Articolo 4 della Legge 1 ottobre 1969, n. 739
Articolo 3Articolo 5
Versione
20 novembre 1969
Art. 4.
Il primo comma dell'articolo 6 della legge 4 febbraio 1958, n. 158 , e' sostituito dal seguente:
"Il consorzio per la zona industriale e per il porto fluviale di Padova provvede alla assegnazione delle aree provenienti dalle espropriazioni a singole aziende per l'impianto di stabilimenti industriali, artigianali e commerciali tecnicamente organizzati ed opere annesse, fissando un soprapprezzo sul valore di esproprio nella misura che sara' stabilita dal consiglio direttivo dello ente con deliberazione da approvarsi dal prefetto".
Entrata in vigore il 20 novembre 1969