TRIB
Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/02/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4570/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale
nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 4570/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. SPAGGIARI ROBERTA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
pagina 1 di 3
2. L'abitazione coniugale, sita in San Felice sul Panaro (MO) via Cocchi n. 130- acquistata da entrambi i coniugi in regime di comunione legale dei beni e sulla quale grava il mutuo “n.1 681
173748 C.D.G.: 491527” contratto con la Banca Popolare a loro cointestato - resta Parte_3
assegnata, unitamente agli arredi e corredi, al IG. che continuerà ad abitarla unitamente Parte_1
Per_ alla figlia , dandosi atto che le rate residue del mutuo anzidetto continueranno ad essere corrisposte nella misura del 50% da ciascun coniuge fino all'estinzione dello stesso. Al termine del pagamento del mutuo contratto, o prima, nel caso in cui lo stesso IG. iniziasse una nuova Pt_1
convivenza, il IG. inizierà a corrispondere alla IG.ra il canone di Parte_1 Parte_2
locazione pro quota (in considerazione della comproprietà al 50% ciascuno dell'immobile).
3. La IG.ra , di comune accordo con il marito, ha trasferito la propria residenza in Parte_2
Mirandola (MO) via Roma n. 53.
4. I coniugi si danno atto di avere adeguati redditi propri e di essere entrambi economicamente indipendenti e autosufficienti, e dichiarano reciprocamente di non aver diritto a contributi alimentari
e/o di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
5. I coniugi dichiarano, inoltre, di avere definito ogni loro rapporto economico - patrimoniale nascente dal matrimonio e che, col puntuale adempimento delle suesposte condizioni, nulla più avranno a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro.
6. I coniugi si autorizzano reciprocamente sin da ora al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio (carta d'identità e passaporto).
7. Per tutto quanto non previsto e per tutto quanto possa sopravvenire, essi si impegnano reciprocamente alla più leale collaborazione.
8. Le spese legali sono state interamente sopportate dalla IG.ra ”. Parte_2
- rilevato che la figlia nata dall'unione è maggiorenne ed autosufficiente;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che
nato a [...] il [...] e nata a Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 3 TORRE ANNUNZIATA (NA) il 12/11/1971
si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 10 febbraio 2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di TORRE ANNUNZIATA di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1995 Atto n. 166 Parte II Serie A.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/02/2025.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale
nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 4570/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. SPAGGIARI ROBERTA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
pagina 1 di 3
2. L'abitazione coniugale, sita in San Felice sul Panaro (MO) via Cocchi n. 130- acquistata da entrambi i coniugi in regime di comunione legale dei beni e sulla quale grava il mutuo “n.1 681
173748 C.D.G.: 491527” contratto con la Banca Popolare a loro cointestato - resta Parte_3
assegnata, unitamente agli arredi e corredi, al IG. che continuerà ad abitarla unitamente Parte_1
Per_ alla figlia , dandosi atto che le rate residue del mutuo anzidetto continueranno ad essere corrisposte nella misura del 50% da ciascun coniuge fino all'estinzione dello stesso. Al termine del pagamento del mutuo contratto, o prima, nel caso in cui lo stesso IG. iniziasse una nuova Pt_1
convivenza, il IG. inizierà a corrispondere alla IG.ra il canone di Parte_1 Parte_2
locazione pro quota (in considerazione della comproprietà al 50% ciascuno dell'immobile).
3. La IG.ra , di comune accordo con il marito, ha trasferito la propria residenza in Parte_2
Mirandola (MO) via Roma n. 53.
4. I coniugi si danno atto di avere adeguati redditi propri e di essere entrambi economicamente indipendenti e autosufficienti, e dichiarano reciprocamente di non aver diritto a contributi alimentari
e/o di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
5. I coniugi dichiarano, inoltre, di avere definito ogni loro rapporto economico - patrimoniale nascente dal matrimonio e che, col puntuale adempimento delle suesposte condizioni, nulla più avranno a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro.
6. I coniugi si autorizzano reciprocamente sin da ora al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio (carta d'identità e passaporto).
7. Per tutto quanto non previsto e per tutto quanto possa sopravvenire, essi si impegnano reciprocamente alla più leale collaborazione.
8. Le spese legali sono state interamente sopportate dalla IG.ra ”. Parte_2
- rilevato che la figlia nata dall'unione è maggiorenne ed autosufficiente;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che
nato a [...] il [...] e nata a Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 3 TORRE ANNUNZIATA (NA) il 12/11/1971
si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 10 febbraio 2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di TORRE ANNUNZIATA di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1995 Atto n. 166 Parte II Serie A.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/02/2025.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3