Art. 20.
I detentori a qualsiasi titolo di essenza di bergamotto, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a denunciare al consorzio, entro un mese dalla predetta data, le quantita' dell'essenza ed a conferire la medesima secondo le indicazioni del consorzio stesso.
Per le inadempienze relative alla denuncia ed al conferimento previsti dal precedente comma, si applicano rispettivamente le disposizioni contenute nell'articolo 18, quinto e primo comma.
I detentori a qualsiasi titolo di essenza di bergamotto, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a denunciare al consorzio, entro un mese dalla predetta data, le quantita' dell'essenza ed a conferire la medesima secondo le indicazioni del consorzio stesso.
Per le inadempienze relative alla denuncia ed al conferimento previsti dal precedente comma, si applicano rispettivamente le disposizioni contenute nell'articolo 18, quinto e primo comma.