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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/12/2025, n. 5268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5268 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al ruolo in data 20.11.2023 al numero n. 8275/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo 1655/23 depositato in data 11.09.2023;
TRA
quale titolare della omonima ditta individuale (C.F. Parte_1 C.F._1
- P.IVA ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Cesaro;
P.IVA_1
OPPONENTE
E
(C.F./P.Iva in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore sig. (C.F. ), rappresentata e Controparte_2 C.F._2 difesa dall'avv. Modestino Bianco;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c., che si intendono richiamate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, avente R.G. 6316/2023, la società la Controparte_3 chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Salerno il decreto ingiuntivo n°1655/2023 in danno del
[...] signor - quale titolare della omonima ditta individuale (Cod. Fisc. Parte_1
- P.IVA con sede in Località Papaleone 405 (84025) Eboli C.F._1 P.IVA_1
(SA) - per il mancato pagamento di numerose fatture riguardanti la fornitura di svariato materiale per l'agricoltura e pertanto veniva, a quest'ultimo, ingiunto di pagare “nel termine di giorni quaranta dalla notifica del presente decreto in favore della ricorrente la somma di €238.540,81 oltre interessi al tasso convenzionale fino al soddisfo e comunque con la specifica indicazione che la misura di tale interessi non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'art.2 comma
4 della legge 07.03.1996 n°108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite
1 che la misura sia pari al limite medesimo” ingiungeva inoltre al medesimo debitore di pagare “ le spese del procedimento monitorio nella misura di €406,50 per spese, €2135,00 per onorari di difesa, oltre spese generali in ragione del 15% sugli onorari, Cnap ed Iva come per legge con attribuzione al difensore antistatario avv. Bianco Modestino per dichiarato anticipo”. Tale decreto veniva notificato all'ingiunto, a mezzo posta elettronica certificata, in data 09.10.2023. A supporto della richiesta di ingiunzione la depositava le fatture azionate, la Controparte_1 copia della costituzione in more datata 7.2.2023, la scheda contabile con atto di ricognizione di debito e promessa di pagamento con allegato documenti di identità del , la visura camerale Pt_1 dell'impresa agricola . Parte_1
Avverso tale decreto, con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato Parte_1
formulava formale opposizione chiedendo all'adito Tribunale di voler: “In via
[...] preliminare, rigettare l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione dal momento che il creditore opposto non ha fornito la piena prova dei fatti costitutivi del credito e l'opposizione
è fondata su prova scritta ed è di facile e pronta soluzione. Nel merito, accertati i fatti di cui in premessa, dichiarare nullo e/o annullare e revocare l'opposto decreto ingiuntivo, con definitivo rigetto della domanda di pagamento in esso contenuta e con la emissione di ogni conseguenziale declaratoria di legge. In ogni caso, condannare la opposta al pagamento delle spese, competenze ed onorario del presente giudizio, con accessori, con attribuzione esplicita al sott.to procuratore antistatario”. A fondamento di tale opposizione si adduceva l'infondatezza della richiesta creditoria oltre l'invalidità negoziale e/o contrattuale delle fatture poste a base dell'emesso decreto ingiuntivo nonché eccepiva di aver adempiuto al pagamento degli importi in favore della
[...] con conseguente insussistenza di ogni debito residuo. Controparte_3
La causa veniva iscritta al ruolo generale del Tribunale di Salerno con il n°8275/2023.
Con comparsa depositata in data 11.04.2024 si costituiva l'opposta la quale impugnava e contestava l'avverso libello introduttivo nonché la documentazione tutta prodotta in giudizio eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della spiegata opposizione poiché destituita di fondamento sia in fatto che in diritto. In modo particolare l'opposta contestava la ricostruzione dei fatti effettuata dall'opponente, che non trovava alcun riscontro in atti. Evidenziava, l'opposta, che il aveva addotto di aver effettuato pagamenti i quali, però, erano già stati computati dalla Pt_1
o effettuati con mezzi di pagamento risultati poi insoluti, oltre che affermato vizi alla CP_3 merce mai esistiti, nonché accordi mai intervenuti. In virtù di ciò si concludeva chiedendo: “ IN VIA
PRELIMINARE: A) concedere ex art. 648 c.p.c la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
1655/2023 R.G. 6316/2023 del Tribunale di Salerno;
NEL MERITO: B) rigettare la proposta opposizione perché improcedibile, inammissibile, nonché infondata in fatto e diritto e comunque
2 non provata in alcun dei rispettivi elementi costitutivi e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n.1655/2023 R.G. n°6316/2023 emesso dal Tribunale di Salerno l'11.09.2023; C) in subordine e nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo accertare l'esatto ammontare dovuto del credito della vantato nei confronti dell'azienda agricola Controparte_3
in base alle risultanze che emergeranno nel corso del giudizio;
D) con vittoria Parte_1 di spese e competenze di lite da attribuirsi in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario”.
Effettuate da parte dell'adito Giudice con decreto del 10.05.2024 le verifiche preliminari di cui all'art.171 bis c.p.c., veniva fissata, ex art.171 bis comma 3 c.p.c., la nuova udienza per la comparizione delle parti per il giorno 02.07.2024 dalla quale iniziarono a decorrere i termini di cui all'art.171 ter c.p.c..
A scioglimento dell'assunta riserva, con ordinanza del 29.10.2024 l'adito Giudicante considerata sussistente in termini univoci la necessaria adeguatezza della domanda azionata con il monitorio in considerazione del fatto che l'opponente non aveva contestato la sottoscrizione apposta all'atto di riconoscimento del debito nei confronti della società opposta adducendo al riguardo deduzioni generiche ed indimostrate e ritenuto pertanto che l'opposizione non fosse fondata su prova scritta o di pronta soluzione concedeva ex art.648 c.p.c. la provvisoria esecuzione dell'impugnato decreto ingiuntivo e nel contempo ritenendo di non poter accogliere la prova testimoniale richiesta sia da parte opponente che da quella opposta poiché entrambe vertenti su circostanze irrilevanti ai fini della decisione fissava ex art.281 quinquies e 189 c.p.c. l'udienza di rimessione della causa in decisione per il giorno 24.11.2025 assegnando alle parti un primo termine di sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, un secondo termine di trenta giorni prima di tale udienza per il deposito delle comparse conclusionali e un terzo termine di quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.
2. Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre è onere del debitore opponente fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cass. Civ.,
Sez I, del 31.05.2007 n. 12765; Sez. I, del 30.02.2006, n. 2421).
3 Nel caso di specie l'opposta ha fornito la prova del credito ingiunto depositando le fatture insolute
(n°68 del 31.01.2019, n°168 del 28.2.2019, 296 del 30.3.2019, n°454 del 6.5.2019, n°581 del 14.6.2019, n°715 del
29.6.2019, n°716 del 29.6.2019, n°882 del 31.7.2019, n°1028 del 31.8.2019, n° 1169 del 30.9.2019, n°1170 del
30.9.2019, n°1252 del 21.10.2019, n°1259 del 31.10.2019, n°1330 del 31.10.2019 n°1331 del 31.10.2019, n°1393 del
20.11.2019, n°1447 del 31.11.2019, n°1512 del 31.12.2019, n°57 del 20.01.2020, n°129 del 31.1.2020, n°240 del
29.02.2020, n°243 del 20.03.2020, n°320 del 20.03.2020, n°412 del 31.3.2020, n°520 del 24.4.2020, n°627 del
30.04.2020, n°730 del 20.05.2020, n°834 del 30.5.2020, n°923 del 29.06.2020, n°1029 del 30.06.2020 n°1147 del
17.7.2020. n° 1259 del 31.07.2020 n°1357 del 20.08.2020, n°1452 del 31.08.2020 n1585 del 25.09.2020, n° 1716 del
30.09.2020, n°1813 del 16.10.2020 n° 814 del 16.10.2020, n°1902 del 31.10.2020, n°1992 del 17.11.2020, n°2068 del
30.11.2020, n°2121 del 21.12.2020, n°46 del 18.01.2021, n°172 del 20.02.2021, n°255 del 27.02.2021, n°349 del
20.03.2021, n°456 del 31.3.2021, n°567 del 20.04.2021, n°671 del 30.04.2021, n°786 del 17.05.2021, n°932 del
31.05.2021, n°1052 del 21.06.2021, n°1179 del 30.06.2021, n°1293 del 16.7.2021 n°1411 del 31.07.2021, n°1523 del
20.08.2021, n°1646 del 31.08.2021, n°1767 del 15.09.2021, n°1870 del 30.09.2021, n°1871 del 30.09.2021, n°1977 del
20.10.2021, n°1968 del 20.10.2021, n°2062 del 30.10.2021, n°2063 del 30.10.2021, n°2205 del 30.11.2021, n°2301 del
31.12.2021, n°43 del 17.01.2022, n°106 del 31.01.2022, n°182 del 16.02.2022, n°248 del 28.02.2022, n°339 del
21.3.2022, n°436 del 31.03.2022, n°439 del 20.4.2022, n°623 del 30.4.2022, n°733 del 20.05.2022, n°734 del
20.05.2022, n°195 del 27.02.2023) ed i pertinenziali documenti di trasporto, il riconoscimento del debito/promessa di pagamento effettuato dal signor , in calce alla scheda contabile del 3 Pt_1 marzo 2023, ove si è dichiarato debitore dell'intera somma ingiunta, riconoscendo, quindi,
l'esistenza del rapporto e la correttezza del quantum debeatur.
A tale riguardo, in punto di diritto, occorre richiamare i principi che regolano la ricognizione di debito e la promessa di pagamento. Ai sensi dell'art. 1988 c.c., la promessa di pagamento e la ricognizione di debito dispensano colui a favore del quale sono fatte dall'onere di provare il rapporto fondamentale, ferma restando per il promittente la possibilità di fornire la prova contraria dell'inesistenza o invalidità del rapporto medesimo.
La giurisprudenza di legittimità, in modo costante, ha chiarito che la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte dell'obbligazione, ma determina un effetto meramente processuale di inversione dell'onere probatorio, facendo presumere l'esistenza di un valido rapporto sottostante
(vedi sul punto, ex plurimis, Cass. civ. n. 2091/2022 secondo cui “La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto
4 fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento)”. Ne consegue che, una volta prodotta in giudizio una dichiarazione scritta contenente il riconoscimento del debito, grava sul debitore l'onere di dimostrare che il rapporto obbligatorio non sussiste o che è estinto o invalido.
Nel caso di specie, il riconoscimento del debito sottoscritto dal sig. in calce alla scheda Pt_1 contabile del 3 marzo 2023 integra gli estremi di una ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988
c.c., in quanto contiene una dichiarazione univoca e consapevole circa l'esistenza del debito e l'ammontare dello stesso.
L'opponente non ha assolto all'onere di fornire la prova contraria, limitandosi a contestazioni generiche e prive di adeguato supporto probatorio, come tali inidonee a superare l'efficacia presuntiva derivante dalla ricognizione di debito.
Va osservato, infatti, che l'opposta non ha disconosciuto la firma posta in calce al documento, ma ha dedotto l'illiceità delle modalità attraverso le quali era stata carpita la volontà del legale rappresentante del , il quale in data 03.03.2023, sarebbe stato convocato dalla opposta Pt_1 presso i propri uffici in Eboli (SA) alla via Papaleone, chiedendo “subdolamente” la firma di un documento, al dichiarato scopo esclusivo di ottenere un'anticipazione bancaria. Tale circostanza è rimasta del tutto indimostrata, non risultando esistente una controdichiarazione scritta attestante la reale diversa volontà delle parti, ed essendo stata dichiarata inammissibile la prova testimoniale articolata sul punto dalla parte opponente perché in contrasto con gli artt.1414 e 1417 c.c.
Tale riconoscimento, pertanto, unitamente alla documentazione contabile e ai documenti di trasporto prodotti, è idoneo a fondare la presunzione dell'esistenza del rapporto obbligatorio e della correttezza del quantum debeatur.
Anche le altre eccezioni articolate dall'opponente, secondo le quali l'opposta società avrebbe emesso nei suoi confronti unilateralmente le fatture indicate omettendo di: scomputare la somma di
75.453,00 stante l'eccezione di inadempimento rispetto alla prima fornitura riguardante un presunto cattivo funzionamento di un gocciolatoio;
imputare alle fatture del monitorio la somma di €
30.000,00 per assegni del 2018; imputare alle fatture azionate nel monitorio la somma di €
37.240,55 pagate per il tramite di O.P. ed infine imputare alle fatture azionate la CP_4 somma di € 76.000,00 pagata con assegni del 2020, 2021 e 2022 oltre a non trovare alcun riscontro probatorio.
Quanto ai contestati vizi di alcuni gocciolatoi oggetto della fornitura deve osservarsi che, dalla scambio di pec del 6.6.2018 e del 20.06.2018 versate in atti unitamente alla comparsa di costituzione e risposta, si desume che la società ha provveduto ad Controparte_3
5 effettuare due sopralluoghi presso la sede dell'azienda , e precisamente il primo avvenuto il Pt_1
23 agosto 2017 alla presenza del legale rappresentante della e del Controparte_3 dott. , capo area della “Rivulis Irrigation”, multinazionale produttrice Persona_1 dell'impianto di irrigazione oggetto di contestazione, ed il secondo avvenuto il 30 agosto 2017 alla presenza delle parti coinvolte e di due tecnici specializzati della “Rivulis Irrigation” precisamente il sig. e il signor a seguito dei quali fu accertato che “l'ala Persona_2 CP_5 gocciolante” dell'impianto era ostruita da grosse quantità di fango e detriti, dovute all'inadeguatezza dell'impianto di filtraggio di proprietà del e che, pertanto, nessun vizio Pt_1 presentava la merce oggetto di fornitura.
Deve pertanto ritenersi che l'opposta abbia validamente assolto all'onere probatorio gravante su di essa, mentre l'opponente non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del rapporto obbligatorio sottostante, con conseguente infondatezza dell'opposizione.
L'opposizione, pertanto, non merita accoglimento con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/22, applicando i valori medi e tenuto conto del valore della controversia, con attribuzione in favore del procuratore di parte opposta, antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Salerno, definitivamente pronunciando nella causa n. 8275/2023 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione;
2. CONFERMA e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
3. DA l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che si liquidano in
€9.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CA se dovute come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Modestino Bianco.
Salerno, 22.12.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al ruolo in data 20.11.2023 al numero n. 8275/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo 1655/23 depositato in data 11.09.2023;
TRA
quale titolare della omonima ditta individuale (C.F. Parte_1 C.F._1
- P.IVA ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Cesaro;
P.IVA_1
OPPONENTE
E
(C.F./P.Iva in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore sig. (C.F. ), rappresentata e Controparte_2 C.F._2 difesa dall'avv. Modestino Bianco;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c., che si intendono richiamate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, avente R.G. 6316/2023, la società la Controparte_3 chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Salerno il decreto ingiuntivo n°1655/2023 in danno del
[...] signor - quale titolare della omonima ditta individuale (Cod. Fisc. Parte_1
- P.IVA con sede in Località Papaleone 405 (84025) Eboli C.F._1 P.IVA_1
(SA) - per il mancato pagamento di numerose fatture riguardanti la fornitura di svariato materiale per l'agricoltura e pertanto veniva, a quest'ultimo, ingiunto di pagare “nel termine di giorni quaranta dalla notifica del presente decreto in favore della ricorrente la somma di €238.540,81 oltre interessi al tasso convenzionale fino al soddisfo e comunque con la specifica indicazione che la misura di tale interessi non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'art.2 comma
4 della legge 07.03.1996 n°108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite
1 che la misura sia pari al limite medesimo” ingiungeva inoltre al medesimo debitore di pagare “ le spese del procedimento monitorio nella misura di €406,50 per spese, €2135,00 per onorari di difesa, oltre spese generali in ragione del 15% sugli onorari, Cnap ed Iva come per legge con attribuzione al difensore antistatario avv. Bianco Modestino per dichiarato anticipo”. Tale decreto veniva notificato all'ingiunto, a mezzo posta elettronica certificata, in data 09.10.2023. A supporto della richiesta di ingiunzione la depositava le fatture azionate, la Controparte_1 copia della costituzione in more datata 7.2.2023, la scheda contabile con atto di ricognizione di debito e promessa di pagamento con allegato documenti di identità del , la visura camerale Pt_1 dell'impresa agricola . Parte_1
Avverso tale decreto, con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato Parte_1
formulava formale opposizione chiedendo all'adito Tribunale di voler: “In via
[...] preliminare, rigettare l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione dal momento che il creditore opposto non ha fornito la piena prova dei fatti costitutivi del credito e l'opposizione
è fondata su prova scritta ed è di facile e pronta soluzione. Nel merito, accertati i fatti di cui in premessa, dichiarare nullo e/o annullare e revocare l'opposto decreto ingiuntivo, con definitivo rigetto della domanda di pagamento in esso contenuta e con la emissione di ogni conseguenziale declaratoria di legge. In ogni caso, condannare la opposta al pagamento delle spese, competenze ed onorario del presente giudizio, con accessori, con attribuzione esplicita al sott.to procuratore antistatario”. A fondamento di tale opposizione si adduceva l'infondatezza della richiesta creditoria oltre l'invalidità negoziale e/o contrattuale delle fatture poste a base dell'emesso decreto ingiuntivo nonché eccepiva di aver adempiuto al pagamento degli importi in favore della
[...] con conseguente insussistenza di ogni debito residuo. Controparte_3
La causa veniva iscritta al ruolo generale del Tribunale di Salerno con il n°8275/2023.
Con comparsa depositata in data 11.04.2024 si costituiva l'opposta la quale impugnava e contestava l'avverso libello introduttivo nonché la documentazione tutta prodotta in giudizio eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della spiegata opposizione poiché destituita di fondamento sia in fatto che in diritto. In modo particolare l'opposta contestava la ricostruzione dei fatti effettuata dall'opponente, che non trovava alcun riscontro in atti. Evidenziava, l'opposta, che il aveva addotto di aver effettuato pagamenti i quali, però, erano già stati computati dalla Pt_1
o effettuati con mezzi di pagamento risultati poi insoluti, oltre che affermato vizi alla CP_3 merce mai esistiti, nonché accordi mai intervenuti. In virtù di ciò si concludeva chiedendo: “ IN VIA
PRELIMINARE: A) concedere ex art. 648 c.p.c la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
1655/2023 R.G. 6316/2023 del Tribunale di Salerno;
NEL MERITO: B) rigettare la proposta opposizione perché improcedibile, inammissibile, nonché infondata in fatto e diritto e comunque
2 non provata in alcun dei rispettivi elementi costitutivi e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n.1655/2023 R.G. n°6316/2023 emesso dal Tribunale di Salerno l'11.09.2023; C) in subordine e nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo accertare l'esatto ammontare dovuto del credito della vantato nei confronti dell'azienda agricola Controparte_3
in base alle risultanze che emergeranno nel corso del giudizio;
D) con vittoria Parte_1 di spese e competenze di lite da attribuirsi in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario”.
Effettuate da parte dell'adito Giudice con decreto del 10.05.2024 le verifiche preliminari di cui all'art.171 bis c.p.c., veniva fissata, ex art.171 bis comma 3 c.p.c., la nuova udienza per la comparizione delle parti per il giorno 02.07.2024 dalla quale iniziarono a decorrere i termini di cui all'art.171 ter c.p.c..
A scioglimento dell'assunta riserva, con ordinanza del 29.10.2024 l'adito Giudicante considerata sussistente in termini univoci la necessaria adeguatezza della domanda azionata con il monitorio in considerazione del fatto che l'opponente non aveva contestato la sottoscrizione apposta all'atto di riconoscimento del debito nei confronti della società opposta adducendo al riguardo deduzioni generiche ed indimostrate e ritenuto pertanto che l'opposizione non fosse fondata su prova scritta o di pronta soluzione concedeva ex art.648 c.p.c. la provvisoria esecuzione dell'impugnato decreto ingiuntivo e nel contempo ritenendo di non poter accogliere la prova testimoniale richiesta sia da parte opponente che da quella opposta poiché entrambe vertenti su circostanze irrilevanti ai fini della decisione fissava ex art.281 quinquies e 189 c.p.c. l'udienza di rimessione della causa in decisione per il giorno 24.11.2025 assegnando alle parti un primo termine di sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, un secondo termine di trenta giorni prima di tale udienza per il deposito delle comparse conclusionali e un terzo termine di quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.
2. Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre è onere del debitore opponente fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cass. Civ.,
Sez I, del 31.05.2007 n. 12765; Sez. I, del 30.02.2006, n. 2421).
3 Nel caso di specie l'opposta ha fornito la prova del credito ingiunto depositando le fatture insolute
(n°68 del 31.01.2019, n°168 del 28.2.2019, 296 del 30.3.2019, n°454 del 6.5.2019, n°581 del 14.6.2019, n°715 del
29.6.2019, n°716 del 29.6.2019, n°882 del 31.7.2019, n°1028 del 31.8.2019, n° 1169 del 30.9.2019, n°1170 del
30.9.2019, n°1252 del 21.10.2019, n°1259 del 31.10.2019, n°1330 del 31.10.2019 n°1331 del 31.10.2019, n°1393 del
20.11.2019, n°1447 del 31.11.2019, n°1512 del 31.12.2019, n°57 del 20.01.2020, n°129 del 31.1.2020, n°240 del
29.02.2020, n°243 del 20.03.2020, n°320 del 20.03.2020, n°412 del 31.3.2020, n°520 del 24.4.2020, n°627 del
30.04.2020, n°730 del 20.05.2020, n°834 del 30.5.2020, n°923 del 29.06.2020, n°1029 del 30.06.2020 n°1147 del
17.7.2020. n° 1259 del 31.07.2020 n°1357 del 20.08.2020, n°1452 del 31.08.2020 n1585 del 25.09.2020, n° 1716 del
30.09.2020, n°1813 del 16.10.2020 n° 814 del 16.10.2020, n°1902 del 31.10.2020, n°1992 del 17.11.2020, n°2068 del
30.11.2020, n°2121 del 21.12.2020, n°46 del 18.01.2021, n°172 del 20.02.2021, n°255 del 27.02.2021, n°349 del
20.03.2021, n°456 del 31.3.2021, n°567 del 20.04.2021, n°671 del 30.04.2021, n°786 del 17.05.2021, n°932 del
31.05.2021, n°1052 del 21.06.2021, n°1179 del 30.06.2021, n°1293 del 16.7.2021 n°1411 del 31.07.2021, n°1523 del
20.08.2021, n°1646 del 31.08.2021, n°1767 del 15.09.2021, n°1870 del 30.09.2021, n°1871 del 30.09.2021, n°1977 del
20.10.2021, n°1968 del 20.10.2021, n°2062 del 30.10.2021, n°2063 del 30.10.2021, n°2205 del 30.11.2021, n°2301 del
31.12.2021, n°43 del 17.01.2022, n°106 del 31.01.2022, n°182 del 16.02.2022, n°248 del 28.02.2022, n°339 del
21.3.2022, n°436 del 31.03.2022, n°439 del 20.4.2022, n°623 del 30.4.2022, n°733 del 20.05.2022, n°734 del
20.05.2022, n°195 del 27.02.2023) ed i pertinenziali documenti di trasporto, il riconoscimento del debito/promessa di pagamento effettuato dal signor , in calce alla scheda contabile del 3 Pt_1 marzo 2023, ove si è dichiarato debitore dell'intera somma ingiunta, riconoscendo, quindi,
l'esistenza del rapporto e la correttezza del quantum debeatur.
A tale riguardo, in punto di diritto, occorre richiamare i principi che regolano la ricognizione di debito e la promessa di pagamento. Ai sensi dell'art. 1988 c.c., la promessa di pagamento e la ricognizione di debito dispensano colui a favore del quale sono fatte dall'onere di provare il rapporto fondamentale, ferma restando per il promittente la possibilità di fornire la prova contraria dell'inesistenza o invalidità del rapporto medesimo.
La giurisprudenza di legittimità, in modo costante, ha chiarito che la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte dell'obbligazione, ma determina un effetto meramente processuale di inversione dell'onere probatorio, facendo presumere l'esistenza di un valido rapporto sottostante
(vedi sul punto, ex plurimis, Cass. civ. n. 2091/2022 secondo cui “La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto
4 fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento)”. Ne consegue che, una volta prodotta in giudizio una dichiarazione scritta contenente il riconoscimento del debito, grava sul debitore l'onere di dimostrare che il rapporto obbligatorio non sussiste o che è estinto o invalido.
Nel caso di specie, il riconoscimento del debito sottoscritto dal sig. in calce alla scheda Pt_1 contabile del 3 marzo 2023 integra gli estremi di una ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988
c.c., in quanto contiene una dichiarazione univoca e consapevole circa l'esistenza del debito e l'ammontare dello stesso.
L'opponente non ha assolto all'onere di fornire la prova contraria, limitandosi a contestazioni generiche e prive di adeguato supporto probatorio, come tali inidonee a superare l'efficacia presuntiva derivante dalla ricognizione di debito.
Va osservato, infatti, che l'opposta non ha disconosciuto la firma posta in calce al documento, ma ha dedotto l'illiceità delle modalità attraverso le quali era stata carpita la volontà del legale rappresentante del , il quale in data 03.03.2023, sarebbe stato convocato dalla opposta Pt_1 presso i propri uffici in Eboli (SA) alla via Papaleone, chiedendo “subdolamente” la firma di un documento, al dichiarato scopo esclusivo di ottenere un'anticipazione bancaria. Tale circostanza è rimasta del tutto indimostrata, non risultando esistente una controdichiarazione scritta attestante la reale diversa volontà delle parti, ed essendo stata dichiarata inammissibile la prova testimoniale articolata sul punto dalla parte opponente perché in contrasto con gli artt.1414 e 1417 c.c.
Tale riconoscimento, pertanto, unitamente alla documentazione contabile e ai documenti di trasporto prodotti, è idoneo a fondare la presunzione dell'esistenza del rapporto obbligatorio e della correttezza del quantum debeatur.
Anche le altre eccezioni articolate dall'opponente, secondo le quali l'opposta società avrebbe emesso nei suoi confronti unilateralmente le fatture indicate omettendo di: scomputare la somma di
75.453,00 stante l'eccezione di inadempimento rispetto alla prima fornitura riguardante un presunto cattivo funzionamento di un gocciolatoio;
imputare alle fatture del monitorio la somma di €
30.000,00 per assegni del 2018; imputare alle fatture azionate nel monitorio la somma di €
37.240,55 pagate per il tramite di O.P. ed infine imputare alle fatture azionate la CP_4 somma di € 76.000,00 pagata con assegni del 2020, 2021 e 2022 oltre a non trovare alcun riscontro probatorio.
Quanto ai contestati vizi di alcuni gocciolatoi oggetto della fornitura deve osservarsi che, dalla scambio di pec del 6.6.2018 e del 20.06.2018 versate in atti unitamente alla comparsa di costituzione e risposta, si desume che la società ha provveduto ad Controparte_3
5 effettuare due sopralluoghi presso la sede dell'azienda , e precisamente il primo avvenuto il Pt_1
23 agosto 2017 alla presenza del legale rappresentante della e del Controparte_3 dott. , capo area della “Rivulis Irrigation”, multinazionale produttrice Persona_1 dell'impianto di irrigazione oggetto di contestazione, ed il secondo avvenuto il 30 agosto 2017 alla presenza delle parti coinvolte e di due tecnici specializzati della “Rivulis Irrigation” precisamente il sig. e il signor a seguito dei quali fu accertato che “l'ala Persona_2 CP_5 gocciolante” dell'impianto era ostruita da grosse quantità di fango e detriti, dovute all'inadeguatezza dell'impianto di filtraggio di proprietà del e che, pertanto, nessun vizio Pt_1 presentava la merce oggetto di fornitura.
Deve pertanto ritenersi che l'opposta abbia validamente assolto all'onere probatorio gravante su di essa, mentre l'opponente non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del rapporto obbligatorio sottostante, con conseguente infondatezza dell'opposizione.
L'opposizione, pertanto, non merita accoglimento con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/22, applicando i valori medi e tenuto conto del valore della controversia, con attribuzione in favore del procuratore di parte opposta, antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Salerno, definitivamente pronunciando nella causa n. 8275/2023 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione;
2. CONFERMA e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
3. DA l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che si liquidano in
€9.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CA se dovute come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Modestino Bianco.
Salerno, 22.12.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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