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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, all'esito dell'udienza del
6.2.2025 disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato in data 24.2.2025, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2781 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, vertente
TRA
, C.F.: , rapp.to e difeso dall'Avv. Antonia Parte_1 C.F._1
Giglio, e dall'Avv. Luca Marangio, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Napoli alla via G. Leopardi 90, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
P.I. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata a difesa P.IVA_1 dall'Avv. Amedeo Pisanti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via Pirro Ligorio n. 10, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
C.F. , in persona del Presidente p.t., dom.to per Controparte_2 P.IVA_2 la carica in Napoli alla via Santa Lucia n. 81;
CONTUMACE
Oggetto: accertamento dello svolgimento di mansioni superiori ex art. 2103 c.c. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 15.2.2022 e ritualmente notificato alle parti resistenti indicate in epigrafe, esponeva: Parte_1
- di essere stato assunto in data 1.12.2014 dalla Controparte_3
società controllata dalla , con contratto a tempo
[...] Controparte_2 indeterminato e con inquadramento al V livello del CCNL “FISE CONFINDUSTRIA
Servizi Integrati Multiservizi”;
- che la predetta società in data 18.2.2020 veniva fusa mediante incorporazione alla società attuale resistente, anch'essa Controparte_1 integralmente controllata dalla , nei cui confronti il rapporto di Controparte_2 lavoro era continuato senza interruzioni, pur essendo nel frattempo mutato il contratto nazionale di riferimento, motivo per cui il ricorrente veniva inquadrato nel III Livello impiegati del CCNL Commercio, livello totalmente corrispondente al
V Livello del contratto collettivo precedente;
- che sin dall'origine era stato adibito a mansioni superiori rispetto al proprio inquadramento, allegando a sostegno numerosi ordini di servizio provenienti da entrambe le società succedutesi nel rapporto di lavoro, in quanto gli venivano di frequente affidate funzioni direttive e di alta qualificazione, a dispetto di un inquadramento che non prevedeva simili mansioni.
Tutto ciò premesso, l'istante di cui in epigrafe adiva il Tribunale in funzione di giudice del lavoro per l'accertamento che le mansioni effettivamente espletate fossero da inquadrare nel superiore VII Livello del menzionato CCNL o, in subordine, nel VI Livello (corrispondenti al I Livello o in subordine al II Livello del
CCNL Commercio), con conseguente riconoscimento, ad ogni effetto economico e normativo, dell'acquisizione delle predette mansioni in via definitiva ai sensi dell'art. 2103 c.c.
2. Ritualmente notificato il ricorso, la non si costituiva in Controparte_2 giudizio preferendo restare contumace.
Si costituiva, invece, in giudizio la società resistente la quale CP_1 sollevava le seguenti eccezioni: - inapplicabilità dell'art. 2103 c.c. alla società resistente in quanto società in house della sottoposta al regime speciale dell'art. 52, d.lgs. Controparte_2
165/2001;
- nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza dell'oggetto della domanda;
- infondatezza della domanda in quanto il ricorrente ha sempre svolto mansioni adeguate al suo livello di inquadramento.
3. Instauratosi il contraddittorio, questo Giudice rigettava le richieste istruttorie delle parti, attesa la natura documentale della causa, e rinviava la stessa per la discussione.
***
4.Preliminarmente va rigettata l'eccezione sollevata dalla parte resistente di nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza dell'oggetto della domanda.
Ed invero, come già esposto, la pretesa del ricorrente è chiara nell'elencazione del petitum e della causa petendi avendo il suddetto richiesto sulla base di determinati elementi di fatto e di diritto l'accertamento dello svolgimento delle mansioni superiori e l'inquadramento al superiore livello ai sensi dell'art. 2103 c.c.
5. Parimenti infondata risulta l'eccezione per cui alla società resistente, in quanto società in house di un ente locale, si applicherebbe il regime del lavoro alle dipendenze della P.A. di cui all'art. 52, d.lgs. 165/2001, che impedisce il definitivo conseguimento delle mansioni superiori a cui il dipendente pubblico è stato temporaneamente adibito, in luogo del regime di cui all'art. 2103 c.c.
Ed invero, e' principio consolidato quello per cui le società in house hanno la veste formale di società di diritto privato, e per tale ragione sono sottoposte al regime del codice civile, a meno che non vi siano regole speciali che deroghino tale regime in favore della normativa pubblicistica (come ad es. accade in tema di responsabilità degli amministratori, sottratta alla giurisdizione ordinaria in favore di quella della
Corte dei conti ex art. 12, d.lgs. 175/2016).
Nessuna normativa speciale è prevista per il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società in house, che quindi è pienamente soggetto al regime di cui all'art. 2103
c.c., con la conseguenza che il lavoratore adibito per un periodo sufficiente a mansioni superiori ha diritto non solo alla maggiore retribuzione connessa allo svolgimento di dette mansioni, ma ha anche il diritto di ottenere l'accertamento del definitivo conseguimento di detta qualifica per il futuro.
In tal senso si è pronunciata la Suprema corte: “Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è disciplinato dal d.lgs. n. 165 del 2001, bensì dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati, che trovano applicazione in assenza di una disciplina speciale derogatoria”
(Cassazione civile, sent. n. 35421 del 15.7.2022).
6. Pertanto, superate le eccezioni preliminari, nel merito, va precisato che, tuttavia, la domanda è infondata e come tale non può essere accolta.
Ed invero, l'art. 2103 c.c., nel testo modificato dall'art. 13 della legge n. 300 del
1970, applicabile al caso in questione, attribuisce al lavoratore utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
La verifica della sussistenza delle condizioni per l'apprestamento della tutela di cui alla disposizione citata richiede l'individuazione delle categorie o qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto, l'accertamento delle mansioni in concreto svolte per il tempo minimo richiesto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, la verifica della riconducibilità di queste alle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore.
Dal punto di vista processuale la Suprema Corte, anche di recente, ha ribadito che, al fine dell'adempimento degli oneri imposti dall'art. 414, nn. 3 e 4, cpc, il lavoratore interessato deve specificare, con sufficiente analiticità, le mansioni effettivamente svolte e la normativa collettiva applicabile .
Inoltre è pacifico che grava sul lavoratore che rivendichi il superiore inquadramento l'onere di dimostrare il contenuto delle mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza a quelle delineate dal contratto collettivo di categoria per il livello preteso .
Ciò posto, è necessario premettere che già solo in forza delle allegazioni contenute in ricorso circa i compiti svolti dalla ricorrente, la pretesa attorea è infondata. Si osserva, infatti che, il tratto differenziale della superiore categoria dirigenziale invocata va agevolmente individuato, per quel che qui interessa, nello svolgimento di un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale al fine di promuovere coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa …( livello VII….che sono responsabili circa i risultati attesi/obiettivi da conseguire).
Tenuto conto del cennato tratto differenziale, occorre verificare il contenuto delle mansioni concretamente esercitate dalla ricorrente per accertare se, sulla base delle circostanze di fatto allegate in ricorso, esse siano riconducibili al superiore inquadramento rivendicato.
Orbene, il ricorrente è stato inquadrato nel livello V del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati / multiservizi
31 maggio 2011, che prevede:
V livello - Cat. Impiegati Operai - Qualif. di concetto provetti
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali, in condizioni di autonomia esecutiva nei limiti delle procedure valide nel campo di attività in cui operano e con possesso di capacità professionali e gestionali nonché di preparazione teorica e tecnico-pratica specialistica.
Appartengono a questo livello anche coloro che, pur lavorando essi stessi manualmente, svolgono con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive ricevute,
e con apporto di capacità tecniche che comportano la conoscenza delle tecnologie del lavoro e del funzionamento degli apparati, funzioni di coordinamento e di controllo dell'attività di squadre o gruppi, se operanti in complessi diversi.
Profilo:
1. lavoratori che oltre a possedere tutte le caratteristiche proprie del iv° livello, compiono, con maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di significative competenze, operazioni su impianti o attrezzature complesse.
Tuttavia, parte attrice, deducendo un errato inquadramento, chiede il riconoscimento delle mansioni svolte nell'ambito del VII o VI Livello del suddetto contratto.
A tal fine è opportuno riportare anche le declaratorie dei livelli richiesti.
VII livello - Cat. Impiegati con funzioni direttive Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni direttive che richiedono una specifica preparazione e capacità professionale con la necessaria autonomia e discrezionalità di poteri e iniziativa (nell'ambito del processo di competenza) e che sono responsabili circa i risultati attesi/obiettivi da conseguire.
VI livello Cat. Impiegati/Operai Qualif. Impiegati di concetto con adeguata conoscenza/esperienza/ poteri di iniziativa.
Operai con mansioni e qualifiche specialistiche
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni di concetto inerenti attività complesse, che comportano elevata e consolidata preparazione, adeguata capacità professionale e gestionale nonché adeguata esperienza. Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni che richiedono specifiche specializzazioni ed un elevato livello di qualificazione e requisiti professionali/abilitativi.
Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziative nei limiti delle direttive generali loro impartite.
Esempi:
1.1 Impiegato di concetto tecnico/amministrativo;
1.2 Specialista di controllo qualità, sicurezza ed ambiente;
1.3 Analista programmatore, tecnico programmatore;
1.4 Approvvigionatore;
1.5 Assistente di Direzione;
1.6 Contabile;
1.7 Coordinatore di servizi;
1.8 Ispettore;
1.9 Operatore responsabile conduzione di impianti complessi;
1.10 Responsabile di gruppi operativi autonomi di medie dimensioni nei settori ambientale,pulizie, manutenzione e installazione, logistica.
7. Dagli ordini di servizio allegati al ricorso, emerge che il ricorrente ha sempre svolto funzione di “assistente” alla direzione, non avendo invece mai ricevuto un incarico di tipo apicale nella esecuzione dei lavori.
Ciò impedisce di configurare le mansioni dal ricorrente allegate come rientranti nel
VII Livello (attuale I Livello Impiegati CCNL Commercio), dal momento che la caratteristica precipua di tali mansioni risulta essere lo svolgimento di una funzione di vertice dell'organizzazione aziendale o del singolo progetto di lavoro, atteso che il contratto collettivo richiede anche la sussistenza di una responsabilità sui risultati perseguiti, tipica delle funzioni dirigenziali e che il ricorrente, dagli ordini prodotti in giudizio, risulta non avere mai avuto.
La circostanza che il ricorrente abbia svolto anche funzioni di direzioni (ma mai in una posizione di vertice) non risulta idonea a determinare l'acquisizione delle mansioni superiori, in quanto il V Livello, dove il ricorrente risulta inquadrato, prevede già la possibilità di svolgere “funzioni di coordinamento e di controllo dell'attività di squadre o gruppi”.
8. Inoltre, è da escludere anche l'inquadramento del VI livello invocato dal ricorrente, che si differenzia dal V livello per la maggiore specializzazione di cui è dotato il lavoratore e un elevato livello di qualificazione e requisiti professionali/abilitativi: questa specializzazione non emerge dagli ordini di servizio prodotti, nei quali il ricorrente figura come collaboratore che coadiuva i vertici responsabili nei compiti di natura tecnica e pratica richiesti, compiti che appaiono coerenti con la qualifica posseduta dal ricorrente (geometra) e l'oggetto sociale della società resistente (gestione dei rifiuti e tutela ambientale).
Né può mutare il tenore della decisione, la produzione in giudizio del certificato di laurea in Ingegneria civile, in quanto conseguita in data 19.01.2023, momento ampiamente successivo rispetto all'oggetto della domanda.
Né dagli ordini di servizio allegati, anch'essi precedenti a tale data, emerge come le superiori competenze acquisite tramite il corso di laurea possano avere modificato le mansioni a cui il ricorrente veniva adibito o il modo in cui esse venivano svolte.
A titolo esemplificativo, è sufficiente valutare i seguenti ordini di servizio:
- ordine di servizio del 11.7.2017: dove il ricorrente è espressamente nominato “Assistente alla Direzione Tecnica”
- ordine di servizio del 9.11.2017: “il Geologo si avvarrà della CP_4 collaborazione dei dipendenti …, i quali si atterranno alle indicazioni loro Pt_2 impartite eseguendo le attività di natura tecnico/pratica richieste, nel rispetto e nei limiti dei propri inquadramenti contrattuali”; - ordine di servizio del 22.03.2018, dove il ricorrente non figura tra nessuna delle figure dei responsabili, né di produzione, né di progettazione, ma è citato solo tra le “risorse interne di supporto tecnico-operativo”;
9. In definitiva, dal quadro degli elementi probatori acquisiti non risulta provata la tesi del ricorrente sull'effettivo svolgimento di mansioni superiori al proprio livello di inquadramento.
Poiché l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava, ai sensi dell'art. 2697
c.c., sulla parte che aziona tale diritto in giudizio, la pretesa del ricorrente va rigettata per il mancato adempimento del suddetto onere probatorio.
10. Le spese di lite vengono compensate in ragione della qualità delle parti e della controvertibilità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione lavoro, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese tra le parti
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Rosaria Palumbo
Così deciso in Napoli, 24.2.2025.
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott.
Antonio Pepe, magistrato ordinario in tirocinio (D.M. 22/10/2024) presso questo ufficio.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, all'esito dell'udienza del
6.2.2025 disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato in data 24.2.2025, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2781 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, vertente
TRA
, C.F.: , rapp.to e difeso dall'Avv. Antonia Parte_1 C.F._1
Giglio, e dall'Avv. Luca Marangio, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Napoli alla via G. Leopardi 90, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
P.I. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata a difesa P.IVA_1 dall'Avv. Amedeo Pisanti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via Pirro Ligorio n. 10, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
C.F. , in persona del Presidente p.t., dom.to per Controparte_2 P.IVA_2 la carica in Napoli alla via Santa Lucia n. 81;
CONTUMACE
Oggetto: accertamento dello svolgimento di mansioni superiori ex art. 2103 c.c. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 15.2.2022 e ritualmente notificato alle parti resistenti indicate in epigrafe, esponeva: Parte_1
- di essere stato assunto in data 1.12.2014 dalla Controparte_3
società controllata dalla , con contratto a tempo
[...] Controparte_2 indeterminato e con inquadramento al V livello del CCNL “FISE CONFINDUSTRIA
Servizi Integrati Multiservizi”;
- che la predetta società in data 18.2.2020 veniva fusa mediante incorporazione alla società attuale resistente, anch'essa Controparte_1 integralmente controllata dalla , nei cui confronti il rapporto di Controparte_2 lavoro era continuato senza interruzioni, pur essendo nel frattempo mutato il contratto nazionale di riferimento, motivo per cui il ricorrente veniva inquadrato nel III Livello impiegati del CCNL Commercio, livello totalmente corrispondente al
V Livello del contratto collettivo precedente;
- che sin dall'origine era stato adibito a mansioni superiori rispetto al proprio inquadramento, allegando a sostegno numerosi ordini di servizio provenienti da entrambe le società succedutesi nel rapporto di lavoro, in quanto gli venivano di frequente affidate funzioni direttive e di alta qualificazione, a dispetto di un inquadramento che non prevedeva simili mansioni.
Tutto ciò premesso, l'istante di cui in epigrafe adiva il Tribunale in funzione di giudice del lavoro per l'accertamento che le mansioni effettivamente espletate fossero da inquadrare nel superiore VII Livello del menzionato CCNL o, in subordine, nel VI Livello (corrispondenti al I Livello o in subordine al II Livello del
CCNL Commercio), con conseguente riconoscimento, ad ogni effetto economico e normativo, dell'acquisizione delle predette mansioni in via definitiva ai sensi dell'art. 2103 c.c.
2. Ritualmente notificato il ricorso, la non si costituiva in Controparte_2 giudizio preferendo restare contumace.
Si costituiva, invece, in giudizio la società resistente la quale CP_1 sollevava le seguenti eccezioni: - inapplicabilità dell'art. 2103 c.c. alla società resistente in quanto società in house della sottoposta al regime speciale dell'art. 52, d.lgs. Controparte_2
165/2001;
- nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza dell'oggetto della domanda;
- infondatezza della domanda in quanto il ricorrente ha sempre svolto mansioni adeguate al suo livello di inquadramento.
3. Instauratosi il contraddittorio, questo Giudice rigettava le richieste istruttorie delle parti, attesa la natura documentale della causa, e rinviava la stessa per la discussione.
***
4.Preliminarmente va rigettata l'eccezione sollevata dalla parte resistente di nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza dell'oggetto della domanda.
Ed invero, come già esposto, la pretesa del ricorrente è chiara nell'elencazione del petitum e della causa petendi avendo il suddetto richiesto sulla base di determinati elementi di fatto e di diritto l'accertamento dello svolgimento delle mansioni superiori e l'inquadramento al superiore livello ai sensi dell'art. 2103 c.c.
5. Parimenti infondata risulta l'eccezione per cui alla società resistente, in quanto società in house di un ente locale, si applicherebbe il regime del lavoro alle dipendenze della P.A. di cui all'art. 52, d.lgs. 165/2001, che impedisce il definitivo conseguimento delle mansioni superiori a cui il dipendente pubblico è stato temporaneamente adibito, in luogo del regime di cui all'art. 2103 c.c.
Ed invero, e' principio consolidato quello per cui le società in house hanno la veste formale di società di diritto privato, e per tale ragione sono sottoposte al regime del codice civile, a meno che non vi siano regole speciali che deroghino tale regime in favore della normativa pubblicistica (come ad es. accade in tema di responsabilità degli amministratori, sottratta alla giurisdizione ordinaria in favore di quella della
Corte dei conti ex art. 12, d.lgs. 175/2016).
Nessuna normativa speciale è prevista per il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società in house, che quindi è pienamente soggetto al regime di cui all'art. 2103
c.c., con la conseguenza che il lavoratore adibito per un periodo sufficiente a mansioni superiori ha diritto non solo alla maggiore retribuzione connessa allo svolgimento di dette mansioni, ma ha anche il diritto di ottenere l'accertamento del definitivo conseguimento di detta qualifica per il futuro.
In tal senso si è pronunciata la Suprema corte: “Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è disciplinato dal d.lgs. n. 165 del 2001, bensì dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati, che trovano applicazione in assenza di una disciplina speciale derogatoria”
(Cassazione civile, sent. n. 35421 del 15.7.2022).
6. Pertanto, superate le eccezioni preliminari, nel merito, va precisato che, tuttavia, la domanda è infondata e come tale non può essere accolta.
Ed invero, l'art. 2103 c.c., nel testo modificato dall'art. 13 della legge n. 300 del
1970, applicabile al caso in questione, attribuisce al lavoratore utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
La verifica della sussistenza delle condizioni per l'apprestamento della tutela di cui alla disposizione citata richiede l'individuazione delle categorie o qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto, l'accertamento delle mansioni in concreto svolte per il tempo minimo richiesto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, la verifica della riconducibilità di queste alle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore.
Dal punto di vista processuale la Suprema Corte, anche di recente, ha ribadito che, al fine dell'adempimento degli oneri imposti dall'art. 414, nn. 3 e 4, cpc, il lavoratore interessato deve specificare, con sufficiente analiticità, le mansioni effettivamente svolte e la normativa collettiva applicabile .
Inoltre è pacifico che grava sul lavoratore che rivendichi il superiore inquadramento l'onere di dimostrare il contenuto delle mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza a quelle delineate dal contratto collettivo di categoria per il livello preteso .
Ciò posto, è necessario premettere che già solo in forza delle allegazioni contenute in ricorso circa i compiti svolti dalla ricorrente, la pretesa attorea è infondata. Si osserva, infatti che, il tratto differenziale della superiore categoria dirigenziale invocata va agevolmente individuato, per quel che qui interessa, nello svolgimento di un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale al fine di promuovere coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa …( livello VII….che sono responsabili circa i risultati attesi/obiettivi da conseguire).
Tenuto conto del cennato tratto differenziale, occorre verificare il contenuto delle mansioni concretamente esercitate dalla ricorrente per accertare se, sulla base delle circostanze di fatto allegate in ricorso, esse siano riconducibili al superiore inquadramento rivendicato.
Orbene, il ricorrente è stato inquadrato nel livello V del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati / multiservizi
31 maggio 2011, che prevede:
V livello - Cat. Impiegati Operai - Qualif. di concetto provetti
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali, in condizioni di autonomia esecutiva nei limiti delle procedure valide nel campo di attività in cui operano e con possesso di capacità professionali e gestionali nonché di preparazione teorica e tecnico-pratica specialistica.
Appartengono a questo livello anche coloro che, pur lavorando essi stessi manualmente, svolgono con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive ricevute,
e con apporto di capacità tecniche che comportano la conoscenza delle tecnologie del lavoro e del funzionamento degli apparati, funzioni di coordinamento e di controllo dell'attività di squadre o gruppi, se operanti in complessi diversi.
Profilo:
1. lavoratori che oltre a possedere tutte le caratteristiche proprie del iv° livello, compiono, con maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di significative competenze, operazioni su impianti o attrezzature complesse.
Tuttavia, parte attrice, deducendo un errato inquadramento, chiede il riconoscimento delle mansioni svolte nell'ambito del VII o VI Livello del suddetto contratto.
A tal fine è opportuno riportare anche le declaratorie dei livelli richiesti.
VII livello - Cat. Impiegati con funzioni direttive Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni direttive che richiedono una specifica preparazione e capacità professionale con la necessaria autonomia e discrezionalità di poteri e iniziativa (nell'ambito del processo di competenza) e che sono responsabili circa i risultati attesi/obiettivi da conseguire.
VI livello Cat. Impiegati/Operai Qualif. Impiegati di concetto con adeguata conoscenza/esperienza/ poteri di iniziativa.
Operai con mansioni e qualifiche specialistiche
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni di concetto inerenti attività complesse, che comportano elevata e consolidata preparazione, adeguata capacità professionale e gestionale nonché adeguata esperienza. Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni che richiedono specifiche specializzazioni ed un elevato livello di qualificazione e requisiti professionali/abilitativi.
Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziative nei limiti delle direttive generali loro impartite.
Esempi:
1.1 Impiegato di concetto tecnico/amministrativo;
1.2 Specialista di controllo qualità, sicurezza ed ambiente;
1.3 Analista programmatore, tecnico programmatore;
1.4 Approvvigionatore;
1.5 Assistente di Direzione;
1.6 Contabile;
1.7 Coordinatore di servizi;
1.8 Ispettore;
1.9 Operatore responsabile conduzione di impianti complessi;
1.10 Responsabile di gruppi operativi autonomi di medie dimensioni nei settori ambientale,pulizie, manutenzione e installazione, logistica.
7. Dagli ordini di servizio allegati al ricorso, emerge che il ricorrente ha sempre svolto funzione di “assistente” alla direzione, non avendo invece mai ricevuto un incarico di tipo apicale nella esecuzione dei lavori.
Ciò impedisce di configurare le mansioni dal ricorrente allegate come rientranti nel
VII Livello (attuale I Livello Impiegati CCNL Commercio), dal momento che la caratteristica precipua di tali mansioni risulta essere lo svolgimento di una funzione di vertice dell'organizzazione aziendale o del singolo progetto di lavoro, atteso che il contratto collettivo richiede anche la sussistenza di una responsabilità sui risultati perseguiti, tipica delle funzioni dirigenziali e che il ricorrente, dagli ordini prodotti in giudizio, risulta non avere mai avuto.
La circostanza che il ricorrente abbia svolto anche funzioni di direzioni (ma mai in una posizione di vertice) non risulta idonea a determinare l'acquisizione delle mansioni superiori, in quanto il V Livello, dove il ricorrente risulta inquadrato, prevede già la possibilità di svolgere “funzioni di coordinamento e di controllo dell'attività di squadre o gruppi”.
8. Inoltre, è da escludere anche l'inquadramento del VI livello invocato dal ricorrente, che si differenzia dal V livello per la maggiore specializzazione di cui è dotato il lavoratore e un elevato livello di qualificazione e requisiti professionali/abilitativi: questa specializzazione non emerge dagli ordini di servizio prodotti, nei quali il ricorrente figura come collaboratore che coadiuva i vertici responsabili nei compiti di natura tecnica e pratica richiesti, compiti che appaiono coerenti con la qualifica posseduta dal ricorrente (geometra) e l'oggetto sociale della società resistente (gestione dei rifiuti e tutela ambientale).
Né può mutare il tenore della decisione, la produzione in giudizio del certificato di laurea in Ingegneria civile, in quanto conseguita in data 19.01.2023, momento ampiamente successivo rispetto all'oggetto della domanda.
Né dagli ordini di servizio allegati, anch'essi precedenti a tale data, emerge come le superiori competenze acquisite tramite il corso di laurea possano avere modificato le mansioni a cui il ricorrente veniva adibito o il modo in cui esse venivano svolte.
A titolo esemplificativo, è sufficiente valutare i seguenti ordini di servizio:
- ordine di servizio del 11.7.2017: dove il ricorrente è espressamente nominato “Assistente alla Direzione Tecnica”
- ordine di servizio del 9.11.2017: “il Geologo si avvarrà della CP_4 collaborazione dei dipendenti …, i quali si atterranno alle indicazioni loro Pt_2 impartite eseguendo le attività di natura tecnico/pratica richieste, nel rispetto e nei limiti dei propri inquadramenti contrattuali”; - ordine di servizio del 22.03.2018, dove il ricorrente non figura tra nessuna delle figure dei responsabili, né di produzione, né di progettazione, ma è citato solo tra le “risorse interne di supporto tecnico-operativo”;
9. In definitiva, dal quadro degli elementi probatori acquisiti non risulta provata la tesi del ricorrente sull'effettivo svolgimento di mansioni superiori al proprio livello di inquadramento.
Poiché l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava, ai sensi dell'art. 2697
c.c., sulla parte che aziona tale diritto in giudizio, la pretesa del ricorrente va rigettata per il mancato adempimento del suddetto onere probatorio.
10. Le spese di lite vengono compensate in ragione della qualità delle parti e della controvertibilità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione lavoro, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese tra le parti
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Rosaria Palumbo
Così deciso in Napoli, 24.2.2025.
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott.
Antonio Pepe, magistrato ordinario in tirocinio (D.M. 22/10/2024) presso questo ufficio.