Articolo 26 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69
Articolo 25Articolo 27
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20 febbraio 1963
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8 maggio 2010
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20 maggio 2017
Art. 26. Albo: istituzione

Presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale ((e delle province autonome)) e' istituito l'albo dei giornalisti che hanno la loro residenza o il loro domicilio professionale, nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio.
L'albo e' ripartito in due elenchi, l'uno dei professionisti l'altro dei pubblicisti.
I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica sono iscritti nell'albo di Roma.
Entrata in vigore il 20 maggio 2017
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