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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 31/01/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4177/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4177/2022, trattenuta in decisione (in esito al deposito di note conclusive ex art. 127 ter c.p.c.) in data 10.10.2024 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1
in p.l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. ALTOMARE HERMAN
Parte Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. PALERMO FRANCESCA
Parte Appellata
OGGETTO: Appello avverso sentenza del giudice di pace- contratto d'opera-
Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha convenuto in giudizio , Parte_1 CP_1 titolare dell'omonima impresa di impianti elettrici, onde proporre appello avverso la sentenza del
G.d.P. di Montalto UF n. 84/22 del 9.9.2022, non notificata, con la quale è stata rigettata l'opposizione proposta dalla società avverso il D.I n. 45/2019 che le ingiungeva il pagamento della pagina 1 di 5 somma di € 2.290,00 in favore della ditta quale compenso per l'esecuzione di impianti elettrici, CP_1
censurando: a)la insufficiente, errata e contraddittoria motivazione della sentenza, per avere il Gdp affermato ma di fatto disapplicato il principio che all'opposto spettava fornire la prova “dell'intero rapporto obbligatorio”, considerato che a fronte delle contestazioni sollevate da essa opponente in merito al fatto che tra le parti era intercorso un unico rapporto, concluso poco prima e per il quale essa aveva provveduto all'integrale pagamento del dovuto, il non aveva dimostrato l'esistenza di CP_1
ulteriore e distinto rapporto contrattuale e della sua esecuzione, producendo esclusivamente una fattura;
b)l'errata applicazione dei principi regolanti la distribuzione dell'onere della prova nell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'errata ammissione di prova testimoniale vertente su capitoli irrilevanti, l'errata attribuzione di valore probatorio alla fattura posta a base del decreto ingiuntivo anche nella fase di cognizione, in merito evidenziando: che viste le contestazioni sollevate e le mancate allegazioni dell'opposta la prova per testi articolata dalla ditta non avrebbe dovuto essere ammessa in quanto non idonea a dar prova di tutti gli elementi necessari per la ricostruzione della presunta fonte negoziale invocata;
che in ogni caso risultava preclusiva all'accoglimento della domanda la mancata prova della concordata entità del costo dei presunti lavori, a tal fine non essendo sufficiente la fattura prodotta in sede monitoria;
c)l'errata valutazione delle risultanze istruttorie anche con riferimento all'attendibilità dei testi di parte opposta, non avendo il GdP compreso la portata delle dichiarazioni dei testi da essa addotti, dirette ad evidenziare l'esistenza di un unico rapporto contrattuale tra le parti e l'inesistenza di quello ulteriore allegato dall'opposta e non avendo percepito il contrasto tra i due testi
[...]
e indicati dall'opposto in merito alla natura dei presunti lavori eseguiti, Tes_1 Controparte_2
l'uno avendo riferito di lavori “di impianto elettrico”, l'altro di “ manutenzione della zona esterna dell'Area di Servizio”; d) la conseguente erroneità della statuizione sul regime delle spese di lite del primo grado.
Ha quindi chiesto “riformare totalmente la sentenza del Giudice di Pace di Montalto UF n.
84/2022 per i motivi di cui in premessa revocando il decreto ingiuntivo n. 45/2019 emesso dal predetto
Giudice di Pace di Montalto UF. Con ogni ulteriore e conseguenziale statuizione e con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
L'appellato ha resistito al gravame eccependone l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e contestando la pagina 2 di 5 fondatezza delle avverse censure;
ha chiesto pertanto “in via principale rigettare il gravame proposto dall' poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui al presente Parte_2 atto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado sentenza N. 84/2022, Cron. N. 350/2022, emessa dal G.d.p di Montalto UF (CS), nonchè confermare il decreto ingiuntivo opposto
N.45/2019-emesso nel procedimento N.R.G.94/2019, del G.d.P. di Montalto UF (CS). Condannare
l'appellante, , di i.p.l.r.p.t., alla rifusione delle Parte_1 Parte_1
spese giudiziarie, determinate ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, C.p.a. 4%, I.v.a. e successive spese occorrende, del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato.”
**********************
Deve preliminarmente ritenersi l'ammissibilità dell'appello non sussistendo l'eccepita violazione dei criteri dettati dall'art. 342 c.p.c. atteso che l'atto di appello contiene la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, delle relative doglianze e delle confutazioni delle ragioni addotte dal primo giudice, non occorrendo invece nè l'utilizzo di particolari formule
“sacramentali” nè la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado e ciò in considerazione del fatto che il giudizio di appello ha comunque natura di revisio prioris instantiae, diversamente dalle impugnazioni a critica vincolata (Cassazione 36481/2022, ex plurimis).
I motivi di censura si profilano però infondati e vanno disattesi, per quanto di seguito esposto.
Non è dato infatti ritenere il lamentato malgoverno delle regole che presidiano l'assunzione e la valutazione della prova in seno al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo né la pure denunciata insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza gravata.
Deve preliminarmente disattendersi l'assunto secondo cui l'opposta non avrebbe specificamente enunciato i termini dell'obbligazione azionata in monitorio, atteso che dalla lettura del ricorso emerge chiaramente la richiesta di pagamento del compenso di euro 2.290,00 per l'esecuzione di impianti elettrici nei mesi di aprile-maggio 2018 presso l'area di servizio ENI 3P intestata alla società ingiunta, ubicata in Lattarico, C.da Borgo 110, di cui alla fattura n. 24/2018, con ciò esplicitandosi gli elementi essenziali dell'obbligazione (soggetti, oggetto delle rispettive prestazioni e del contratto) mentre, ai detti fini, non può accordarsi rilevanza all'omessa indicazione dell'epoca di insorgenza del rapporto,
pagina 3 di 5 dei soggetti deputati alla definizione degli accordi, della specifica consistenza dei lavori e delle persone incaricate della loro esecuzione, trattandosi di dati secondari o la cui carenza, sul piano deduttivo, non incide sulla rappresentazione dei termini essenziali del rapporto. Stante la specifica collocazione temporale dei lavori nei mesi di aprile-maggio 2018 (nel ricorso e nell'allegato documento contabile) neppure può ritenersi, con l'appellante, che parte opposta non abbia prospettato elementi che consentissero di distinguere le opere oggetto di fattura dal “precedente rapporto” intercorso tra le parti e definito con l'integrale remunerazione delle prestazioni rese, di cui alla fattura del 15.12.2017 per euro 15.500,00.
Ciò posto, la deduzione secondo cui la contestazione della sussistenza del rapporto obbligatorio avrebbe dovuto impedire l'ammissione della prova testimoniale sul punto non è meglio argomentata e non trova comunque alcun supporto nella disciplina processuale del giudizio di opposizione né nei principi giurisprudenziali consolidatisi nel tempo, di cui, del resto, l'opponente omette ogni menzione;
analogamente è a dirsi quanto alla eccepita inidoneità della prova allo scopo.
Il riesame delle emergenze istruttorie conduce poi a confermare anche la valutazione fattane dal giudice di prime cure.
Il teste , nel confermare il capitolo di prova formulato da parte opposta, ha dichiarato Testimone_1 di avere personalmente provveduto all'esecuzione dei lavori di impianti elettrici presso l'area di servizio 3P, nel periodo Aprile – Maggio 2018, specificando essersi trattato degli ultimi lavori eseguiti dalla;
il teste ha aggiunto i lavori effettuati negli anni precedenti erano stati tutti CP_1
regolarmente pagati, a differenza di quelli oggetto del monitorio, di cui alla fattura N.24/2018. Anche il teste ha confermato l'esecuzione dei lavori nell'aprile aprile-maggio 2018, presso Controparte_2
l'Area di servizio 3P, avendovi lavorato personalmente come operaio della ditta, specificando trattarsi di lavori di manutenzione esterna dell'area di servizio.
A dispetto di quanto assunto dall'appellante tale ultima specificazione non comporta l'inattendibilità del resoconto testimoniale per insorgenza di insanabile contrasto tra le deposizioni in esame, tale contrasto non ricorrendo, ben potendo i lavori di impiantistica elettrica essere effettuati a fini di manutenzione del sito interessato.
Anche la narrazione del teste di parte opponente ha riscontrato la prospettazione della Tes_2
pagina 4 di 5 , considerato che egli, premesso di avere cominciato a lavorare per l'Area di Servizio il CP_1
02.01.2018, come gommista, ha riferito dell'esecuzione di lavori da parte della . CP_1
Le esposte emergenze, atte a riscontrare la conclusione tra le parti del contratto d'opera richiamato in ricorso e la sua regolare esecuzione da parte dell'impresa incaricata, non sono utilmente contrastate dalle deposizioni degli altri testi addotti dall'opponente, che di contro, nel confermare l'esecuzione di lavori di impiantistica negli anni precedenti al 2018 ed il pagamento di quelli eseguiti nel 2017 (di cui alla fattura del 15.12.2017), hanno concorso a ricostruire la sussistenza tra le parti di un pluriennale rapporto commerciale, concretatosi nella informale conclusione di più contratti d'opera.
In costanza di tali emergenze, cui si aggiunge l'incontroversa inerzia dell'opponente alla trasmissione della fattura e soprattutto l'assenza in atti di specifiche contestazioni dell'opponente circa la congruità del corrispettivo preteso ovvero l'esistenza di diversa convenzione, deve ritenersi anche la fondatezza della pretesa creditoria in punto di quantum.
Ne discende il rigetto dei motivi di gravame, ivi compresi quelli in punto di spese di lite di primo grado.
Anche le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza, con la richiesta distrazione.
Al rigetto del gravame segue l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di appello che liquida in euro 1300,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesca Palermo;
dichiara l'appellante tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Cosenza, 31 gennaio 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4177/2022, trattenuta in decisione (in esito al deposito di note conclusive ex art. 127 ter c.p.c.) in data 10.10.2024 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1
in p.l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. ALTOMARE HERMAN
Parte Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. PALERMO FRANCESCA
Parte Appellata
OGGETTO: Appello avverso sentenza del giudice di pace- contratto d'opera-
Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha convenuto in giudizio , Parte_1 CP_1 titolare dell'omonima impresa di impianti elettrici, onde proporre appello avverso la sentenza del
G.d.P. di Montalto UF n. 84/22 del 9.9.2022, non notificata, con la quale è stata rigettata l'opposizione proposta dalla società avverso il D.I n. 45/2019 che le ingiungeva il pagamento della pagina 1 di 5 somma di € 2.290,00 in favore della ditta quale compenso per l'esecuzione di impianti elettrici, CP_1
censurando: a)la insufficiente, errata e contraddittoria motivazione della sentenza, per avere il Gdp affermato ma di fatto disapplicato il principio che all'opposto spettava fornire la prova “dell'intero rapporto obbligatorio”, considerato che a fronte delle contestazioni sollevate da essa opponente in merito al fatto che tra le parti era intercorso un unico rapporto, concluso poco prima e per il quale essa aveva provveduto all'integrale pagamento del dovuto, il non aveva dimostrato l'esistenza di CP_1
ulteriore e distinto rapporto contrattuale e della sua esecuzione, producendo esclusivamente una fattura;
b)l'errata applicazione dei principi regolanti la distribuzione dell'onere della prova nell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'errata ammissione di prova testimoniale vertente su capitoli irrilevanti, l'errata attribuzione di valore probatorio alla fattura posta a base del decreto ingiuntivo anche nella fase di cognizione, in merito evidenziando: che viste le contestazioni sollevate e le mancate allegazioni dell'opposta la prova per testi articolata dalla ditta non avrebbe dovuto essere ammessa in quanto non idonea a dar prova di tutti gli elementi necessari per la ricostruzione della presunta fonte negoziale invocata;
che in ogni caso risultava preclusiva all'accoglimento della domanda la mancata prova della concordata entità del costo dei presunti lavori, a tal fine non essendo sufficiente la fattura prodotta in sede monitoria;
c)l'errata valutazione delle risultanze istruttorie anche con riferimento all'attendibilità dei testi di parte opposta, non avendo il GdP compreso la portata delle dichiarazioni dei testi da essa addotti, dirette ad evidenziare l'esistenza di un unico rapporto contrattuale tra le parti e l'inesistenza di quello ulteriore allegato dall'opposta e non avendo percepito il contrasto tra i due testi
[...]
e indicati dall'opposto in merito alla natura dei presunti lavori eseguiti, Tes_1 Controparte_2
l'uno avendo riferito di lavori “di impianto elettrico”, l'altro di “ manutenzione della zona esterna dell'Area di Servizio”; d) la conseguente erroneità della statuizione sul regime delle spese di lite del primo grado.
Ha quindi chiesto “riformare totalmente la sentenza del Giudice di Pace di Montalto UF n.
84/2022 per i motivi di cui in premessa revocando il decreto ingiuntivo n. 45/2019 emesso dal predetto
Giudice di Pace di Montalto UF. Con ogni ulteriore e conseguenziale statuizione e con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
L'appellato ha resistito al gravame eccependone l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e contestando la pagina 2 di 5 fondatezza delle avverse censure;
ha chiesto pertanto “in via principale rigettare il gravame proposto dall' poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui al presente Parte_2 atto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado sentenza N. 84/2022, Cron. N. 350/2022, emessa dal G.d.p di Montalto UF (CS), nonchè confermare il decreto ingiuntivo opposto
N.45/2019-emesso nel procedimento N.R.G.94/2019, del G.d.P. di Montalto UF (CS). Condannare
l'appellante, , di i.p.l.r.p.t., alla rifusione delle Parte_1 Parte_1
spese giudiziarie, determinate ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, C.p.a. 4%, I.v.a. e successive spese occorrende, del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato.”
**********************
Deve preliminarmente ritenersi l'ammissibilità dell'appello non sussistendo l'eccepita violazione dei criteri dettati dall'art. 342 c.p.c. atteso che l'atto di appello contiene la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, delle relative doglianze e delle confutazioni delle ragioni addotte dal primo giudice, non occorrendo invece nè l'utilizzo di particolari formule
“sacramentali” nè la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado e ciò in considerazione del fatto che il giudizio di appello ha comunque natura di revisio prioris instantiae, diversamente dalle impugnazioni a critica vincolata (Cassazione 36481/2022, ex plurimis).
I motivi di censura si profilano però infondati e vanno disattesi, per quanto di seguito esposto.
Non è dato infatti ritenere il lamentato malgoverno delle regole che presidiano l'assunzione e la valutazione della prova in seno al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo né la pure denunciata insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza gravata.
Deve preliminarmente disattendersi l'assunto secondo cui l'opposta non avrebbe specificamente enunciato i termini dell'obbligazione azionata in monitorio, atteso che dalla lettura del ricorso emerge chiaramente la richiesta di pagamento del compenso di euro 2.290,00 per l'esecuzione di impianti elettrici nei mesi di aprile-maggio 2018 presso l'area di servizio ENI 3P intestata alla società ingiunta, ubicata in Lattarico, C.da Borgo 110, di cui alla fattura n. 24/2018, con ciò esplicitandosi gli elementi essenziali dell'obbligazione (soggetti, oggetto delle rispettive prestazioni e del contratto) mentre, ai detti fini, non può accordarsi rilevanza all'omessa indicazione dell'epoca di insorgenza del rapporto,
pagina 3 di 5 dei soggetti deputati alla definizione degli accordi, della specifica consistenza dei lavori e delle persone incaricate della loro esecuzione, trattandosi di dati secondari o la cui carenza, sul piano deduttivo, non incide sulla rappresentazione dei termini essenziali del rapporto. Stante la specifica collocazione temporale dei lavori nei mesi di aprile-maggio 2018 (nel ricorso e nell'allegato documento contabile) neppure può ritenersi, con l'appellante, che parte opposta non abbia prospettato elementi che consentissero di distinguere le opere oggetto di fattura dal “precedente rapporto” intercorso tra le parti e definito con l'integrale remunerazione delle prestazioni rese, di cui alla fattura del 15.12.2017 per euro 15.500,00.
Ciò posto, la deduzione secondo cui la contestazione della sussistenza del rapporto obbligatorio avrebbe dovuto impedire l'ammissione della prova testimoniale sul punto non è meglio argomentata e non trova comunque alcun supporto nella disciplina processuale del giudizio di opposizione né nei principi giurisprudenziali consolidatisi nel tempo, di cui, del resto, l'opponente omette ogni menzione;
analogamente è a dirsi quanto alla eccepita inidoneità della prova allo scopo.
Il riesame delle emergenze istruttorie conduce poi a confermare anche la valutazione fattane dal giudice di prime cure.
Il teste , nel confermare il capitolo di prova formulato da parte opposta, ha dichiarato Testimone_1 di avere personalmente provveduto all'esecuzione dei lavori di impianti elettrici presso l'area di servizio 3P, nel periodo Aprile – Maggio 2018, specificando essersi trattato degli ultimi lavori eseguiti dalla;
il teste ha aggiunto i lavori effettuati negli anni precedenti erano stati tutti CP_1
regolarmente pagati, a differenza di quelli oggetto del monitorio, di cui alla fattura N.24/2018. Anche il teste ha confermato l'esecuzione dei lavori nell'aprile aprile-maggio 2018, presso Controparte_2
l'Area di servizio 3P, avendovi lavorato personalmente come operaio della ditta, specificando trattarsi di lavori di manutenzione esterna dell'area di servizio.
A dispetto di quanto assunto dall'appellante tale ultima specificazione non comporta l'inattendibilità del resoconto testimoniale per insorgenza di insanabile contrasto tra le deposizioni in esame, tale contrasto non ricorrendo, ben potendo i lavori di impiantistica elettrica essere effettuati a fini di manutenzione del sito interessato.
Anche la narrazione del teste di parte opponente ha riscontrato la prospettazione della Tes_2
pagina 4 di 5 , considerato che egli, premesso di avere cominciato a lavorare per l'Area di Servizio il CP_1
02.01.2018, come gommista, ha riferito dell'esecuzione di lavori da parte della . CP_1
Le esposte emergenze, atte a riscontrare la conclusione tra le parti del contratto d'opera richiamato in ricorso e la sua regolare esecuzione da parte dell'impresa incaricata, non sono utilmente contrastate dalle deposizioni degli altri testi addotti dall'opponente, che di contro, nel confermare l'esecuzione di lavori di impiantistica negli anni precedenti al 2018 ed il pagamento di quelli eseguiti nel 2017 (di cui alla fattura del 15.12.2017), hanno concorso a ricostruire la sussistenza tra le parti di un pluriennale rapporto commerciale, concretatosi nella informale conclusione di più contratti d'opera.
In costanza di tali emergenze, cui si aggiunge l'incontroversa inerzia dell'opponente alla trasmissione della fattura e soprattutto l'assenza in atti di specifiche contestazioni dell'opponente circa la congruità del corrispettivo preteso ovvero l'esistenza di diversa convenzione, deve ritenersi anche la fondatezza della pretesa creditoria in punto di quantum.
Ne discende il rigetto dei motivi di gravame, ivi compresi quelli in punto di spese di lite di primo grado.
Anche le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza, con la richiesta distrazione.
Al rigetto del gravame segue l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di appello che liquida in euro 1300,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesca Palermo;
dichiara l'appellante tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Cosenza, 31 gennaio 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
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