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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 11/04/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 931/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 931/2023 promossa da:
- (cf ), ( ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
e ((c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Alessandro Parte_3 C.F._3
Di SI elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via Cicconi, 31 Fermo;
RICORRENTI contro
(c.f. contumace;
_1 C.F._4
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.04.2025 la parte comparsa ha concluso come segue: per parte attrice: “Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, 1. accertare e dichiarare che nato il [...] in [...] e residente in [...]
Vanucci 15 (cf ); C.F._1 nata a [...] il [...] e residente in [...] (cf Parte_2
); C.F._2 nata il [...] in [...] e residente in [...](c.f. ), Parte_3 C.F._3 risultano essere proprietari per maturata usucapione acquisitiva, della quota formalmente intestata alla defunta afferente l'immobile sito nel Comune di Altidona vicolo XX Settembre nr. 1 CP_2 edificio cielo terra accatastato al foglio 2 particella 149 categoria A4 consistenza 9 vani euro 260,29; con riparto delle rispettive quote come di seguito precisate:
- 1/2 (per usucapione della metà della quota di da sommarsi alla quota Parte_2 CP_2 già di proprietà e precisamente: 44/96 + 4/96 = 48/96 e cioè 1/2);
- 1/4 (per usucapione di un quarto della quota di da sommarsi alla quota Parte_1 CP_2 già di proprietà e precisamente: 22/96 + 2/96 = 24/96 e cioè 1/4);
pagina 1 di 7 - 1/4 (per usucapione di un quarto della quota di da sommarsi alla Parte_3 CP_2 quota già di proprietà e precisamente: 22/96 + 2/96 = 24/96 e cioè 1/4); o in subordine, in pari quota o nelle quote che si riterranno di giustizia;
2. conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipocatastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità”. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 convenivano in giudizio per sentire dichiarare l'usucapione di porzione di _1
immobile esistente nel Comune di Altidona Vicolo XX Settembre nr. 1 e, per quanto d'interesse, esponevano che:
• gli attori esercitavano il possesso, pubblico, pacifico ed ininterrotto, animo domini, anche tramite i loro dante causa, da oltre vent'anni su un immobile sito in Altidona,
Vicolo XX Settembre nr, 1 edificio cielo terra accatastato al foglio 2 particella 149 categoria A4 consistenza 9 vani euro 260,29;
• tale immobile risultava frazionato secondo le seguenti quote:
44/96 Parte_2
22/96 Parte_1
22/96 Parte_3
8/96 CP_2
• tale compendio immobiliare è sempre appartenuto alla famiglia pervenendo CP_3
agli attori dalla defunta nonna paterna ( ) e dalla defunta zia ( Persona_1 Per_2
, sorella di );
[...] Persona_1
• prima dell'anno 1967 l'immobile apparteneva ai tre fratelli e CP_3 CP_2 Per_2
con diritto di usufrutto a favore della loro madre Per_3 Persona_4
nello specifico:
- proprietaria per 17/24; Persona_1
- (nubile); Persona_2
- (vedova di e unica erede) proprietaria per 2/24: CP_2 Persona_5
• di seguito si riportano le vicende successorie che hanno interessato tale compendio immobiliare:
- nel 2002 moriva e lasciava quali eredi legittimi e Persona_1 Per_6 Per_7
[...]
pagina 2 di 7 - nel 2009 moriva e lasciava la propria quota ai figli e Persona_7 Parte_1
Parte_3
- nel 2018 moriva e lasciava la propria quota all'unica figlia Persona_8 Pt_2
[...]
• quanto alla quota della sig.ra pervenuta alla stessa a seguito della CP_2
morte del marito , la stessa non aveva mai abitato né utilizzato Persona_5
l'immobile in oggetto;
• era nata a [...] il [...], risultava emigrata a Genova già CP_2 dal 18.02.1954 dove era rimasta per tutta la sua vita, non aveva avuto figli ed era ivi deceduta, in data 07.03.2004;
• nessuna successione era stata presentata nonostante fossero trascorsi 20 anni dal decesso;
• dopo complesse ricerche avvenute sia tramite pubblici uffici che agenzie private,
l'agenzia Visure Italia rintracciava l'esistenza di due fratelli di : CP_2
- nato a [...] il [...], celibe, Persona_9
- nata a [...] il [...], celibe, che aveva avuto un figlio Persona_10 fuori dal matrimonio, individuato nel sig. (nato a [...] il _1
01.10.1948);
• il sig. risiede alle Isole Canarie (Spagna) e non ha mai soggiornato _1
nell'immobile oggetto di causa, addirittura sconosciuto ai ricorrenti e ai vicini di casa;
• il compendio immobiliare era sempre stato utilizzato dalla famiglia prima Pt_2 dalla nonna dei ricorrenti , poi da e ed infine Persona_1 Persona_8 Per_7
dai rispettivi figli , e;
Parte_1 Pt_3 Parte_2
• ai fini della prova del possesso continuativo dell'immobile venivano prodotte la certificazione anagrafica e le bollette risalenti fin dagli anni 2000, che erano intestate e pagate prima dalla sig.ra e poi, alla sua morte, dai figli , Persona_1 Per_6
e successivamente dai rispettivi figli;
Per_7
• la famiglia aveva goduto del bene in modo pacifico, esclusivo, continuativo e Pt_2
ininterrotto con animo domini rappresentando tale immobile la residenza storica della famiglia CP_3
pagina 3 di 7 • quanto al possesso ai fini dell'usucapione, ai sensi dell'art. 1146 c.c. il possesso continua nell'erede;
• gli attori, anche tramite i propri dante causa, avevano provveduto a eseguire tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e detenevano in maniera esclusiva le chiavi di accesso;
• gli attori pertanto possedevano tale compendio immobiliare in modo ininterrotto e per oltre vent'anni;
• la sig.ra al contrario, non aveva mai goduto della piccola frazione di CP_2 proprietà del bene;
• la quota intestata a in capo ai ricorrenti perviene secondo le quote già in CP_2
loro possesso e, nello specifico le quote del bene sarebbero così costituite:
- 1/2 (per usucapione della metà della quota di da Parte_2 CP_2 sommarsi alla quota già di proprietà e precisamente: 44/96 + 4/96 = 48/96 e cioè
½);
- 1/4 (per usucapione di un quarto della quota di da Parte_1 CP_2 sommarsi alla quota già di proprietà e precisamente: 22/96 + 2/96 = 24/96 e cioè
¼);
- 1/4 (per usucapione di un quarto della quota di da Parte_3 CP_2
sommarsi alla quota già di proprietà e precisamente: 22/96 + 2/96 = 24/96 e cioè
¼).
Tanto premesso in fatto, svolte le considerazioni di diritto, gli attori concludevano chiedendo al giudice adito di dichiarare gli stessi proprietari per intervenuta usucapione per possesso continuato e indisturbato per oltre 20 anni del suddetto immobile.
Il convenuto non si costituiva e con raccomandata dell'08.03.2022 comunicava di non essere interessato alla propria quota di proprietà dell'immobile (8/96 ereditati dalla zia CP_2
e di rinunciarvi.
[...]
Il sig. confermava la propria rinuncia anche in seguito con missiva depositata il _1
16.11.23.
All'udienza del 18.01.2024 il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto, e ammetteva la prova per testi indicando i capitoli ammessi.
pagina 4 di 7 Espletata l'istruttoria con l'acquisizione dei documenti prodotti dalla parte attrice e mediante l'escussione dei testi e sentiti all'udienza del 15.02.2024, Testimone_1 Testimone_2
all'udienza del 27.06.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la discussione la successiva udienza, disponendo che ai sensi dell'art. 127 ter l'udienza fosse sostituita dal deposito di note scritte.
All'udienza del 30.01.2025 la causa la causa veniva trattenuta in decisione.
Con ordinanza di rimessione della causa in istruttoria il Giudice disponeva il deposito dei certificati di morte di e . Persona_11 Persona_9
All'udienza del 10.04.2024 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va dichiarata inammissibile per difetto di prova della legittimazione passiva del sig. . _1
Ed invero, rispetto alla domanda diretta all'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà della quota dell'immobile di cui è causa- la quota di proprietà intestata formalmente alla defunta - occorre in primis che i ricorrenti forniscano la prova CP_2
della legittimazione passiva del convenuto, rappresentando quest'ultima una condizione dell'azione.
La legittimazione passiva nell'ambito di un procedimento volto ad accertare l'avvenuto acquisto della proprietà per usucapione, intesa come capacità di una persona fisica o giuridica di essere convenuta in un siffatto giudizio, è da individuarsi nell'ultimo proprietario, ovvero nei confronti di chi risulta proprietario al momento della domanda (si veda Cass. civ., sezione seconda, sentenza del 28 agosto 2015, n. 17270).
L' usucapione inoltre può essere utilmente accertata nei confronti di chi contesti il diritto vantandone uno proprio. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4907 del 1990)
Nel caso di specie gli attori deducono che , sia legittimato passivo in qualità _1 di soggetto “successibile” per legge di formale intestataria della quota CP_2
dell'immobile da usucapire e deceduta in data 07.03.2004, essendo egli nipote, figlio della sorella , a sua volta deceduta in data 10.04.2013. Persona_10
pagina 5 di 7 Sennonchè non è stata depositata alcuna accettazione espressa dell'eredità della de cuius
da parte di e anzi i ricorrenti hanno dichiarato addirittura Persona_10 _1
che “mai nessuna successione è stata presentata nonostante ormai siano trascorsi quasi 20 anni dal decesso” di . CP_2
Il convenuto non si è costituto in giudizio e dalla mancata costituzione non può desumersi alcun comportamento di inequivocabile di accettazione tacita dell'eredità ex art 476 c.c.
Ancora, per dichiarazione degli stessi ricorrenti non risulta aver mai _1
posseduto il bene (quota dell'immobile) che intendono usucapire e pertanto non ricorre neppure la possibilità di accertare l'accettazione dell'eredità ex art. 485 c.c., peraltro domanda mai formulata dagli attori.
Si rammenta che in tema di successione mortis causa, la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è da sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo necessaria l'accettazione da parte del chiamato, mediante
"aditio" o per effetto di una "pro herede gestio", oppure la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c. e incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione della qualità di erede, che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non operando alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita (Cass. Sentenza n. 21436 del 30/08/2018).
Dunque in assenza di una accettazione (espressa o tacita) da parte di _1 quest'ultimo risulta mero chiamato all'eredità, ma non erede di né di CP_2 10
. Pertanto poiché non è stata fornita prova che titolare del diritto da usucapire sia
[...]
l'attuale resistente contumace (né il resistente si è costituito in giudizio contestando l'altrui pretesa vantandosi come proprietario), il resistente non risulta dotato di legittimazione passiva al giudizio e pertanto l'azione va dichiarata inammissibile.
Risulta inoltre preclusa dalle decadenze processuali la possibilità di prova e, ancor prima, di allegazione dei fatti (accettazione espressa o di fatti che dimostrino accettazione tacita dell'eredità) che non sono stati provati e ancor prima allegati nei termini.
Poiché il resistente non si è costituito, nulla deve essere statuito sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunziando in maniera definitiva nella causa iscritta al R.G. n. 931/2023, respinta ogni altra istanza, domanda ed eccezione: pagina 6 di 7 • DICHIARA inammissibile la domanda;
• Nulla sulle spese di lite.
Fermo, 11.04.2025
Il Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 931/2023 promossa da:
- (cf ), ( ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
e ((c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Alessandro Parte_3 C.F._3
Di SI elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via Cicconi, 31 Fermo;
RICORRENTI contro
(c.f. contumace;
_1 C.F._4
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.04.2025 la parte comparsa ha concluso come segue: per parte attrice: “Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, 1. accertare e dichiarare che nato il [...] in [...] e residente in [...]
Vanucci 15 (cf ); C.F._1 nata a [...] il [...] e residente in [...] (cf Parte_2
); C.F._2 nata il [...] in [...] e residente in [...](c.f. ), Parte_3 C.F._3 risultano essere proprietari per maturata usucapione acquisitiva, della quota formalmente intestata alla defunta afferente l'immobile sito nel Comune di Altidona vicolo XX Settembre nr. 1 CP_2 edificio cielo terra accatastato al foglio 2 particella 149 categoria A4 consistenza 9 vani euro 260,29; con riparto delle rispettive quote come di seguito precisate:
- 1/2 (per usucapione della metà della quota di da sommarsi alla quota Parte_2 CP_2 già di proprietà e precisamente: 44/96 + 4/96 = 48/96 e cioè 1/2);
- 1/4 (per usucapione di un quarto della quota di da sommarsi alla quota Parte_1 CP_2 già di proprietà e precisamente: 22/96 + 2/96 = 24/96 e cioè 1/4);
pagina 1 di 7 - 1/4 (per usucapione di un quarto della quota di da sommarsi alla Parte_3 CP_2 quota già di proprietà e precisamente: 22/96 + 2/96 = 24/96 e cioè 1/4); o in subordine, in pari quota o nelle quote che si riterranno di giustizia;
2. conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipocatastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità”. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 convenivano in giudizio per sentire dichiarare l'usucapione di porzione di _1
immobile esistente nel Comune di Altidona Vicolo XX Settembre nr. 1 e, per quanto d'interesse, esponevano che:
• gli attori esercitavano il possesso, pubblico, pacifico ed ininterrotto, animo domini, anche tramite i loro dante causa, da oltre vent'anni su un immobile sito in Altidona,
Vicolo XX Settembre nr, 1 edificio cielo terra accatastato al foglio 2 particella 149 categoria A4 consistenza 9 vani euro 260,29;
• tale immobile risultava frazionato secondo le seguenti quote:
44/96 Parte_2
22/96 Parte_1
22/96 Parte_3
8/96 CP_2
• tale compendio immobiliare è sempre appartenuto alla famiglia pervenendo CP_3
agli attori dalla defunta nonna paterna ( ) e dalla defunta zia ( Persona_1 Per_2
, sorella di );
[...] Persona_1
• prima dell'anno 1967 l'immobile apparteneva ai tre fratelli e CP_3 CP_2 Per_2
con diritto di usufrutto a favore della loro madre Per_3 Persona_4
nello specifico:
- proprietaria per 17/24; Persona_1
- (nubile); Persona_2
- (vedova di e unica erede) proprietaria per 2/24: CP_2 Persona_5
• di seguito si riportano le vicende successorie che hanno interessato tale compendio immobiliare:
- nel 2002 moriva e lasciava quali eredi legittimi e Persona_1 Per_6 Per_7
[...]
pagina 2 di 7 - nel 2009 moriva e lasciava la propria quota ai figli e Persona_7 Parte_1
Parte_3
- nel 2018 moriva e lasciava la propria quota all'unica figlia Persona_8 Pt_2
[...]
• quanto alla quota della sig.ra pervenuta alla stessa a seguito della CP_2
morte del marito , la stessa non aveva mai abitato né utilizzato Persona_5
l'immobile in oggetto;
• era nata a [...] il [...], risultava emigrata a Genova già CP_2 dal 18.02.1954 dove era rimasta per tutta la sua vita, non aveva avuto figli ed era ivi deceduta, in data 07.03.2004;
• nessuna successione era stata presentata nonostante fossero trascorsi 20 anni dal decesso;
• dopo complesse ricerche avvenute sia tramite pubblici uffici che agenzie private,
l'agenzia Visure Italia rintracciava l'esistenza di due fratelli di : CP_2
- nato a [...] il [...], celibe, Persona_9
- nata a [...] il [...], celibe, che aveva avuto un figlio Persona_10 fuori dal matrimonio, individuato nel sig. (nato a [...] il _1
01.10.1948);
• il sig. risiede alle Isole Canarie (Spagna) e non ha mai soggiornato _1
nell'immobile oggetto di causa, addirittura sconosciuto ai ricorrenti e ai vicini di casa;
• il compendio immobiliare era sempre stato utilizzato dalla famiglia prima Pt_2 dalla nonna dei ricorrenti , poi da e ed infine Persona_1 Persona_8 Per_7
dai rispettivi figli , e;
Parte_1 Pt_3 Parte_2
• ai fini della prova del possesso continuativo dell'immobile venivano prodotte la certificazione anagrafica e le bollette risalenti fin dagli anni 2000, che erano intestate e pagate prima dalla sig.ra e poi, alla sua morte, dai figli , Persona_1 Per_6
e successivamente dai rispettivi figli;
Per_7
• la famiglia aveva goduto del bene in modo pacifico, esclusivo, continuativo e Pt_2
ininterrotto con animo domini rappresentando tale immobile la residenza storica della famiglia CP_3
pagina 3 di 7 • quanto al possesso ai fini dell'usucapione, ai sensi dell'art. 1146 c.c. il possesso continua nell'erede;
• gli attori, anche tramite i propri dante causa, avevano provveduto a eseguire tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e detenevano in maniera esclusiva le chiavi di accesso;
• gli attori pertanto possedevano tale compendio immobiliare in modo ininterrotto e per oltre vent'anni;
• la sig.ra al contrario, non aveva mai goduto della piccola frazione di CP_2 proprietà del bene;
• la quota intestata a in capo ai ricorrenti perviene secondo le quote già in CP_2
loro possesso e, nello specifico le quote del bene sarebbero così costituite:
- 1/2 (per usucapione della metà della quota di da Parte_2 CP_2 sommarsi alla quota già di proprietà e precisamente: 44/96 + 4/96 = 48/96 e cioè
½);
- 1/4 (per usucapione di un quarto della quota di da Parte_1 CP_2 sommarsi alla quota già di proprietà e precisamente: 22/96 + 2/96 = 24/96 e cioè
¼);
- 1/4 (per usucapione di un quarto della quota di da Parte_3 CP_2
sommarsi alla quota già di proprietà e precisamente: 22/96 + 2/96 = 24/96 e cioè
¼).
Tanto premesso in fatto, svolte le considerazioni di diritto, gli attori concludevano chiedendo al giudice adito di dichiarare gli stessi proprietari per intervenuta usucapione per possesso continuato e indisturbato per oltre 20 anni del suddetto immobile.
Il convenuto non si costituiva e con raccomandata dell'08.03.2022 comunicava di non essere interessato alla propria quota di proprietà dell'immobile (8/96 ereditati dalla zia CP_2
e di rinunciarvi.
[...]
Il sig. confermava la propria rinuncia anche in seguito con missiva depositata il _1
16.11.23.
All'udienza del 18.01.2024 il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto, e ammetteva la prova per testi indicando i capitoli ammessi.
pagina 4 di 7 Espletata l'istruttoria con l'acquisizione dei documenti prodotti dalla parte attrice e mediante l'escussione dei testi e sentiti all'udienza del 15.02.2024, Testimone_1 Testimone_2
all'udienza del 27.06.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la discussione la successiva udienza, disponendo che ai sensi dell'art. 127 ter l'udienza fosse sostituita dal deposito di note scritte.
All'udienza del 30.01.2025 la causa la causa veniva trattenuta in decisione.
Con ordinanza di rimessione della causa in istruttoria il Giudice disponeva il deposito dei certificati di morte di e . Persona_11 Persona_9
All'udienza del 10.04.2024 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va dichiarata inammissibile per difetto di prova della legittimazione passiva del sig. . _1
Ed invero, rispetto alla domanda diretta all'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà della quota dell'immobile di cui è causa- la quota di proprietà intestata formalmente alla defunta - occorre in primis che i ricorrenti forniscano la prova CP_2
della legittimazione passiva del convenuto, rappresentando quest'ultima una condizione dell'azione.
La legittimazione passiva nell'ambito di un procedimento volto ad accertare l'avvenuto acquisto della proprietà per usucapione, intesa come capacità di una persona fisica o giuridica di essere convenuta in un siffatto giudizio, è da individuarsi nell'ultimo proprietario, ovvero nei confronti di chi risulta proprietario al momento della domanda (si veda Cass. civ., sezione seconda, sentenza del 28 agosto 2015, n. 17270).
L' usucapione inoltre può essere utilmente accertata nei confronti di chi contesti il diritto vantandone uno proprio. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4907 del 1990)
Nel caso di specie gli attori deducono che , sia legittimato passivo in qualità _1 di soggetto “successibile” per legge di formale intestataria della quota CP_2
dell'immobile da usucapire e deceduta in data 07.03.2004, essendo egli nipote, figlio della sorella , a sua volta deceduta in data 10.04.2013. Persona_10
pagina 5 di 7 Sennonchè non è stata depositata alcuna accettazione espressa dell'eredità della de cuius
da parte di e anzi i ricorrenti hanno dichiarato addirittura Persona_10 _1
che “mai nessuna successione è stata presentata nonostante ormai siano trascorsi quasi 20 anni dal decesso” di . CP_2
Il convenuto non si è costituto in giudizio e dalla mancata costituzione non può desumersi alcun comportamento di inequivocabile di accettazione tacita dell'eredità ex art 476 c.c.
Ancora, per dichiarazione degli stessi ricorrenti non risulta aver mai _1
posseduto il bene (quota dell'immobile) che intendono usucapire e pertanto non ricorre neppure la possibilità di accertare l'accettazione dell'eredità ex art. 485 c.c., peraltro domanda mai formulata dagli attori.
Si rammenta che in tema di successione mortis causa, la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è da sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo necessaria l'accettazione da parte del chiamato, mediante
"aditio" o per effetto di una "pro herede gestio", oppure la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c. e incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione della qualità di erede, che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non operando alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita (Cass. Sentenza n. 21436 del 30/08/2018).
Dunque in assenza di una accettazione (espressa o tacita) da parte di _1 quest'ultimo risulta mero chiamato all'eredità, ma non erede di né di CP_2 10
. Pertanto poiché non è stata fornita prova che titolare del diritto da usucapire sia
[...]
l'attuale resistente contumace (né il resistente si è costituito in giudizio contestando l'altrui pretesa vantandosi come proprietario), il resistente non risulta dotato di legittimazione passiva al giudizio e pertanto l'azione va dichiarata inammissibile.
Risulta inoltre preclusa dalle decadenze processuali la possibilità di prova e, ancor prima, di allegazione dei fatti (accettazione espressa o di fatti che dimostrino accettazione tacita dell'eredità) che non sono stati provati e ancor prima allegati nei termini.
Poiché il resistente non si è costituito, nulla deve essere statuito sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunziando in maniera definitiva nella causa iscritta al R.G. n. 931/2023, respinta ogni altra istanza, domanda ed eccezione: pagina 6 di 7 • DICHIARA inammissibile la domanda;
• Nulla sulle spese di lite.
Fermo, 11.04.2025
Il Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini
pagina 7 di 7