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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/02/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 26/02/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 7749 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dall' avv. DE CESARE FRANCESCO LUIGI
Ricorrente
E
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. TIBERINO CARLA;
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio Parte_1 in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445-bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi in proprio favore la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione previdenziale oggetto della pretesa (assegno ordinario di invalidità civile) con decorrenza dalla domanda amministrativa ovvero di quella ritenuta di giustizia;
in tutto con vittoria delle spese di lite in distrazione. CP_ Si costituiva in giudizio l' invocando il rigetto della domanda.
Espletata c.t.u. medico-legale, all'odierna udienza la discussione precedeva la pubblicazione della sentenza.
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La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Orbene, in questa fase di merito, si è proceduto al rinnovo delle operazioni di consulenza, con incarico al dott.ssa . Persona_1
Il c.t.u. ha affermato che: «Il sig. , in data 27.07.2022, presentava all domanda per ottenere Parte_1 CP_1 il riconoscimento del suo stato invalidante, ai sensi della Legge 222/84;
Esauritosi infruttuosamente l'iter amministrativo con ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc, datato 22.12.22, il sig. inoltrava ricorso al Tribunale Civile di Bari, Sezione Lavoro. Il Giudice nominava CTU il prof. Parte_1 il quale, in data 16.04.2023, inviava alle parti bozza del proprio elaborato peritale che Persona_2
1 confermava il giudizio espresso dai sanitari dell' negando che il ricorrente si trovasse in situazione CP_1 oggettiva tale da giustificare il riconoscimento dell'assegno IO. L'istante notificava osservazioni critiche alla
CTU ma il Prof. nell'elaborato definitivo, confermava le proprie conclusioni che il sig. Per_2 Parte_1 in data 13.06.2023, contestava formalmente. Conseguentemente la nominava il sottoscritto CTU. CP_2
Sulla scorta di quanto emerso dalla documentazione in atti e dall'esame clinico effettuato in corso di operazioni peritali, si può formulare la seguente diagnosi: “Sclerosi Multipla con lesioni demielinizzanti encefaliche e midollari, incontinenza urinaria, intestino neurogeno (EDSS 3,5-4), dislipidemia, Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso”.
La sclerosi multipla è una patologia di cui ancora non si conoscono le cause, caratterizzata da demielinizzazione del Sistema Nervoso Centrale (SNC) e lesioni infiammatorie disseminate nella sostanza bianca cui si associa, in maniera più o meno precoce, degenerazione neuronale. Le evidenze scientifiche depongono per una malattia autoimmunitaria, verosimilmente determinata da fattori multipli ambientali, igienici (come per esempio alimentazione e fumo di sigaretta) e infettivi, che agiscono in maniera cumulativa su una probabile predisposizione genetica. E' una patologia ad espressione clinica estremamente varia, condizionante molteplici disabilità con notevoli implicazioni e difficoltà clinico terapeutiche, caratterizzata da sintomatologia spesso di difficile valutazione;
alcuni sintomi “invisibili” quali la fatica, i disturbi cognitivi ed il dolore neuropatico sono difficilmente valutabili, pur avendo un forte impatto sociale sulla vita quotidiana.
Al fine di consentire un inquadramento clinico complessivo e sintetico, nonché indicativo dei riflessi funzionali, si utilizza più frequentemente la scala EDSS (Expanded Disability Status Scale), ideata dal neurologo americano nel 1983. In particolare, ad un punteggioEDSS compreso tra 1 e 3,5 corrisponde Per_3 una condizione clinica in cui “Il paziente è pienamente deambulante, pur avendo deficit neurologici evidenti in diversi settori (motorio, sensitivo cerebellare, visivo, sfinterico) di grado lieve o moderato, non interferenti sulla sua autonomia”. Con un punteggio EDSS da 4 in su, i disturbi della deambulazione diventano preponderanti nel definire il livello di disabilità.
Effettuata questa breve premessa, si rileva come nel caso in esame, a fronte di un esordio sintomatologico avvenuto nel 2018, con una neurite ottica retrobulbare bilaterale, la diagnosi sia stata confermata nel 2019, quando fu impostata terapia con interferone che, in seguito alla comparsa di nuove lesioni, fu sostituito da CP_ dimetilfumarato (tecfidera). Al controllo neurologico, effettuato presso il Policlinico di in data 09.03.22,
i sanitari segnalarono sostanzialmente una iperelicitabilità dei riflessi osteo tendinei a destra e del VII nervo cranico a destra, persistenza di parestesie a carico dell'emilato destro e ipopallestesie, più marcate a carico degli arti inferiori, attribuendo un EDSS pari a 2.5 e prescrivendo tecfidera e Lyrica (quest'ultimo farmaco è indicato nel trattamento del dolore neuropatico cronico).
Il decorso clinico è poi peggiorato nel tempo con comparsa di emipostenia destra (settembre 2022), incontinenza urinaria che al controllo del 18.03.23 risultava persistente, peggioramento della faticabilità ed episodi sporadici di diplopia orizzontale, persistenza di incontinenza urinaria, sintomatologia psichica e comparsa di sindrome da defecazione ostruita (2024 ), per cui sono stati prescritti presidi per corretto
2 svuotamento intestinale (piano terapeutico ASL BA del 20.05.24); secondo quanto emerge dalla documentazione disponibile sarebbero persistiti nel tempo gli episodi di diplopia in maniera episodica.
Orbene, tenuto conto dell'ambito valutativo in oggetto, sostanzialmente di tipo qualitativo (piuttosto che quantitativo) del quadro menomante, che deve essere contestualizzato rispetto alle occupazioni confacenti alle attitudini del periziato, si ritiene che attualmente ricorrano le condizioni cliniche per poter riconoscere una riduzione permanente della capacità di lavoro del ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo. Più complessa appare la valutazione della decorrenza, a far data dalla presentazione della domanda, quando il quadro clinico neurologico appariva più sfumato rispetto a quello attuale, ma tuttavia sostenuto da sintomatologia caratterizzata da riduzione della sensibilità e presenza di parestesie dell'emilato destro, ovvero sostanzialmente da quei sintomi “invisibili” che emergono da una scrupolosa disamina della documentazione sanitaria e che, tenuto conto del livello di istruzione del sig. (licenza media Parte_1 inferiore), nonché della tipologia di mansioni sempre svolte dallo stesso, possono prospettare sin dall'epoca il riconoscimento di condizione di invalido ai sensi della Legge 222/84.
CONCLUSIONI
Il sig. risulta affetto da “Sclerosi Multipla con lesioni demielinizzanti encefaliche e midollari, Parte_1 incontinenza urinaria, intestino neurogeno (EDSS 3,5-4), dislipidemia, Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso”.
Sulla base di quanto documentato e sopra esposto, si ritiene che il quadro menomante determini una riduzione permanente della capacità di lavoro del ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo, a far data dalla domanda amministrativa (27.07.2022)».
La relazione di c.t.u., immune da vizi e che non ha formato oggetto di alcuna contestazione, va, dunque, condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, che emerge dalle concrete condizioni sanitarie di parte ricorrente ed alla decorrenza dalla domanda amministrativa 27.07.2022.
La domanda, quindi, va accolta per quanto di ragione.
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In conclusione, va dichiarato che si trova nelle condizioni sanitarie previste per Parte_1 beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità civile dal 27.07.2022.
Le spese del giudizio sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
CP_ definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei confronti dell' con Parte_1 ricorso depositato il 3.07.2023, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario per godere dell'assegno ordinario di invalidità civile a decorrere dal 27.07.2022; CP_
- condanna l' al pagamento, in distrazione, delle spese processuali che liquida in euro 5.300,00, oltre accessori di legge e di tariffa, di cui euro 1.400,00 per le spese di ATP.
Così deciso in Bari, in data 26.02.2025
3 Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
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