Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/06/2025, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto I Sezione Civile, composto dai Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2189/2022 R.G.A.C. introitata con ordinanza del 13.03.2025 con concessione del termine per il deposito della sola comparsa conclusionale
TRA
, nata a [...] il [...], CF: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Maria De Carlo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale della stessa sito in Mottola (TA) al C.so Vittorio Emanuele n.17 , in virtù di mandato su foglio separato allegato al ricorso ricorrente
E
nato a [...] il [...], CF: _1 C.F._2 convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero intervenuto ex lege
OGGETTO: Ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: Per l'attrice: cessazione degli effetti civili del matrimonio. Per il P.M. cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.04.2022, esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Taranto in data 02.03.2002; che dal matrimonio nascevano due figlie _1
(nata a [...] in data [...]) e (nata a [...] il [...]); che il Persona_1 Persona_2
Tribunale di Taranto con decreto n. 129/2021 dell'08.01.2021 aveva omologato la loro separazione personale;
chiedeva pertanto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
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Confermati i provvedimenti provvisori della separazione, le parti erano rimesse innanzi al giudice istruttore. Neanche in tale fase del giudizio si costituiva il convenuto e la causa, in assenza di richieste istruttorie della ricorrente, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza cartolare del 12.03.2025 il Giudice Istruttore ,con ordinanza del 13.03.2025, tratteneva la causa in decisione con concessione del termine di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito della sola comparsa conclusionale.
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Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto che non si è presentato all'udienza di comparizione personale e, nonostante la rituale notifica dell'ordinanza presidenziale, non si è costituito in giudizio.
Anche in considerazione di tale circostanza, espressiva del disinteresse del convenuto per la sua vicenda matrimoniale, nonché del fatto che i coniugi vivono separati ininterrottamente dal giorno della comparizione personale innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale, deve ritenersi definitivamente compromessa la comunione materiale e morale di vita tra gli stessi. Il lungo periodo di separazione, protrattosi per più di tre anni e la mancata riconciliazione, sono gli indici di valutazione legale del venire meno del contenuto sostanziale del matrimonio, secondo la legge civile.
Ciò rilevato, non può che dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sussistendo i presupposti di cui all'art. 3 lett. 2 b) della legge 898/1970.
Quanto alle pronunce accessorie deve rilevarsi che la ricorrente ha chiesto la conferma delle statuizioni assunte in sede di separazione, omologata con decreto n. 129/2021 dell'08.01.2021, ove veniva previsto l'affido esclusivo delle figlie minori alla madre , la collocazione presso la stessa, la regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le modalità liberamente concordate fra le parti e l'obbligo paterno di contribuire al mantenimento delle figlie versando alla la somma Parte_1 complessiva di euro 50,00 , in ragione dello stato di indigenza di quest'ultimo (cfr verbale udienza del 06.10.2020 in atti).
Innanzitutto, quanto alle figlie di anni ventidue, e , di anni diciotto, deve evidenziarsi Per_1 Per_2 che avendo le stesse raggiunto la maggiore età, nulla deve essere disposto circa il loro affidamento e la regolamentazione dei rapporti personali e di frequentazione con il genitore non collocatario.
2 In merito al mantenimento delle stesse, ritiene il Tribunale che, in assenza di elementi di giudizio di segno contrario, debbano essere confermati, i provvedimenti assunti in sede di separazione , omologata con decreto n. 129/2021 dell'08.01.2021 .
La natura della controversia e l'interesse dell'attore alla pronuncia giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sua composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro , con l'intervento del P.M. in sede, così dispone: Parte_1 _1
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto in data 02.03.2002 da nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...], Parte_1 _1 matrimonio registrato al n. 5 parte II serie A ufficio 3 dei registri dell'Ufficio di Stato civile del
Comune di Taranto dell'anno 2002.
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) In merito agli aspetti economici conferma i provvedimenti assunti in sede di separazione, omologata con decreto n. 129/2021 dell'08.01.2021 emesso dal Tribunale di Taranto.
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 20.06.2025 in Taranto
Il Giudice est. Il Presidente
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