoco;
che la causa dell'incendio era rimasta ignota anche a seguito degli accertamenti svolti dai Carabinieri coordinati dalla locale
Procura della Repubblica, con conseguente archiviazione da parte del Giudice per le indagini preliminari sulla base dell'affermazione secondo cui l'incendio era stato forse dovuto a caso fortuito o a forza maggiore;
che doveva pertanto ritenersi sussistente il caso fortuito o la causa di forza maggiore, anche nell'alternativa ipotesi in cui a causare l'incendio fossero stati gli ospiti della struttura che avevano utilizzato il barbecue (ipotesi tuttavia inverosimile, poiché il barbecue era stato utilizzato ad ora di pranzo), con conseguente esclusione di una propria responsabilità ai sensi dell'art. 1785 c.c. o dell'art. 2051 c.c. (norma quest'ultima invero inapplicabile, poiché il camper dell'attore non era nella custodia della convenuta). La convenuta concludeva quindi per l'integrale rigetto della domanda attorea, ovvero, in subordine, per l'applicazione del limite massimo stabilito dall'art. 1783 c.c., con conseguente riduzione della condanna all'importo di € 2.100,00 (avendo l'attore pagato € 21,00 al giorno per soggiornare col proprio camper all'interno della struttura).
A seguito del deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c. – nelle more del quale veniva ritualmente svolta, con esito negativo, la negoziazione assistita – e della successiva istruttoria, consistita nell'assunzione di prove orali e nell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio per la quantificazione del valore commerciale del camper al momento dell'evento dannoso, all'esito dell'udienza discussione orale del 02/04/2025 – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127-ter e 128 c.p.c. – lo scrivente giudice, con provvedimento del 03/02/2025, preso atto delle conclusioni precisate dalle parti con le rispettive note scritte, tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di giorni trenta ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c..
1. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
2. Va anzitutto chiarito che, non potendo applicarsi al caso di specie le disposizioni sul contratto di deposito (v. sul punto Cass. 6866/93, che correttamente distingue, a tal fine, tra camping e rimessaggio invernale) o quelle sulle cose portate in albergo (tra le quali non rientrano i veicoli, in virtù dell'esclusione di cui all'art. 1785-quinquies c.c.), e non potendo quindi ritenersi che l'odierna convenuta avesse assunto un'obbligazione di custodia sul camper di proprietà dell'attore, non può configurarsi, al riguardo, una responsabilità contrattuale. La fattispecie oggetto di causa è invece inquadrabile nell'ambito dell'art. 2051
c.c., essendo pacifico e incontestato il fatto che il camper attoreo sia andato distrutto in conseguenza dell'incendio verificatosi all'interno della struttura gestita dalla convenuta, ragion per cui era onere della convenuta fornire la prova liberatoria dell'esistenza del caso fortuito, ossia di un fatto estraneo alla sua sfera giuridica (fatto naturale, fatto del terzo o fatto dello stesso danneggiato), connotato dai caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità ed idoneo ad interrompere il nesso causale medesimo (si vedano con riferimento ad un caso analogo, in cui l'incendio si era addirittura originato al di fuori del centro turistico adibito a camping,
Cass. 26142/2023, Cass. 24766/2023, Cass. 25736/2021 e App. Venezia, 22 febbraio 2022, nelle quali, tra l'altro, si sottolinea correttamente l'irrilevanza dell'archiviazione disposta in sede penale).
3. Nel caso di specie, se è vero che neppure nel corso del presente giudizio è emersa con sufficiente grado di probabilità la causa dell'incendio verificatosi all'interno della struttura della convenuta, ciò non giova all'odierna convenuta, sulla quale, come detto, gravava l'onere di provare la fondatezza della propria eccezione inerente alla dedotta sussistenza del caso fortuito (eccezione il cui esame non è quindi precluso dalla tardività della costituzione in giudizio della convenuta: v. Cass. 13005/2016).
4. A tal riguardo, premesso che l'incendio oggetto di causa non può di certo considerarsi di per sé connotato dai caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità (tenuto conto anche del fatto
– dedotto dall'attore a pag. 4 dell'atto introduttivo e non specificamente contestato in corso di causa dalla convenuta – che si trattava di un periodo particolarmente caldo: v. in proposito sempre Cass. 26142/2023), la convenuta non ha idoneamente allegato e dimostrato di aver debitamente posto in essere le attività di prevenzione, vigilanza e manutenzione imposte dalla diligenza adeguata alla conformazione dei luoghi e all'ubicazione del campeggio (e a prescindere dalla vigente normativa tecnica, rispetto alla quale sono comunque tardive e inutilizzabili le produzioni documentali effettuate dalla convenuta con la memoria conclusionale, peraltro mai autorizzata).
5. Deve premettersi che già in punto di allegazione la convenuta – nei termini di preclusione fissati per l'esercizio dei poteri assertivi delle parti – si è limitata, al riguardo, ad affermare in maniera del tutto generica di essersi dotata di un adeguato impianto antincendio e di averlo correttamente utilizzato, previa richiesta di intervento dei Vigili del Fuoco, in occasione dell'evento oggetto di causa (v. pag. 12 della comparsa di costituzione e risposta), e che, tuttavia, tale affermazione non risulta confortata in maniera sufficientemente univoca dalle risultanze dell'istruttoria orale e documentale (v. in proposito le convergenti deposizioni dei testimoni e i quali hanno riferito che il marito della convenuta Testimone_1 Testimone_2 cercò di spegnere le fiamme con un piccolo estintore, non essendovi idranti o manichette antincendio nei pressi;
laddove il solo testimone ha affermato – Testimone_3 precisando, tuttavia, di non ricordare esattamente la circostanza – che il predetto, unitamente ad altre persone, avrebbe cercato di spegnere l'incendio con tubi o manichette, mentre l'altro vigile del fuoco escusso come testimone, ha riferito di non ricordare nulla Testimone_4 al riguardo, essendosi fin da subito concentrato nello spegnimento dell'incendio).
6. Nulla è stato poi dedotto e dimostrato in merito all'idoneo svolgimento di altre attività evidentemente necessarie ai fini della prevenzione di incendi in relazione alla tipologia del luogo, come ad esempio la periodica pulizia ed eliminazione di alberi e sami secchi, né è stata allegata l'avvenuta predisposizione di un piano antincendio (v. ancora, in fattispecie analoga a quella qui in esame, Cass. 26142/2023).
7. Dall'istruttoria espletata è anzi emerso non solo che non vi era alcun custode o vigilante che periodicamente controllasse la situazione del camping (v. le deposizioni dei testimoni e , dalle quali risulta che solo sporadicamente si recava nel Testimone_5 Testimone_1 campeggio un manutentore, per lo più per singoli interventi sugli impianti e comunque sempre e soltanto in orario diurno), essendo del resto pacifico che l'allarme sia stato dato, in occasione dell'incendio oggetto di causa, dagli stessi ospiti della struttura, ma anche che nessuno si occupava di far rispettare il regolamento del campeggio di cui al doc. 13 di parte convenuta, avuto riguardo, in particolare, alla previsione contenuta nell'art. 12 che proibiva l'accensione di fuochi al di fuori dei caminetti (v. in proposito quanto riferito dai testimoni e in merito alla non conoscenza di tale proibizione e Testimone_5 Testimone_6 all'abituale accensione di barbecue appoggiati direttamente sul terreno da parte degli ospiti della struttura, senza che il personale di quest'ultima avesse mai detto loro nulla al riguardo).
8. Va infine evidenziato che anche l'allegazione della convenuta circa la tempestività della chiamata ai Vigili del Fuoco risulta sfornita di idoneo supporto probatorio, atteso che la stessa convenuta e suo marito – così come, del resto, la maggior parte degli altri soggetti che hanno reso sommarie informazioni ai Carabinieri – hanno collocato intorno alle ore 23:45 l'orario di scoperta dell'incendio (v. la denuncia-querela e i verbali di s.i.t. in atti;
non rilevando, in senso contrario, lo “spostamento” in avanti di circa un quarto d'ora effettuato dall'odierna convenuta in sede di interrogatorio formale, con dichiarazione evidentemente a sé favorevole), e che dal rapporto di intervento redatto dagli stessi Vigili del Fuoco risulta che la prima chiamata fu da loro ricevuta alle 00:18, dopo che l'incendio era già divampato per più di mezz'ora.
9. Non risultando quindi accertato che la convenuta abbia fatto tutto il possibile per prevenire o evitare l'incendio, ed essendo anzi emerse le summenzionate negligenze ed omissioni in capo al custode, la sussistenza del caso fortuito non può che essere negata (v. ancora Cass. 26142/2023 e App. Venezia 22 febbraio 2022), con conseguente declaratoria della responsabilità della stessa convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c..
10. Per quel che concerne l'entità del danno patrimoniale subito dall'attore in conseguenza dell'incendio, vanno recepite le condivisibili valutazioni compiute sul punto dal consulente tecnico d'ufficio, il quale, con motivazione adeguata e coerente, ha indicato in € 17.000,00 il valore del camper di proprietà dell'attore al momento dell'evento. Deve in proposito rammentarsi che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando (e nella misura in cui) i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche specifiche e circostanziate, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass. 31227/2024, Cass. 29673/2023, Cass. 16075/2022,
Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020, Cass. 15147/2018, Cass. 23594/2017 e Cass.
12703/2015), laddove nel caso di specie non risultano formulate osservazioni critiche da parte dell'attore o della convenuta.
11. Ne consegue che la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dell'attore della somma di € 18.394,00, risultante dalla rivalutazione alla data odierna del suindicato valore di € 17.000,00 alla data di verificazione dell'incendio.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), alla natura e alla complessità (lievemente inferiore alla media) della controversia, e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dell'attore, dichiaratosi antistatario
(dichiarazione in alcun modo sindacabile dal giudice: v. Cass. 1989/2020 e Cass. 8436/2019).
13. Per la medesima ragione (soccombenza), le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto emesso in corso di causa, devono porsi (nei rapporti interni tra le parti) interamente a carico della convenuta (ferma restando la solidarietà passiva CP_1 ex lege di tutte le parti nei confronti del consulente: v. Cass. 29129/2021, Cass. 3239/2018,
Cass. 17739/2016, Cass. 23133/2015 e Cass. 25179/2013).
P.Q.M.
Il Tribunale di ER, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposte da nei confronti di , titolare Parte_1 CP_1 dell'impresa individuale “ ”, ogni altra difesa, Controparte_2 eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
a) accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 2051 c.c. della convenuta per l'evento oggetto di causa, condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 della somma di € € 18.394,00, a titolo di risarcimento del danno
[...] patrimoniale;
b) condanna alla rifusione in favore di – con CP_1 Parte_1 distrazione in favore del difensore antistatario di quest'ultimo – delle spese processuali, che liquida in € 4.500,00 (di cui € 300,00 per la fase di attivazione della negoziazione assistita, € 800,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.300,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 1.400,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 268,30 per spese vive (C.U., marca da bollo e spese di notifica come indicate in nota spese);
c) pone integralmente a carico di le spese della c.t.u. nella misura CP_1 liquidata con decreto emesso in corso di causa.
ER, 07/04/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)